Art. 4.
L'art. 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, numero 973 e' sostituito dal seguente:
«Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.
«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice».
L'art. 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, numero 973 e' sostituito dal seguente:
«Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.
«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice».