Articolo 63 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 62Articolo 64
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9 ottobre 2010
Art. 63. Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare 1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati.
Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio. 2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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