CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2183/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240008774948000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7570/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 09220240008774948000, riferita al tributo 2023 del Resistente_1, notificata in data 18.03.2025.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio, disconoscendo “ … un benché minimo miglioramento fondiario sugli immobili … “ e invitando “ … per tale ragione il convenuto “Consorzio di Bonifica” a dare la prova del miglioramento fondiario effettuato agli immobili … “.
Inoltre puntualizza che il codice del tributo 1H78, indicato nella cartella opposta, fa riferimento anche alle spese di funzionamento di cui all'art. 23 - primo comma - lett. a) della legge regionale n. 11/2003, norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.188 del 19-10-2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa e, comunque, la regolarità formale della cartella opposta.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
E' fondata la censura di parte ricorrente sul beneficio consortile: presso questa Corte è oramai da ritenere consolidato il principio dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n.
546/1992, introdotto dall'articolo 6 della legge n. 130/2022 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), entrata in vigore in data 16/09/2022.
Quindi, per effetto dell'eccezione circa l'assenza di beneficio, si doveva – per l'appunto ex citato art. 5 bis dell'art. 7 – fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate.
Tale prova avrebbe potuto essere variamente fornita e, inoltre, va ragionevolmente considerato che non può essere il proprietario cui viene richiesto il tributo a dover provare un fatto negativo, quanto piuttosto l'Ente impositore che ha realizzato i lavori, presupposto per il pagamento del dovuto.
Quindi, in sostanza, alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, pur se posto all'interno del relativo spazio consortile.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato concretamente assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio. Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2183/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240008774948000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7570/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 09220240008774948000, riferita al tributo 2023 del Resistente_1, notificata in data 18.03.2025.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio, disconoscendo “ … un benché minimo miglioramento fondiario sugli immobili … “ e invitando “ … per tale ragione il convenuto “Consorzio di Bonifica” a dare la prova del miglioramento fondiario effettuato agli immobili … “.
Inoltre puntualizza che il codice del tributo 1H78, indicato nella cartella opposta, fa riferimento anche alle spese di funzionamento di cui all'art. 23 - primo comma - lett. a) della legge regionale n. 11/2003, norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.188 del 19-10-2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa e, comunque, la regolarità formale della cartella opposta.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
E' fondata la censura di parte ricorrente sul beneficio consortile: presso questa Corte è oramai da ritenere consolidato il principio dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n.
546/1992, introdotto dall'articolo 6 della legge n. 130/2022 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), entrata in vigore in data 16/09/2022.
Quindi, per effetto dell'eccezione circa l'assenza di beneficio, si doveva – per l'appunto ex citato art. 5 bis dell'art. 7 – fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate.
Tale prova avrebbe potuto essere variamente fornita e, inoltre, va ragionevolmente considerato che non può essere il proprietario cui viene richiesto il tributo a dover provare un fatto negativo, quanto piuttosto l'Ente impositore che ha realizzato i lavori, presupposto per il pagamento del dovuto.
Quindi, in sostanza, alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, pur se posto all'interno del relativo spazio consortile.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato concretamente assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio. Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.