Decreto cautelare 16 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Ordinanza collegiale 11 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 14 marzo 2023
Sentenza 6 febbraio 2024
Decreto collegiale 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 11/10/2022, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01396/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1396 del 2021, proposto da:
- EL ND IA e IC IA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Ferilli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
- MA EL e VI LI NI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Lembo e Francesco Piro, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- Francesco Piro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 48501 del 16.9.2021 con cui l’A.c. di Gallipoli ha annullato « il permesso di costruire n. 73/2019 nella parte in cui autorizza il balcone-finestra nei locali lavanderia dei tre piani e del terrazzo, per le motivazioni tutte sopra richiamate », ingiungendo di conseguenza « al sig. IA IC il ripristino entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente, delle luci preesistenti trasformate in balconi-finestre del locale lavanderia per tutti i piani nei quali gli stessi sono stati realizzati, compreso il piano terrazze, per le motivazioni tutte sopra richiamate. A conformare tutte le ulteriori luci a quanto prescritto nel merito dal Codice civile sia in termini di altezza delle stesse dal pavimento dei vani interni e dal pavimento esterno sulla proprietà confinante, sia provvedendo prima della fine dei lavori, a dotare le stesse luci delle grate in metallo con maglie non maggiori di 3 cm così come prescritto dal Codice civile »;
- ove occorra, e comunque nei limiti dell’interesse, dell’ordinanza n. 131 dell’11.5.2021 con cui l’A.c. intimata ha ingiunto al sig. IC IA di « sospendere immediatamente i lavori, riservandosi di adottare i provvedimenti definitivi »;
- ove occorra, e comunque nei limiti dell’interesse, della nota prot. n. 32123 del 7.6.2021 con cui l’A.c. intimata ha comunicato al sig. IC IA l’avvio del procedimento ( questa nota, con questo numero di protocollo, è indicata nella gravata nota prot. n. 48501/’21, ma è ignota ai ricorrenti: donde l’istanza istruttoria e la riserva di proporre eventuali motivi ulteriori e aggiunti all’esito della conoscenza );
- ove occorra, e comunque nei limiti dell’interesse, della nota prot. n. 29426 del 7.6.2021 con cui l’A.c. intimata ha comunicato al sig. IC IA l’avvio del procedimento « diretto a valutare la sussistenza di condizioni e presupposti per procedere alla verifica di quanto segnalato e all’eventuale annullamento dei titoli edilizi rilasciati laddove si rilevino in parte o in tutto illegittimi sulla base di quanto sopra riportato »;
- ove occorra, della nota della Polizia municipale acquisita al prot. comunale con il n. 21947 del 28.4.2021 con la quale « si comunicano le risultanze di un sopralluogo avvenuto presso l'immobile in oggetto, distinto in catasto al fg. 46, p.lla 1243 sub 1-2-3, di proprietà del sig. IA IC » ( questa nota è così indicata nella gravata ordinanza n. 131/’21, ma è ignota ai ricorrenti: donde l’istanza istruttoria e la riserva di proporre eventuali motivi ulteriori e aggiunti all’esito della conoscenza );
- ove occorra, e ove esistente, del verbale del predetto sopralluogo ( verbale anch’esso non conosciuto dai ricorrenti: donde l’istanza istruttoria e la riserva di proporre eventuali motivi ulteriori e aggiunti all’esito della conoscenza );
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e di MA EL e VI LI NI.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Relatore all’udienza pubblica del 5 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- i sigg.ri EL ND IA e IC IA sono, rispettivamente, proprietario e usufruttuario di un immobile sito in Gallipoli, al lungomare Galilei 44 ( indicato come fabbricato 1 nella relazione al p.d.c. n. 73/2019 del 18 marzo 2020 ).
- il sig. EL ND IA è proprietario anche dell’immobile adiacente, sito al civico 46 ( e indicato come fabbricato 2 nella suddetta relazione ).
- a seguito di istanza edilizia in data 2 luglio 2019, prot. n. 38451, l’A.c. autorizzava il sig. IC IA, con il citato p.d.c. n. 73/2019, alla realizzazione « sul lato ovest del fabbricato 1, ai piani secondo, terzo, quarto e copertura, (di) piccoli balconi incassati, con affaccio sul lastricato solare del fabbricato 2, nel rispetto delle distanze minime da altre proprietà (art. 905 del Codice Civile) » (v. relazione al p.d.c.).
- con s.c.i.a. del 1° aprile 2020, prot. n. 28077, poi, il sig. IC IA intendeva realizzare, relativamente al fabbricato 1, « alcune piccole modifiche dei prospetti, che non incidono in alcun modo sulla superficie e volumetria complessiva del fabbricato. In dettaglio: -Ridimensionamento/spostamento di alcune aperture (luci e vedute) sui prospetti interni ed esterni del fabbricato, nel rispetto dei rapporti aero-illuminanti stabiliti dal R.E.C. e R.E.T. vigenti; - Installazione sul prospetto ovest di un pannello in allumino al fine di evitare la possibilità di affaccio sul terrazzo adiacente di altra proprietà; - Spostamento dei pannelli di solare termico dal prospetto sud alla copertura; 5 - Spostamento, sempre al piano copertura, dei pannelli di solare fotovoltaico » (v. relazione tecnica allegata alla s.c.i.a.).
- con ordinanza n. 131 dell’11 maggio 2021, tuttavia, l’A.c. ingiungeva al sig. IC IA di sospendere « i lavori, riservandosi di adottare i definitivi provvedimenti »: in particolare, a seguito del sopralluogo le cui risultanze venivano comunicate dalla Polizia municipale con nota prot. n. 21947 del 28 aprile 2021, l’A.c. rilevava « possibili aperture sul prospetto ovest con affaccio su altra proprietà confinante, in particolare: - una luce non a norma per altezza interna dall’attuale piano di calpestio - pur essendo ancora privo dello spessore del massetto e del pavimento - già inferiore ai ml. 2,00 prescritti dal Codice civile; - porta-finestra con balcone realizzato all’interno, che costituisce veduta-laterale obliqua a meno dei ml. 0,75 dal confine prescritti dal Codice civile, con previsione in progetto (vedi scia [prot. n. 28077/2021 cit., ndr]) di realizzazione di un pannello in alluminio in aggetto dal filo facciata, volto (secondo quanto riportato in relazione tecnica) a limitare l’affaccio laterale sulla proprietà confinante senza rispettare la suddetta distanza dal confine ».
- con nota prot. n. 29426 del 7 giugno 2021, quindi, l’A.c. comunicava al sig. IC IA l’avvio del procedimento « diretto a valutare la sussistenza di condizioni e presupposti per procedere alla verifica di quanto segnalato e all’eventuale annullamento dei titoli edilizi rilasciati laddove si rilevino in parte o in tutto illegittimi », precisando in specie che con esposto acquisito al prot. « in entrata n. 021288 del 23/04/2021, ven(ivano) segnalate dalla sig.ra EL alcune illegittimità e/o abusi da sottoporre a verifica e che qui sinteticamente si riportano: a. “… Aperture di luci e finestre illegittime sulla facciata rivolta sulla mia proprietà, che si ripetono per tutti i 5 piani … Si aprono in particolare porte - finestre alte circa 2 mt … su ogni piano ne presenta una …. Quella del primo piano è di poche decine di centimetri sopraelevata rispetto al calpestio del mio terrazzino con gravissimo pregiudizio … Violazione dell’art. 906 del codice civile … queste aperture costituiscono veri e propri affacci con mancato rispetto delle distanze …”; b. “l’altezza e la volumetria dell’edificio adiacente la mia proprietà in via di completamento appaiono eccessivamente aumentati rispetto al preesistente immobile demolito con grave danno e nocumento per luminosità ed aria dell’immobile confinante”; c. “…. dietro “parapetti particolari” e finestroni illegittimi, … si sospetta possa essere costruito un ulteriore piano … i parapetti sul lastrico solare aumentano ingiustificatamente l’altezza del nuovo edificio … molto superiori rispetto ai parapetti previsti per legge … superano i 2 mt. …”; d. “… balconi e pensiline appaiono eccessivamente sporgenti e bassi rispetto all’altezza del suolo di cui all’art. 48 del REC …”; e. “… appare inoltre che l’edificio non segue l’allineamento con gli edifici adiacenti posti al lato destro (per chi guarda dal lungomare)” … disallineamento per circa 70- 75 cm. all’angolo di via D’Elia … la costruzione come esistente non permette la corretta visione per gli autoveicoli che percorrono la strada”; f. “mancato adempimento art. 15 del REC … non risultano fissati i capisaldi planimetrici e altimetrici … ” […] Con successiva nota l’avv. Piro Francesco, in nome e per conto della sig.ra EL MA, chiede(va) con urgenza l’accesso agli atti e l’apertura del procedimento amministrativo e una verifica dello stato dei luoghi soprattutto con riferimento alle aperture sul muro di confine. Nella medesima nota l’avv. Piro afferma(va) “… con sentenza n. 70 del 24 aprile 2020 la Corte costituzionale, interessata proprio da un caso nella Regione Puglia, ha affermato - interpretando la legge n. 380/2019 - che le ristrutturazioni effettuate con demolizioni e ricostruzioni devono rispettare il volume, l’area di sedime e l’altezza preesistenti” ».
- con nota del 21 giugno 2021 il sig. IC IA formulava le proprie controdeduzioni.
- con nota prot. n. 48501 del 16 settembre 2021, infine, la Dirigente dell’UTC del Comune di Gallipoli concludeva il procedimento nei sensi che seguono: « La sottoscritta … ritiene non applicabile al caso in questione la presunta illegittimità dei titoli edilizi rilasciati ex art. LR 14/2009 e s.m.i. in quanto la segnalata Sentenza della Corte Costituzionale del 24.04.2020 n. 70, non trova applicazione nel caso che qui ci riguarda poiché i titoli edilizi rilasciati sono di molti anni antecedenti tale Sentenza, il primo P.d.C. n. 241/2012 è stato rilasciato il 19.09.2013 e anche le successive varianti sono: P.d.C. 18/2015 del 17.04.2015, P.d.C. 8/2016 del 24.03.2016, e P.d.C. 73/2017 del 21.11.2017, con le quali l’immobile risulta essere stato realizzato e completato seppure allo stato rustico, per l’intera altezza e volumetria già nel 2017, in conformità alla L.R. 14/2009 e s.m.i. vigente e alla Delibera di C.C. n. 7 del 21.01.2010 e segg. che consentiva, in deroga alle disposizioni di PRG, come stabilito dalla LR 14/2009, una maggiore altezza di ulteriori di ml. 3,00 rispetto all’altezza massima fissata dal PRGC vigente per la zona B10 in ml. 13,50. L’intervento realizzato e autorizzato risulta inoltre conforme a quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 2-bis del DPR 6/6/2001 n. 380 che dispone che: “Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”. Per quanto concerne il contestato balcone realizzato nel locale lavanderia la sottoscritta ritiene di accogliere quanto argomentato nello specifico dal geom. Aloisi in nome e per conto della sig.ra EL, nella considerazione che il balcone realizzato costituisce veduta laterale a meno di 0,75 ml. dal confine e quindi realizzato in contrasto con l’art. 906 del Codice Civile. Inoltre il medesimo balcone, realizzando di fatto una parete finestrata, si pone in contrasto con l’art. 9 DM 2 aprile 1968 n. 1444, che fissa in 10 ml. la distanza minima inderogabile tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nel caso specifico tale distanza è decisamente inferiore. Il Permesso di costruire n. 73/2019 è stato rilasciato nella salvezza dei diritti dei terzi e pertanto va annullato in autotutela nella parte in cui autorizza il suddetto balcone in aperto contrasto con le norme sopra citate. Con riferimento al contestato presunto mancato rispetto dell’allineamento, lo stesso si ritiene rispettato laddove il nuovo edificio, risulta realizzato sui confini e nei limiti della sagoma preesistente, ed i balconi aggettanti su entrambi i lati, risultano conformi al REC vigente. Il muro parapetto eseguito sul piano copertura si ritiene legittimo in quanto non costituisce muro di fabbrica ma semplice ‘quinta’ che anzi evita l’affaccio sulla proprietà della sig.ra EL in conformità con quanto previsto dal Codice Civile. Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta … annulla il permesso di costruire n. 73/2019 nella parte in cui autorizza il balcone-finestra nei locali lavanderia dei tre piani e del terrazzo, per le motivazioni tutte sopra richiamate. Ingiunge al sig. IA IC il ripristino entro e non oltre 30 gg. dalla notifica della presente, delle luci preesistenti trasformate in balconi-finestre del locale lavanderia per tutti i piani nei quali gli stessi sono stati realizzati, compreso il piano terrazze, per le motivazioni tutte sopra richiamate. A conformare tutte le ulteriori luci a quanto prescritto nel merito dal Codice Civile sia in termini di altezza delle stesse dal pavimento dei vani interni e dal pavimento esterno sulla proprietà confinante, sia provvedendo, prima della fine lavori, a dotare le stesse luci delle grate in metallo con maglie non maggiori di 3 cm così come prescritto dal Codice Civile … Autorizza la ripresa - prosecuzione dei lavori sospesi con Ordinanza di Sospensione dei lavori n.131/2021 ».
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: A) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21- nonies , l. n. 241/1990. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa). B) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 906 c.c. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 DM n. 1444/1968. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21-nonies, l. n. 241/1990. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa).
2.- Considerato che:
- l’art. 21- nonies l. n. 241/1990 prevedeva che: « Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies (…) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione (…) e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (…). 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1 (…) ».
- l’art. 63, comma 1, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, riduceva il termine in parola da diciotto a dodici mesi.
3.- Osservato che la decisione della controversia richiede un approfondimento istruttorio, in particolare relativo:
a) alla conformazione dei luoghi e delle opere in oggetto e a una loro più chiara rappresentazione, grafica e fotografica, anzitutto nella prospettiva dei parametri normativi, statali e comunali, in tema di distanze;
b) ai contenuti - e alla loro effettiva coerenza e completezza rispetto allo stato dei luoghi, tale dunque da consentire - o meno - all’A.c. di avere di quest’ultimi e delle opere in progetto una ‘fedele’ rappresentazione - di tutti gli atti prodotti dalla parte controinteressata al Comune di Gallipoli con riguardo al procedimento attivato con l’istanza di permesso di costruire in data 2 luglio 2019, prot. n. 38451, e poi concluso, dopo il preavviso di diniego in data 31 ottobre 2019 e le modifiche progettuali di cui alla nota dell’Arch. Carriero del 20 gennaio 2020 e ai relativi allegati, col p.d.c. n. 73/2019 infine annullato in autotutela.
4.- Ritenuto:
- dunque necessario disporre una verificazione, nominando a tale scopo l’Arch. ND Mazzotta ( Dirigente p.t. Settore Urbanistica ed Edilizia Comune di Monteroni di Lecce ), al quale si chiede di formulare una relazione di chiarimenti sui punti prima indicati sub 3.-.
- che il concreto accesso ai luoghi interessati dev’essere svolto alla presenza - salvo loro diversa volontà - dei difensori delle parti costituite e di eventuali loro tecnici ( cfr. Consiglio di Stato, IV, 18 settembre 2017, n. 4352; Consiglio di Stato, III, 4 maggio 2016, n. 1757 ).
- che il Verificatore dovrà, prima di depositare la relazione finale, sottoporne una bozza agli stessi difensori, che potranno presentare osservazioni scritte ( cfr. Consiglio di Stato, III, 21 novembre 2019, n. 7935 ).
5.- Ritenuto inoltre di prevedere, per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo T.a.r. della relativa relazione scritta - corredata di ogni atto/documento relativo ai punti trattati -, i seguenti termini:
- 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza, per lo svolgimento dell’attività istruttoria e la trasmissione di uno schema della relazione alle parti;
- successivi 15 giorni per la trasmissione al Verificatore di eventuali osservazioni ad opera delle parti;
- successivi 15 giorni per il deposito in Segreteria della relazione finale del Verificatore.
6.- Ritenuto, infine, di rinviare - per il prosieguo della causa - all’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, all’Arch. ND Mazzotta .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
ND Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO