Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 494
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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In materia di sanzioni disciplinari nei confronti di iscritti agli Ordini professionali, mentre il ricorso per cassazione previsto dalle varie normative di settore nei confronti delle pronunce del giudice disciplinare è soggetto alle regole del rito civile, al giudizio di rinvio, che costituisce giudizio autonomo rispetto a quello svolto davanti alla Corte di cassazione, si applica la disciplina processuale dettata dalle varie normative di settore, da integrare, in mancanza di specifiche disposizioni, con quella posta dal codice di procedura penale. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di iscritto all'Ordine degli Architetti, la normativa di settore (art. 16 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2357, recante approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto; art. 1 D.M. 10 novembre 1948,recante approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti) stabilisce che il Consiglio nazionale deve essere adito con ricorso. Ne consegue che, in caso di mancata riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio della sentenza con la quale il Consiglio Nazionale degli Architetti abbia rigettato la impugnazione proposta dal professionista avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo, adottato dal Consiglio dell'Ordine, se non possono trovare applicazione gli artt. 392 e 393 del codice di rito civile, che dispongono la estinzione del processo in mancanza di tempestiva riassunzione, nemmeno può ritenersi caducato il provvedimento impugnato, in assenza di una pronuncia giurisdizionale in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 494
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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