Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1036/2023, cui è riunita quella iscritta al n. RG 1195/23 promossa da:
,nata il [...] a [...], c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Valeria Giroldi e Antonello Monoriti;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo e indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2023 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per 102 giornate lavorative nell'anno
2019 alle dipendenze della ditta "CALT SOC. COOP.".
Lamentava che con note datate 15/11/22, 1'CP_1 le aveva comunicato di aver proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno suindicato.
Rilevava che l' CP_1 aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili agli anni dedotti in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' CP_1 ad effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con altro ricorso depositato il 14.4.2023, la ricorrente chiedeva accertarsi negativamente il debito portato a sua conoscenza dall' CP_1 con nota in cui chiedeva la restituzione di euro 2.247,47
L'CP_1 si costituiva in entrambi i giudizi eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Le cause venivano riunite per evidenti ragioni di identità soggettiva e connessione oggettiva.
All'udienza odierna a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative nell'anno 2019 deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CALT.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_1, trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, prodotto in atti dall' CP_1, e a firma dagli ispettori Persona_1 Persona_2 e Persona_3
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta CALT.Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni.
Tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
EStimone_1 e EStimone_2Entrambi i testi escussi, hanno dichiarato di aver lavorato per la medesima Ditta oggetto di causa, svolgendo mansioni di operaio specializzato nella potatura e cura delle piante;
ritendo prevalente l'attività non agricola, all'esito degli accertamenti ispettivi
1' CP_1 ha provveduto alla loro cancellazione dagli elenchi agricoli e alla reiscrizione nel settore terziario per le medesime giornate: "Nello specifico preciso che per le annualità in cui ho lavorato con la Calt sono stato cancellato dagli elenchi agricoli e per le medesime giornate sono stato riscritto al terziario. Io di fatto quale operaio specializzato mi occupavo della potatura e poi della cura delle varie piante." (cfr verbale ud. 04.02.2025). occorre rilevare che la suaIn particolare, in riferimento all'attendibilità del teste EStimone_1
attendibilità è stata chiaramente esclusa da una recente sentenza della Corte d'Appello di Messina (n.
325/2025) secondo la quale "L'attendibilità di ES_1 è ulteriormente inficiata dalla sua asserzione di avere lavorato "su terreni di proprietà Pt_2 fra il 2016 e il 2020 anche se, come visto supra,
l'erede Pt 2 ha smentito qualsiasi attività di CALT dopo il 2014. Va an-cora rilevato che ES_1 inserisce pure l'anno 2020 nonostante lo stesso amministratore Per 4 avesse invece dichiarato che la cooperativa aveva cessato ogni attività con l'anno 2019. Sussistono perciò gravi incoerenze sia fra le dichiarazioni dei tre soggetti sia fra quanto essi hanno dichiarato agli ispettori e quanto affermato in giudizio."
Pare allo scrivente che le superiori considerazioni ben possano riguardare anche il caso in esame.
La deposizione del teste ES_1 non ha, pertanto, un grado di attendibilità tale da consentire di ritenere sufficientemente dimostrati i rapporti di lavoro oggetto di controversia. Le dichiarazioni del teste ES_2 che avvalorerebbero la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura dipendente, avendo il teste riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione
(sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) non appaiono tuttavia, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale. Il teste in questione nel confermare di aver lavorato con la ricorrente nell'anno 2019 afferma che i terreni di cui si occupavano erano siti, tra gli altri, anche mel comune di Torrenova. Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni dei concedenti (cfr produzione CP_1) emerge invece che per l'anno
2019 nessuno dei proprietari di terreni siti in Torrenova avesse li avesse concessi alla società CALT:
a mero titolo esemplificativo si rileva che l'affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_3
che riferisce che CALT li ha lavorati solo nel 2014 e viene smentito dalla erede, Parte_4
dichiara di aver ripreso a coltivare i propri terreni siti in Torrenova a partire che Parte_5
dal 2018.
Anche la deposizione del teste ES 2 , dunque, non può ritenersi sufficientemente attendibile.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall'Istituto previdenziale, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (verbale ispettivo redatto da pubblico ufficiale) offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Il rigetto della domanda di reiscrizione comporta altresì il rigetto della domanda di accertamento negativo del debito, non avendo la ricorrente provato il possesso del necessario requisito contributivo volto ad ottenere (e quindi non restituire) l'indennità di disoccupazione per l'anno 2019.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp. Att. cp.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 "contro l'CP_1 con ricorsi depositato il 31.03.2023 e il
14.4.2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta le domande;
Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 05.06.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena