TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/12/2024, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 292/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 292/2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Letta Alessandro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Rimini (RN), Via Mentana n. 36, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._3
Avv.ti Calboni Mara (C.F. e Piazza Luca (C.F. ed C.F._4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Forlì, Via Baldini n. 42, PEC:
; , giusta procura in atti;
Email_2 Email_3 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La IG.ra e il IG. hanno contratto matrimonio concordatario a Ostuni (BR) Parte_1 CP_1 in data 19.07.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 49, Parte II, Serie A, Anno Per_ 2004, e dalla loro unione sono nate due figlie, e quest'ultima divenuta maggiorenne. Per_2
Con ricorso depositato il 4.02.2022 la IG.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente IG. , alle condizioni ivi formulate, esponendo che CP_1 da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente IG. , non opponendosi alla pronuncia di CP_1 separazione, ma formulando condizioni difformi e come precisate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.03.2022.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 5.04.2022 le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale il quale esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ravvisandone i presupposti, ha poi adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando all'udienza del
7.07.2022 davanti al Giudice Relatore.
All'udienza del 7.07.2022 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., così il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 938/2022 del 22.09.2022 pubblicata il 6.10.2022 il Collegio ha pronunciato sentenza parziale sul vincolo e con contestuale ordinanza ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissato l'udienza del 13.07.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 13.07.2023 entrambe le parti hanno insistito nelle proprie richieste istruttorie, il Giudice
Relatore si è riservato e con provvedimento del 19.03.2024 ha fissato per l'assunzione delle prove l'udienza del
29.05.2024 e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.11.2024.
All'udienza del 29.05.2024 davanti al G.o.t. Dott.ssa Quadrelli sono stati sentiti i testi e l'udienza è stata rimessa al Giudice Relatore.
All'udienza del 21.11.2024 il Giudice Relatore, sentite le parti, ha formulato agli stessi una proposta transattiva e queste hanno chiesto un breve termine per la valutazione della stessa.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno poi precisato congiuntamente le conclusioni a verbale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 13.04.2022, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione pagina 2 di 4 e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le Per_ condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie e , e Per_2
Per_ rispettose dell'esigenza della figlia minorenne di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“- affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_3
- il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la minore nel periodo compreso tra ottobre e aprile per una settimana al mese recandosi a Bellaria o zone limitrofe;
per il periodo compreso tra giugno e settembre il sig. assume CP_1
l'impegno di vedere e tenere con sé le figlie, recandosi a Bellaria o zone limitrofe per almeno una settimana consecutiva;
il sig. CP_1 indicherà alla sig.ra la settimana nella quale farà visita alle minori almeno 20 giorni prima del suo arrivo;
Pt_1
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento di entrambe le figlie la somma di euro 550,00 CP_1 Pt_1 attualizzabili secondo indice Istat oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna;
-l'assegno unico familiare verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Pt_1
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 292/2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Letta Alessandro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Rimini (RN), Via Mentana n. 36, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._3
Avv.ti Calboni Mara (C.F. e Piazza Luca (C.F. ed C.F._4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Forlì, Via Baldini n. 42, PEC:
; , giusta procura in atti;
Email_2 Email_3 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La IG.ra e il IG. hanno contratto matrimonio concordatario a Ostuni (BR) Parte_1 CP_1 in data 19.07.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 49, Parte II, Serie A, Anno Per_ 2004, e dalla loro unione sono nate due figlie, e quest'ultima divenuta maggiorenne. Per_2
Con ricorso depositato il 4.02.2022 la IG.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente IG. , alle condizioni ivi formulate, esponendo che CP_1 da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente IG. , non opponendosi alla pronuncia di CP_1 separazione, ma formulando condizioni difformi e come precisate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.03.2022.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 5.04.2022 le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale il quale esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ravvisandone i presupposti, ha poi adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando all'udienza del
7.07.2022 davanti al Giudice Relatore.
All'udienza del 7.07.2022 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., così il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 938/2022 del 22.09.2022 pubblicata il 6.10.2022 il Collegio ha pronunciato sentenza parziale sul vincolo e con contestuale ordinanza ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissato l'udienza del 13.07.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 13.07.2023 entrambe le parti hanno insistito nelle proprie richieste istruttorie, il Giudice
Relatore si è riservato e con provvedimento del 19.03.2024 ha fissato per l'assunzione delle prove l'udienza del
29.05.2024 e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.11.2024.
All'udienza del 29.05.2024 davanti al G.o.t. Dott.ssa Quadrelli sono stati sentiti i testi e l'udienza è stata rimessa al Giudice Relatore.
All'udienza del 21.11.2024 il Giudice Relatore, sentite le parti, ha formulato agli stessi una proposta transattiva e queste hanno chiesto un breve termine per la valutazione della stessa.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno poi precisato congiuntamente le conclusioni a verbale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 13.04.2022, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione pagina 2 di 4 e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le Per_ condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie e , e Per_2
Per_ rispettose dell'esigenza della figlia minorenne di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“- affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_3
- il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la minore nel periodo compreso tra ottobre e aprile per una settimana al mese recandosi a Bellaria o zone limitrofe;
per il periodo compreso tra giugno e settembre il sig. assume CP_1
l'impegno di vedere e tenere con sé le figlie, recandosi a Bellaria o zone limitrofe per almeno una settimana consecutiva;
il sig. CP_1 indicherà alla sig.ra la settimana nella quale farà visita alle minori almeno 20 giorni prima del suo arrivo;
Pt_1
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento di entrambe le figlie la somma di euro 550,00 CP_1 Pt_1 attualizzabili secondo indice Istat oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna;
-l'assegno unico familiare verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Pt_1
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4