Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di sanzioni disciplinari nei confronti di iscritti agli Ordini professionali, mentre il ricorso per cassazione previsto dalle varie normative di settore nei confronti delle pronunce del giudice disciplinare è soggetto alle regole del rito civile, al giudizio di rinvio, che costituisce giudizio autonomo rispetto a quello svolto davanti alla Corte di cassazione, si applica la disciplina processuale dettata dalle varie normative di settore, da integrare, in mancanza di specifiche disposizioni, con quella posta dal codice di procedura penale. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di iscritto all'Ordine degli Architetti, la normativa di settore (art. 16 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2357, recante approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto; art. 1 D.M. 10 novembre 1948,recante approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti) stabilisce che il Consiglio nazionale deve essere adito con ricorso. Ne consegue che, in caso di mancata riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio della sentenza con la quale il Consiglio Nazionale degli Architetti abbia rigettato la impugnazione proposta dal professionista avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo, adottato dal Consiglio dell'Ordine, se non possono trovare applicazione gli artt. 392 e 393 del codice di rito civile, che dispongono la estinzione del processo in mancanza di tempestiva riassunzione, nemmeno può ritenersi caducato il provvedimento impugnato, in assenza di una pronuncia giurisdizionale in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI FI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIANNI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAMPIERO AZZALI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI;
- intimati -
avverso la decisione n. 13/01 del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di ROMA, emessa il 21/06/01 e il 17/10/01 e depositata il 15/11/01 (Reg. Ric. 6/22);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli architetti della Provincia di Milano, con delibera del 18.9.1996, applicava all'arch. PO LI la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo; il Consiglio nazionale degli architetti, con decisione del 18.7.1997, rigettava il ricorso proposto avverso il provvedimento;
la Corte di cassazione, con sentenza n. 9893/99, cassava con rinvio;
il giudizio non veniva riassunto davanti al Consiglio nazionale. L'arch. LI, con istanza del 25.10.2000, chiedeva il ripristino dell'iscrizione all'Albo al Consiglio dell'Ordine;
l'istanza era rigettata con delibera del 21.6.2000; il Consiglio nazionale, pronunciando sul ricorso avverso detto provvedimento, con decisione del 15.11.2001, lo rigettava. Considerava il Consiglio Nazionale che, ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.c., a seguito della cassazione con rinvio della decisione del Consiglio del 18.7.1997, la mancata tempestiva riassunzione del giudizio davanti al detto Consiglio aveva determinato l'estinzione dell'intero processo, con conseguente decadenza di tutte le sentenze emanate nel corso del processo medesimo, ma non aveva inciso sulla validità ed efficacia del provvedimento di cancellazione dall'Albo, trattandosi di provvedimento amministrativo e non di sentenza;
che l'arch. LI, decorsi due anni dalla data in cui detto provvedimento era divenuto esecutivo, avrebbe potuto richiedere la reiscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 47 del r.d. n. 2537 del 1925, e non il ripristino con effetto retroattivo dell'iscrizione,
come invece aveva richiesto;
che correttamente, quindi, il Consiglio dell'ordine aveva rigettato l'istanza.
Avverso la decisione l'arch. LI ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo - che va esaminato per primo, poiché l'eventuale suo accoglimento sarebbe preclusivo dell'esame del motivo seguente -, il ricorrente assume che solo il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale degli architetti è regolato dalla legge processuale civile, mentre, in ogni altro grado, in mancanza di disposizioni speciali, il procedimento disciplinare deve essere regolato dalla legge processuale penale;
sostiene, quindi, che erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto applicabili gli artt. 392 e 393 c.p.c., che rispettivamente disciplinano le modalità della riassunzione - che deve avvenire ad iniziativa di ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione -, e gli effetti della mancata riassunzione - consistenti nella estinzione dell'intero processo -, laddove avrebbe dovuto far riferimento agli artt. 625 e 627 c.p.c., in forza dei quali è lo stesso giudice di rinvio che provvede a fissare il relativo giudizio ed a dare corso allo stesso.
1.1. Il motivo non è fondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa S.C., in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli esercenti attività professionali, mentre il ricorso alla Corte di cassazione previsto dalle varie normative di settore avverso le pronunce (di natura giurisdizionale) del giudice disciplinare è soggetto alle regole del rito processuale civile (S.U. n. 991/98), il giudizio di rinvio davanti al giudice disciplinare a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, in quanto costituisce giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi davanti alla Corte di cassazione, non è soggetto alle regole del rito processuale civile, bensì alla disciplina processuale dettata dalle varie normative di settore, da integrare, in mancanza di specifiche disposizioni, con la disciplina del codice di procedura penale, in ragione della analogia tra processo disciplinare e processo penale (S.U. n. 9128/94; n. 12723/95; n. 187/97; n. 991/98; Sez. 3^ n. 11135/99). Per quanto concerne l'instaurazione del giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di decisione del Consiglio nazionale degli architetti, occorre quindi anzitutto indagare con quali modalità la disciplina processuale di settore regola l'accesso al Consiglio nazionale.
Ora, sia l'art. 16 del r.d. 23.10.1925 n. 2357, recante l'approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, sia l'art. 1 del d.m. 10.11.1948, recante l'approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, prevedono che il Consiglio nazionale deve essere adito con ricorso. Consegue che, vigendo specifica disciplina di settore che subordina l'accesso al Consiglio nazionale ad iniziativa di parte, tale regola va applicata anche all'instaurazione del giudizio di rinvio, restando preclusa l'applicazione della disciplina desumibile dagli artt. 625 e 627 del codice di procedura penale, che prevedono l'iniziativa d'ufficio del giudice che deve procedere, a seguito di annullamento con rinvio, al nuovo giudizio.
E, nella specie, è incontroverso che il professionista ha del tutto omesso di riassumere, con ricorso, il giudizio davanti al Consiglio Nazionale.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente assume che erroneamente l'impugnata decisione ha ritenuto che l'estinzione del processo, a seguito della mancata riassunzione in sede di rinvio, non ha determinato anche l'estinzione del provvedimento di cancellazione dall'Albo, quale primo atto decisionale del processo disciplinare.
2.1. Il motivo non è fondato.
La decisione del Consiglio nazionale degli architetti va tenuta ferma, previa correzione della motivazione.
La rilevata inapplicabilità, al giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione al Consiglio nazionale degli architetti, della disciplina del codice di procedura civile, non consente di far riferimento agli artt. 392 e 393 c.p.c., in virtù dei quali, se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c., o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
Va tuttavia rilevato che, nel caso in esame, risulta esatta la decisione del Consiglio nazionale, nella parte in cui ha ritenuto non caducato il provvedimento di cancellazione dall'Albo adottato dal Consiglio dell'Ordine degli architetti - e quindi infondata la pretesa di ripristino con effetto retroattivo dell'iscrizione -, atteso che il ricorrente non può invocare a sostegno del contrario assunto una pronuncia che il detto provvedimento abbia posto nel nulla.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., il procedimento in materia disciplinare non ha natura omogenea nelle sue diverse fasi:
la fase del procedimento che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine degli architetti ha natura amministrativa, ed ha conseguentemente eguale natura il provvedimento che, concludendola, applica la sanzione disciplinare;
ha invece natura giurisdizionale il giudizio di impugnazione del detto provvedimento davanti al Consiglio nazionale degli architetti, ed eguale natura ha quindi la decisione con la quale viene definito, avverso la quale è dato ricorso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge (oltre che per eccesso di potere ed incompetenza, e cioè per motivi attinenti alla giurisdizione, davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 2537 del 1925). Ora, il provvedimento amministrativo di cancellazione dall'Albo, adottato dal Consiglio dell'Ordine, non è stato caducato in sede giurisdizionale: il Consiglio nazionale ha infatti rigettato l'impugnazione proposta dal professionista, e la successiva sentenza di questa S.C. si è limitata ad annullare con rinvio la decisione di rigetto, senza incidere sul provvedimento amministrativo. Una pronuncia di annullamento sarebbe stata conseguibile solo in sede di rinvio davanti al Consiglio nazionale, ma il professionista, omettendo di riassumere il giudizio, ha precluso il conseguimento di tale risultato.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in difetto di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003