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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 845/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELEFANTE LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ELEFANTE LUIGI
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30-04-2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato dipendente della Polizia di Stato, da ultimo con Qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore, e che, in data 08-08-2017, nell'ambito di un servizio di ordine pubblico, era stato comandato a procedere, con un contingente del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Bologna, allo sgombero dell'ex Caserma Masini, occupata abusivamente dal Centro sociale “Labs”. pagina 1 di 3 Precisava che nel corso dell'operazione, vi erano stati scontri tra gli occupanti ed il Reparto Mobile della Polizia di Stato, nel corso dei quali lo stesso ricorrente era stato colpito con calci al collo, riportando la distorsione del rachide cervicale e del gomito del braccio destro, con forte sintomatologia dolorosa. Precisava di essere stato sottoposto ad esami e cure, al termine delle quali gli era stata diagnosticata, quale diretta conseguenza delle lesioni subite, la malattia definita quale
“Spondilodiscoartrosi C3 e C7 con restringimento dei forami di coniugazione C5-C6-e C6-C7”, con conseguente invalidità permanente, in misura da ccertarsi nel cosro del giudizio. Precisava che tali infermità erano state riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla tabella B categoria 8 ex Dpr N°915/78, dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova, ma l' , compulsata con istanza del 07-08-20222, gli Controparte_2 aveva negato il riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere, senza ulteriori specificazioni. Contestava il giudizio espresso dall'Amministrazione, rilevando che in forza dell'art. 1 comma 563 della Legge N°266/2005, ai fini della individuazione dei beneficiari delle speciali provvidenze riconosciute alle “Vittime del Dovere”, era sufficiente che l'evento lesivo si fosse verificato nel contesto di un'attività considerata in sé a rischio, come quella in cui era rimasto ferito il ricorrente, senza che il rischio esulasse da quello istituzionale o fosse di gravità superiore all'ordinario grado di pericolosità. Rilevava che il grado complessivo di invalidità conseguente all'evento sopra indicata, era da determinarsi nel corso del giudizio, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che l'infermità riportata nel corso dell'attività di servizio del 08-08-2017, era stata attività di contrasto della criminalità, e condannasse il convenuto a riconoscere ed erogare al ricorrente, tutti i benefici previsti per la CP_1 categoria delle vittime del dovere, in rapporto alla percentuale di invalidità accertata nel corso del giudizio. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. Si costituiva in giudizio tardivamente il , chiedendo la reiezione delle Controparte_1 domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 01-12-2023, 11-03-2024, 01-07-2024, 09-12-2024, 14-04-2025. Veniva espletata CTU medico Legale e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Tribunale che l'attuale formulazione dell'art.1 comma 563 della Legge N°266/2005, ai fini della individuazione dei beneficiari delle speciali provvidenze riconosciute alle “Vittime del Dovere”, non richiede più la sussistenza di un rischio di gravità superiore all'ordinario grado di pericolosità, essendo sufficiente che l'evento lesivo si sia verificato nello svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali di contrasto di ogni tipo di criminalità, come appunto quella in cui era rimasto ferito il ricorrente, posto che la norma indica esplicitamente gli eventi verificatisi in attività di servizio e/o nell'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali( Cass. Sez. U. N°10791/2017) .
pagina 2 di 3 Pertanto il ricorrente deve esser riconosciuto come Vittima del Dovere. Osserva poi il Tribunale che dalla CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, è emerso che il ricorrente, in conseguenza delle ferite riportate in occasione dell'evento del 08- 08-2017, ha riportato un grado di invalidità del 3% con danno biologico complessivo del 4%, ed ha pertanto diritto al riconoscimento della Speciale Elargizione a Percentuale in misura corrispondente al grado di invalidità, nonché ai restanti benefici assistenziali in misura pari al medesimo grado di invalidità accertato, con interessi legali dalla domanda amministrativa del 07-08-2022 al saldo. Tutti benefici dovuti al ricorrente in forza della presente sentenza, dovranno essere decurtati di quanto già eventualmente corrisposto allo stesso titolo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che
, in conseguenza dei traumi riportati in occasione dell'evento del Parte_1
08-08-2017, ha riportato un danno biologico del 4%, ed ha diritto al riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere ed al riconoscimento della Speciale Elargizione a Percentuale in misura corrispondente alla misura del danno biologico accertato, nonché ai restanti benefici assistenziali conseguenti al danno biologico come sopra determinato, con interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo. Condanna il convenuto a corrispondere i benefici di cui ai punti che precedono, CP_1 dedotto quanto già eventualmente corrisposto allo stesso titolo. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali favore del ricorrente, CP_1 liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico del
[...]
. CP_1
Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 14-04-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 845/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELEFANTE LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ELEFANTE LUIGI
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30-04-2023, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato dipendente della Polizia di Stato, da ultimo con Qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore, e che, in data 08-08-2017, nell'ambito di un servizio di ordine pubblico, era stato comandato a procedere, con un contingente del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Bologna, allo sgombero dell'ex Caserma Masini, occupata abusivamente dal Centro sociale “Labs”. pagina 1 di 3 Precisava che nel corso dell'operazione, vi erano stati scontri tra gli occupanti ed il Reparto Mobile della Polizia di Stato, nel corso dei quali lo stesso ricorrente era stato colpito con calci al collo, riportando la distorsione del rachide cervicale e del gomito del braccio destro, con forte sintomatologia dolorosa. Precisava di essere stato sottoposto ad esami e cure, al termine delle quali gli era stata diagnosticata, quale diretta conseguenza delle lesioni subite, la malattia definita quale
“Spondilodiscoartrosi C3 e C7 con restringimento dei forami di coniugazione C5-C6-e C6-C7”, con conseguente invalidità permanente, in misura da ccertarsi nel cosro del giudizio. Precisava che tali infermità erano state riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla tabella B categoria 8 ex Dpr N°915/78, dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova, ma l' , compulsata con istanza del 07-08-20222, gli Controparte_2 aveva negato il riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere, senza ulteriori specificazioni. Contestava il giudizio espresso dall'Amministrazione, rilevando che in forza dell'art. 1 comma 563 della Legge N°266/2005, ai fini della individuazione dei beneficiari delle speciali provvidenze riconosciute alle “Vittime del Dovere”, era sufficiente che l'evento lesivo si fosse verificato nel contesto di un'attività considerata in sé a rischio, come quella in cui era rimasto ferito il ricorrente, senza che il rischio esulasse da quello istituzionale o fosse di gravità superiore all'ordinario grado di pericolosità. Rilevava che il grado complessivo di invalidità conseguente all'evento sopra indicata, era da determinarsi nel corso del giudizio, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che l'infermità riportata nel corso dell'attività di servizio del 08-08-2017, era stata attività di contrasto della criminalità, e condannasse il convenuto a riconoscere ed erogare al ricorrente, tutti i benefici previsti per la CP_1 categoria delle vittime del dovere, in rapporto alla percentuale di invalidità accertata nel corso del giudizio. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. Si costituiva in giudizio tardivamente il , chiedendo la reiezione delle Controparte_1 domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 01-12-2023, 11-03-2024, 01-07-2024, 09-12-2024, 14-04-2025. Veniva espletata CTU medico Legale e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Tribunale che l'attuale formulazione dell'art.1 comma 563 della Legge N°266/2005, ai fini della individuazione dei beneficiari delle speciali provvidenze riconosciute alle “Vittime del Dovere”, non richiede più la sussistenza di un rischio di gravità superiore all'ordinario grado di pericolosità, essendo sufficiente che l'evento lesivo si sia verificato nello svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali di contrasto di ogni tipo di criminalità, come appunto quella in cui era rimasto ferito il ricorrente, posto che la norma indica esplicitamente gli eventi verificatisi in attività di servizio e/o nell'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali( Cass. Sez. U. N°10791/2017) .
pagina 2 di 3 Pertanto il ricorrente deve esser riconosciuto come Vittima del Dovere. Osserva poi il Tribunale che dalla CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, è emerso che il ricorrente, in conseguenza delle ferite riportate in occasione dell'evento del 08- 08-2017, ha riportato un grado di invalidità del 3% con danno biologico complessivo del 4%, ed ha pertanto diritto al riconoscimento della Speciale Elargizione a Percentuale in misura corrispondente al grado di invalidità, nonché ai restanti benefici assistenziali in misura pari al medesimo grado di invalidità accertato, con interessi legali dalla domanda amministrativa del 07-08-2022 al saldo. Tutti benefici dovuti al ricorrente in forza della presente sentenza, dovranno essere decurtati di quanto già eventualmente corrisposto allo stesso titolo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che
, in conseguenza dei traumi riportati in occasione dell'evento del Parte_1
08-08-2017, ha riportato un danno biologico del 4%, ed ha diritto al riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere ed al riconoscimento della Speciale Elargizione a Percentuale in misura corrispondente alla misura del danno biologico accertato, nonché ai restanti benefici assistenziali conseguenti al danno biologico come sopra determinato, con interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo. Condanna il convenuto a corrispondere i benefici di cui ai punti che precedono, CP_1 dedotto quanto già eventualmente corrisposto allo stesso titolo. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali favore del ricorrente, CP_1 liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico del
[...]
. CP_1
Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 14-04-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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