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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4531/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Lanzoni
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Cottafava
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/11/2024 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente dall'udienza del 03/05/2022, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 19/03/2019; Persona_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) la figlia minore nata il [...], rimarrà affidata in via esclusiva rafforzata alla Per_1
madr , a cui è pertanto attribuito il potere di assumere in autonomia le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per la prole relative a salute, istruzione, educazione e residenza;
pagina 2 di 5 2) la figlia minor verrà collocata con la madre presso la sua abitazione di residenza;
Per_1
3) il padre potrà vedere e frequentare la figlia minore solo previo assenso della madre e secondo le modalità da lei decise;
4) il padre dovrà versare alla madre, a far data dalla domanda di separazione giudiziale
(13.12.2021), euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50%
delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
pagina 3 di 5 gitescolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro l0 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
ll rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) i ricorrenti si danno sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto;
6) il marito autorizza la moglie con la sottoscrizione del presente ricorso a:
- rinnovare o richiedere nuovo rilascio del passaporto per la figli Per_1
- rinnovare o richiedere nuovo rilascio della carta di identità per la figlia valida per Per_1
l'espatrio;
- rilasciare il consenso per i trattamenti sanitari che risulteranno necessari ai fini della cura della figli Per_1
pagina 4 di 5 - a fornire il consenso per la partecipazione a gite scolastiche e/o per viaggi all'estero in assenza della madre.
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato separatamente ogni altro rapporto sotto il profilo personale ed economico e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in TERRE DEL RENO (FE) il
19/11/2018 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TERRE DEL RENO (FE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018 - Atto n. 15 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti dott. Riccardo Di Pasquale
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