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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.11683/2021 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RIZZUTO MARTINA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti PULEO DOMENICO, VERGA FRANCESCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/02/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 8.165,70 oltre accessori come per legge dal 1.11.2024 sino al soddisfo, nonché euro 432,45 oltre accessori di legge;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.347,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2021, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
12.07.2012 al 22.02.2019 e dall'1.9.2020 al 13.2.2021 come salumiere, con inquadramento nel IV livello del CCNL terziario commercio, con contratto part time nel primo periodo al 67,50% e nel secondo al 75%; lamentava, benché il rapporto fosse formalmente part time, di aver lavorato col seguente orario dal lunedì al venerdì
08,30-13,30 e 16,00-20,30, il sabato 08,00-20,30 con un'ora di pausa pranzo, nonché la domenica 8.30-13.00, con mezza giornata di riposo settimanale, usufruendo di sole due settimane di ferie, senza permessi retribuiti e senza percepire il TFR relativo al secondo rapporto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di maggiorazione per lavoro supplementare e straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, l'importo di € 49.286,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta eccepiva preliminarmente la parziale prescrizione delle somme richieste e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 7.11.2024 il Tribunale dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni di salumiere inquadrate nel IV livello, nel periodo
01.09.2020-13.2.2021 con orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 e 16.00-20.00, il sabato 8.30-20.00 con un'ora di pausa pranzo e due domeniche al mese 9.00-13.00, fruendo di due settimane di ferie, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CTU . Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 7.11.2024, e ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal CTU nella relazione depositata in data 20.2.2025 che qui si richiama integralmente, i relativi importi vengono consequenzialmente riportati nel dispositivo, unitamente ad euro 432,45 oltre accessori di legge a titolo di TFR.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo
Sono poste, infine, definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.11683/2021 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RIZZUTO MARTINA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti PULEO DOMENICO, VERGA FRANCESCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/02/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 8.165,70 oltre accessori come per legge dal 1.11.2024 sino al soddisfo, nonché euro 432,45 oltre accessori di legge;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.347,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.12.2021, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
12.07.2012 al 22.02.2019 e dall'1.9.2020 al 13.2.2021 come salumiere, con inquadramento nel IV livello del CCNL terziario commercio, con contratto part time nel primo periodo al 67,50% e nel secondo al 75%; lamentava, benché il rapporto fosse formalmente part time, di aver lavorato col seguente orario dal lunedì al venerdì
08,30-13,30 e 16,00-20,30, il sabato 08,00-20,30 con un'ora di pausa pranzo, nonché la domenica 8.30-13.00, con mezza giornata di riposo settimanale, usufruendo di sole due settimane di ferie, senza permessi retribuiti e senza percepire il TFR relativo al secondo rapporto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di maggiorazione per lavoro supplementare e straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, l'importo di € 49.286,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta eccepiva preliminarmente la parziale prescrizione delle somme richieste e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 7.11.2024 il Tribunale dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni di salumiere inquadrate nel IV livello, nel periodo
01.09.2020-13.2.2021 con orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 e 16.00-20.00, il sabato 8.30-20.00 con un'ora di pausa pranzo e due domeniche al mese 9.00-13.00, fruendo di due settimane di ferie, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CTU . Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 7.11.2024, e ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal CTU nella relazione depositata in data 20.2.2025 che qui si richiama integralmente, i relativi importi vengono consequenzialmente riportati nel dispositivo, unitamente ad euro 432,45 oltre accessori di legge a titolo di TFR.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo
Sono poste, infine, definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno