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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dagli Avv.ti Marco Santangelo e Matteo Miani presso il loro studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili
Le parti in data 21.05.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
28/09/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vedano al Lambro N.254 parte
2 Serie A, Anno 2002 mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Vedano al Lambro e ordinare altresì al comune di Vedano al Lambro di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Confermare l'obbligo a carico del signor a corrispondere l'importo di Parte_2
Euro 100,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento della figlia , Persona_1 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare alla pretesa di qualsiasi contributo al mantenimento;
4. I coniugi dichiarano, altresì, di non essere proprietari di beni immobili;
5. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
6. I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7. Dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 946/2024 emessa in data
01.11.2024 dal Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vedano al Lambro in data 28.09.2002 (atto n. 16, Parte II, Serie A) del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Vedano al Lambro, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vedano al Lambro, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dagli Avv.ti Marco Santangelo e Matteo Miani presso il loro studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili
Le parti in data 21.05.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
28/09/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vedano al Lambro N.254 parte
2 Serie A, Anno 2002 mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Vedano al Lambro e ordinare altresì al comune di Vedano al Lambro di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Confermare l'obbligo a carico del signor a corrispondere l'importo di Parte_2
Euro 100,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento della figlia , Persona_1 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare alla pretesa di qualsiasi contributo al mantenimento;
4. I coniugi dichiarano, altresì, di non essere proprietari di beni immobili;
5. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
6. I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7. Dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 946/2024 emessa in data
01.11.2024 dal Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vedano al Lambro in data 28.09.2002 (atto n. 16, Parte II, Serie A) del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Vedano al Lambro, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vedano al Lambro, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti