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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1513/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1513/2022 promossa da:
CENTRO CF: , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. MUSTO FABIO CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata e difesa dall'avv. CIRILLO CP_1 P.IVA_2
BRUNO CF: C.F._2
pagina 1 di 19 APPELLATA
Nonché
, rappresentata in primo grado dall'avv. Isabella Controparte_2
Selvaggi, contumace in appello
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2015 la
[...]
(ora successore a titolo particolare della Parte_2 Controparte_1
che, in data 26.07.2016, incorporava la Controparte_3
a seguito di fusione per incorporazione) conveniva Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_4
(d'ora innanzi, per brevità, solo “ ”
[...] Controparte_4
e la (d'ora innanzi, per brevità, solo per ivi sentir Controparte_2
accertare e dichiarare l'inadempimento di esse convenute e, per l'effetto, condannarle, con vincolo solidale e/o alternativamente tra loro, al pagamento della somma di € 351.212,77 o di quella maggiore ritenuta di giustizia in relazione a crediti del verso la ceduti a detta finanziaria CP_4
rimasti insoluti e non riscossi
La vicenda può essere così brevemente sintetizzata: 1) in data 30.12.2004, la stipulava un contratto di cessione di credito pro soluto Controparte_4
con la cedendo a quest'ultima propri diritti di Parte_2
credito già maturati a tale data nei confronti della e da quest'ultima certificati e dichiarati certi, liquidi ed esigibili, per un ammontare pari ad €
134.239,68, come risultante da precedente accordo transattivo intervenuto tra cedente e debitore ceduto il 22.12.2004 ed ivi richiamato;
2) in pari data pagina 2 di 19 30.12.2004, le medesime parti stipulavano un contratto di cessione di credito pro solvendo, avente ad oggetto determinati crediti già maturati identificati nel prospetto allegato sub a), pari all'ammontare espresso in € 50.734,87, nonché, come indicato nell'articolo 1 del contratto, i crediti futuri che essa cedente avrebbe maturato per prestazioni rese in favore della a partire dal mese di dicembre 2004 in poi;
3) con successiva scrittura privata del 26.05.2009, cedente e cessionaria manifestavano la volontà di trasformare il contratto pro solvendo in un contratto di cessione di credito pro soluto limitatamente ad una serie di specifici crediti individuati dall'elenco delle fatture di cui all'allegato “A” di tale atto negoziale, il cui ammontare era pari ad euro 152.139,61.
Detta scrittura privata prevedeva anche condizioni e modalità operative relative alle operazioni di anticipazioni su fatture inerenti alla cessione dei crediti intercorrente tra le parti.
Ciò premesso, parte attrice ( , nella qualità di cessionaria, Controparte_1
deduceva di vantare ancora un credito per fatture rimaste insolute di €
351.212,77 nei confronti della cedente nonché della Controparte_4
debitrice , così come da elenco delle fatture cedute e ancora Controparte_5
in “out standing” di cui all'allegato 4 da essa creditrice prodotto in uno all'atto di citazione.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva, in via Controparte_4
preliminare, la prescrizione dei crediti azionati per decorso del termine decennale, nonché l'avvenuto adempimento degli obblighi nascenti dai contratti di cessione dei crediti.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e proponeva, inoltre, nei confronti dell'attrice, domanda riconvenzionale per l'accertamento: 1) di un proprio credito restitutorio per l'importo di € 44.777,16 o per quello maggiore o minore che il giudice ritenesse dovuto, credito asseritamente derivante dalla illegittima applicazione da parte della cessionaria di interessi passivi,
pagina 3 di 19 commissioni e spese non pattuiti e non dovuti;
2) di un ulteriore proprio credito verso la cessionaria per la somma di € 62.555,99, pari agli incassi a suo dire percepiti dal cessionario per il periodo dal 30.10.2013 al 07.05.2014 a seguito, a suo dire, del pagamento di fatture asseritamente non oggetto di cessione dei crediti;
3) di un terzo credito, di cui chiedeva anche la restituzione in suo favore, di € 14.785,02, pari all'importo del 10% del prezzo di cessione dei crediti trattenuto in garanzia dalla cessionaria ed asseritamente non restituito al
[...]
Controparte_4
Si costituiva in giudizio altresì l' , la quale eccepiva il difetto di CP_2
giurisdizione del Giudice Ordinario nonché l'infondatezza nel merito della pretesa azionata dalla Banca per le ragioni di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Superata la questione pregiudiziale di rito attinente alla giurisdizione, nonché quella di merito relativa alla prescrizione, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1730/2022, pubblicata in data 17.02.2022, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava il al CP_4
pagamento in favore della attrice banca della somma di € CP_1
152.139,61 per sorta capitale (ammontare dei crediti ceduti e non riscossi) oltre interessi legali dal 26.05.09 sino al soddisfo;
condannava inoltre il cedente in solido con la debitrice , al pagamento Controparte_4 CP_2
in favore di parte attrice della somma di € 134.239,68, oltre interessi legali dal
21.12.2004 sino al soddisfo.
Rigettava (in motivazione) la prima domanda riconvenzionale innanzi illustrata formulata dal non si pronunciava sulle altre due Controparte_4
riconvenzionali sopra esposte, e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali liquidate in €
6.500,00 oltre iva, cassa e spese generali e alle spese di CTU.
pagina 4 di 19 Avverso detta sentenza ha proposto appello il Controparte_4
articolando le seguenti censure:
1) Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'illegittimità della decisione di primo grado nella parte in cui condanna la società deducente
(cedente), in solido con l' (debitrice), al pagamento in favore CP_2
dell'attrice/cessionaria della somma di € 134.239,68, ammontare derivante dai crediti di cui al primo contratto di cessione pro-soluto stipulato in data
30.12.2004 (rogito Notaio , rep. 18164, racc. 6724). Per_1
L'appellante lamenta sul punto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente la responsabilità solidale del nonostante Controparte_4
detta cessione del 2004 fosse pro-soluto, e quindi escludesse qualunque garanzia del cedente in ordine alla solvibilità del debitore ceduto (essa
[...]
. Al riguardo l'appellante precisa la sua totale estraneità alle vicende CP_2
transattive dei crediti certificati dalla e ceduti dal nel 2004 e CP_4
contesta che l'accordo transattivo del 22.12.2004 potesse giustificare una sua responsabilità solidale. Deduce ancora in merito a tale preteso credito l'erroneità del rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione, atteso che esso riguarda fatture emesse nell'anno 2004 e nessun atto interruttivo, riferito a quelle fatture, le è stato mai notificato prima dell'atto di citazione. Secondo la sua prospettazione il Tribunale avrebbe dunque confuso tali fatture risalenti al
2004 con le successive prestazioni e fatture del 2008, omettendo di rilevare per le prime secondo il decorso del termine decennale.
L'appellante chiede pertanto, per i motivi innanzi sintetizzati, la riforma integrale di detto capo della sentenza di primo grado nella parte in cui lo ritiene responsabile in solido con l e, in subordine, la dichiarazione CP_2
dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato relativo ai crediti afferenti al contratto pro-soluto di cui è causa risalenti all'anno 2004.
pagina 5 di 19 2) Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente interpretato il secondo contratto di cessione pro solvendo del 30.12.2004, pervenendo ad una condanna ingiusta ed illogica al pagamento di € 152.139,61 nei confronti del Controparte_4
A parere dell'appellante, oltre alla omessa prescrizione, in questo caso l'errore si sostanzierebbe nell'aver il Tribunale ritenuto ancora vigente una cessione pro solvendo, nonostante in data 26.05.2009 fosse intervenuta la già menzionata scrittura privata con cui le parti avevano concordemente trasformato il contratto
“de quo” di cessione pro solvendo in un contratto di cessione pro-soluto, con la conseguente esclusione di qualsiasi garanzia del cedente in merito alla solvibilità del debitore ceduto.
L'appellante evidenzia a riguardo che i crediti indicati nella scrittura del 2009
(precisamente, quelli relativi all'allegato “A”) riguardano fatture del 2008, già soddisfatte e comunque non oggetto della domanda attorea, che invece trovava il proprio asserito fondamento su fatture relative agli anni 2009-2012.
Viene inoltre censurato il fatto che il Tribunale avrebbe emesso una pronuncia
“ultra petita” avendo erroneamente ignorato la riduzione della domanda operata dalla stessa banca attrice/cessionaria nelle memorie ex art. 183 c.p.c., in cui la pretesa creditoria era stata ridotta da € 351.212,77 ad € 98.457,91 in virtù di un ricalcolo dalla stessa effettuato delle fatture rimaste effettivamente impagate.
Tale vizio di ultrapetizione verrà poi censurato in maniera più specifica nel quarto motivo di appello di cui si dirà in seguito (infra motivo di appello riportato al n. “4)” della presente sentenza).
Infine, a fronte dell'indeterminatezza degli importi pretesi, sia in sede giudiziale sia in sede extragiudiziale, l'appellante reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e del petitum, poiché la domanda sarebbe priva dell'esatta indicazione delle fatture poste a fondamento del pagina 6 di 19 credito, degli importi anticipati, delle erogazioni e delle condizioni generali del contratto di factoring, con conseguente illegittimità derivata degli interessi applicati.
3) Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado per € 44.777,16, evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione impugnata sulla mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di factoring intercorso tra le parti, in quanto “non risultante in atti”. Il contesta CP_4
tale rilievo, osservando che i contratti posti alla base del rapporto sono proprio quelli prodotti, ovverosia le due cessioni (ab origine, l'una pro-soluto e l'altra pro solvendo) del 30.12.2004, nonché la scrittura privata del 26.05.2009. A suo dire, da tali accordi contrattuali emergerebbe chiaramente la struttura tipica del factoring, con relativa previsione di anticipazioni, gestione degli incassi e regolazione delle operazioni e degli interessi attraverso il conto corrente n.
63177/431. L'appellante critica altresì l'operato del CTU, il quale – pur riconoscendo l'esistenza dei suddetti contratti – avrebbe omesso di analizzare interessi, commissioni e spese applicate, erroneamente assumendo che essi derivassero da non meglio precisati accordi contrattuali ulteriori, in realtà non esistiti né prodotti. Tale omissione avrebbe impedito di applicare correttamente l'art. 117 TUB, norma che impone la forma scritta per le condizioni economiche prevedendo, in mancanza, l'applicazione dei tassi sostitutivi. Chiede pertanto la riforma della sentenza sul punto ed in via istruttoria, se del caso, e la rinnovazione della CTU. Ancora rilevava un vizio di omessa pronuncia sulla ulteriore domanda riconvenzionale di € 62.555,99 da esso proposta relativa ad incassi percepiti dall'attore ma erroneamente non detratti dalla pretesa creditoria. Tale importo, a parere del deducente, risulterebbe confermato sia dalla perizia del CTU sia da quella del CTP.
pagina 7 di 19 4) Con il quarto motivo di appello, l'appellante, come già innanzi accennato, deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc, poiché il Tribunale avrebbe condannato il Parte_3
al pagamento di importi superiori rispetto a quelli
[...] Controparte_2
richiesti dalla banca attrice, avendo questa nel corso del giudizio ridotto la propria domanda da € 351.212,77 ad € 98.457,91, a fronte di un'asserita riconciliazione delle fatture. L'appellante evidenzia ancora una volta che il
Tribunale avrebbe fondato la condanna su fatture indicate nella scrittura privata del 26.05.2009, espressamente considerate soddisfatte dal CTU, mentre la domanda attorea riguardava, come da allegato 4 dalla stessa attrice prodotto
(“fatture in out standing”), solo crediti relativi a specifiche fatture degli anni
2009–2012.
Lo stesso CTU, ricostruendo i rapporti contabili, avrebbe quantificato l'eventuale credito residuo dell'attore in € 84.531,22, poi ridotto ad € 80.722,34 per effetto delle rettifiche su spese e commissioni, fino a giungere alla somma di €
78.295,54, in forza dell'elisione dell'ammontare determinato a titolo di usura sopravvenuta per i due semestri individuati dalle operazioni contabili.
Nonostante dette evidenze della CTU, il Tribunale avrebbe condannato il
[...]
al pagamento di importi non richiesti, nonché relativi a Controparte_4
fatture estranee alla domanda, tratte da contratti di cessione pro-soluto, pro solvendo e dalla scrittura privata del 26.05.2009, totalmente differenti da quelle poste a fondamento della citazione.
L'appellante chiedeva dunque la riforma integrale della sentenza CP_4
di primo grado ed il rigetto delle domande avanzate dall'attrice/cessionaria nei suoi confronti, ovvero in via istruttoria, se del caso, la rinnovazione della CTU e l'applicazione, per la determinazione degli interessi, dell'art. 117 TUB, con accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.
pagina 8 di 19 Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni Controparte_1
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, ha chiesto, nel merito ed in via principale, il rigetto dell'appello e delle domande riconvenzionali formulate in primo grado ed in questa sede riproposte con conferma della sentenza di primo grado. Chiede altresì, in via subordinata, correggersi l'errore materiale in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure laddove non avrebbe ridotto l'oggetto del contendere ad € 98.457,91 secondo la modifica della domanda condannatoria da lei stessa apportata, somma per la quale viene richiesta in ogni caso la condanna dell'appellante. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita in appello, nonostante la tempestiva notifica dell'atto di citazione, la , rimanendo contumace nel corso del giudizio. Controparte_2
Pertanto, in via preliminare va evidenziato che la sentenza di primo grado è passata in giudicato e divenuta definitiva nei suoi confronti.
Nel merito l'appello proposto dal è fondato per quanto di ragione e CP_4
nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
In vero, come già chiarito in premessa, in data 30.12.2004, il Controparte_4
(appellante) stipulava con la società (ora
[...] Parte_2
successore a titolo particolare della Controparte_1 [...]
che, nel 2016, incorporava la Controparte_3 Parte_2
a seguito di fusione per incorporazione) contratto di cessione di crediti pro- soluto (rogito per Notaio , rep. 18164, racc. 6724), di cui agli atti, crediti Per_1
singolarmente dettagliati nell'allegato “B” dell'atto di cessione (cui rinvia l'art. 4 del contratto) tutti risalenti all'anno 2004 e del valore nominale complessivo di €
134.239,68, somma questa al cui pagamento il Tribunale condannava il CP_4
l capo 2 del dispositivo di sentenza.
[...]
pagina 9 di 19 Orbene tale statuizione del primo giudice è errata
In virtù di tale contratto di cessione pro-soluto, infatti, la cedente garantiva evidentemente, ai sensi della regola generale di cui all'art. 1267 comma 1 cc, il solo “nomen verum” dei crediti ceduti e non anche il “nomen bonum”, ossia la solvibilità del debitore ceduto ( ), garanzia dell'adempimento del CP_2
debitore non prevista in contratto ed anzi espressamente esclusa all'art. 2 del medesimo.
Ad abundantiam si osserva che, come già innanzi precisato, oggetto di detto contratto di cessione erano tutti specifici crediti risalenti all'anno 2004 per cui, essendo anche la cessione dell'anno 2004( datata 30.12.2004), in mancanza di prova documentale del compimento di idonei atti interruttivi nel decennio successivo, per tali crediti si sarebbe comunque maturata la prescrizione decennale ordinaria (ex art. 2946 c.c.) dell'azione di garanzia esercitata dal cessionario.
Ancora, sempre ad abundantiam e per completezza di esposizione, va in ultimo rilevato che i crediti afferenti al detto contratto di cessione pro-soluto non appaiono neppure costituire oggetto della domanda giudiziale proposta dalla banca cessionaria, poiché essa è stata formulata con riguardo a crediti diversi, ovvero a quelli singolarmente specificati nell' elenco delle fatture cedute ed ancora in “out standing” di cui all'allegato 4) accluso all'atto di citazione, crediti risalenti ad anni successivi, ovvero al periodo dal 2009 al 2012, e rientranti tra quelli futuri trasferiti con l'altro contratto pro solvendo del 30.12.2004 (vedi art. 1 del contratto pro solvendo), il cui ammontare veniva indicato dalla banca attrice proprio in complessivi euro € 351.212,77 conformemente a quanto indicato in tale elenco fatture.
Appare dunque evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'emettere tale pronuncia condannatoria.
pagina 10 di 19 Va quindi da sé che detto capo condannatorio della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Napoli ha condannato l'odierna appellante al pagamento di € 134.239,68 merita di essere riformato in quanto tale ammontare non è dovuto dall'odierna appellante per le ragioni poc'anzi illustrate.
Analogamente, anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
Come già detto, nella medesima data del 30.12.2004 le parti addivenivano ad una ulteriore cessione di crediti, questa volta pro solvendo, ed avente ad oggetto sia specifici crediti già maturati indicati in dettaglio nell'allegato “A” dello stesso contratto il cui valore nominale era in totale pari ad € 50.734,87 (crediti relativi a due fatture emesse nel novembre e dicembre 2004 concernenti prestazioni di ottobre e novembre 2004), sia i crediti futuri che la cedente avrebbe maturato per prestazioni effettuate dal mese di dicembre 2004 in poi, così come espressamente disposto dall'art. 1 dello stesso contratto.
Successivamente, come sopra illustrato, con scrittura privata del 26.05.2009 le parti manifestavano l'intenzione di ritenere trasferiti pro soluto alcuni specifici crediti già ricompresi nella precedente cessione pro solvendo. Precisamente, i crediti interessati da questa “trasformazione” in crediti pro-soluto erano quelli indicati nell'allegato “A” di tale scrittura privata del 2009, crediti derivanti da fatture emesse nell'anno 2008 relative a prestazioni rese dal nel CP_4
periodo dall'aprile 2008 all'ottobre 2008, il cui importo complessivo ammonta ad
€ 152.139,61, esattamente corrispondente all'oggetto della condanna di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza gravata emessa dal Tribunale.
Orbene per i suddetti crediti, stante la sopravvenuta trasformazione della cessione da pro solvendo a pro-soluto, con esclusione quindi di qualsivoglia garanzia del cedente in ordine alla solvibilità del debitore ceduto (come d'altronde inequivocabilmente ed espressamente indicato alla lett. b) della premessa” di cui alla scrittura privata in esame del 2009), nessuna pretesa pagina 11 di 19 poteva esser legittimamente avanzata dalla banca cessionaria nei confronti del cedente e dunque nessuna condanna poteva esser pronunciata CP_4
in danno di quest'ultima.
Peraltro, anche per detti crediti va ripetuto quanto già anticipato in precedenza per i crediti riguardanti il primo motivo di appello e sopra esaminati, ovvero che anch'essi (così come specificati nell'allegato “A” della scrittura privata del 2009) non hanno costituito oggetto di domanda giudiziale.
Invero, si ripete, la (oggi ha Parte_2 Controparte_1
azionato con l'originario atto di citazione un credito pari ad un importo totale di
€ 351.212,77 nascente da fatture cedute ritenute impagate specificate nell' elenco di cui all'allegato 4) accluso all'atto di citazione, credito risalente ad un periodo che va dal 2009 al 2012, così come attestato dalle predette fatture emesse per l'appunto dal 2009 al 2012, importo complessivo poi successivamente ridotto dalla stessa attrice ad € 98.457,91, di cui meglio si dirà in seguito. La somma di cui al gravato capo condannatorio della sentenza di primo grado pari ad € 152.139,61 si riferisce e corrisponde invece, come già detto, ai differenti crediti derivanti da fatture emesse nell'anno 2008, relative a prestazioni rese dal nel periodo dall'aprile 2008 all'ottobre 2008. CP_4
Alla luce di quanto innanzi rilevato, appare dunque evidente che anche detto capo condannatorio del dispositivo della sentenza di primo grado è stato erroneamente emesso dal Tribunale e deve essere riformato per le ragioni appena addotte, con riduzione del credito della banca cessionaria al minor importo di cui si dira appresso con l'esame del quarto motivo di appello che, considerando l'ordine logico delle questioni, va anteposto al terzo che sarà invece esaminato per ultimo.
Il quarto motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
pagina 12 di 19 Come già più volte evidenziato, con l'atto di citazione proposto in primo grado, la (oggi , aveva convenuto in Parte_2 Controparte_1
giudizio il chiedendone la condanna, Parte_3 CP_2
in via solidale e/o alternativa, al pagamento di € 351.212,77 in relazione ad una serie di crediti non riscossi, ceduti dal alla Banca e di cui era CP_4
debitrice la Detti crediti oggetto di domanda erano quelli singolarmente specificati nell' elenco di cui all'allegato 4) accluso all'atto di citazione, riguardante fatture cedute ed ancora in “out standing” risalenti al periodo che va dal luglio 2009 al dicembre 2012.
Poiché tali crediti, secondo quanto già innanzi rilevato, a differenza di quelli esaminati con riguardo al primo e secondo motivo di appello, rientrano invece tra quelli “futuri” trasferiti pro solvendo con il secondo contratto di cessione del
30.12.2004 (vedi art. 1 del contratto pro solvendo) e sono rimasti da esso regolati anche dopo il terzo ed ultimo contratto del 2009, consegue che per essi, finchè le relative fatture non siano state incassate dalla banca cessionaria, sussiste, ai sensi dell'art. 1267 comma 1, 2° periodo cc, il diritto di garanzia
(della solvibilità del debitore ceduto) azionato da detta banca in qualità di cessionaria nei confronti del cedente CP_4
Tuttavia, effettivamente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., parte attrice/cessionaria in primo grado ha ridotto sensibilmente la propria pretesa, quantificandola in € 98.457,91 sulla base di una dedotta sopravvenuta
“riconciliazione delle fatture”, in virtù della quale risultavano essere state da essa incassate parte delle somme in precedenza rivendicate con l'atto di citazione.
Pertanto, ha errato il Tribunale nel condannare, ai capi uno e due del dispositivo della gravata sentenza, il cedente al pagamento di una somma (€ CP_4
152.139,61 + 134.239,68 oltre interessi legali) di gran lunga superiore, andando pagina 13 di 19 in tal modo evidentemente “ultra petita” rispetto alla domanda così come ridotta dall'attore ad € 98.457,91
Ciò premesso, gli accertamenti tecnici ed i conteggi effettuati dal CTU e da esso riversati nella propria relazione peritale, hanno permesso di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti in relazione ai predetti crediti oggetto della domanda di cui all'atto di citazione che, come detto, risalivano al periodo dal 2009 al 2012) ed erano regolati sul conto corrente n. 63177/431 le cui condizioni economiche però non risultano documentate e provate per iscritto.
Sulla base di detti accertamenti contabili effettuati dal CTU, fondati anche sui prospetti riepilogativi depositati in primo grado dalla e sulla documentazione comprovante i pagamenti effettuati, è risultato che l'originario credito azionato con l'atto di citazione dalla banca cessionaria, effettivamente ammontante all'importo complessivo di € 351.212,27, si è ridotto, in conseguenza del pagamento di talune delle fatture poste dalla banca attrice a fondamento della sua azione (fatture, si ripete, relative al periodo 2009 - 2012 ed indicate specificamente nell'allegato 4 accluso all'atto di citazione), ad €
84.531,22 totali (vedi CTU pagg. 8 e 9 e conclusioni a pag. 11)
Da tale importo sono state correttamente espunte, per mancanza di pattuizione scritta, anche la totalità delle spese addebitate in conto al (pari ad CP_4
€ 2.781,00), nonché le commissioni di gestione applicate sino al 26.05.2009
(pari ad € 1.027,88), risultando le commissioni pattuite per iscritto solo a partire da tale data (vedi CTU pagg. 8 e 9 e conclusioni a pag. 11), essendo esse previste soltanto nel terzo contratto del 26.05.2009 più volte innanzi richiamato.
Questo Collegio non può che condividere dette risultanze della CTU e le conclusioni cui l'ausiliario del giudice è pervenuto, ciò in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti e rilievi ivi compiuti, della coerenza logica della relazione medesima e congruenza con il contenuto della documentazione acquisita in atti ed esaminata dal perito di ufficio.
pagina 14 di 19 Pertanto, la somma complessivamente dovuta dal cedente alla CP_4
cessionaria per anticipazioni su fatture rimaste insolute CP_1
ammonta a complessivi € 80.722,34, oltre interessi legali codicistici dalla data della domanda giudiziale (ovvero dal 21.10.2015 data di notifica dell'atto di citazione in primo grado) al soddisfo. La condanna del primo nei confronti della seconda va dunque limitata a tale importo totale.
Va infine precisato che, relativamente a tale credito accertato, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è chiaramente infondata e va respinta, CP_4
in quanto esso si riferisce a prestazioni e fatture risalenti agli anni dal 2009 al
2012, per cui la notifica dell'atto di citazione in primo grado avvenuta in data
21.10.2015 ha interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale.
Infine, il terzo motivo di appello è invece infondato e va rigettato.
Con tale motivo di gravame, parte appellante ripropone sostanzialmente le argomentazioni poste a sostegno delle domande riconvenzionali sopra illustrate formulate in primo grado e disattese dal Tribunale, di cui chiede l'accoglimento ad esclusione di quella relativa alla restituzione dell'importo pari ad € 14.785,02 che, in quanto non riproposta in appello, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Occorre passare dunque all'esame delle altre due domande riconvenzionali riproposte dall'appellante in secondo grado ovvero: 1) la domanda, rigettata in motivazione dal Tribunale, di accertamento della illegittimità dei tassi di interesse, commissioni di gestione e spese applicati dalla Banca cessionaria in mancanza di pattuizioni scritte che regolassero tali operazioni di cessione di crediti, per un importo indebito finale a suo credito di complessivi € 44.777,16;
2) l'altra domanda, sulla quale denuncia l'omessa pronuncia del primo giudice, di accertamento di un proprio controcredito di € 62.555,99 derivante da incassi di fatture asseritamente percepiti dalla e da essa erroneamente non CP_1
portati a detrazione dell'azionato credito.
pagina 15 di 19 Giova, al riguardo, anzitutto rammentare che i rapporti contrattuali oggetto di causa (sconto su fatture tramite apertura di credito) intercorrenti tra le parti in giudizio sono stati contabilmente regolati sul conto corrente n. 63177/431. Fatta tale premessa, la prima domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata poiché l'appellante non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. In particolare, era onere dell'appellante che ha proposto la domanda di accertamento dell'indebito produrre la documentazione contabile
(estratti conto, conti scalari etc.) necessaria per verificare in concreto se e quali interessi passivi (ovvero a quale tasso) fossero stati effettivamente applicati dalla banca nel corso del rapporto, e quali spese e commissioni, al di là di quelle di cui sopra individuate e defalcate dal CTU, fossero state effettivamente addebitate dalla al cedente correntista. CP_1
Tale indispensabile documentazione non risulta prodotta in giudizio dal CP_4
istante e mai è stata acquisita in atti, per cui detta domanda non può che essere rigettata per mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito da indebito oggettivo che il ha inteso far valere. CP_4
Quanto alla seconda domanda riconvenzionale anch'essa non merita accoglimento e va rigettata. Se infatti è vero che la consulenza tecnica d'ufficio ha effettivamente rilevato la presenza di incassi della per complessivi € CP_1
62.555,99 non portati a defalco della posizione creditoria da essa fatta valere nel presente giudizio, è altresì vero che, come rileva espressamente a riguardo lo stesso consulente tecnico d'ufficio (vedi pag. 8 della CTU), alla stregua della documentazione versata in atti non è stato possibile verificare l'inerenza di tali incassi alle fatture oggetto di citazione, ovvero che essi si riferissero proprio alle fatture poste dalla banca a fondamento della propria domanda giudiziale di pagamento (fatture di cui all'allegato 4 richiamato nell'atto di citazione e depositato contestualmente a tale atto introduttivo) e che attenessero dunque al credito della banca oggetto del presente giudizio. Anche in questo caso il pagina 16 di 19 relativo onere della prova incombeva sul soggetto che ha proposto l'azione di accertamento di tale preteso controcredito, ovvero sul il quale CP_4
non ha invece sul punto fornito alcun elemento idoneo a dimostrare i fatti posti a fondamento della seconda domanda riconvenzionale.
Sulla base di una valutazione unitaria che tiene conto dell'esito complessivo della lite, stante la prevalente soccombenza del (essendo stata CP_4
accolta nei suoi confronti la domanda di pagamento della banca sia pure per un importo di molto inferiore a quanto richiesto ed essendo state rigettate le domande riconvenzionali da esso proposte nei confronti dell'istituto di credito), le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio di Controparte_1
vanno poste per la metà a carico del e si compensano per l'altra CP_4
metà tra le parti.
Il loro importo si liquida come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
52.000,01 ad € 260.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi in appello di quella istruttoria ivi non tenutasi) l'importo medio tabellarmente previsto da detto DM.
Anche le spese di CTU del primo grado devono seguire detta pronuncia di compensazione parziale della metà delle spese processuali, per cui vanno poste per il 75 % a carico del e per il 25 % a carico della CP_4 [...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n.
1730/2022, pubblicata in data 17.02.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
pagina 17 di 19 1) In parziale accoglimento dell'appello proposto dal Controparte_4
ed in riforma della sentenza di primo grado, relativamente ai rapporti tra
[...]
detto Centro e la , così provvede: CP_1
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda principale proposta da
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, CP_1 Controparte_4
condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4
, della somma complessiva di € 80.722,34, oltre interessi CP_1
legali codicistici dal 21.10.2015 al soddisfo;
b) Rigetta le due domande riconvenzionali riproposte in appello dal
[...]
nei confronti di Controparte_4 CP_1
c) Compensa per la metà le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio tra dette parti, e condanna il al Controparte_4
pagamento, in favore di della residua metà che liquida, CP_1
limitatamente a tale 50 %, per il primo grado in € 394,00 per spese ed €
7.051,00 per compensi, e per il grado di appello in € 4.995,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi per spese generali, oltre iva e cpa;
d) Nei rapporti tra dette parti, pone le spese di CTU per il 75 % a carico del e per il 25 % a carico di Controparte_4 CP_1
e) Dà atto che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva nei confronti della per mancanza di impugnazione da parte della Controparte_2
stessa;
f) Compensa le spese processuali del grado di appello tra CP_2
e le altre parti in causa, considerato che detta appellata non si
[...]
è costituita in secondo grado e non ha in alcun modo dato causa alla instaurazione e sviluppo del giudizio di appello, non proponendo alcuna impugnativa avverso la sentenza di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 27 novembre 2025
pagina 18 di 19 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1513/2022 promossa da:
CENTRO CF: , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. MUSTO FABIO CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata e difesa dall'avv. CIRILLO CP_1 P.IVA_2
BRUNO CF: C.F._2
pagina 1 di 19 APPELLATA
Nonché
, rappresentata in primo grado dall'avv. Isabella Controparte_2
Selvaggi, contumace in appello
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2015 la
[...]
(ora successore a titolo particolare della Parte_2 Controparte_1
che, in data 26.07.2016, incorporava la Controparte_3
a seguito di fusione per incorporazione) conveniva Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_4
(d'ora innanzi, per brevità, solo “ ”
[...] Controparte_4
e la (d'ora innanzi, per brevità, solo per ivi sentir Controparte_2
accertare e dichiarare l'inadempimento di esse convenute e, per l'effetto, condannarle, con vincolo solidale e/o alternativamente tra loro, al pagamento della somma di € 351.212,77 o di quella maggiore ritenuta di giustizia in relazione a crediti del verso la ceduti a detta finanziaria CP_4
rimasti insoluti e non riscossi
La vicenda può essere così brevemente sintetizzata: 1) in data 30.12.2004, la stipulava un contratto di cessione di credito pro soluto Controparte_4
con la cedendo a quest'ultima propri diritti di Parte_2
credito già maturati a tale data nei confronti della e da quest'ultima certificati e dichiarati certi, liquidi ed esigibili, per un ammontare pari ad €
134.239,68, come risultante da precedente accordo transattivo intervenuto tra cedente e debitore ceduto il 22.12.2004 ed ivi richiamato;
2) in pari data pagina 2 di 19 30.12.2004, le medesime parti stipulavano un contratto di cessione di credito pro solvendo, avente ad oggetto determinati crediti già maturati identificati nel prospetto allegato sub a), pari all'ammontare espresso in € 50.734,87, nonché, come indicato nell'articolo 1 del contratto, i crediti futuri che essa cedente avrebbe maturato per prestazioni rese in favore della a partire dal mese di dicembre 2004 in poi;
3) con successiva scrittura privata del 26.05.2009, cedente e cessionaria manifestavano la volontà di trasformare il contratto pro solvendo in un contratto di cessione di credito pro soluto limitatamente ad una serie di specifici crediti individuati dall'elenco delle fatture di cui all'allegato “A” di tale atto negoziale, il cui ammontare era pari ad euro 152.139,61.
Detta scrittura privata prevedeva anche condizioni e modalità operative relative alle operazioni di anticipazioni su fatture inerenti alla cessione dei crediti intercorrente tra le parti.
Ciò premesso, parte attrice ( , nella qualità di cessionaria, Controparte_1
deduceva di vantare ancora un credito per fatture rimaste insolute di €
351.212,77 nei confronti della cedente nonché della Controparte_4
debitrice , così come da elenco delle fatture cedute e ancora Controparte_5
in “out standing” di cui all'allegato 4 da essa creditrice prodotto in uno all'atto di citazione.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva, in via Controparte_4
preliminare, la prescrizione dei crediti azionati per decorso del termine decennale, nonché l'avvenuto adempimento degli obblighi nascenti dai contratti di cessione dei crediti.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e proponeva, inoltre, nei confronti dell'attrice, domanda riconvenzionale per l'accertamento: 1) di un proprio credito restitutorio per l'importo di € 44.777,16 o per quello maggiore o minore che il giudice ritenesse dovuto, credito asseritamente derivante dalla illegittima applicazione da parte della cessionaria di interessi passivi,
pagina 3 di 19 commissioni e spese non pattuiti e non dovuti;
2) di un ulteriore proprio credito verso la cessionaria per la somma di € 62.555,99, pari agli incassi a suo dire percepiti dal cessionario per il periodo dal 30.10.2013 al 07.05.2014 a seguito, a suo dire, del pagamento di fatture asseritamente non oggetto di cessione dei crediti;
3) di un terzo credito, di cui chiedeva anche la restituzione in suo favore, di € 14.785,02, pari all'importo del 10% del prezzo di cessione dei crediti trattenuto in garanzia dalla cessionaria ed asseritamente non restituito al
[...]
Controparte_4
Si costituiva in giudizio altresì l' , la quale eccepiva il difetto di CP_2
giurisdizione del Giudice Ordinario nonché l'infondatezza nel merito della pretesa azionata dalla Banca per le ragioni di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Superata la questione pregiudiziale di rito attinente alla giurisdizione, nonché quella di merito relativa alla prescrizione, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1730/2022, pubblicata in data 17.02.2022, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava il al CP_4
pagamento in favore della attrice banca della somma di € CP_1
152.139,61 per sorta capitale (ammontare dei crediti ceduti e non riscossi) oltre interessi legali dal 26.05.09 sino al soddisfo;
condannava inoltre il cedente in solido con la debitrice , al pagamento Controparte_4 CP_2
in favore di parte attrice della somma di € 134.239,68, oltre interessi legali dal
21.12.2004 sino al soddisfo.
Rigettava (in motivazione) la prima domanda riconvenzionale innanzi illustrata formulata dal non si pronunciava sulle altre due Controparte_4
riconvenzionali sopra esposte, e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali liquidate in €
6.500,00 oltre iva, cassa e spese generali e alle spese di CTU.
pagina 4 di 19 Avverso detta sentenza ha proposto appello il Controparte_4
articolando le seguenti censure:
1) Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'illegittimità della decisione di primo grado nella parte in cui condanna la società deducente
(cedente), in solido con l' (debitrice), al pagamento in favore CP_2
dell'attrice/cessionaria della somma di € 134.239,68, ammontare derivante dai crediti di cui al primo contratto di cessione pro-soluto stipulato in data
30.12.2004 (rogito Notaio , rep. 18164, racc. 6724). Per_1
L'appellante lamenta sul punto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente la responsabilità solidale del nonostante Controparte_4
detta cessione del 2004 fosse pro-soluto, e quindi escludesse qualunque garanzia del cedente in ordine alla solvibilità del debitore ceduto (essa
[...]
. Al riguardo l'appellante precisa la sua totale estraneità alle vicende CP_2
transattive dei crediti certificati dalla e ceduti dal nel 2004 e CP_4
contesta che l'accordo transattivo del 22.12.2004 potesse giustificare una sua responsabilità solidale. Deduce ancora in merito a tale preteso credito l'erroneità del rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione, atteso che esso riguarda fatture emesse nell'anno 2004 e nessun atto interruttivo, riferito a quelle fatture, le è stato mai notificato prima dell'atto di citazione. Secondo la sua prospettazione il Tribunale avrebbe dunque confuso tali fatture risalenti al
2004 con le successive prestazioni e fatture del 2008, omettendo di rilevare per le prime secondo il decorso del termine decennale.
L'appellante chiede pertanto, per i motivi innanzi sintetizzati, la riforma integrale di detto capo della sentenza di primo grado nella parte in cui lo ritiene responsabile in solido con l e, in subordine, la dichiarazione CP_2
dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato relativo ai crediti afferenti al contratto pro-soluto di cui è causa risalenti all'anno 2004.
pagina 5 di 19 2) Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente interpretato il secondo contratto di cessione pro solvendo del 30.12.2004, pervenendo ad una condanna ingiusta ed illogica al pagamento di € 152.139,61 nei confronti del Controparte_4
A parere dell'appellante, oltre alla omessa prescrizione, in questo caso l'errore si sostanzierebbe nell'aver il Tribunale ritenuto ancora vigente una cessione pro solvendo, nonostante in data 26.05.2009 fosse intervenuta la già menzionata scrittura privata con cui le parti avevano concordemente trasformato il contratto
“de quo” di cessione pro solvendo in un contratto di cessione pro-soluto, con la conseguente esclusione di qualsiasi garanzia del cedente in merito alla solvibilità del debitore ceduto.
L'appellante evidenzia a riguardo che i crediti indicati nella scrittura del 2009
(precisamente, quelli relativi all'allegato “A”) riguardano fatture del 2008, già soddisfatte e comunque non oggetto della domanda attorea, che invece trovava il proprio asserito fondamento su fatture relative agli anni 2009-2012.
Viene inoltre censurato il fatto che il Tribunale avrebbe emesso una pronuncia
“ultra petita” avendo erroneamente ignorato la riduzione della domanda operata dalla stessa banca attrice/cessionaria nelle memorie ex art. 183 c.p.c., in cui la pretesa creditoria era stata ridotta da € 351.212,77 ad € 98.457,91 in virtù di un ricalcolo dalla stessa effettuato delle fatture rimaste effettivamente impagate.
Tale vizio di ultrapetizione verrà poi censurato in maniera più specifica nel quarto motivo di appello di cui si dirà in seguito (infra motivo di appello riportato al n. “4)” della presente sentenza).
Infine, a fronte dell'indeterminatezza degli importi pretesi, sia in sede giudiziale sia in sede extragiudiziale, l'appellante reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e del petitum, poiché la domanda sarebbe priva dell'esatta indicazione delle fatture poste a fondamento del pagina 6 di 19 credito, degli importi anticipati, delle erogazioni e delle condizioni generali del contratto di factoring, con conseguente illegittimità derivata degli interessi applicati.
3) Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado per € 44.777,16, evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione impugnata sulla mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di factoring intercorso tra le parti, in quanto “non risultante in atti”. Il contesta CP_4
tale rilievo, osservando che i contratti posti alla base del rapporto sono proprio quelli prodotti, ovverosia le due cessioni (ab origine, l'una pro-soluto e l'altra pro solvendo) del 30.12.2004, nonché la scrittura privata del 26.05.2009. A suo dire, da tali accordi contrattuali emergerebbe chiaramente la struttura tipica del factoring, con relativa previsione di anticipazioni, gestione degli incassi e regolazione delle operazioni e degli interessi attraverso il conto corrente n.
63177/431. L'appellante critica altresì l'operato del CTU, il quale – pur riconoscendo l'esistenza dei suddetti contratti – avrebbe omesso di analizzare interessi, commissioni e spese applicate, erroneamente assumendo che essi derivassero da non meglio precisati accordi contrattuali ulteriori, in realtà non esistiti né prodotti. Tale omissione avrebbe impedito di applicare correttamente l'art. 117 TUB, norma che impone la forma scritta per le condizioni economiche prevedendo, in mancanza, l'applicazione dei tassi sostitutivi. Chiede pertanto la riforma della sentenza sul punto ed in via istruttoria, se del caso, e la rinnovazione della CTU. Ancora rilevava un vizio di omessa pronuncia sulla ulteriore domanda riconvenzionale di € 62.555,99 da esso proposta relativa ad incassi percepiti dall'attore ma erroneamente non detratti dalla pretesa creditoria. Tale importo, a parere del deducente, risulterebbe confermato sia dalla perizia del CTU sia da quella del CTP.
pagina 7 di 19 4) Con il quarto motivo di appello, l'appellante, come già innanzi accennato, deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc, poiché il Tribunale avrebbe condannato il Parte_3
al pagamento di importi superiori rispetto a quelli
[...] Controparte_2
richiesti dalla banca attrice, avendo questa nel corso del giudizio ridotto la propria domanda da € 351.212,77 ad € 98.457,91, a fronte di un'asserita riconciliazione delle fatture. L'appellante evidenzia ancora una volta che il
Tribunale avrebbe fondato la condanna su fatture indicate nella scrittura privata del 26.05.2009, espressamente considerate soddisfatte dal CTU, mentre la domanda attorea riguardava, come da allegato 4 dalla stessa attrice prodotto
(“fatture in out standing”), solo crediti relativi a specifiche fatture degli anni
2009–2012.
Lo stesso CTU, ricostruendo i rapporti contabili, avrebbe quantificato l'eventuale credito residuo dell'attore in € 84.531,22, poi ridotto ad € 80.722,34 per effetto delle rettifiche su spese e commissioni, fino a giungere alla somma di €
78.295,54, in forza dell'elisione dell'ammontare determinato a titolo di usura sopravvenuta per i due semestri individuati dalle operazioni contabili.
Nonostante dette evidenze della CTU, il Tribunale avrebbe condannato il
[...]
al pagamento di importi non richiesti, nonché relativi a Controparte_4
fatture estranee alla domanda, tratte da contratti di cessione pro-soluto, pro solvendo e dalla scrittura privata del 26.05.2009, totalmente differenti da quelle poste a fondamento della citazione.
L'appellante chiedeva dunque la riforma integrale della sentenza CP_4
di primo grado ed il rigetto delle domande avanzate dall'attrice/cessionaria nei suoi confronti, ovvero in via istruttoria, se del caso, la rinnovazione della CTU e l'applicazione, per la determinazione degli interessi, dell'art. 117 TUB, con accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.
pagina 8 di 19 Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni Controparte_1
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, ha chiesto, nel merito ed in via principale, il rigetto dell'appello e delle domande riconvenzionali formulate in primo grado ed in questa sede riproposte con conferma della sentenza di primo grado. Chiede altresì, in via subordinata, correggersi l'errore materiale in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure laddove non avrebbe ridotto l'oggetto del contendere ad € 98.457,91 secondo la modifica della domanda condannatoria da lei stessa apportata, somma per la quale viene richiesta in ogni caso la condanna dell'appellante. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita in appello, nonostante la tempestiva notifica dell'atto di citazione, la , rimanendo contumace nel corso del giudizio. Controparte_2
Pertanto, in via preliminare va evidenziato che la sentenza di primo grado è passata in giudicato e divenuta definitiva nei suoi confronti.
Nel merito l'appello proposto dal è fondato per quanto di ragione e CP_4
nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
In vero, come già chiarito in premessa, in data 30.12.2004, il Controparte_4
(appellante) stipulava con la società (ora
[...] Parte_2
successore a titolo particolare della Controparte_1 [...]
che, nel 2016, incorporava la Controparte_3 Parte_2
a seguito di fusione per incorporazione) contratto di cessione di crediti pro- soluto (rogito per Notaio , rep. 18164, racc. 6724), di cui agli atti, crediti Per_1
singolarmente dettagliati nell'allegato “B” dell'atto di cessione (cui rinvia l'art. 4 del contratto) tutti risalenti all'anno 2004 e del valore nominale complessivo di €
134.239,68, somma questa al cui pagamento il Tribunale condannava il CP_4
l capo 2 del dispositivo di sentenza.
[...]
pagina 9 di 19 Orbene tale statuizione del primo giudice è errata
In virtù di tale contratto di cessione pro-soluto, infatti, la cedente garantiva evidentemente, ai sensi della regola generale di cui all'art. 1267 comma 1 cc, il solo “nomen verum” dei crediti ceduti e non anche il “nomen bonum”, ossia la solvibilità del debitore ceduto ( ), garanzia dell'adempimento del CP_2
debitore non prevista in contratto ed anzi espressamente esclusa all'art. 2 del medesimo.
Ad abundantiam si osserva che, come già innanzi precisato, oggetto di detto contratto di cessione erano tutti specifici crediti risalenti all'anno 2004 per cui, essendo anche la cessione dell'anno 2004( datata 30.12.2004), in mancanza di prova documentale del compimento di idonei atti interruttivi nel decennio successivo, per tali crediti si sarebbe comunque maturata la prescrizione decennale ordinaria (ex art. 2946 c.c.) dell'azione di garanzia esercitata dal cessionario.
Ancora, sempre ad abundantiam e per completezza di esposizione, va in ultimo rilevato che i crediti afferenti al detto contratto di cessione pro-soluto non appaiono neppure costituire oggetto della domanda giudiziale proposta dalla banca cessionaria, poiché essa è stata formulata con riguardo a crediti diversi, ovvero a quelli singolarmente specificati nell' elenco delle fatture cedute ed ancora in “out standing” di cui all'allegato 4) accluso all'atto di citazione, crediti risalenti ad anni successivi, ovvero al periodo dal 2009 al 2012, e rientranti tra quelli futuri trasferiti con l'altro contratto pro solvendo del 30.12.2004 (vedi art. 1 del contratto pro solvendo), il cui ammontare veniva indicato dalla banca attrice proprio in complessivi euro € 351.212,77 conformemente a quanto indicato in tale elenco fatture.
Appare dunque evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'emettere tale pronuncia condannatoria.
pagina 10 di 19 Va quindi da sé che detto capo condannatorio della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Napoli ha condannato l'odierna appellante al pagamento di € 134.239,68 merita di essere riformato in quanto tale ammontare non è dovuto dall'odierna appellante per le ragioni poc'anzi illustrate.
Analogamente, anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
Come già detto, nella medesima data del 30.12.2004 le parti addivenivano ad una ulteriore cessione di crediti, questa volta pro solvendo, ed avente ad oggetto sia specifici crediti già maturati indicati in dettaglio nell'allegato “A” dello stesso contratto il cui valore nominale era in totale pari ad € 50.734,87 (crediti relativi a due fatture emesse nel novembre e dicembre 2004 concernenti prestazioni di ottobre e novembre 2004), sia i crediti futuri che la cedente avrebbe maturato per prestazioni effettuate dal mese di dicembre 2004 in poi, così come espressamente disposto dall'art. 1 dello stesso contratto.
Successivamente, come sopra illustrato, con scrittura privata del 26.05.2009 le parti manifestavano l'intenzione di ritenere trasferiti pro soluto alcuni specifici crediti già ricompresi nella precedente cessione pro solvendo. Precisamente, i crediti interessati da questa “trasformazione” in crediti pro-soluto erano quelli indicati nell'allegato “A” di tale scrittura privata del 2009, crediti derivanti da fatture emesse nell'anno 2008 relative a prestazioni rese dal nel CP_4
periodo dall'aprile 2008 all'ottobre 2008, il cui importo complessivo ammonta ad
€ 152.139,61, esattamente corrispondente all'oggetto della condanna di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza gravata emessa dal Tribunale.
Orbene per i suddetti crediti, stante la sopravvenuta trasformazione della cessione da pro solvendo a pro-soluto, con esclusione quindi di qualsivoglia garanzia del cedente in ordine alla solvibilità del debitore ceduto (come d'altronde inequivocabilmente ed espressamente indicato alla lett. b) della premessa” di cui alla scrittura privata in esame del 2009), nessuna pretesa pagina 11 di 19 poteva esser legittimamente avanzata dalla banca cessionaria nei confronti del cedente e dunque nessuna condanna poteva esser pronunciata CP_4
in danno di quest'ultima.
Peraltro, anche per detti crediti va ripetuto quanto già anticipato in precedenza per i crediti riguardanti il primo motivo di appello e sopra esaminati, ovvero che anch'essi (così come specificati nell'allegato “A” della scrittura privata del 2009) non hanno costituito oggetto di domanda giudiziale.
Invero, si ripete, la (oggi ha Parte_2 Controparte_1
azionato con l'originario atto di citazione un credito pari ad un importo totale di
€ 351.212,77 nascente da fatture cedute ritenute impagate specificate nell' elenco di cui all'allegato 4) accluso all'atto di citazione, credito risalente ad un periodo che va dal 2009 al 2012, così come attestato dalle predette fatture emesse per l'appunto dal 2009 al 2012, importo complessivo poi successivamente ridotto dalla stessa attrice ad € 98.457,91, di cui meglio si dirà in seguito. La somma di cui al gravato capo condannatorio della sentenza di primo grado pari ad € 152.139,61 si riferisce e corrisponde invece, come già detto, ai differenti crediti derivanti da fatture emesse nell'anno 2008, relative a prestazioni rese dal nel periodo dall'aprile 2008 all'ottobre 2008. CP_4
Alla luce di quanto innanzi rilevato, appare dunque evidente che anche detto capo condannatorio del dispositivo della sentenza di primo grado è stato erroneamente emesso dal Tribunale e deve essere riformato per le ragioni appena addotte, con riduzione del credito della banca cessionaria al minor importo di cui si dira appresso con l'esame del quarto motivo di appello che, considerando l'ordine logico delle questioni, va anteposto al terzo che sarà invece esaminato per ultimo.
Il quarto motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
pagina 12 di 19 Come già più volte evidenziato, con l'atto di citazione proposto in primo grado, la (oggi , aveva convenuto in Parte_2 Controparte_1
giudizio il chiedendone la condanna, Parte_3 CP_2
in via solidale e/o alternativa, al pagamento di € 351.212,77 in relazione ad una serie di crediti non riscossi, ceduti dal alla Banca e di cui era CP_4
debitrice la Detti crediti oggetto di domanda erano quelli singolarmente specificati nell' elenco di cui all'allegato 4) accluso all'atto di citazione, riguardante fatture cedute ed ancora in “out standing” risalenti al periodo che va dal luglio 2009 al dicembre 2012.
Poiché tali crediti, secondo quanto già innanzi rilevato, a differenza di quelli esaminati con riguardo al primo e secondo motivo di appello, rientrano invece tra quelli “futuri” trasferiti pro solvendo con il secondo contratto di cessione del
30.12.2004 (vedi art. 1 del contratto pro solvendo) e sono rimasti da esso regolati anche dopo il terzo ed ultimo contratto del 2009, consegue che per essi, finchè le relative fatture non siano state incassate dalla banca cessionaria, sussiste, ai sensi dell'art. 1267 comma 1, 2° periodo cc, il diritto di garanzia
(della solvibilità del debitore ceduto) azionato da detta banca in qualità di cessionaria nei confronti del cedente CP_4
Tuttavia, effettivamente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., parte attrice/cessionaria in primo grado ha ridotto sensibilmente la propria pretesa, quantificandola in € 98.457,91 sulla base di una dedotta sopravvenuta
“riconciliazione delle fatture”, in virtù della quale risultavano essere state da essa incassate parte delle somme in precedenza rivendicate con l'atto di citazione.
Pertanto, ha errato il Tribunale nel condannare, ai capi uno e due del dispositivo della gravata sentenza, il cedente al pagamento di una somma (€ CP_4
152.139,61 + 134.239,68 oltre interessi legali) di gran lunga superiore, andando pagina 13 di 19 in tal modo evidentemente “ultra petita” rispetto alla domanda così come ridotta dall'attore ad € 98.457,91
Ciò premesso, gli accertamenti tecnici ed i conteggi effettuati dal CTU e da esso riversati nella propria relazione peritale, hanno permesso di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti in relazione ai predetti crediti oggetto della domanda di cui all'atto di citazione che, come detto, risalivano al periodo dal 2009 al 2012) ed erano regolati sul conto corrente n. 63177/431 le cui condizioni economiche però non risultano documentate e provate per iscritto.
Sulla base di detti accertamenti contabili effettuati dal CTU, fondati anche sui prospetti riepilogativi depositati in primo grado dalla e sulla documentazione comprovante i pagamenti effettuati, è risultato che l'originario credito azionato con l'atto di citazione dalla banca cessionaria, effettivamente ammontante all'importo complessivo di € 351.212,27, si è ridotto, in conseguenza del pagamento di talune delle fatture poste dalla banca attrice a fondamento della sua azione (fatture, si ripete, relative al periodo 2009 - 2012 ed indicate specificamente nell'allegato 4 accluso all'atto di citazione), ad €
84.531,22 totali (vedi CTU pagg. 8 e 9 e conclusioni a pag. 11)
Da tale importo sono state correttamente espunte, per mancanza di pattuizione scritta, anche la totalità delle spese addebitate in conto al (pari ad CP_4
€ 2.781,00), nonché le commissioni di gestione applicate sino al 26.05.2009
(pari ad € 1.027,88), risultando le commissioni pattuite per iscritto solo a partire da tale data (vedi CTU pagg. 8 e 9 e conclusioni a pag. 11), essendo esse previste soltanto nel terzo contratto del 26.05.2009 più volte innanzi richiamato.
Questo Collegio non può che condividere dette risultanze della CTU e le conclusioni cui l'ausiliario del giudice è pervenuto, ciò in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti e rilievi ivi compiuti, della coerenza logica della relazione medesima e congruenza con il contenuto della documentazione acquisita in atti ed esaminata dal perito di ufficio.
pagina 14 di 19 Pertanto, la somma complessivamente dovuta dal cedente alla CP_4
cessionaria per anticipazioni su fatture rimaste insolute CP_1
ammonta a complessivi € 80.722,34, oltre interessi legali codicistici dalla data della domanda giudiziale (ovvero dal 21.10.2015 data di notifica dell'atto di citazione in primo grado) al soddisfo. La condanna del primo nei confronti della seconda va dunque limitata a tale importo totale.
Va infine precisato che, relativamente a tale credito accertato, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è chiaramente infondata e va respinta, CP_4
in quanto esso si riferisce a prestazioni e fatture risalenti agli anni dal 2009 al
2012, per cui la notifica dell'atto di citazione in primo grado avvenuta in data
21.10.2015 ha interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale.
Infine, il terzo motivo di appello è invece infondato e va rigettato.
Con tale motivo di gravame, parte appellante ripropone sostanzialmente le argomentazioni poste a sostegno delle domande riconvenzionali sopra illustrate formulate in primo grado e disattese dal Tribunale, di cui chiede l'accoglimento ad esclusione di quella relativa alla restituzione dell'importo pari ad € 14.785,02 che, in quanto non riproposta in appello, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Occorre passare dunque all'esame delle altre due domande riconvenzionali riproposte dall'appellante in secondo grado ovvero: 1) la domanda, rigettata in motivazione dal Tribunale, di accertamento della illegittimità dei tassi di interesse, commissioni di gestione e spese applicati dalla Banca cessionaria in mancanza di pattuizioni scritte che regolassero tali operazioni di cessione di crediti, per un importo indebito finale a suo credito di complessivi € 44.777,16;
2) l'altra domanda, sulla quale denuncia l'omessa pronuncia del primo giudice, di accertamento di un proprio controcredito di € 62.555,99 derivante da incassi di fatture asseritamente percepiti dalla e da essa erroneamente non CP_1
portati a detrazione dell'azionato credito.
pagina 15 di 19 Giova, al riguardo, anzitutto rammentare che i rapporti contrattuali oggetto di causa (sconto su fatture tramite apertura di credito) intercorrenti tra le parti in giudizio sono stati contabilmente regolati sul conto corrente n. 63177/431. Fatta tale premessa, la prima domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata poiché l'appellante non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. In particolare, era onere dell'appellante che ha proposto la domanda di accertamento dell'indebito produrre la documentazione contabile
(estratti conto, conti scalari etc.) necessaria per verificare in concreto se e quali interessi passivi (ovvero a quale tasso) fossero stati effettivamente applicati dalla banca nel corso del rapporto, e quali spese e commissioni, al di là di quelle di cui sopra individuate e defalcate dal CTU, fossero state effettivamente addebitate dalla al cedente correntista. CP_1
Tale indispensabile documentazione non risulta prodotta in giudizio dal CP_4
istante e mai è stata acquisita in atti, per cui detta domanda non può che essere rigettata per mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito da indebito oggettivo che il ha inteso far valere. CP_4
Quanto alla seconda domanda riconvenzionale anch'essa non merita accoglimento e va rigettata. Se infatti è vero che la consulenza tecnica d'ufficio ha effettivamente rilevato la presenza di incassi della per complessivi € CP_1
62.555,99 non portati a defalco della posizione creditoria da essa fatta valere nel presente giudizio, è altresì vero che, come rileva espressamente a riguardo lo stesso consulente tecnico d'ufficio (vedi pag. 8 della CTU), alla stregua della documentazione versata in atti non è stato possibile verificare l'inerenza di tali incassi alle fatture oggetto di citazione, ovvero che essi si riferissero proprio alle fatture poste dalla banca a fondamento della propria domanda giudiziale di pagamento (fatture di cui all'allegato 4 richiamato nell'atto di citazione e depositato contestualmente a tale atto introduttivo) e che attenessero dunque al credito della banca oggetto del presente giudizio. Anche in questo caso il pagina 16 di 19 relativo onere della prova incombeva sul soggetto che ha proposto l'azione di accertamento di tale preteso controcredito, ovvero sul il quale CP_4
non ha invece sul punto fornito alcun elemento idoneo a dimostrare i fatti posti a fondamento della seconda domanda riconvenzionale.
Sulla base di una valutazione unitaria che tiene conto dell'esito complessivo della lite, stante la prevalente soccombenza del (essendo stata CP_4
accolta nei suoi confronti la domanda di pagamento della banca sia pure per un importo di molto inferiore a quanto richiesto ed essendo state rigettate le domande riconvenzionali da esso proposte nei confronti dell'istituto di credito), le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio di Controparte_1
vanno poste per la metà a carico del e si compensano per l'altra CP_4
metà tra le parti.
Il loro importo si liquida come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
52.000,01 ad € 260.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi in appello di quella istruttoria ivi non tenutasi) l'importo medio tabellarmente previsto da detto DM.
Anche le spese di CTU del primo grado devono seguire detta pronuncia di compensazione parziale della metà delle spese processuali, per cui vanno poste per il 75 % a carico del e per il 25 % a carico della CP_4 [...]
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n.
1730/2022, pubblicata in data 17.02.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
pagina 17 di 19 1) In parziale accoglimento dell'appello proposto dal Controparte_4
ed in riforma della sentenza di primo grado, relativamente ai rapporti tra
[...]
detto Centro e la , così provvede: CP_1
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda principale proposta da
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, CP_1 Controparte_4
condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4
, della somma complessiva di € 80.722,34, oltre interessi CP_1
legali codicistici dal 21.10.2015 al soddisfo;
b) Rigetta le due domande riconvenzionali riproposte in appello dal
[...]
nei confronti di Controparte_4 CP_1
c) Compensa per la metà le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio tra dette parti, e condanna il al Controparte_4
pagamento, in favore di della residua metà che liquida, CP_1
limitatamente a tale 50 %, per il primo grado in € 394,00 per spese ed €
7.051,00 per compensi, e per il grado di appello in € 4.995,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi per spese generali, oltre iva e cpa;
d) Nei rapporti tra dette parti, pone le spese di CTU per il 75 % a carico del e per il 25 % a carico di Controparte_4 CP_1
e) Dà atto che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva nei confronti della per mancanza di impugnazione da parte della Controparte_2
stessa;
f) Compensa le spese processuali del grado di appello tra CP_2
e le altre parti in causa, considerato che detta appellata non si
[...]
è costituita in secondo grado e non ha in alcun modo dato causa alla instaurazione e sviluppo del giudizio di appello, non proponendo alcuna impugnativa avverso la sentenza di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 27 novembre 2025
pagina 18 di 19 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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