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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2958/2022 R.G.A.C.
FRA
NATO AD AGRIGENTO Parte_1
IL 02/07/91 rapp. e dif. dall'Avv. Filippo Barba
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
SINDACO PROF. Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Michele Cardella
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27/10/2022 Parte_1
conveniva in giudizio il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore. Narrava l'attore in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente
1
Via della Libertà di Siculiana a causa dello stato di dissesto che caratterizzava il tratto di strada in quel momento percorso in alcun modo segnalato perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.
Proseguiva affermando che a seguito dell'incidente aveva riportato una serie di ferite e lesioni e gravi danni aveva altresì riportato il motociclo da egli condotto in occasione del sinistro. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che responsabile del sinistro doveva ritenersi l'ente convenuto sul quale gravava l'obbligo quale manutentore della strada di predisporre opportune cautele al fine di prevenire la situazione di pericolo che aveva fatto scaturire l'illecito evento per cui è causa. Concludeva pertanto chiedendo previa declaratoria d'esclusiva responsabilità del nella Controparte_1
causazione dell'incidente in argomento d'essere dallo stesso ristorato d'ogni danno patito all'esito dell'evento dannoso. Con comparsa del 03/04/2023 si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1
contestava in toto l'assunto avversario deducendo in particolare che responsabilità alcuna da parte sua
2 appariva emergere per quanto occorso all'attore.
Concludeva pertanto chiedendo che le attoree pretese venissero respinte ritenuta la loro infondatezza.
Celebrata l'attività istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale la causa veniva infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/12/2024 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e nelle emergenze scaturite all'esito della disposta indagine peritale e, perciò, meritano accoglimento. Va innanzitutto osservato in linea generale che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si applica alla P.A. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale dello stesso, non sia possibile per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. In tali casi, quindi, (qualora
3 sia, cioè, impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti) la P.A. è responsabile, ex art. 2043 c.c., solamente se l'insidia risulta oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Non merita infatti di essere condiviso l'orientamento minoritario che riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa. Del tutto da preferire è, invece,
l'orientamento predominante secondo il quale la tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c.
4 Ed invero, nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale la p.a. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioé non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della
Corte di Cassazione, infatti, è da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni conseguenti alla difettosa manutenzione di strade o marciapiedi aperti al pubblico, deve una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente, che fa ragionevole
5 affidamento nella loro apparente regolarità. Tale elaborazione (iniziata sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, e passata, poi, attraverso varie fasi) trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi asseritamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la P.A. sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica. Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse
6 legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. Ma, nell'accertamento in concreto di tale responsabilità, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità. Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben
7 sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Pertanto, spetterà al danneggiato provare l'esistenza di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. In tema di responsabilità su demanio stradale, la responsabilità del danneggiato in concorso con quella dell'ente custode (ex art. 1227 c.c.) non può discendere solo dalla mera constatazione che l'anomalia non fosse, al momento del sinistro, di difficile percepibilità da parte dello stesso danneggiato e dunque non costituisse un'insidia. E ciò in virtù del fatto che la presenza di un'anomalia sul manto stradale non è circostanza fisiologica, né normale, né prevedibile da chi fa uso delle strade, posto che è lecito attendersi in una comunità mediamente civilizzata che il manto stradale abbia un andamento regolare. Sicché
l'obbligo di diligenza e di prudenza incombente sull'utente della strada non può essere esteso al continuo monitoraggio dello stato del manto stradale, né potrà imputarsi al danneggiato l'omessa
8 rilevazione dell'anomalia, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente insidiosa.
Raggiunta questa prova, andrà affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico, fra l'altro precisando lo standard di diligenza connesso alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada. Occorre a questo punto osservare a commento delle deduzioni espresse dall'ente convenuto come esso non appaia aver fornito alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riguardo alla prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente che ci occupa e cioè se tale illecito evento si sia verificato secondo modalità diverse rispetto a quelle dedotte dall'attore. Nella vicenda che ci occupa con riguardo alla dinamica dell'incidente in parola occorre invece osservare come dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ed in particolare dalla lettura della documentazione versata in atti debba ritenersi
9 affermata la responsabilità dell'ente convenuto nel verificarsi del sinistro in argomento. In particolare infatti piace osservare come incontroversa appaia la decisiva circostanza che la strada teatro dell'incidente in argomento che ha generato il fatto illecito in commento sia pubblica in quanto motivo di opposizione alle attoree pretese da parte dello stesso convenuto è stato quello tendente a dimostrare il fatto di non essersi reso protagonista dell'incidente per cui
è processo in quanto a suo dire tale evento avrebbe potuto evitarsi per il carattere obiettivo della visibilità del pericolo e soggettivo in relazione alla sua prevedibilità. Piace a tal proposito osservare in linea generale come alla stregua dell'orientamento ripetutamente accolto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte dalla proprietà pubblica delle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. B L.
2248/1865 alleg. F) discenda non solo l'obbligo dell'ente all'osservanza del principio generale del neminem laedere per evitare ad altri danni ma anche quello della manutenzione come in particolare stabilito dall'art. 5 R.D. 1056/1923. Le emergenze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attore ed in
10 particolare appunto l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro per Controparte_1
cui è processo. Ciò appare con sufficiente certezza potersi affermare in quanto egli in esito alle norme appena ricordate aveva l'obbligo quale proprietario della strada di provvedere alla sua manutenzione in quanto come già cennato il ha il dovere di CP_1
far sì che l'uso della strada si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e pertanto in osservanza del principio sopra enunciato del neminem laedere. Giova peraltro aggiungere che all'esito dell'attività istruttoria espletata non appare emergere un comportamento negligente od imprudente tenuto da nell'ambito dell'accaduto per Parte_1
cui è lite mentre invece dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al fatto che l'ente convenuto abbia tenuto in tale occasione una condotta contraria a quella cui era obbligato ed altresì lesiva dei terzi in quanto omissiva in riferimento alla manutenzione della strada. Deve ritenersi poi che il convenuto non abbia dimostrato che la caduta fosse dovuta al comportamento negligente dell'attore tale da interrompere il nesso causale tra l'estrinsecarsi della pericolosità del bene in custodia e l'evento dannoso, in assenza di alcuna
11 prova al riguardo. Va sul punto ricordato che per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o "normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit. Sotto tale profilo, la condotta dell'attore nel percorrere la via pubblica, non costituisce condotta di utilizzo abnorme della res ovvero eccezionale ed anzi costituisce condotta del tutto prevedibile. Né tale condotta può ritenersi negligente, imprevedibile e come tale idonea a liberare l'ente da responsabilità.
Invero l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla
12 conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A. Su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. L'istruttoria espletata dimostra al contrario che l'attore ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo su una sconnessione della pavimentazione stradale non visibile sicchè, anche utilizzando la massima diligenza nell'affrontare il tratto di strada, l'attore non si sarebbe potuto preventivamente avvedere della presenza e soprattutto della pericolosità della sconnessione. Sul punto, preme evidenziare che la responsabilità colposa postula una condotta che, sebbene non diretta alla produzione dell'evento lesivo, realizza detto evento per effetto della negligente condotta dell'agente. Alla base della responsabilità colposa vi è allora la violazione di una o più regole cautelari di condotta,
13 violazione che determina un evento lesivo costituente realizzazione specifica del rischio che la norma precauzionale mirava a scongiurare. Più in particolare, alla base delle norme precauzionali di condotta siano esse di diligenza, di prudenza o di perizia, abbiano esse un contenuto generico o specifico vi sono regole di esperienza ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità dei comportamenti umani, e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze. Mezzi che devono essere non già quelli soggettivamente a disposizione dell'agente, bensì quelli oggettivamente imposti in base alla migliore scienza ed esperienza a carico di soggetti espletanti un determinato tipo di attività.
Sotto questo profilo, si suole pertanto comunemente affermare che le regole di diligenza proprie dei vari contesti di riferimento rappresentano la
"cristallizzazione" dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando
14 determinate regole di prudenza. In definitiva, ciò che l'ordinamento rimprovera all'agente è di non aver osservato lo standard di diligenza richiesto dalla situazione concreta e con riferimento alle qualità soggettive dell'incolpato; di non avere cioè attivato quei poteri di controllo e di impulso che doveva e poteva attivare, in quel contesto spazio-temporale, al fine di scongiurare l'evento lesivo. Sufficientemente chiarita all'esito della disposta attività istruttoria è altresì apparsa la natura stessa dell'ostacolo che ha causato l'incidente che ci occupa che senz'altro conteneva in sé i connotati dell'insidia in quanto non percettibile ad utile distanza poichè non adeguatamente segnalato. Va pertanto affermato in riguardo all'effettivo svolgersi del sinistro in parola prestando ancora una volta attenzione alle resultanze processuali che tale illecito evento sia stato cagionato da una situazione di pericolo occulto non percepibile in modo e tempo utile per essere evitato da chi usi nella prospettata situazione un normale grado d'attenzione ed abilità e tale pertanto da configurarsi come fonte di responsabilità per la P.A. data l'omessa segnalazione e per il collegato obbligo manutentivo.
Venendo al quantum avuto riguardo alle lesioni subite
15 da è risultato che egli a seguito Parte_1
dell'incidente ha riportato una serie di danni morali e materiali. Tali danni sono stati pertanto valutati dal perito d'ufficio in un danno biologico del 5% in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 75% di gg
30 in un periodo d'invalidità temporanea parziale al
50% di gg 15 ed in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 25% anch'esso di gg 15. Per la liquidazione del danno le voci da considerare vanno distinte secondo la natura dell'interesse leso (danno biologico danno patrimoniale e danno morale).
Riguardo al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita devesi rammentare che all'esito di un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza.
Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico- fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita
16 da tale lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L. 39/77 nella liquidazione del danno biologico. Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto “criterio equitativo differenziato del valore di punto” che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente
(tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale un valore monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce
17 all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunato e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro 1.500,00 in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie.
I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità l'ammontare del risarcimento alla gravità del danno attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. La somma pertanto spettante alla parte lesa a titolo di risarcimento del danno biologico in relazione all'età del danneggiato al tipo di postumi accertati nella misura del 5% al valore d'adottare equitativamente per ciascun punto
18 ammonta appunto ad euro 7.500,00. Con riguardo al danno patrimoniale patito dall'infortunato è sempre all'esito dell'indagine peritale risultato un periodo d'invalidità temporanea parziale al 75% di gg 30 un periodo d'invalidità temporanea parziale al 50% di gg
15 ed infine un periodo d'invalidità temporanea parziale al 25% anch'esso di gg 15. Il danno anche in questo caso va liquidato con criterio equitativo ed alla stregua della consolidata giurisprudenza di quest'ufficio si ritiene di determinare in euro 30,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 75% in euro 20,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 50% ed in euro 10,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 25% per cui la somma dovuta all'odierno danneggiato sarà dunque come appare emergere da agevole calcolo pari a complessivi euro 1.350,00 (euro 30,00 x gg 30 = euro 900,00) (euro 20,00 x gg 15 = euro 300,00) (euro
10,00 x gg 15 = euro 150,00). Da ultimo deve quantificarsi il danno morale riconducibile al pretium doloris patito dal danneggiato per effetto dell'incidente che valutato con riguardo all'età ed alle condizioni del soggetto può essere stimato ad oggi
19 tenuto altresì equitativamente conto di rivalutazione ed interessi dalla data dell'illecito in complessivi euro
2.500,00 pari dunque ad un terzo dell'ammontare della somma individuata per quantificare il danno biologico sofferto da quest'ultimo. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulle somme come oggi determinate che alla luce delle motivazioni appena espresse e delle quantificazioni effettuate ammonta complessivamente ad euro
11.350,00. Per quanto infine attiene l'entità dei danneggiamenti subiti dal ciclomotore di proprietà di coinvolto nell'incidente che ci Parte_1
occupa essa appare congruamente individuata all'interno della documentazione appositamente versata in atti dall'attore per cui tali danni ammontano a complessivi euro 1.851,13 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro fino al soddisfo. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente occorso a del Parte_1 Controparte_1
condanna per l'effetto il al Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni fisici dallo stesso patiti all'esito del sinistro occorsogli della somma complessiva di euro 11.350,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso fino al soddisfo;
condanna altresì l'ente convenuto al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 1.851,13 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ciclomotore di sua proprietà in conseguenza del sinistro per cui è causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'incidente fino al soddisfo;
condanna infine l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 20/03/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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