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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/09/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 993/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: attribuzione quota di indennità di fine rapporto, vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DESIATO VINCENZA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIOVANNI GRAUSO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 09/09/2025 le parti si sono riportate all'accordo sottoscritto e depositato in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/02/2025, la ricorrente chiedeva il versamento in proprio favore del 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal resistente in esito alla cessazione del rapporto lavorativo con riferimento agli anni in cui il predetto rapporto era coinciso con il matrimonio, atteso il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili previso in sede di accordo di modifica delle condizioni di divorzio del maggio 2018.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22/04/2025, il resistente chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, il riconoscimento di una somma ritenuta di giustizia in concorrenza con altri aventi diritto, fatte salve le quote personalissime.
1 All'udienza cartolare del 09/09/2025 le parti hanno depositato accordo sottoscritto nei seguenti termini:
1) rinuncia all'assegno divorzile da parte della ricorrente sig.ra ; Parte_1
2) a transazione di ogni precedente mancata corresponsione, in ordine a qualsivoglia pretesa ed in merito alle richieste di quota di TFR per gli anni di coniugio, in coincidenza delle prestazioni lavorative, le parti si accordano nella cifra omnia di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), a corrispondersi nel momento dello sblocco della liquidazione di cui al predetto TFR, in essere presso l'Inps, in virtù di pregresso pignoramento azionato;
3) all'esito di detto svincolo e conseguente evoluzione della richiamata procedura, in via anticipata saranno corrisposte le somme così come determinate.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 09/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: attribuzione quota di indennità di fine rapporto, vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DESIATO VINCENZA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
GIOVANNI GRAUSO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 09/09/2025 le parti si sono riportate all'accordo sottoscritto e depositato in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/02/2025, la ricorrente chiedeva il versamento in proprio favore del 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal resistente in esito alla cessazione del rapporto lavorativo con riferimento agli anni in cui il predetto rapporto era coinciso con il matrimonio, atteso il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili previso in sede di accordo di modifica delle condizioni di divorzio del maggio 2018.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22/04/2025, il resistente chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, il riconoscimento di una somma ritenuta di giustizia in concorrenza con altri aventi diritto, fatte salve le quote personalissime.
1 All'udienza cartolare del 09/09/2025 le parti hanno depositato accordo sottoscritto nei seguenti termini:
1) rinuncia all'assegno divorzile da parte della ricorrente sig.ra ; Parte_1
2) a transazione di ogni precedente mancata corresponsione, in ordine a qualsivoglia pretesa ed in merito alle richieste di quota di TFR per gli anni di coniugio, in coincidenza delle prestazioni lavorative, le parti si accordano nella cifra omnia di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), a corrispondersi nel momento dello sblocco della liquidazione di cui al predetto TFR, in essere presso l'Inps, in virtù di pregresso pignoramento azionato;
3) all'esito di detto svincolo e conseguente evoluzione della richiamata procedura, in via anticipata saranno corrisposte le somme così come determinate.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 09/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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