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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3901/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'avv. RANDAZZO TANIA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
), assistita e difesa dall'avv. FRATUS FABRIZIO, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio,
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 684/2022, pubblicata da questo Tribunale in data 22 marzo 2022, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato all'interesse del minore e alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
L'ascolto della prole, visto l'accordo raggiunto, deve reputarsi superfluo.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 684/2022, pubblicata da questo Tribunale in data 22 marzo 2022, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'avv. RANDAZZO TANIA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
e
), assistita e difesa dall'avv. FRATUS FABRIZIO, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio,
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 684/2022, pubblicata da questo Tribunale in data 22 marzo 2022, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato all'interesse del minore e alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
L'ascolto della prole, visto l'accordo raggiunto, deve reputarsi superfluo.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 684/2022, pubblicata da questo Tribunale in data 22 marzo 2022, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo