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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1367/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in data odierna, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione speciale ex art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998 e 19 ter d.lgs nr. 150 del 2011; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1367/2024, promosso da:
NG TA PH (CUI: ) nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Davide Ascari, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(CF – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, il ricorrente, cittadino del Vietnam, nato il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto adottato dalla Questura di il 18.03.2023 e notificato CP_2 il 12.01.2024 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo il riconoscimento del suo diritto.
Il Questore della Provincia di in data 18.03.2023, sulla base del parere sfavorevole della CP_2
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale espresso in data 16.02.2023, rigettava l'istanza con la seguente motivazione: “considerato che il richiedente dichiara di essere entrato in Italia nel settembre del 2018 e di avere una relazione con una cittadina italiana ma che ha altresì dichiarato che, ad oggi, conduce vita separata da lei;
che il medesimo non ha documentato di intrattenere altre relazioni di natura familiare in Italia che invece conserva nel suo Paese di origine;
che il richiedente ha dichiarato di conoscere la lingua italiana ad un livello basilare e che non ha documentato di aver svolto o di svolgere attività indicative di un suo effettivo inserimento sociale sul territorio italiano;
che i punti sopra descritti non attestano una avvenuta integrazione in Italia del richiedente e l'allontanamento dal territorio nazionale non può quindi essere considerato una indebita interferenza nella sua vita privata;
che il medesimo ha dichiarato di non poter tornare in patria a causa di problematiche legate al regime comunista al potere in Vietnam, senza però sostanziare la natura dei rischi che correrebbe;
che dall'analisi effettuata dalla Commissione Territoriale, non emerge che un eventuale allontanamento comporti l'esposizione del richiedente al rischio di una sistematica e grave violazione di specifici diritti”.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto in via preliminare la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI nella formulazione di cui al DL 130/2020.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della comunicazione Controparte_1 a cura della Cancelleria;
può, pertanto, dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 28 maggio del 2025 , udita la discussione orale, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento. In diritto va premesso che l'accertamento al diritto al rilasci del permesso di soggiorno per protezione speciale va effettuato secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL
130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 29.07.2022, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023. Nella fattispecie, dagli atti non emerge alcun rischio ex art. 19, comma 1, TUI che a seguito del suo allontanamento il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Nemmeno sono configurabili fondati motivi di ritenere, ai sensi della prima parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, che il ricorrente corra un concreto e attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti oppure che il suo allontanamento comporti la violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano contemplati dall'art. 5, comma 6, TUI. Ad avviso del Collegio sussistono, invece, le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò posto il ricorrente ha provato una situazione di vita privata e integrazione sociale sul territorio italiano, ove egli è giunto nel 2018. Il ricorrente ha conseguito una sua autonomia abitativa, dal momento che egli è titolare di un contratto di locazione in scadenza il 14.01.2028, relativo a un immobile sito in Via Petrarca 14/2 a Bologna (cfr: contratto di locazione intestato al richiedente). Dal 05.09.2022 al 14.12.2022 egli ha stipulato un contratto di lavoro nella mansione di aiuto cuoco presso il Ristorante Bellavista S.A.S di Becchi Simona. Dal 01.03.2023 lo stesso è stato assunto sempre nella qualifica di aiuto cuoco presso il ristorante Fratelli Vietnam SNC, in Via Broccaindosso n. 69/A a Bologna, con contratto da lavoro dipendente, così come si evince dall'estratto del conto previdenziale INPS in atti. Dal 17.02.2024 egli viene assunto a tempo pieno e indeterminato presso l'impresa “Goodmorning Vietnam Di Duong” (sede legale di Bologna) nella qualifica di cuoco. Dalle buste paga depositate risulta che nel 2024 il ricorrente ha percepito uno stipendio mensile netto di circa € 1.600,00 e di € 1.500,00 nel 2025. Dalla documentazione previdenziale depositata risulta che il richiedente ha percepito un reddito lordo annuale di € 8.642,00 nel 2022, di € 12.049,00 nel 2023 (cfr: Estratto INPS emesso il 24.01.2024). Il richiedente, inoltre, frequenta il corso di apprendimento della lingua italiana di livello A1 presso il CPIA di Bologna e risulta iscritto presso la Biblioteca Salaborsa di Bologna (cfr: Certificato del 11.03.2025; Tessera Biblioteca).
Pertanto, è indubbio che nei 7 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui ha vissuto.
La lunga permanenza sul suolo italiano, caratterizzata dallo svolgimento regolare e stabile di attività di lavoro, la frequenza al corso di lingua italiana, l'autonomia abitativa conseguita sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Va infatti considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no Per_1 reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, possono lasciarsi le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 05/06/2025
Giudice rel. Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott. Luca Minniti
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in data odierna, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione speciale ex art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998 e 19 ter d.lgs nr. 150 del 2011; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1367/2024, promosso da:
NG TA PH (CUI: ) nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Davide Ascari, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(CF – Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, il ricorrente, cittadino del Vietnam, nato il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto adottato dalla Questura di il 18.03.2023 e notificato CP_2 il 12.01.2024 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo il riconoscimento del suo diritto.
Il Questore della Provincia di in data 18.03.2023, sulla base del parere sfavorevole della CP_2
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale espresso in data 16.02.2023, rigettava l'istanza con la seguente motivazione: “considerato che il richiedente dichiara di essere entrato in Italia nel settembre del 2018 e di avere una relazione con una cittadina italiana ma che ha altresì dichiarato che, ad oggi, conduce vita separata da lei;
che il medesimo non ha documentato di intrattenere altre relazioni di natura familiare in Italia che invece conserva nel suo Paese di origine;
che il richiedente ha dichiarato di conoscere la lingua italiana ad un livello basilare e che non ha documentato di aver svolto o di svolgere attività indicative di un suo effettivo inserimento sociale sul territorio italiano;
che i punti sopra descritti non attestano una avvenuta integrazione in Italia del richiedente e l'allontanamento dal territorio nazionale non può quindi essere considerato una indebita interferenza nella sua vita privata;
che il medesimo ha dichiarato di non poter tornare in patria a causa di problematiche legate al regime comunista al potere in Vietnam, senza però sostanziare la natura dei rischi che correrebbe;
che dall'analisi effettuata dalla Commissione Territoriale, non emerge che un eventuale allontanamento comporti l'esposizione del richiedente al rischio di una sistematica e grave violazione di specifici diritti”.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto in via preliminare la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI nella formulazione di cui al DL 130/2020.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della comunicazione Controparte_1 a cura della Cancelleria;
può, pertanto, dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 28 maggio del 2025 , udita la discussione orale, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento. In diritto va premesso che l'accertamento al diritto al rilasci del permesso di soggiorno per protezione speciale va effettuato secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL
130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 29.07.2022, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023. Nella fattispecie, dagli atti non emerge alcun rischio ex art. 19, comma 1, TUI che a seguito del suo allontanamento il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Nemmeno sono configurabili fondati motivi di ritenere, ai sensi della prima parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, che il ricorrente corra un concreto e attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti oppure che il suo allontanamento comporti la violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano contemplati dall'art. 5, comma 6, TUI. Ad avviso del Collegio sussistono, invece, le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò posto il ricorrente ha provato una situazione di vita privata e integrazione sociale sul territorio italiano, ove egli è giunto nel 2018. Il ricorrente ha conseguito una sua autonomia abitativa, dal momento che egli è titolare di un contratto di locazione in scadenza il 14.01.2028, relativo a un immobile sito in Via Petrarca 14/2 a Bologna (cfr: contratto di locazione intestato al richiedente). Dal 05.09.2022 al 14.12.2022 egli ha stipulato un contratto di lavoro nella mansione di aiuto cuoco presso il Ristorante Bellavista S.A.S di Becchi Simona. Dal 01.03.2023 lo stesso è stato assunto sempre nella qualifica di aiuto cuoco presso il ristorante Fratelli Vietnam SNC, in Via Broccaindosso n. 69/A a Bologna, con contratto da lavoro dipendente, così come si evince dall'estratto del conto previdenziale INPS in atti. Dal 17.02.2024 egli viene assunto a tempo pieno e indeterminato presso l'impresa “Goodmorning Vietnam Di Duong” (sede legale di Bologna) nella qualifica di cuoco. Dalle buste paga depositate risulta che nel 2024 il ricorrente ha percepito uno stipendio mensile netto di circa € 1.600,00 e di € 1.500,00 nel 2025. Dalla documentazione previdenziale depositata risulta che il richiedente ha percepito un reddito lordo annuale di € 8.642,00 nel 2022, di € 12.049,00 nel 2023 (cfr: Estratto INPS emesso il 24.01.2024). Il richiedente, inoltre, frequenta il corso di apprendimento della lingua italiana di livello A1 presso il CPIA di Bologna e risulta iscritto presso la Biblioteca Salaborsa di Bologna (cfr: Certificato del 11.03.2025; Tessera Biblioteca).
Pertanto, è indubbio che nei 7 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui ha vissuto.
La lunga permanenza sul suolo italiano, caratterizzata dallo svolgimento regolare e stabile di attività di lavoro, la frequenza al corso di lingua italiana, l'autonomia abitativa conseguita sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Va infatti considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no Per_1 reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, possono lasciarsi le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 05/06/2025
Giudice rel. Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott. Luca Minniti