Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 187
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza del beneficio consortile

    Il giudice ha ritenuto fondata la censura, applicando il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992. L'onere probatorio circa la realizzazione di opere concrete ricade sull'ente impositore, che non ha assolto tale onere nel caso di specie, anche a causa della mancata costituzione in giudizio del Consorzio.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale norma di riferimento

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi principalmente sulla mancanza del beneficio consortile, non essendo necessario approfondire ulteriormente questa specifica doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 187
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 187
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo