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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/12/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANFRANCO CECCHINI per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO MALIZIA per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio Parte_1 la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione, così giudicare: in via principale: in relazione al contratto di mutuo de quo, per le ragioni di cui al punto n. 1 del presente, accertata la violazione delle disposizioni in tema di usura, dichiarare la gratuità del contratto di mutuo e per l'effetto condannare la Banca convenuta a corrispondere alla sig.ra la somma di € 39.956,83, ovvero quella Parte_2 diversa, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria, dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi come per legge;
in via subordinata: in relazione al contratto di mutuo de quo, per le ragioni di cui al punto n. 2 del presente atto: a) accertare e dichiarare che
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il piano di ammortamento del contratto di finanziamento per cui è causa è stato realizzato sulla base di un regime di capitalizzazione composto non dichiarato in contratto;
b) accertare e dichiarare l'applicazione in danno della Mutuataria di un TEG afferente il singolo rapporto dedotto in causa, difforme da quello indicato in contratto e ciò in ragione del maggior costo (onere implicito) insito in un piano di ammortamento
(alla francese) redatto applicando un regime finanziario di capitalizzazione composta non dichiarato in contratto, in luogo di uno semplice;
c) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, in caso di accertato superamento del TSU da parte del TEG afferente il rapporto de quo, dichiarare la gratuità del contratto di finanziamento de quo condannando la Banca Convenuta a restituire a parte Attrice la somma di €
39.956,83, ovvero quella diversa, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria, dal di della domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi come per legge;
in via ulteriormente subordinata: per le ragioni di cui al punto n. 2 del presente atto: a) accertare e dichiarare che il piano di ammortamento del contratto di finanziamento per cui è causa è stato realizzato sulla base di un regime di capitalizzazione composto non dichiarato in contratto;
b) accertare e dichiarare l'applicazione in danno della Mutuataria di un TAEG/ISC afferente il singolo rapporto dedotto in causa, difforme da quello indicato in contratto e ciò in ragione del maggior costo (onere implicito) insito in un piano di ammortamento (alla francese) redatto applicando un regime finanziario di capitalizzazione composta non dichiarato in contratto, in luogo di uno semplice;
c) per l'effetto atteso che il contratto de quo presenta profili di “indeterminatezza delle condizioni”, dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi perché posta in violazione degli art. 117, co. 4 e 6, e 125 bis del TUB, degli artt. 1346 –
1418 – 1419 cc, nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, individuando il saggio di interesse applicabile in sostituzione di quello applicato dalla Banca Convenuta;
d) quindi, anche mediante ricorso ad apposita CTU, condannare la convenuta a restituire a parte attrice la somma che verrà accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data dell'ultimo pagamento effettuato pari alla differenza tra quanto corrisposto e quanto invece sarebbe stato legittimo corrispondere sulla base di un piano di ammortamento al Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot, così come espressamente prevede l'art. 117, comma 7, del TUB, ovvero 125 bis, TUB ed in regime di capitalizzazione semplice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa difesa e domanda, - preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta dalla Sig.ra Parte_1 in quanto non preceduta dall'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione;
ancora in via
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preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di prova ed insufficiente assolvimento del relativo onere ex art. 2697 c.c.; nel merito, disporre l'integrale rigetto delle domande di cui all'atto di citazione della Sig.ra poiché in toto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, altresì generiche e non provate in violazione dell'art. 2697 c.c., in virtù di tutto quanto eccepito, allegato e documentato in parte narrativa”.
La causa, rinviata alla prima udienza al fine di consentire la mediazione obbligatoria, ed esperito il procedimento con esito negativo, è stata istruita con sole produzioni documentali, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 05/09/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quale hanno poi usufruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella sua formulazione applicabile 'ratione temporis'.
L'attrice ha formulato varie domande, in via principale ed in via subordinata, tutte dirette alla condanna dell'istituto bancario convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 39.956,83, ovvero di quella diversa, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito della istruttoria.
Le argomentazioni a sostegno delle domande hanno ad oggetto il calcolo del TEG, in considerazione della commissione di estinzione anticipata, e il piano di ammortamento
“alla francese” pattuito per i primi dieci anni nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti.
Sotto il primo profilo, l'attrice lamenta che nel contratto di mutuo sarebbe stato pattuito un tasso di interessi usurario, considerato che nel calcolo del costo del mutuo ai fini dell'accertamento del TEG dovrebbe essere inserita anche la commissione di estinzione anticipata, invece non inclusa. Richiamando la perizia del consulente di parte depositata in atti, l'attrice sostiene che, ove ella avesse deciso di estinguere il contratto di finanziamento allo scadere della ventiquattresima rata, cioè nel primo momento utile secondo le pattuizioni contrattuali, la stessa avrebbe dovuto corrispondere alla Banca mutuante interessi usurari, al saggio del 6,286 %, a fronte di un tasso soglia ai sensi dell'art. 2 legge n. 108/1996, al momento della stipula del contratto di mutuo, pari al 5,73%.
Sotto il secondo profilo, l'attrice deduce che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composto, in un piano di ammortamento “alla francese”, quale quello pattuito nel caso di specie per i primi dieci anni, comporterebbe la nullità della clausola per la indeterminatezza del tasso di interesse, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c. e per la violazione della forma scritta prevista 'ad substantiam' per gli interessi ultralegali dall'art. 117, comma 4 TUB;
sostiene l'attrice che l'applicazione di un regime di
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capitalizzazione composto non esplicitato in contratto assumerebbe rilevanza sia con riferimento alle norme di cui agli artt. 117, commi 4 e 7, e 125 bis, commi 5 e 6 TUB, dettate in materia di trasparenza bancaria, che ai fini della rilevazione del TEG concretamente applicato da porre a confronto con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto.
La domanda principale, diretta al riconoscimento della gratuità del contratto di mutuo, in considerazione della pattuizione di un tasso di interessi usurario, e alla conseguente condanna della banca convenuta al pagamento della somma di euro 39.956,83, è infondata.
Le argomentazioni a sostegno della ritenuta usurarietà del tasso di interessi pattuito, sul presupposto della dovuta inclusione della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG, non possono essere condivise. La commissione di estinzione anticipata, infatti, non è un costo del finanziamento, da corrispondersi alla banca per l'utilizzo del denaro, che in quanto tale deve sommarsi agli interessi, essendo invece un corrispettivo previsto per il recesso del mutuatario, e quindi per lo scioglimento anticipato dall'impegno di durata del contratto;
in considerazione della diversità della sua natura e della sua funzione rispetto ai costi propri del finanziamento, essa quindi non deve essere inclusa tra i costi nel calcolo del TEG per verificare il rispetto del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 08/07/2024, n. 18497).
La domanda subordinata relativa al riconoscimento della usurarietà del tasso di interesse pattuito con il piano di ammortamento “alla francese” è priva di allegazioni, oltre che di alcun supporto probatorio. Nella esposizione dei fatti di cui al punto 2 del “considerato in diritto” dell'atto di citazione nulla viene dedotto con riferimento ad una presunta usurarietà del tasso di interesse, e nelle stesse conclusioni dell'atto di citazione, il superamento del tasso soglia per la usura è indicato come meramente eventuale (“…in caso di accertato superamento del TSU da parte del TEG afferente il rapporto de quo, dichiarare la gratuità del contratto…”).
La domanda non può quindi che essere respinta.
Quanto alla domanda proposta in via ulteriormente subordinata, è documentato e pacifico che le parti hanno pattuito per i primi dieci anni un tasso fisso con ammortamento “alla francese”, e per gli ultimi cinque anni un tasso variabile.
La parte attrice lamenta che per i primi dieci anni, e quindi con riferimento al periodo per il quale è stato pattuito il tasso fisso, il piano di ammortamento è stato stabilito secondo le
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regole dell'ammortamento “alla francese”, con la conseguente indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse applicato. La contestazione riguarda quindi la pattuizione degli interessi a tasso fisso.
Le argomentazioni poste a fondamento della domanda sotto il profilo della nullità della clausola di pattuizione degli interessi a tasso fisso secondo il sistema di ammortamento
“alla francese”, per indeterminatezza della clausola e per contrasto con le norme in materia di trasparenza bancaria, non possono essere condivise.
Il piano di ammortamento “alla francese”, pattuito nel caso di specie per i primi dieci anni,
è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di rate costanti, comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario, quindi, si obbliga a pagare rate di importo identico composte dagli interessi - calcolati sull'intero capitale erogato, e via via sul capitale residuo - e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante e la quota degli interessi.
La questione della nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e per la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria è stata per anni oggetto di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, fino al maggio del 2024, quando le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia, a seguito di un rinvio pregiudiziale disposto dal giudice del merito per la risoluzione della questione di diritto, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in un caso analogo al presente, in cui l'attrice in primo grado, che aveva regolarmente onorato il contratto di mutuo, aveva poi adito il Tribunale al fine di vedere condannare la banca mutuante alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi non dovuti, sul presupposto della nullità parziale del contratto in cui non erano state indicate la modalità di ammortamento “alla francese” né la modalità di calcolo degli interessi passivi, per indeterminatezza e per la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.
Dopo un'approfondita analisi della struttura fisiologica del piano di ammortamento “alla francese”, le SS.UU., con argomentazioni pienamente condivise da questo giudice, hanno posto fine all'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, affermando che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
“alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità
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parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti” (Cassazione Civile, Sez. Un., 29/05/2024, n. 15130).
Per quanto sopra, anche la domanda proposta in via ulteriormente subordinata non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la ridotta complessità della controversia, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge le domande dell'attrice.
Condanna la parte attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 04/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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