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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/11/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati
dott.ssa IN LE Presidente
dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
dott. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 789/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
come da procura allegata all'atto di appello, dall'Avv.
Carlo Gufoni;
Appellante;
CONTRO
Controparte_2
(P.Iva n. ), in persona del Curatore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello e autorizzazione del
G.D. del 15-10-2020, dall'Avv. Eugenia Bellafiore;
Appellato;
E
(C.F./P. IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata alla comparsa in appello, dall'Avv. Carlo Gufoni;
Appellata e appellante incidentale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalla Curatela fallimentare per l'udienza del 20/11/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.
2714/2018, la Curatela del Fallimento Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Marsala, chiedendo la Controparte_3
declaratoria di inefficacia e, quindi, la revoca, ai sensi dell'art.67 II° comma L.F., del pagamento complessivo di €
9.066,82 effettuato dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti al fallimento dichiarato dal Tribunale di pag. 2/18 Marsala con sentenza emessa il 7/06/2017, e depositata il
13/06/2017.
Costituitasi in giudizio, Controparte_3
eccepiva la carenza di titolarità passiva del rapporto e si opponeva alle domande ex adverso proposte.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo Controparte_1
questa si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con la sentenza n. 201/2020 pubblicata il 3 marzo 2020, il
Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando,
“accoglie la domanda proposta dal Controparte_2
nei confronti delle convenute
[...] CP_3
e per l'effetto, condanna
[...] Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della attrice, della CP_1 Pt_1
complessiva somma di € 9.066,82 oltre interessi legali dalla
domanda al soddisfo;
condanna le convenute in solido tra loro a
rifondere alla curatela attrice le spese del giudizio, che liquida in
complessivi € 3.250,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e
CPA”.
Avverso detta sentenza, interponeva Controparte_1
pag. 3/18 appello.
La Curatela del Fallimento Controparte_2
resisteva al gravame, eccependone, in via
[...]
preliminare, l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Si costituiva anche Controparte_3
proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale era stata condannata al pagamento, in solido con la convenuta, delle spese del giudizio di primo grado.
Disposta la trattazione scritta della causa, la sola Curatela
appellata precisava le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 20 novembre del 2025 ma non rileva la mancata precisazione delle conclusioni da parte dell'appellante principale e di quello incidentale valendo la presunzione che le parti abbiano voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. (ord.)
9.5.2018, n. 11222; Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 18027; Cass.
12.1.2006, n. 409; Cassazione civile sez. II, 12/02/2021,
n.3675); sicché, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già concessi con ordinanza del 23-05-2025.
pag. 4/18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, vanno scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dalla Curatela.
A tal riguardo, premesso che “l'art. 342 c.p.c., nel testo
formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Sezioni Unite n.
27199/2017), l'eccezione secondo la quale l'appello principale non rispetterebbe le prescrizioni di forma-
contenuto, prescritte dall'art. 342 c.p.c., è infondata, atteso che ha esaustivamente indicato sia i capi Controparte_1
della sentenza oggetto di impugnazione sia i propri motivi pag. 5/18 di censura che sono stati, peraltro, ampiamente argomentati rispetto alla decisione impugnata, tant'è che la
Curatela appellata ha potuto, pienamente, difendersi nel merito.
Per quel che attiene all'ambito applicativo dell'art. 348 bis
c.p.c., giova rammentare che la questione resta assorbita dalla definizione del gravame nel merito, poiché “la
definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo
accoglimento, è scelta del giudice dell'appello che non può dirsi
proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta
affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità
di accoglimento;
10. tale inammissibilità, derivante da una
valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti
propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata e
pertanto, una volta non assunta, essa resta assorbita nella
successiva decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la
pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma anche
se esso venga accolto; 11. l'iter procedurale di cui alla norma in
esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando
l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo
grado nelle forme speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c.,
pag. 6/18 solo quando il giudice prescelga tale percorso decisorio e si
esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la decisione
sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento
prognostico sul merito stesso (Cass. civ. sez. VI - L, ord.
29/11/2021, n. 37272).
2. Vanno, allora, vagliati i motivi di appello proposti dall'appellante principale che, sia pure Controparte_1
sulla scorta di differenti profili argomentativi e di differenti censure, sono stati ricompresi sotto la rubrica “violazione e/o
errata applicazione dell'art. 67, comma 3 lett. a), R.D. 16-03-
1942 n. 267 (Legge Fallimentare), per avere il Tribunale ritenuto
che i pagamenti oggetto di revocatoria non potessero essere
considerati eseguiti nei “termini d'uso”. Violazione e/o errata
applicazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il Tribunale
valutato correttamente gli oneri probatori rispettivamente
incombenti sulle parti”.
L'appellante lamenta, innanzitutto, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere carente la prova che i pagamenti oggetto di revocatoria fossero stati eseguiti in conformità
agli accordi intercorsi fra le parti;
con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione, nella specie,
pag. 7/18 l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), L.F., a tenore della quale “non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i
pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso”.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nell'ambito della formulazione letterale
dell'art. 67, comma 3, lett. a) della L. Fall., l'espressione "termini
d'uso", adottata dal legislatore per individuare i pagamenti di
beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce
alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai
pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa
dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle
previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo
tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato
il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (cfr. Cass.,
Sez. I, 7/12/2016, n. 25162)” (Cassazione civile sez. I,
07/07/2021, n.19373).
Più di recente, la Suprema Corte ha ricostruito l'ambito di operatività della norma, precisando che “l'esenzione prevista
dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, L. Fall si configura come
un'eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti
pag. 8/18 estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non
effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto (Cass. n. 17949
del 2023), i quali, peraltro, dovendo essere individuati sulla base
di un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il
mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli
comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione
del denaro, possono essere tali anche se previsti dagli accordi
intervenuti tra le parti, come nel caso del mandato irrevocabile
(cfr. Cass. n. 21823 del 2005) o della datio in solutum (Cass. n.
11850 del 2007; Cass. n. 3581 del 2011); tale esenzione (intesa ad
«assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di
beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa,
in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa
comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente
disgregazione dell'azienda» : Cass. n. 19373 del 2021), peraltro,
esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi
e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono
nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza
invalse tra le medesime parti (Cass. n. 27939 del 2020, in
motiv.): la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit.,
infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti
pag. 9/18 risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza
dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati
difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché
siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a
quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo
pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi
"consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche
l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel
pagamento (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi
rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass.
7580/2019;conf. Cass.19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/
2022, 18360/2022...)» (Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.); resta,
tuttavia, fermo… che, nel caso in cui tali pratiche non siano in
concreto individuabili in quanto il pagamento afferisce a forniture
effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto
accaduto in precedenza, il parametro di riferimento ai fini della
valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni
contrattualmente pattuite, a meno che, nello svolgimento
concreto del rapporto, le parti abbiano adottato comportamenti
difformi da quelli previsti (Cass. n. 19373 del 2021, in motiv.);
l'esenzione in esame, infine, in quanto direttamente «intesa a
pag. 10/18 favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla
crisi», fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle «forniture» (che
innervano la produzione di beni e servizi) quali contratti che (pur
se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell'attività
d'impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.) sono
«immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa
o comunque riferibili all'oggetto tipico dell'attività
dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con
quell'attività non abbiano un nesso diretto» (cfr. Cass. n. 8900
del 2024, in motiv.)” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2024,
n.30127).
Fornite queste coordinate giurisprudenziali, rileva notare che, nella vicenda in esame, il Tribunale di Marsala, in seno all'apparato motivazionale della sentenza n. 201/2020, ha compiutamente illustrato gli approdi interpretativi della norma offerti dalla Suprema Corte, precisando anche che l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti della predetta esenzione grava sull'accipiens e specificando,
ancora, sul piano del requisito soggettivo che “Nella
ricorrenza dei suddetti requisiti oggettivi, diviene dunque
ininfluente che i pagamenti siano stati eseguiti in un momento in
pag. 11/18 cui lo stato di decozione poteva già essere evidente all'accipiens,
stante l'esclusione a monte, sotto il profilo meramente oggettivo,
della loro soggezione a revocatoria”.
Il Tribunale ha, inoltre, citato la convenzione, sottoscritta fra le parti il 22/11/2013, in forza della quale era stata regolata la definizione delle reciproche partite contabili attive e passive mediante l'estinzione per compensazione con cadenza mensile;
in particolare, se, all'esito di tale compensazione, fosse rimasto un saldo attivo a favore della concessionaria, avrebbe provveduto al pagamento mediante bonifico entro la fine del mese;
specularmente, in caso di saldo passivo della concessionaria “…la
Concessionaria provvederà a liquidare a il per il
tramite della procedura di domiciliazione bancaria Single Euro
Payments Area Direct Debit (SDD) preventivamente attivata
dalla Concessionaria a favore di , con valuta di incasso per
alla fine dello stesso mese di riferimento del ”. CP_5
Ha, infine, accertato che, “quanto alla tempistica sopra
riportata, deve osservarsi che i pagamenti in discorso sono stati
effettuati dalla società fallita l'ultimo giorno del mese,
apparentemente in modo conforme alle disposizioni convenzionali
pag. 12/18 vigenti tra le parti”
Sennonché, come correttamente dedotto dall'appellante principale, il primo giudice ne ha tratto l'erroneo convincimento che tali pagamenti non fossero inseriti nella normale gestione del rapporto commerciale fra le parti.
L'assunto del Tribunale appare, invero, smentito dalla produzione documentale in atti da cui, invece, risulta che:
i) le fatture emesse dall'allora prevedevano, come CP_4
modalità di pagamento, la compensazione tramite appunto procedura “CREDECOM” ed alcune di esse indicavano,
come termine di pagamento “60 gg. fine mese data fattura”;
ii) la predetta procedura CREDECOM, sottoscritta il 22-11-
2013, in epoca ampiamente antecedente alla dichiarazione di fallimento di ha, inoltre, carattere generale CP_2
poiché stabilisce le modalità di pagamento di tutte le partite contabili debitorie e creditorie intercorrenti tra e ogni società concessionaria di vendita e/o di assistenza e divengano liquide ed esigibili nel corso di un qualsiasi determinato mese di vigenza del contratto di concessione per la rivendita di autoveicoli distribuiti da e/o la rivendita dei relativi ricambi e le prestazioni del servizio di pag. 13/18 assistenza stabilendone l'automatica estinzione per compensazione;
iii) tutte le fatture prevedevano come data di scadenza del pagamento il 31-12-2016;
iv) i tre pagamenti oggetto di revocatoria furono eseguiti il
30 dicembre 2016.
In sintesi, allora, deve ritenersi che l'odierna appellante abbia soddisfatto gli oneri probatori sulla stessa gravanti ai fini della dimostrazione dell'inopponibilità dei pagamenti in questione alla massa dei creditori, ex art. 67 comma,
comma 3, lett. a), L.F., rientrando gli stessi nei termini d'uso e nell'esercizio dell'attività d'impresa, considerato che, come da richiamato orientamento di legittimità, il parametro di riferimento, ai fini della summenzionata valutazione, non può che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, non avendo le parti adottato,
nella specie, nello svolgimento concreto del rapporto,
comportamenti difformi da quelli pattiziamente concordati e previsti.
Né appare dirimente, in direzione contraria, il contenuto della lettera del 17-11-2016, inviata da a Esse CP_1
pag. 14/18 posto che, per un verso, l'esposizione debitoria in CP_2
essa descritta attiene ad un rapporto differente rispetto a quello regolato dalla procedura CREDECOM e non ai crediti ceduti da a e che, per altro CP_1 CP_6
verso, l'esenzione prevista dall'art. 67 comma III lett. a)
opera su un piano oggettivo senza che assumano rilevanza gli stati soggettivi (come pure motivato dallo stesso
Giudice a quo) atteso che “va, in contrario, osservato che,
secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza e
della dottrina maggioritaria, la previsione di cui all'art. 67, co.3
lett. a), secondo la quale sono esclusi dalla revocatoria "i
pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di
impresa nei termini d'uso", esenzione che opera sul piano
oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi
dell'accipens, deve essere intesa nel senso che tale locuzione
comprende sia la qualità e tipologia del pagamento, che deve
risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia il
dato cronologico, cioè il tempo del pagamento, con la conseguenza
che per l'operatività della causa di esenzione in esame è
necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con
mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale
pag. 15/18 accettato dalle parti” (cfr. Corte appello Milano sez. IV,
12/10/2015, n.3886).
Ne discende che, ai fini dell'individuazione dello spettro applicativo dell'esenzione in questione, non appare pertinente l'inferenza, da parte del primo giudice, di “seri
indizi che essi si ponessero ormai al di fuori della “normalità”
negoziale”.
Conclusivamente, quindi, l'appello principale è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda avanzata in primo grado dalla Curatela fallimentare.
3. L'accoglimento dell'impugnazione principale rileva anche ai fini dell'accoglimento di quella incidentale proposta da atteso che, in ogni Controparte_3
caso, viene meno il presupposto della soccombenza (ovvero valutato come tale dal Giudice a quo) che aveva determinato la condanna della detta società al pagamento delle spese di lite.
4. Le spese seguono la soccombenza della Curatela
fallimentare e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione pag. 16/18 di riferimento (che, tuttavia, solo in relazione all'appello incidentale, è rappresentato dal valore delle spese liquidate in primo grado), dell'applicazione dei valori minimi e dell'assenza di incombenti istruttori (soltanto) nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello principale proposto da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 201/2020 del 3
marzo 2020 del Tribunale di Marsala, rigetta le domande avanzate in primo grado da parte attrice;
Accoglie l'appello incidentale proposto da CP_3
[...]
Condanna il , Controparte_2
in persona del Curatore p.t., al pagamento, in favore di e di delle Controparte_1 Controparte_3
spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 2.738,00, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge;
Condanna il , Controparte_2
in persona del Curatore p.t., al pagamento delle spese di lite pag. 17/18 del presente grado di giudizio che liquida, in favore di
[...]
in € 1.984,00, oltre spese generali, CPA e IVA CP_1
come per legge e, in favore di Controparte_3
in € 962,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 27-11-2025.
Il Consigliere rel. est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
IN LE
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati
dott.ssa IN LE Presidente
dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
dott. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 789/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
come da procura allegata all'atto di appello, dall'Avv.
Carlo Gufoni;
Appellante;
CONTRO
Controparte_2
(P.Iva n. ), in persona del Curatore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello e autorizzazione del
G.D. del 15-10-2020, dall'Avv. Eugenia Bellafiore;
Appellato;
E
(C.F./P. IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata alla comparsa in appello, dall'Avv. Carlo Gufoni;
Appellata e appellante incidentale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalla Curatela fallimentare per l'udienza del 20/11/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.
2714/2018, la Curatela del Fallimento Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Marsala, chiedendo la Controparte_3
declaratoria di inefficacia e, quindi, la revoca, ai sensi dell'art.67 II° comma L.F., del pagamento complessivo di €
9.066,82 effettuato dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti al fallimento dichiarato dal Tribunale di pag. 2/18 Marsala con sentenza emessa il 7/06/2017, e depositata il
13/06/2017.
Costituitasi in giudizio, Controparte_3
eccepiva la carenza di titolarità passiva del rapporto e si opponeva alle domande ex adverso proposte.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo Controparte_1
questa si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con la sentenza n. 201/2020 pubblicata il 3 marzo 2020, il
Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando,
“accoglie la domanda proposta dal Controparte_2
nei confronti delle convenute
[...] CP_3
e per l'effetto, condanna
[...] Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della attrice, della CP_1 Pt_1
complessiva somma di € 9.066,82 oltre interessi legali dalla
domanda al soddisfo;
condanna le convenute in solido tra loro a
rifondere alla curatela attrice le spese del giudizio, che liquida in
complessivi € 3.250,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e
CPA”.
Avverso detta sentenza, interponeva Controparte_1
pag. 3/18 appello.
La Curatela del Fallimento Controparte_2
resisteva al gravame, eccependone, in via
[...]
preliminare, l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Si costituiva anche Controparte_3
proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale era stata condannata al pagamento, in solido con la convenuta, delle spese del giudizio di primo grado.
Disposta la trattazione scritta della causa, la sola Curatela
appellata precisava le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 20 novembre del 2025 ma non rileva la mancata precisazione delle conclusioni da parte dell'appellante principale e di quello incidentale valendo la presunzione che le parti abbiano voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. (ord.)
9.5.2018, n. 11222; Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 18027; Cass.
12.1.2006, n. 409; Cassazione civile sez. II, 12/02/2021,
n.3675); sicché, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già concessi con ordinanza del 23-05-2025.
pag. 4/18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, vanno scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dalla Curatela.
A tal riguardo, premesso che “l'art. 342 c.p.c., nel testo
formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Sezioni Unite n.
27199/2017), l'eccezione secondo la quale l'appello principale non rispetterebbe le prescrizioni di forma-
contenuto, prescritte dall'art. 342 c.p.c., è infondata, atteso che ha esaustivamente indicato sia i capi Controparte_1
della sentenza oggetto di impugnazione sia i propri motivi pag. 5/18 di censura che sono stati, peraltro, ampiamente argomentati rispetto alla decisione impugnata, tant'è che la
Curatela appellata ha potuto, pienamente, difendersi nel merito.
Per quel che attiene all'ambito applicativo dell'art. 348 bis
c.p.c., giova rammentare che la questione resta assorbita dalla definizione del gravame nel merito, poiché “la
definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo
accoglimento, è scelta del giudice dell'appello che non può dirsi
proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta
affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità
di accoglimento;
10. tale inammissibilità, derivante da una
valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti
propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata e
pertanto, una volta non assunta, essa resta assorbita nella
successiva decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la
pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma anche
se esso venga accolto; 11. l'iter procedurale di cui alla norma in
esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando
l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo
grado nelle forme speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c.,
pag. 6/18 solo quando il giudice prescelga tale percorso decisorio e si
esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la decisione
sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento
prognostico sul merito stesso (Cass. civ. sez. VI - L, ord.
29/11/2021, n. 37272).
2. Vanno, allora, vagliati i motivi di appello proposti dall'appellante principale che, sia pure Controparte_1
sulla scorta di differenti profili argomentativi e di differenti censure, sono stati ricompresi sotto la rubrica “violazione e/o
errata applicazione dell'art. 67, comma 3 lett. a), R.D. 16-03-
1942 n. 267 (Legge Fallimentare), per avere il Tribunale ritenuto
che i pagamenti oggetto di revocatoria non potessero essere
considerati eseguiti nei “termini d'uso”. Violazione e/o errata
applicazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il Tribunale
valutato correttamente gli oneri probatori rispettivamente
incombenti sulle parti”.
L'appellante lamenta, innanzitutto, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere carente la prova che i pagamenti oggetto di revocatoria fossero stati eseguiti in conformità
agli accordi intercorsi fra le parti;
con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione, nella specie,
pag. 7/18 l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), L.F., a tenore della quale “non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i
pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso”.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nell'ambito della formulazione letterale
dell'art. 67, comma 3, lett. a) della L. Fall., l'espressione "termini
d'uso", adottata dal legislatore per individuare i pagamenti di
beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce
alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai
pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa
dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle
previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo
tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato
il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (cfr. Cass.,
Sez. I, 7/12/2016, n. 25162)” (Cassazione civile sez. I,
07/07/2021, n.19373).
Più di recente, la Suprema Corte ha ricostruito l'ambito di operatività della norma, precisando che “l'esenzione prevista
dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, L. Fall si configura come
un'eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti
pag. 8/18 estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non
effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto (Cass. n. 17949
del 2023), i quali, peraltro, dovendo essere individuati sulla base
di un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il
mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli
comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione
del denaro, possono essere tali anche se previsti dagli accordi
intervenuti tra le parti, come nel caso del mandato irrevocabile
(cfr. Cass. n. 21823 del 2005) o della datio in solutum (Cass. n.
11850 del 2007; Cass. n. 3581 del 2011); tale esenzione (intesa ad
«assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di
beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa,
in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa
comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente
disgregazione dell'azienda» : Cass. n. 19373 del 2021), peraltro,
esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi
e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono
nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza
invalse tra le medesime parti (Cass. n. 27939 del 2020, in
motiv.): la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit.,
infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti
pag. 9/18 risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza
dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati
difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché
siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a
quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo
pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi
"consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche
l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel
pagamento (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi
rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass.
7580/2019;conf. Cass.19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/
2022, 18360/2022...)» (Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.); resta,
tuttavia, fermo… che, nel caso in cui tali pratiche non siano in
concreto individuabili in quanto il pagamento afferisce a forniture
effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto
accaduto in precedenza, il parametro di riferimento ai fini della
valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni
contrattualmente pattuite, a meno che, nello svolgimento
concreto del rapporto, le parti abbiano adottato comportamenti
difformi da quelli previsti (Cass. n. 19373 del 2021, in motiv.);
l'esenzione in esame, infine, in quanto direttamente «intesa a
pag. 10/18 favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla
crisi», fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle «forniture» (che
innervano la produzione di beni e servizi) quali contratti che (pur
se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell'attività
d'impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.) sono
«immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa
o comunque riferibili all'oggetto tipico dell'attività
dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con
quell'attività non abbiano un nesso diretto» (cfr. Cass. n. 8900
del 2024, in motiv.)” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2024,
n.30127).
Fornite queste coordinate giurisprudenziali, rileva notare che, nella vicenda in esame, il Tribunale di Marsala, in seno all'apparato motivazionale della sentenza n. 201/2020, ha compiutamente illustrato gli approdi interpretativi della norma offerti dalla Suprema Corte, precisando anche che l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti della predetta esenzione grava sull'accipiens e specificando,
ancora, sul piano del requisito soggettivo che “Nella
ricorrenza dei suddetti requisiti oggettivi, diviene dunque
ininfluente che i pagamenti siano stati eseguiti in un momento in
pag. 11/18 cui lo stato di decozione poteva già essere evidente all'accipiens,
stante l'esclusione a monte, sotto il profilo meramente oggettivo,
della loro soggezione a revocatoria”.
Il Tribunale ha, inoltre, citato la convenzione, sottoscritta fra le parti il 22/11/2013, in forza della quale era stata regolata la definizione delle reciproche partite contabili attive e passive mediante l'estinzione per compensazione con cadenza mensile;
in particolare, se, all'esito di tale compensazione, fosse rimasto un saldo attivo a favore della concessionaria, avrebbe provveduto al pagamento mediante bonifico entro la fine del mese;
specularmente, in caso di saldo passivo della concessionaria “…la
Concessionaria provvederà a liquidare a il per il
tramite della procedura di domiciliazione bancaria Single Euro
Payments Area Direct Debit (SDD) preventivamente attivata
dalla Concessionaria a favore di , con valuta di incasso per
alla fine dello stesso mese di riferimento del ”. CP_5
Ha, infine, accertato che, “quanto alla tempistica sopra
riportata, deve osservarsi che i pagamenti in discorso sono stati
effettuati dalla società fallita l'ultimo giorno del mese,
apparentemente in modo conforme alle disposizioni convenzionali
pag. 12/18 vigenti tra le parti”
Sennonché, come correttamente dedotto dall'appellante principale, il primo giudice ne ha tratto l'erroneo convincimento che tali pagamenti non fossero inseriti nella normale gestione del rapporto commerciale fra le parti.
L'assunto del Tribunale appare, invero, smentito dalla produzione documentale in atti da cui, invece, risulta che:
i) le fatture emesse dall'allora prevedevano, come CP_4
modalità di pagamento, la compensazione tramite appunto procedura “CREDECOM” ed alcune di esse indicavano,
come termine di pagamento “60 gg. fine mese data fattura”;
ii) la predetta procedura CREDECOM, sottoscritta il 22-11-
2013, in epoca ampiamente antecedente alla dichiarazione di fallimento di ha, inoltre, carattere generale CP_2
poiché stabilisce le modalità di pagamento di tutte le partite contabili debitorie e creditorie intercorrenti tra e ogni società concessionaria di vendita e/o di assistenza e divengano liquide ed esigibili nel corso di un qualsiasi determinato mese di vigenza del contratto di concessione per la rivendita di autoveicoli distribuiti da e/o la rivendita dei relativi ricambi e le prestazioni del servizio di pag. 13/18 assistenza stabilendone l'automatica estinzione per compensazione;
iii) tutte le fatture prevedevano come data di scadenza del pagamento il 31-12-2016;
iv) i tre pagamenti oggetto di revocatoria furono eseguiti il
30 dicembre 2016.
In sintesi, allora, deve ritenersi che l'odierna appellante abbia soddisfatto gli oneri probatori sulla stessa gravanti ai fini della dimostrazione dell'inopponibilità dei pagamenti in questione alla massa dei creditori, ex art. 67 comma,
comma 3, lett. a), L.F., rientrando gli stessi nei termini d'uso e nell'esercizio dell'attività d'impresa, considerato che, come da richiamato orientamento di legittimità, il parametro di riferimento, ai fini della summenzionata valutazione, non può che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, non avendo le parti adottato,
nella specie, nello svolgimento concreto del rapporto,
comportamenti difformi da quelli pattiziamente concordati e previsti.
Né appare dirimente, in direzione contraria, il contenuto della lettera del 17-11-2016, inviata da a Esse CP_1
pag. 14/18 posto che, per un verso, l'esposizione debitoria in CP_2
essa descritta attiene ad un rapporto differente rispetto a quello regolato dalla procedura CREDECOM e non ai crediti ceduti da a e che, per altro CP_1 CP_6
verso, l'esenzione prevista dall'art. 67 comma III lett. a)
opera su un piano oggettivo senza che assumano rilevanza gli stati soggettivi (come pure motivato dallo stesso
Giudice a quo) atteso che “va, in contrario, osservato che,
secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza e
della dottrina maggioritaria, la previsione di cui all'art. 67, co.3
lett. a), secondo la quale sono esclusi dalla revocatoria "i
pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di
impresa nei termini d'uso", esenzione che opera sul piano
oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi
dell'accipens, deve essere intesa nel senso che tale locuzione
comprende sia la qualità e tipologia del pagamento, che deve
risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia il
dato cronologico, cioè il tempo del pagamento, con la conseguenza
che per l'operatività della causa di esenzione in esame è
necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con
mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale
pag. 15/18 accettato dalle parti” (cfr. Corte appello Milano sez. IV,
12/10/2015, n.3886).
Ne discende che, ai fini dell'individuazione dello spettro applicativo dell'esenzione in questione, non appare pertinente l'inferenza, da parte del primo giudice, di “seri
indizi che essi si ponessero ormai al di fuori della “normalità”
negoziale”.
Conclusivamente, quindi, l'appello principale è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda avanzata in primo grado dalla Curatela fallimentare.
3. L'accoglimento dell'impugnazione principale rileva anche ai fini dell'accoglimento di quella incidentale proposta da atteso che, in ogni Controparte_3
caso, viene meno il presupposto della soccombenza (ovvero valutato come tale dal Giudice a quo) che aveva determinato la condanna della detta società al pagamento delle spese di lite.
4. Le spese seguono la soccombenza della Curatela
fallimentare e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione pag. 16/18 di riferimento (che, tuttavia, solo in relazione all'appello incidentale, è rappresentato dal valore delle spese liquidate in primo grado), dell'applicazione dei valori minimi e dell'assenza di incombenti istruttori (soltanto) nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello principale proposto da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 201/2020 del 3
marzo 2020 del Tribunale di Marsala, rigetta le domande avanzate in primo grado da parte attrice;
Accoglie l'appello incidentale proposto da CP_3
[...]
Condanna il , Controparte_2
in persona del Curatore p.t., al pagamento, in favore di e di delle Controparte_1 Controparte_3
spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 2.738,00, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge;
Condanna il , Controparte_2
in persona del Curatore p.t., al pagamento delle spese di lite pag. 17/18 del presente grado di giudizio che liquida, in favore di
[...]
in € 1.984,00, oltre spese generali, CPA e IVA CP_1
come per legge e, in favore di Controparte_3
in € 962,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 27-11-2025.
Il Consigliere rel. est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
IN LE
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