Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00886/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2016, proposto da
ACQUALATINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Giorgia Caminiti, Simona Visentini e Giancarlo Mascetti che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- EGATO LATINA, COMUNE DI LATINA, COMUNE DI NETTUNO, COMUNE DI BASSIANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. - non costituiti in giudizio;
- COMUNE DI APRILIA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Carlo Bassoli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
ENTE D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 “LAZIO MERIDIONALE - LATINA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Ferdinando Serapiglia che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
a-della deliberazione n.14 dell'11 ottobre 2016 avente ad oggetto: "Modifiche al regolamento idrico integrato art.17 (riduzione o sospensione somministrazione), art.18 (clausola risolutiva espressa)";
b-della nota prot. 1250 del 4/11/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. IC AV;
Considerato che con atto depositato in data 16/03/26 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Considerato, altresì, che, alla luce dell’evoluzione procedimentale della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
IC AV, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IC AV | TE SC |
IL SEGRETARIO