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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2024, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17913/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17913 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calcagnile, giusta procura in atti
attrice
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Alberta
Laterza, giusta procura in atti
convenuta
OGGETTO: contratti bancari
All'udienza del 22/05/2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da note di trattazione scritta.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio al Parte_1
deducendo di aver stipulato con detto istituto di credito un conto corrente di Controparte_1
corrispondenza affidato e due contratti di finanziamento e lamentando, con riguardo al conto corrente,
l'applicazione di tassi di interesse, cms, spese e valute non pattuite, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, oltre che, anche con riguardo ai finanziamenti, il carattere usurario delle condizioni economiche complessivamente applicate. L'attrice, dedotta anche la violazione, da parte dell'istituto di credito, dei doveri di buona fede posti dall'art. 1375 c.c. e del divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese e di posizione dominante ex art. 9 l. 18/06/1998 n. 192 e 3 l.
10/10/1990 n. 287, ha concluso chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca ed il risarcimento dei danni.
Si è costituita la , con comparsa di costituzione e risposta del 17/02/2017, con cui ha Controparte_1
eccepito la prescrizione del diritto azionato e, ad ogni modo, ne ha contestato la fondatezza oltre che la mancanza di prova, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza resa all'udienza del 15/11/2017, atteso l'avvenuto decesso del difensore di parte convenuta, il processo è stato interrotto.
Regolarmente riassunto il processo, su iniziativa dell'attrice, la causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo CTU contabile depositata il 7/11/2023 dalla dott.ssa . Persona_1
Disposta nelle more la sostituzione del magistrato assegnatario, All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/------------------------/
La domanda attorea di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. all'esito dell'espletata istruttoria documentale e tecnica è risultata fondata e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
I rapporti bancari dedotti in giudizio sono i seguenti:
1) Conto corrente di corrispondenza ordinario n. 400/5037017;
2) Finanziamento ipotecario n. 4041548;
3) Finanziamento n. 3764126.
In atti risultano prodotti gli estratti conto dal 2000 alla chiusura per passaggio a sofferenza nel 2013 ed i contratti di finanziamento (questi ultimi depositati solo dalla convenuta). CP_2
pagina 2 di 7 Ciò posto, con riguardo al conto corrente, è fondata la doglianza di parte attrice di applicazione di interessi, spese e cms non pattuiti.
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore che, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27.11.2018, n. 30713; Cass. 23.10.2017, n. 24948.). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità̀ di singole clausole contrattuali;
invero, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e, al contempo, proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
Quanto alle singole clausole, se è vero quanto detto innanzi, tuttavia, quanto ai fatti negativi (nella specie, l'inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale di commissioni di massimo scoperto e spese, oltre che in punto di anatocismo) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. civ. Sez. VI, 3 agosto 2022, n. 24095).
Nel caso che ci occupa, la S.M.I ha dedotto, nel proprio atto di citazione, che il conto de quo era stato acceso oltre 25 anni antecedenti l'avvio della presente causa;
tale circostanza non è mai stata contestata dalla banca e, pertanto, deve ritenersi pacifica.
Dunque, all'epoca dell'apertura del conto certamente non era in vigore né la legge sulla c.d. Codic
“trasparenza bancaria” (legge n. 154/1992), né il D.lgs. n. 385/1993 (c.d. ), ma vigeva l'art. 1284
c.c.
Perciò, posto che l'apertura del conto poteva essere stipulata anche verbalmente, l'esistenza di un contratto, quanto meno verbale, di fatto mai contestata, è stata ad ogni modo provata tramite la produzione degli estratti conto ad opera della stessa attrice.
La correntista ha lamentato la mancata pattuizione delle condizioni economiche e, nello specifico, degli interessi, della cms e delle spese. Il problema che si pone, dunque, non è quello della forma scritta ad substantiam (non richiesta nel periodo de quo, tranne che per la pattuizione degli interessi, visto l'art. 1284 c.c.) ma della prova della pattuizione delle condizioni applicate, contestata dall'attrice (forma scritta ad probationem).
pagina 3 di 7 Occorre precisare che la correntista ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando gli estratti conto e l'istanza ex art. 119 TUB (all. 1 fascicolo di parte). La banca, dal canto suo, pur a fronte dell'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 16/02/2022, non ha mai prodotto il contratto di conto corrente, pur gravando su di essa l'onere di provare la pattuizione delle condizioni applicate, come innanzi detto.
Di conseguenza, si condivide il conteggio effettuato dal CTU con espunzione delle spese, cms e successiva CDF oltre che valute come previste dalla legge (in mancanza di prova della relativa pattuizione), con applicazione degli interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Il CTU, inoltre, ha correttamente applicato la capitalizzazione semplice in luogo di quella composta.
E' noto, infatti, che fino al 1999 il fenomeno anatocistico non era in alcun modo disciplinato e che, con riferimento a quella fase, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, ritenendo la natura di “usi negoziali” e non normativi delle “norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI”, in cui era prevista l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (cfr. Cass SSUU n. 24418/2010), ha chiarito che le clausole contrattuali con cui era pattuito l'anatocismo, sono nulle ex art. 1283 c.c.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni: la norma de qua prevede che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità dei pagamenti.
All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
Orbene, nel caso di specie, sino al 1999 l'anatocismo era certamente vietato (questo periodo, ad ogni modo, non è documentato e quindi non oggetto di ricalcolo) e, in seguito, non risulta alcuna pattuizione scritta a condizione di reciprocità.
Alla luce dei detti criteri, il saldo del conto corrente ricalcolato dal CTU, sulla base di una serie completa di estratti conto a decorrere dal 2000 partendo dal saldo banca e sino al 2013, da ritenersi corretto, è il seguente: € 355.113,00 a credito della correntista.
pagina 4 di 7 Va disattesa l'eccezione di usurarietà delle condizioni economiche con riguardo a tutti i rapporti in contestazione, in quanto del tutto generica e non provata, posto che la prova delle lamentate nullità gravava sull'attrice.
Inoltre, con riguardo al conto corrente, va evidenziato che, anche se le contestazioni fossero definite e circostanziate, attesa l'assenza di prova delle condizioni economiche effettivamente convenute, risulterebbe ad ogni modo impossibile effettuare il raffronto tra il TEG pattuito ed il relativo tasso soglia.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito sollevata dalla banca.
Al fine dell'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito, i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto possono essere considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Di contro, quando il passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (si rinvia sul punto ai noti principi espressi da Cass., S.U., n. 24418/2010).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che, “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (si veda Cass. civ., ord., n. 9141/2020).
pagina 5 di 7 Quindi, è corretto l'operato del CTU che, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, ha tenuto conto del saldo rettificato.
Poiché la rielaborazione del conto ordinario è stata effettuata con l'applicazione della capitalizzazione semplice per l'intero periodo rielaborato, ovvero con l'addebito del totale delle competenze ricalcolate solo al termine del conto corrente, durante il corso di vita del conto non si rilevano addebiti di competenze e, quindi, di successivi versamenti potenzialmente individuabili come rimesse solutorie se effettuati oltre fido oppure, in presenza di un saldo negativo del conto corrente in mancanza di fido.
Di conseguenza, considerato che le competenze debbono essere qualificate come ripristinatorie, il dies
a quo per la prescrizione è dato dal dì di chiusura del conto e pertanto non vi sono rimesse prescritte.
È poi priva di pregio la doglianza di parte attrice relativa all'abuso di posizione dominante ex art. 9 l.
18/06/1998 n. 192 da parte della convenuta, in difetto del presupposto per l'applicazione di detta CP_2
norma, rappresentato dalla sussistenza di rapporti commerciali tra imprese. Il rapporto bancario esistente tra le parti, infatti, in alcun modo può essere inquadrato come rapporto commerciale, tanto più nell'accezione prevista dalla normativa richiamata.
Va disattesa, infine, anche l'eccezione, estremamente generica, di abuso di posizione dominante ex art. 3 l. 1990/287, alla luce del fatto che parte attrice non ha mai né indicato il comportamento in violazione della legge anti trust, né ha fornito alcuna prova a riguardo.
La richiesta di risarcimento danni avanzata sempre da parte attrice va del pari rigettata perché non provata né nell'an, né nel quantum debeatur.
Le spese di C.T.U. e le spese processuali seguono comunque la soccombenza maggioritaria della convenuta e vengono liquidate sulla scorta dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 – Tavella 2, con valore della causa calcolato in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, visto l'art. 2033 c.c., condanna la banca convenuta al pagamento, in favore della , della somma di €. 355.113,00, oltre Parte_1
interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
pagina 6 di 7 2. condanna la a rimborsare all'attrice le spese processuali che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 23.025,07, di cui € 568,07 per spese esenti ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
3. pone le spese di C.T.U., nella misura liquidata con separato decreto in corso di causa,
definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Bari il 21 ottobre 2024
Il Giudice dott. Giuseppe Marseglia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17913 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calcagnile, giusta procura in atti
attrice
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Alberta
Laterza, giusta procura in atti
convenuta
OGGETTO: contratti bancari
All'udienza del 22/05/2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da note di trattazione scritta.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio al Parte_1
deducendo di aver stipulato con detto istituto di credito un conto corrente di Controparte_1
corrispondenza affidato e due contratti di finanziamento e lamentando, con riguardo al conto corrente,
l'applicazione di tassi di interesse, cms, spese e valute non pattuite, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, oltre che, anche con riguardo ai finanziamenti, il carattere usurario delle condizioni economiche complessivamente applicate. L'attrice, dedotta anche la violazione, da parte dell'istituto di credito, dei doveri di buona fede posti dall'art. 1375 c.c. e del divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese e di posizione dominante ex art. 9 l. 18/06/1998 n. 192 e 3 l.
10/10/1990 n. 287, ha concluso chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca ed il risarcimento dei danni.
Si è costituita la , con comparsa di costituzione e risposta del 17/02/2017, con cui ha Controparte_1
eccepito la prescrizione del diritto azionato e, ad ogni modo, ne ha contestato la fondatezza oltre che la mancanza di prova, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza resa all'udienza del 15/11/2017, atteso l'avvenuto decesso del difensore di parte convenuta, il processo è stato interrotto.
Regolarmente riassunto il processo, su iniziativa dell'attrice, la causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo CTU contabile depositata il 7/11/2023 dalla dott.ssa . Persona_1
Disposta nelle more la sostituzione del magistrato assegnatario, All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
/------------------------/
La domanda attorea di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. all'esito dell'espletata istruttoria documentale e tecnica è risultata fondata e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
I rapporti bancari dedotti in giudizio sono i seguenti:
1) Conto corrente di corrispondenza ordinario n. 400/5037017;
2) Finanziamento ipotecario n. 4041548;
3) Finanziamento n. 3764126.
In atti risultano prodotti gli estratti conto dal 2000 alla chiusura per passaggio a sofferenza nel 2013 ed i contratti di finanziamento (questi ultimi depositati solo dalla convenuta). CP_2
pagina 2 di 7 Ciò posto, con riguardo al conto corrente, è fondata la doglianza di parte attrice di applicazione di interessi, spese e cms non pattuiti.
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore che, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27.11.2018, n. 30713; Cass. 23.10.2017, n. 24948.). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità̀ di singole clausole contrattuali;
invero, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e, al contempo, proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
Quanto alle singole clausole, se è vero quanto detto innanzi, tuttavia, quanto ai fatti negativi (nella specie, l'inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale di commissioni di massimo scoperto e spese, oltre che in punto di anatocismo) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. civ. Sez. VI, 3 agosto 2022, n. 24095).
Nel caso che ci occupa, la S.M.I ha dedotto, nel proprio atto di citazione, che il conto de quo era stato acceso oltre 25 anni antecedenti l'avvio della presente causa;
tale circostanza non è mai stata contestata dalla banca e, pertanto, deve ritenersi pacifica.
Dunque, all'epoca dell'apertura del conto certamente non era in vigore né la legge sulla c.d. Codic
“trasparenza bancaria” (legge n. 154/1992), né il D.lgs. n. 385/1993 (c.d. ), ma vigeva l'art. 1284
c.c.
Perciò, posto che l'apertura del conto poteva essere stipulata anche verbalmente, l'esistenza di un contratto, quanto meno verbale, di fatto mai contestata, è stata ad ogni modo provata tramite la produzione degli estratti conto ad opera della stessa attrice.
La correntista ha lamentato la mancata pattuizione delle condizioni economiche e, nello specifico, degli interessi, della cms e delle spese. Il problema che si pone, dunque, non è quello della forma scritta ad substantiam (non richiesta nel periodo de quo, tranne che per la pattuizione degli interessi, visto l'art. 1284 c.c.) ma della prova della pattuizione delle condizioni applicate, contestata dall'attrice (forma scritta ad probationem).
pagina 3 di 7 Occorre precisare che la correntista ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando gli estratti conto e l'istanza ex art. 119 TUB (all. 1 fascicolo di parte). La banca, dal canto suo, pur a fronte dell'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 16/02/2022, non ha mai prodotto il contratto di conto corrente, pur gravando su di essa l'onere di provare la pattuizione delle condizioni applicate, come innanzi detto.
Di conseguenza, si condivide il conteggio effettuato dal CTU con espunzione delle spese, cms e successiva CDF oltre che valute come previste dalla legge (in mancanza di prova della relativa pattuizione), con applicazione degli interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Il CTU, inoltre, ha correttamente applicato la capitalizzazione semplice in luogo di quella composta.
E' noto, infatti, che fino al 1999 il fenomeno anatocistico non era in alcun modo disciplinato e che, con riferimento a quella fase, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, ritenendo la natura di “usi negoziali” e non normativi delle “norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI”, in cui era prevista l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (cfr. Cass SSUU n. 24418/2010), ha chiarito che le clausole contrattuali con cui era pattuito l'anatocismo, sono nulle ex art. 1283 c.c.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni: la norma de qua prevede che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità dei pagamenti.
All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
Orbene, nel caso di specie, sino al 1999 l'anatocismo era certamente vietato (questo periodo, ad ogni modo, non è documentato e quindi non oggetto di ricalcolo) e, in seguito, non risulta alcuna pattuizione scritta a condizione di reciprocità.
Alla luce dei detti criteri, il saldo del conto corrente ricalcolato dal CTU, sulla base di una serie completa di estratti conto a decorrere dal 2000 partendo dal saldo banca e sino al 2013, da ritenersi corretto, è il seguente: € 355.113,00 a credito della correntista.
pagina 4 di 7 Va disattesa l'eccezione di usurarietà delle condizioni economiche con riguardo a tutti i rapporti in contestazione, in quanto del tutto generica e non provata, posto che la prova delle lamentate nullità gravava sull'attrice.
Inoltre, con riguardo al conto corrente, va evidenziato che, anche se le contestazioni fossero definite e circostanziate, attesa l'assenza di prova delle condizioni economiche effettivamente convenute, risulterebbe ad ogni modo impossibile effettuare il raffronto tra il TEG pattuito ed il relativo tasso soglia.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito sollevata dalla banca.
Al fine dell'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito, i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto possono essere considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Di contro, quando il passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (si rinvia sul punto ai noti principi espressi da Cass., S.U., n. 24418/2010).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che, “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (si veda Cass. civ., ord., n. 9141/2020).
pagina 5 di 7 Quindi, è corretto l'operato del CTU che, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, ha tenuto conto del saldo rettificato.
Poiché la rielaborazione del conto ordinario è stata effettuata con l'applicazione della capitalizzazione semplice per l'intero periodo rielaborato, ovvero con l'addebito del totale delle competenze ricalcolate solo al termine del conto corrente, durante il corso di vita del conto non si rilevano addebiti di competenze e, quindi, di successivi versamenti potenzialmente individuabili come rimesse solutorie se effettuati oltre fido oppure, in presenza di un saldo negativo del conto corrente in mancanza di fido.
Di conseguenza, considerato che le competenze debbono essere qualificate come ripristinatorie, il dies
a quo per la prescrizione è dato dal dì di chiusura del conto e pertanto non vi sono rimesse prescritte.
È poi priva di pregio la doglianza di parte attrice relativa all'abuso di posizione dominante ex art. 9 l.
18/06/1998 n. 192 da parte della convenuta, in difetto del presupposto per l'applicazione di detta CP_2
norma, rappresentato dalla sussistenza di rapporti commerciali tra imprese. Il rapporto bancario esistente tra le parti, infatti, in alcun modo può essere inquadrato come rapporto commerciale, tanto più nell'accezione prevista dalla normativa richiamata.
Va disattesa, infine, anche l'eccezione, estremamente generica, di abuso di posizione dominante ex art. 3 l. 1990/287, alla luce del fatto che parte attrice non ha mai né indicato il comportamento in violazione della legge anti trust, né ha fornito alcuna prova a riguardo.
La richiesta di risarcimento danni avanzata sempre da parte attrice va del pari rigettata perché non provata né nell'an, né nel quantum debeatur.
Le spese di C.T.U. e le spese processuali seguono comunque la soccombenza maggioritaria della convenuta e vengono liquidate sulla scorta dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 – Tavella 2, con valore della causa calcolato in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, visto l'art. 2033 c.c., condanna la banca convenuta al pagamento, in favore della , della somma di €. 355.113,00, oltre Parte_1
interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
pagina 6 di 7 2. condanna la a rimborsare all'attrice le spese processuali che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 23.025,07, di cui € 568,07 per spese esenti ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
3. pone le spese di C.T.U., nella misura liquidata con separato decreto in corso di causa,
definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Bari il 21 ottobre 2024
Il Giudice dott. Giuseppe Marseglia
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