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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/09/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 918/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nato a [...] il [...], , residente in [...] C.F._1
n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cannella, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.f.: ), residente in Acate Controparte_1 CodiceFiscale_2 nella Via Adua n.4, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Di Paola, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale sostituita da note scritte del 26.06.2025, previa autorizzazione a procedere a domanda congiunta, a seguito di istanza congiunta depositata in data 28.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che con ricorso depositato in data 01.04.2025, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da , con la quale ha contratto matrimonio Controparte_1 civile in Acate in data 04.07.2020, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 1, parte I, ufficio 1, anno 2020, e dalla cui unione sono nati i figli, (n. 14.01.2021) e ER _2
(05.03.2025) neonato di sei mesi;
che ha esposto come da diverso tempo le incomprensioni caratteriali e i continui litigi tra i coniugi,
l'uno dipendente della società Astalegale.net e l'altra dell'aeroporto di Comiso, hanno determinato l'insorgere di una irreversibile crisi coniugale, tale che la resistente avrebbe deciso di lasciare la casa coniugale, trasferendosi in Vittoria presso i di lei genitori poco prima del parto del OR e, _2 pertanto, ha chiesto pronunciare la separazione tra le parti con affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ma con collocamento del OR ancora neonato presso la madre e del _2 OR , di anni quattro presso il padre, e ciò stante per quest'ultimo la necessità di garantire la ER continuità con i luoghi di appartenenza sia familiari che scolastici, assicurando la presenza del padre, quale genitore che in via prevalente si è sempre occupato del medesimo, anche a causa della relativa patologia di cui lo stesso risulterebbe affetto. Il ricorrente, ha inoltre chiesto non disporsi alcun mantenimento a carico di ciascun genitore che provvederà in via diretta al mantenimento del OR presso di sé, con partecipazione al 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio;
che successivamente al deposito del ricorso, i coniugi hanno tuttavia raggiunto un accordo in merito alla propria separazione così depositando in data 29.04.2025, istanza congiunta, ex art. 473-bis. 51
c.p.c,, di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale con contestuale costituzione della resistente chiedendo congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della Controparte_1 separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale non vi è, in quanto i coniugi, durante il matrimonio, hanno convissuto insieme ai familiari del marito presso l'abitazione di proprietà dei genitori di quest'ultimo, sita in Acate nella Via
Adua n.4: infatti, ancora oggi il IG. , continua a vivere con i propri genitori;
Parte_1
3) I figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, ER _2 ed il padre potrà vederli tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, e previo tempestivo avviso alla IG.ra ; il IG. potrà portare con se solo il Controparte_1 Parte_1 piccolo - in quanto è nato da solo poche settimane ed ha necessità dell'assistenza ER _2 continua della madre - , tutti i venerdì e sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, con possibilità di pernottare presso l'abitazione del padre anche un giorno infrasettimanale, per agevolare il padre che lo accompagnerà all'asilo ad Acate tutti i giorni e presso la logopedista per le terapie pagina 2 di 5 settimanali: inoltre, la sig.ra , accompagnerà il figlio a scuola e dalla logopedista e Controparte_1 psicoterapeuta nei giorni in cui il padre sarà fuori sede per motivi di lavoro, o per impossibilità personali previo tempestivo avviso alla moglie e viceversa. Invece, il piccolo nato da poche _2 settimane, il padre potrà frequentare il figlio sino al raggiungimento di 1 anno di età, in presenza della madre, quest'ultima si renderà disponibile al massimo di due ore a settimana per portare fuori il neonato per una passeggiata insieme al padre, considerato che, il padre potrà vedere il figlio presso
l'abitazione della IG.ra tutte le volte che vorrà, previo avviso alla stessa;
dopo il Controparte_1 compimento del primo anno in padre potrà portalo con se 2 ore a settimana, e al raggiungimento del terzo anno di vita, il piccolo seguirà gli stessi orari di visita previsti per il fratello . _2 ER
Durante le vacanze natalizie, il piccolo , ed anche quando sarà più autonomo (terzo ER _2 anno di età), trascorreranno con i genitori ad anni alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del 25
Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio e 6 gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: e poi anche trascorreranno ad anni alterni col padre o ER _2 con la madre la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta, il 25 Aprile, il 1 Maggio, e il 15 Agosto.
Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche, e poi anche trascorreranno col padre, ER _2
7 giorni consecutivi da scegliere previo accordo fra i genitori per una delle seguenti mensilità: giugno, luglio, agosto, settembre, o ottobre;
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'assegno mensile di €.250,00 per Parte_1 Controparte_1 ciascun figlio (€.500,00 complessivi), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ER
, inoltre, la madre beneficerà dell'indennità di frequenza erogata dall'Inps in quanto il piccolo _2
è affetto da disturbo dello spettro autistico, oltre a tutti i diritti previsti dalla Legge 104/92; ER
l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e versato fin da aprile 2025, e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
inoltre, l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla IG.ra , pertanto il Controparte_1
IG. Rinuncerà al suo 50% in favore della genitore collocatario;
Parte_1
5) Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili, e le terapie settimanali per il piccolo scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti ER viaggi) che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
6) I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero; pagina 3 di 5 7) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto nella ricognizione di debito con dilazione di pagamento (doc.3), e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra”: che all'udienza del 26.06.2025, sostituita da note scritte, le parti hanno insistito nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni, rinunciando, altresì, a comparire all'udienza; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c., peraltro già cessata antecedentemente all'incardinarsi del presente giudizio;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che, inviati gli atti al Pubblico Ministero, questi nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile ad Acate in data 04.07.2020, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Acate al n. 1, parte I, serie /, dell'anno 2020, alle condizioni specificate in motivazione;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente pagina 4 di 5 dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 918/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nato a [...] il [...], , residente in [...] C.F._1
n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cannella, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.f.: ), residente in Acate Controparte_1 CodiceFiscale_2 nella Via Adua n.4, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Di Paola, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale sostituita da note scritte del 26.06.2025, previa autorizzazione a procedere a domanda congiunta, a seguito di istanza congiunta depositata in data 28.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che con ricorso depositato in data 01.04.2025, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da , con la quale ha contratto matrimonio Controparte_1 civile in Acate in data 04.07.2020, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 1, parte I, ufficio 1, anno 2020, e dalla cui unione sono nati i figli, (n. 14.01.2021) e ER _2
(05.03.2025) neonato di sei mesi;
che ha esposto come da diverso tempo le incomprensioni caratteriali e i continui litigi tra i coniugi,
l'uno dipendente della società Astalegale.net e l'altra dell'aeroporto di Comiso, hanno determinato l'insorgere di una irreversibile crisi coniugale, tale che la resistente avrebbe deciso di lasciare la casa coniugale, trasferendosi in Vittoria presso i di lei genitori poco prima del parto del OR e, _2 pertanto, ha chiesto pronunciare la separazione tra le parti con affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ma con collocamento del OR ancora neonato presso la madre e del _2 OR , di anni quattro presso il padre, e ciò stante per quest'ultimo la necessità di garantire la ER continuità con i luoghi di appartenenza sia familiari che scolastici, assicurando la presenza del padre, quale genitore che in via prevalente si è sempre occupato del medesimo, anche a causa della relativa patologia di cui lo stesso risulterebbe affetto. Il ricorrente, ha inoltre chiesto non disporsi alcun mantenimento a carico di ciascun genitore che provvederà in via diretta al mantenimento del OR presso di sé, con partecipazione al 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio;
che successivamente al deposito del ricorso, i coniugi hanno tuttavia raggiunto un accordo in merito alla propria separazione così depositando in data 29.04.2025, istanza congiunta, ex art. 473-bis. 51
c.p.c,, di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale con contestuale costituzione della resistente chiedendo congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della Controparte_1 separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale non vi è, in quanto i coniugi, durante il matrimonio, hanno convissuto insieme ai familiari del marito presso l'abitazione di proprietà dei genitori di quest'ultimo, sita in Acate nella Via
Adua n.4: infatti, ancora oggi il IG. , continua a vivere con i propri genitori;
Parte_1
3) I figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, ER _2 ed il padre potrà vederli tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, e previo tempestivo avviso alla IG.ra ; il IG. potrà portare con se solo il Controparte_1 Parte_1 piccolo - in quanto è nato da solo poche settimane ed ha necessità dell'assistenza ER _2 continua della madre - , tutti i venerdì e sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, con possibilità di pernottare presso l'abitazione del padre anche un giorno infrasettimanale, per agevolare il padre che lo accompagnerà all'asilo ad Acate tutti i giorni e presso la logopedista per le terapie pagina 2 di 5 settimanali: inoltre, la sig.ra , accompagnerà il figlio a scuola e dalla logopedista e Controparte_1 psicoterapeuta nei giorni in cui il padre sarà fuori sede per motivi di lavoro, o per impossibilità personali previo tempestivo avviso alla moglie e viceversa. Invece, il piccolo nato da poche _2 settimane, il padre potrà frequentare il figlio sino al raggiungimento di 1 anno di età, in presenza della madre, quest'ultima si renderà disponibile al massimo di due ore a settimana per portare fuori il neonato per una passeggiata insieme al padre, considerato che, il padre potrà vedere il figlio presso
l'abitazione della IG.ra tutte le volte che vorrà, previo avviso alla stessa;
dopo il Controparte_1 compimento del primo anno in padre potrà portalo con se 2 ore a settimana, e al raggiungimento del terzo anno di vita, il piccolo seguirà gli stessi orari di visita previsti per il fratello . _2 ER
Durante le vacanze natalizie, il piccolo , ed anche quando sarà più autonomo (terzo ER _2 anno di età), trascorreranno con i genitori ad anni alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del 25
Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio e 6 gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: e poi anche trascorreranno ad anni alterni col padre o ER _2 con la madre la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta, il 25 Aprile, il 1 Maggio, e il 15 Agosto.
Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche, e poi anche trascorreranno col padre, ER _2
7 giorni consecutivi da scegliere previo accordo fra i genitori per una delle seguenti mensilità: giugno, luglio, agosto, settembre, o ottobre;
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'assegno mensile di €.250,00 per Parte_1 Controparte_1 ciascun figlio (€.500,00 complessivi), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ER
, inoltre, la madre beneficerà dell'indennità di frequenza erogata dall'Inps in quanto il piccolo _2
è affetto da disturbo dello spettro autistico, oltre a tutti i diritti previsti dalla Legge 104/92; ER
l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e versato fin da aprile 2025, e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
inoltre, l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla IG.ra , pertanto il Controparte_1
IG. Rinuncerà al suo 50% in favore della genitore collocatario;
Parte_1
5) Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili, e le terapie settimanali per il piccolo scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti ER viaggi) che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
6) I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero; pagina 3 di 5 7) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto nella ricognizione di debito con dilazione di pagamento (doc.3), e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra”: che all'udienza del 26.06.2025, sostituita da note scritte, le parti hanno insistito nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni, rinunciando, altresì, a comparire all'udienza; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c., peraltro già cessata antecedentemente all'incardinarsi del presente giudizio;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che, inviati gli atti al Pubblico Ministero, questi nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile ad Acate in data 04.07.2020, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Acate al n. 1, parte I, serie /, dell'anno 2020, alle condizioni specificate in motivazione;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente pagina 4 di 5 dott. Massimo Pulvirenti
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