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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.2.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. R. Itta Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti A. Vetri e M. CP_1
Mattia
Resistente
Oggetto: indennità ex art. 39 l. 448/2001
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 39 l. 448/20201 in favore dei lavoratori affetti da talassemia major. Stante la mancata attribuzione della prestazione, nonostante l'invio della documentazione richiesta da in fase amministrativa e la sussistenza del requisito contributivo, chiedeva la condanna di CP_1
al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto – nelle more del giudizio – ha provveduto al pagamento di CP_1 quanto richiesto in ricorso, come da TE08 dell'8.4.2024, liquidando altresì gli interessi con la rata del gennaio 2025 (come da documentazione esibita all'odierna udienza).
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che abbia proceduto al CP_1 pagamento di quanto spettante al ricorrente per la prestazione richiesta con l'atto introduttivo del giudizio.
La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo liquidato), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre rimborso forfettario, CP_1
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 20.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere