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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/08/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROTTA Parte_1 C.F._1
ANNALISA, elettivamente domiciliato in via Adige 38 87100 Cosenza presso il difensore avv.
TROTTA ANNALISA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TROTTA ANNALISA, elettivamente domiciliato in via Adige 38 87100 Cosenza presso il difensore avv. TROTTA ANNALISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLINO Controparte_1 P.IVA_1
ROSSANA, elettivamente domiciliato in Via del Tembien 18 87100 Cosenza presso il difensore avv. COPPOLINO ROSSANA
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnativa delibera di condominio del 26.01.2022
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 e hanno impugnato la delibera di assemblea Parte_1 Parte_2 condominiale del 26 gennaio 2022 rispettivamente quale usufruttuario e nudo proprietario ritenendola nulla/annullabile in relazione ai punti all'o.d.g..
A sostegno delle loro ragioni, adducevano la violazione dell'art. 1136 c.c. per mancata convocazione alla adunanza della nuda proprietaria e mancanza del quorum costitutivo e deliberativo perchè alcuni condomini erano proprietari per la metà e non per l'intero e per alcuni era dubbia la delega conferita.
quale usufruttuario adduceva di avere regolarmente ricevuto la Parte_1 convocazione, il relativo verbale in data 31.01.2022, mentre la nuda proprietaria non avrebbe ricevuto alcuna convocazione/verbale di assemblea svolta, avendo interesse a partecipare in quanto alcuni punti riguardavano la posizione della nuda proprietaria e che, quindi, vi sarebbe stata la violazione dell'art. 1136 c.c. nella parte in cui rilevavano che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Hanno chiesto pertanto la nullità/annullabilità della impugnata delibera con ogni conseguenziale.
Si è costituito in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondata in ogni suo punto ritenendo il deliberato legittimamente approvato.
Durante il giudizio è stata svolta la mediazione obbligatoria non essendo stata preliminarmente esperita da parte attrice, sono state formulate richieste istruttorie tutte rigettate in quanto la causa matura per la decisione.
All'udienza deputata sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda non è fondata deve, pertanto, essere rigettata.
Ed invero, l'adito Tribunale, alla cui attenzione è portata la decisione della presente causa, non può non ritenere infondata la domanda proposta dall'usufruttuario e dal nudo proprietario in ordine ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, ripresi e confermati nella comparsa conclusionale e memoria di replica.
In ordine al punto della mancata convocazione al consesso della sig.ra Parte_2
, per giurisprudenza costante, il nudo proprietario e l'usufruttuario hanno diritto a
[...] partecipare all'assemblea condominiale e di votare, a seconda degli argomenti da trattare.
pagina 2 di 6 Infatti, in base all'art. 67 disp. att. c.c., il diritto di partecipazione e di voto all'assemblea spetta: all'usufruttuario per le deliberazioni sull'ordinaria amministrazione e sull'uso dei servizi comuni;
al nudo proprietario per le deliberazioni straordinarie e che comportano spese straordinarie o riguardano la proprietà dell'immobile.
Nello specifico dell'impugnativa dell'usufruttuario, , regolarmente convocato e Parte_1 con diritto di voto, ma assente all'assemblea, esso condomino non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, ovvero del nudo proprietario in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad una astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti (cfr. Cass. civ. Sez, II, sentenza n.
10071 del 28.05.2020).
Nel nostro caso, , è usufruttuario, è stato regolarmente convocato ma non ha Parte_1 per libera scelta partecipato all'assemblea ed ha ricevuto il verbale di assemblea, egli, quindi, non aveva alcun interesse qualificato acchè venisse convocata la Parte_2 essendo i punti all'o.d.g. rientranti nella sua competenza nel senso che egli aveva diritto ad essere convocato per come in realtà avvenuto, ma di certo non poteva impugnare per omessa convocazione del nudo proprietario poiché gli argomenti da trattare non afferivano punti di straordinaria amministrazione e giustamente la non è stata Parte_2 convocata alla assemblea del 26 gennaio 2022.
L'approvazione dei punti all'o.d.g. con diritto di convocazione e di voto spetta all'usufruttuario quando trattasi di spese e gestione ordinaria. Invece, in ipotesi di spese straordinarie o innovazioni il diritto di convocazione e di voto spetta al nudo proprietario.
In sostanza, il nudo proprietario ha diritto ad essere convocato solo per assemblee che trattano argomenti di sua competenza, quali a titolo esemplificativo, lavori straordinari, modifiche strutturali, innovazioni, ecc..
Pertanto, , per come dallo stesso affermato ha giustamente ricevuto la Parte_1 convocazione dell'assemblea in data 13.01.2022 e, per libera scelta, come dallo stesso affermato, non ha partecipato all'assemblea. Scrivano , invece, trattandosi di Parte_2 punti afferenti ordinaria amministrazione non aveva diritto alla convocazione, tanto meno a votare. Il punto eccepito è privo di pregio. pagina 3 di 6 In materia di ordinaria amministrazione, per giurisprudenza consolidata, l'esclusione del nudo proprietario non convocato non invalida la delibera, cass. Sez. VI civile, ordinanza del 19 marzo 2013, n. 10021 e l'assemblea non può derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese tra usufruttario e nudo proprietario (art. 1004 e 1005 c.c.), pertanto l'imputazione resta ordinaria per l'usufruttuario e straordinaria per il nudo proprietario.
Riguardo poi la mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi in quanto, affermano gli attori, alcuni condomini presenti vengono riportati presenti in quota 100% ma in realtà possiedono solo il 50% della proprietà, mancanza in delibera dell'indicazione del nome di battesimo di alcuni condomini…………… .
Tali generici punti impugnati, non trovano conferma nello stato di fatto dello svolgimento dell'assemblea poiché, ammesso che in assemblea erano presenti condomini che non rappresentavano il 100% della proprietà, potendosi trattare ad es di usufruttuario e nudo proprietario, come nel caso del presente giudizio, il dato non è provato avendo lo Pt_1 solo eccepito e non provato il suo dire sul punto e sui cadeva l'onere.
Anche per la mancata indicazione del nome di battesimo, l'eccezione è priva di pregio.
Infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che: “la delibera dell'assemblea condominiale non è nulla né annullabile solo per il fatto che in essa il nome di un condomino sia indicato in modo incompleto o errato purchè il soggetto sia chiaramente identificabile, ad esempio tramite il riferimento alla unità immobiliare posseduta, l'errore non incida sulla possibilità di comprendere chi ha partecipato o votato, non vi sia lesione del diritto di partecipazione o di voto, cass. civ. sez. II, 20.02.2006, n. 3655, la quale per l'appunto afferma che la mancata o inesatta indicazione del nome non invalida la delibera automaticamente.
Peraltro, l'art. 1136 c.c. (quorum e validità delle delibere): non richiede la forma integrale dei nominativi, ma piuttosto la corretta individuazione dei partecipanti e nel nostro caso risultano correttamente indicati i millesimi di proprietà in capo a oltre che indicato nome Parte_3
e cognome del condomino.
All'assemblea erano presenti 5 condomini per totale millesimi 502,04 di cui uno era
[...]
presente e per conto del condomino vi era delega quest'ultimo Per_1 Parte_3 Per_1 che potrebbe essere lo stesso condomino presente . Persona_1
Afferma, però, Cassazione che in questi casi e cioè quando è indicato il solo cognome del delegato: solo il condomino delegante può impugnare la delibera per vizi nella delega, cass.
pagina 4 di 6 Sez. II, sentenza n. 22958 del 22 luglio 2022, il quale ha interesse a ottenere un probabile annullamento della delibera adottata.
E, ancora, “La delibera condominiale è impugnabile se il voto di un delegato falso o infedele ha inciso sulla costituzione o sulla formazione della volontà assembleare, cass. civ. sentenza n. 15278/2023, del 31 maggio 2023, nel cui caso il vizio è sostanziale, non formale, perché mancante del nome di battesimo del delegato, e l'impugnazione è legittima ma solo da parte del delegante in quanto il verbale di assemblea fa fede presuntiva sulla presenza in assemblea, per cui l'elenco nominativo può anche riportare solo il cognome, a meno che non vi siano prove contrarie;
nel caso di contestazioni specifiche riguardo la corrispondenza anagrafica, l'onere di dimostrare la non corrispondenza grava su chi impugna, cass. civ. Sez.
II, ordinanza n. 16774 del 12 agosto 2015 (RV 636401). Nel nostro caso del tutto omessa.
Da ultimo e di recente, ordinanza II Sez. n. 8254 del 28 marzo 2025, la quale pur riferendosi ai supercondomini, il principio è generale, secondo cui i voti e i rapporti di delega si riferiscono al mandato, e solo il delegante ha legittimazione a impugnare eventuali vizi derivanti dal mandato stesso.
Riguardo l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dal condominio, in caso di vizio procedurale di convocazione, la legittimazione ad agire per impugnazione spetta esclusivamente al soggetto non convocato, Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
1122/2021 la quale ha stabilito che l'usufruttuario (nel caso in esame ) non è Parte_1 legittimato a impugnare una delibera per omessa convocazione del nudo proprietario per motivi che riguardano la ordinaria amministrazione, cass. n. 9082/2014; 6735/2020, come nel caso in esame e nemmeno la aveva diritto di impugnare in quanto le Parte_2 materie di cui all'o.d.g. esulano dalle sue competenze.
Conclusivamente, non sussiste alcuna ipotesi di annullabilità della impugnata delibera, tanto meno di nullità essendo peraltro questa una elaborazione giurisprudenziale che si concreta in pochissime ipotesi per come stabilito da Corte di Cassazione a SS.UU, del 14.04.2021, n.
9839, trattandosi, quindi, di motivi di annullabilità e non sussistendo tali motivi, la delibera resta valida ed efficace.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri medi DM 55/2014 (agg. DM 147/2022) anche per la mediazione espletata dopo l'instaurazione del giudizio, trattandosi di attività stragiudiziale civile, in quanto l'attore ha costretto parte convenuta a partecipare a una procedura che avrebbe dovuto essere esperita pagina 5 di 6 prima, come condizione di procedibilità, ciò comportando costi aggiuntivi. “Le spese sostenute dalla parte convenuta per l'assistenza tecnica in mediazione devono essere rimborsate dalla parte attrice, che ha omesso di attivare il procedimento prima del giudizio, cass. civ. n. 8473/2019
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma la impugnata delibera del 26.01.2022;
Condanna la parte attrice, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 comprensiva della svolta mediazione per come in motivazione, oltre forfetario
15% oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROTTA Parte_1 C.F._1
ANNALISA, elettivamente domiciliato in via Adige 38 87100 Cosenza presso il difensore avv.
TROTTA ANNALISA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TROTTA ANNALISA, elettivamente domiciliato in via Adige 38 87100 Cosenza presso il difensore avv. TROTTA ANNALISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLINO Controparte_1 P.IVA_1
ROSSANA, elettivamente domiciliato in Via del Tembien 18 87100 Cosenza presso il difensore avv. COPPOLINO ROSSANA
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnativa delibera di condominio del 26.01.2022
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 e hanno impugnato la delibera di assemblea Parte_1 Parte_2 condominiale del 26 gennaio 2022 rispettivamente quale usufruttuario e nudo proprietario ritenendola nulla/annullabile in relazione ai punti all'o.d.g..
A sostegno delle loro ragioni, adducevano la violazione dell'art. 1136 c.c. per mancata convocazione alla adunanza della nuda proprietaria e mancanza del quorum costitutivo e deliberativo perchè alcuni condomini erano proprietari per la metà e non per l'intero e per alcuni era dubbia la delega conferita.
quale usufruttuario adduceva di avere regolarmente ricevuto la Parte_1 convocazione, il relativo verbale in data 31.01.2022, mentre la nuda proprietaria non avrebbe ricevuto alcuna convocazione/verbale di assemblea svolta, avendo interesse a partecipare in quanto alcuni punti riguardavano la posizione della nuda proprietaria e che, quindi, vi sarebbe stata la violazione dell'art. 1136 c.c. nella parte in cui rilevavano che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Hanno chiesto pertanto la nullità/annullabilità della impugnata delibera con ogni conseguenziale.
Si è costituito in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondata in ogni suo punto ritenendo il deliberato legittimamente approvato.
Durante il giudizio è stata svolta la mediazione obbligatoria non essendo stata preliminarmente esperita da parte attrice, sono state formulate richieste istruttorie tutte rigettate in quanto la causa matura per la decisione.
All'udienza deputata sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda non è fondata deve, pertanto, essere rigettata.
Ed invero, l'adito Tribunale, alla cui attenzione è portata la decisione della presente causa, non può non ritenere infondata la domanda proposta dall'usufruttuario e dal nudo proprietario in ordine ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, ripresi e confermati nella comparsa conclusionale e memoria di replica.
In ordine al punto della mancata convocazione al consesso della sig.ra Parte_2
, per giurisprudenza costante, il nudo proprietario e l'usufruttuario hanno diritto a
[...] partecipare all'assemblea condominiale e di votare, a seconda degli argomenti da trattare.
pagina 2 di 6 Infatti, in base all'art. 67 disp. att. c.c., il diritto di partecipazione e di voto all'assemblea spetta: all'usufruttuario per le deliberazioni sull'ordinaria amministrazione e sull'uso dei servizi comuni;
al nudo proprietario per le deliberazioni straordinarie e che comportano spese straordinarie o riguardano la proprietà dell'immobile.
Nello specifico dell'impugnativa dell'usufruttuario, , regolarmente convocato e Parte_1 con diritto di voto, ma assente all'assemblea, esso condomino non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, ovvero del nudo proprietario in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad una astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti (cfr. Cass. civ. Sez, II, sentenza n.
10071 del 28.05.2020).
Nel nostro caso, , è usufruttuario, è stato regolarmente convocato ma non ha Parte_1 per libera scelta partecipato all'assemblea ed ha ricevuto il verbale di assemblea, egli, quindi, non aveva alcun interesse qualificato acchè venisse convocata la Parte_2 essendo i punti all'o.d.g. rientranti nella sua competenza nel senso che egli aveva diritto ad essere convocato per come in realtà avvenuto, ma di certo non poteva impugnare per omessa convocazione del nudo proprietario poiché gli argomenti da trattare non afferivano punti di straordinaria amministrazione e giustamente la non è stata Parte_2 convocata alla assemblea del 26 gennaio 2022.
L'approvazione dei punti all'o.d.g. con diritto di convocazione e di voto spetta all'usufruttuario quando trattasi di spese e gestione ordinaria. Invece, in ipotesi di spese straordinarie o innovazioni il diritto di convocazione e di voto spetta al nudo proprietario.
In sostanza, il nudo proprietario ha diritto ad essere convocato solo per assemblee che trattano argomenti di sua competenza, quali a titolo esemplificativo, lavori straordinari, modifiche strutturali, innovazioni, ecc..
Pertanto, , per come dallo stesso affermato ha giustamente ricevuto la Parte_1 convocazione dell'assemblea in data 13.01.2022 e, per libera scelta, come dallo stesso affermato, non ha partecipato all'assemblea. Scrivano , invece, trattandosi di Parte_2 punti afferenti ordinaria amministrazione non aveva diritto alla convocazione, tanto meno a votare. Il punto eccepito è privo di pregio. pagina 3 di 6 In materia di ordinaria amministrazione, per giurisprudenza consolidata, l'esclusione del nudo proprietario non convocato non invalida la delibera, cass. Sez. VI civile, ordinanza del 19 marzo 2013, n. 10021 e l'assemblea non può derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese tra usufruttario e nudo proprietario (art. 1004 e 1005 c.c.), pertanto l'imputazione resta ordinaria per l'usufruttuario e straordinaria per il nudo proprietario.
Riguardo poi la mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi in quanto, affermano gli attori, alcuni condomini presenti vengono riportati presenti in quota 100% ma in realtà possiedono solo il 50% della proprietà, mancanza in delibera dell'indicazione del nome di battesimo di alcuni condomini…………… .
Tali generici punti impugnati, non trovano conferma nello stato di fatto dello svolgimento dell'assemblea poiché, ammesso che in assemblea erano presenti condomini che non rappresentavano il 100% della proprietà, potendosi trattare ad es di usufruttuario e nudo proprietario, come nel caso del presente giudizio, il dato non è provato avendo lo Pt_1 solo eccepito e non provato il suo dire sul punto e sui cadeva l'onere.
Anche per la mancata indicazione del nome di battesimo, l'eccezione è priva di pregio.
Infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che: “la delibera dell'assemblea condominiale non è nulla né annullabile solo per il fatto che in essa il nome di un condomino sia indicato in modo incompleto o errato purchè il soggetto sia chiaramente identificabile, ad esempio tramite il riferimento alla unità immobiliare posseduta, l'errore non incida sulla possibilità di comprendere chi ha partecipato o votato, non vi sia lesione del diritto di partecipazione o di voto, cass. civ. sez. II, 20.02.2006, n. 3655, la quale per l'appunto afferma che la mancata o inesatta indicazione del nome non invalida la delibera automaticamente.
Peraltro, l'art. 1136 c.c. (quorum e validità delle delibere): non richiede la forma integrale dei nominativi, ma piuttosto la corretta individuazione dei partecipanti e nel nostro caso risultano correttamente indicati i millesimi di proprietà in capo a oltre che indicato nome Parte_3
e cognome del condomino.
All'assemblea erano presenti 5 condomini per totale millesimi 502,04 di cui uno era
[...]
presente e per conto del condomino vi era delega quest'ultimo Per_1 Parte_3 Per_1 che potrebbe essere lo stesso condomino presente . Persona_1
Afferma, però, Cassazione che in questi casi e cioè quando è indicato il solo cognome del delegato: solo il condomino delegante può impugnare la delibera per vizi nella delega, cass.
pagina 4 di 6 Sez. II, sentenza n. 22958 del 22 luglio 2022, il quale ha interesse a ottenere un probabile annullamento della delibera adottata.
E, ancora, “La delibera condominiale è impugnabile se il voto di un delegato falso o infedele ha inciso sulla costituzione o sulla formazione della volontà assembleare, cass. civ. sentenza n. 15278/2023, del 31 maggio 2023, nel cui caso il vizio è sostanziale, non formale, perché mancante del nome di battesimo del delegato, e l'impugnazione è legittima ma solo da parte del delegante in quanto il verbale di assemblea fa fede presuntiva sulla presenza in assemblea, per cui l'elenco nominativo può anche riportare solo il cognome, a meno che non vi siano prove contrarie;
nel caso di contestazioni specifiche riguardo la corrispondenza anagrafica, l'onere di dimostrare la non corrispondenza grava su chi impugna, cass. civ. Sez.
II, ordinanza n. 16774 del 12 agosto 2015 (RV 636401). Nel nostro caso del tutto omessa.
Da ultimo e di recente, ordinanza II Sez. n. 8254 del 28 marzo 2025, la quale pur riferendosi ai supercondomini, il principio è generale, secondo cui i voti e i rapporti di delega si riferiscono al mandato, e solo il delegante ha legittimazione a impugnare eventuali vizi derivanti dal mandato stesso.
Riguardo l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dal condominio, in caso di vizio procedurale di convocazione, la legittimazione ad agire per impugnazione spetta esclusivamente al soggetto non convocato, Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
1122/2021 la quale ha stabilito che l'usufruttuario (nel caso in esame ) non è Parte_1 legittimato a impugnare una delibera per omessa convocazione del nudo proprietario per motivi che riguardano la ordinaria amministrazione, cass. n. 9082/2014; 6735/2020, come nel caso in esame e nemmeno la aveva diritto di impugnare in quanto le Parte_2 materie di cui all'o.d.g. esulano dalle sue competenze.
Conclusivamente, non sussiste alcuna ipotesi di annullabilità della impugnata delibera, tanto meno di nullità essendo peraltro questa una elaborazione giurisprudenziale che si concreta in pochissime ipotesi per come stabilito da Corte di Cassazione a SS.UU, del 14.04.2021, n.
9839, trattandosi, quindi, di motivi di annullabilità e non sussistendo tali motivi, la delibera resta valida ed efficace.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri medi DM 55/2014 (agg. DM 147/2022) anche per la mediazione espletata dopo l'instaurazione del giudizio, trattandosi di attività stragiudiziale civile, in quanto l'attore ha costretto parte convenuta a partecipare a una procedura che avrebbe dovuto essere esperita pagina 5 di 6 prima, come condizione di procedibilità, ciò comportando costi aggiuntivi. “Le spese sostenute dalla parte convenuta per l'assistenza tecnica in mediazione devono essere rimborsate dalla parte attrice, che ha omesso di attivare il procedimento prima del giudizio, cass. civ. n. 8473/2019
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma la impugnata delibera del 26.01.2022;
Condanna la parte attrice, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 comprensiva della svolta mediazione per come in motivazione, oltre forfetario
15% oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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