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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1836 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: risarcimento danni- responsabilità professionale, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO LI, come da incarico in atti.
ATTORE
E
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Erminia Fidanza, come da investitura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. La domanda di risarcimento del danno avanzata da per responsabilità Parte_1 professionale del convenuto è infondata.
2. In premessa, appare utile tracciare un sintetico quadro della giurisprudenza di legittimità, al quale implicitamente si farà riferimento nel prosieguo.
Nell'ambito delle obbligazioni di diligenza professionale, e in particolare in quelle del sanitario e dell'avvocato, è possibile distinguere un interesse “presupposto” (ad es. guarigione dalla malattia o vittoria della causa) che, benché non dedotto in obbligazione, è comune alle parti e rileva al livello della causa del contratto, dall'interesse “strumentale” alla prestazione richiesta. La violazione delle leges artis nell'esecuzione della prestazione “strumentale” richiesta al debitore potrebbe non essere causa dell'evento dannoso il quale potrebbe prodursi per ragioni diverse dall'inadempimento.
1 Per tale ragione, diversamente da quanto accade nelle obbligazioni di dare o fare non professionale in cui l'evento dannoso coincide con l'inadempimento, il creditore è tenuto a provare che la condotta del professionista sia stata la causa dell'evento dannoso.
Ritorna così, in sostanza, la distinzione tra obbligazioni di mezzi (anche denominate obbligazioni di diligenza professionale) e di risultato esplicitamente affermata soprattutto e proprio con riferimento alla responsabilità dell'avvocato.
Per l'attuale orientamento della Suprema Corte, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, nel giudizio di responsabilità del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione la parametro della diligenza fissato ex art. 1176 comma 2 cod. civ. che è quello della diligenza di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. 7 novembre
2019, n. 28629; Cass. 28 settembre 2019 n. 23449; Cass. 29 settembre 2017 n. 22849;
Cass. 22 marzo 2017 n. 7309; Cass. 14 febbraio 2017 n. 3765; Cass. 16 febbraio 2016 n.
2954; Cass. 5 agosto 2013 n. 18612; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 18 luglio
2002 n. 10454; Cass. 8 agosto 2000 n. 10431; meno recentemente v., ex multis, Cass. 14 agosto 1997 n. 7618; Cass. 18 novembre 1996 n. 10068; Cass. 25 marzo 1995 n. 3566;
Cass. 8 maggio 1993 n. 5325; Cass. 19 maggio 1988 n. 3463; Cass. 3 agosto 1968 n.
2791. Nella giurisprudenza di merito v. ad es. Trib. Milano 3 settembre 2019 n. 7957
Trib. Trapani 28 agosto 2019; Trib. Brescia 10 gennaio 2019; Trib Sassari 27 febbraio
2018; Trib. Milano 11 settembre 2017; Trib. Roma 11 aprile 2016 e Trib. Trento 29 marzo 2016).
Insomma, il professionista legale non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, né può desumersi l'inadempimento dal mancato raggiungimento del risultato sperato (cfr. Cass. 22 febbraio 2021 n. 4655 in mot.; Cass. 10 giugno 2016 n. 11906;
Cass. 20 maggio 2015 n. 10289).
Si è anche stabilito che per affermare la responsabilità dell'avvocato, il creditore cliente dovrà provare la diversa difesa che il professionista avrebbe dovuto adottare dalla quale sarebbero conseguiti vantaggi al cliente (Cass. n. 4655/2021 cit. e Cass. 11 agosto 2005 n. 16846), tenendo comunque conto del fatto l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per
2 negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass.
n. 4655/2021 cit. e Cass. 10 giugno 2016 n. 11906).
Grava invece sull'avvocato l'onere probatorio di aver osservato il suo obbligo di diligenza qualificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e
2236 cod. civ. e perciò di aver sollecitato, dissuaso e informazione il cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di averlo sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire il giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. n.
4655/2021 cit.).
Tuttavia, anche un accertamento dell'inadempimento dell'avvocato non determina una sua responsabilità risarcitoria tutte le volte in cui difetta la prova del nesso di causalità gravante sul cliente tra la condotta inadempiente e il danno lamentato cfr.
Cass. n. 4655/2021 cit.; Cass. 6 luglio 2020 n. 13873 del 2020 e Cass. 5 febbraio 2013
n. 2638.
3. Esposte tali premesse generali, si tratta di verificare la tesi dell'attore che ha Pt_1 dedotto la responsabilità del convenuto, sull'assunto per cui, ove la relativa condotta professionale, messa in essere in sede stragiudiziale e giudiziale, fosse stata conforme al parametro di diligenza del professionista medio (art. 1176, comma II, c.c.), egli non avrebbe subito il nocumento patrimoniale del quale è giustappunto a chiedere ristoro nella presente sede.
In particolare, la primaria ragione di doglianza viene prendendo quota sul rilievo per cui “i vizi della cosa locata non davano facoltà al conduttore di autoridurre il canone, ma solo di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo”; il tutto all'esito di un giudizio di merito, definito in rito, avendo il Tribunale - compulsato per mezzo del difensore qui convenuto - dichiarato la improcedibilità della domanda, per non aver l'avv. dato sèguito, entro il termine all'uopo impartito, all'ordine CP_1 giudiziale (per vero neon specificamente rivolto a lui) di instaurare il procedimento di mediazione delegata.
Orbene, è opportuno porre nel giusto risalto che l'attore, il quale pur ha in primis additato al convenuto la responsabilità del danno da esborso di euro 9.958,00 (“per sorte capitale nel monitorio”), non ha mai dedotto la violazione da parte dell'avv. del dovere di dissuasione del cliente da qualsivoglia iniziativa giudiziaria (il CP_1
3 che equivarrebbe a ritenere che il modo migliore di tutelare gli interessi del cliente sarebbe stato quello di invitarlo a pagare immediatamente quanto dovuto, decampando da qualsivoglia azione). Non consiste, dunque, nell'inadempimento del dovere di dissuasione da una avventata iniziativa giudiziale (introdotta con una azione di qualsivoglia tipo) o stragiudiziale il motivo di rimprovero mosso dal Piuttosto, Pt_1 ha questi lamentato la erronea selezione del rimedio utilmente esperibile (oltre che la impossibilità, al convenuto stesso imputabile, di sottoporla ad un giudizio di merito), consistente, a suo dire, nella risoluzione del contratto o nella riduzione del corrispettivo, piuttosto che nella autoriduzione del canone, quale in concreto suggerita.
4. Orbene, al lume dell'insegnamento giurisprudenziale sopra sunteggiato, si profila l'interrogativo tendente a stabilire se, una volta mentalmente espunta dai rimedi preferibili la autoriduzione del canone (che comunque - si noti - ha obbiettivamente consentito al di conseguire, nell'immediato, un vantaggio consistito nel non Pt_1 corrispondere per almeno un anno le pigioni nella loro interezza) e, di conserva, a fronte della proposizione e coltivazione della “giusta” azione risolutoria (con però, pendente lite, l'addentellato obbligo di immeditata corresponsione dell'integrale canone per tutte le mensilità, almeno fino alla definizione del giudizio nel senso da lui desiderato: solo così il occupante il bene, si sarebbe sottratto al decreto ingiuntivo), il Tribunale, Pt_1 verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità da esso imposta (sub specie di mediazione delegata), avrebbe, o non, accolto la alternativa domanda dell'odierno attore, colà colto in veste di conduttore.
Così orizzontato il discorso, deve porsi in rilievo che l'attore, in qualità di cliente azionante la responsabilità del rappresentante processuale in senso tecnico, assume senza meno che quelli dedotti siano senza meno vizi della cosa locata, tali da comportare la risoluzione del contratto.
Sennonché, il ridetto non ha offerto, nella presente sede, la dimostrazione Pt_1 persuasiva della esistenza dei vizi della res fruita.
Anzitutto, la deduzione della maggiore convenienza, rispetto alla consigliata autoriduzione, della proposizione della domanda risolutoria sarebbe andata incontro alla agevole osservazione che i vizi de quibus non gli avevano certo impedito di continuare ad occupare il bene;
dal quale, almeno in riferimento al periodo cui allude il ricorso per d.i., non era mai uscito.
Altro ancora, tuttavia, induce a ritenere del tutto plausibile il rigetto di una domanda di risoluzione o riduzione del corrispettivo è la carenza dei vizi.
4 Come noto, l' art. 1578, primo comma, cod.civ., è disposizione dettata per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, devolve al giudice il potere di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti (Cass. 10639/2012). Deve quindi trattarsi di un vizio esistente e grave, al punto da giustificare la dissoluzione del rapporto o la intromissione in un aspetto della autonomia negoziale, ossia la determinazione del corrispettivo.
Infatti, il conduttore può bensì sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (Cass. 2154/2021).
5. Sennonché, attingendo all'elaborato a firma dell'Ing. depositato Per_1 nell'ambito di un diverso procedimento teso alla verifica di asseriti difetti della cosa che il proprietario della res locata (ossia colui che ha preteso il pagamento integrale dei canoni dal aveva promosso nei confronti del costruttore venditore, si desume Pt_1 quanto segue: “i difetti riscontrati sulla parete e discussi in sede di ATP sono stati eliminati mediante interventi eseguiti precedentemente alla data di cui sopra. Come riportato nella perizia dell'Ing. a pag. 8: “…. quando il giorno 13/10/2014 è Per_2 stato dato l'avvio allè opèrazioni pèritali, è stato fatto rilèvarè dal conduttorè dèll'unita immobiliarè, SI , la prèsènza di un rècèntè intèrvènto posto in opèra Persona_3 dalla ditta costruttricè, di ripristino puntualè dèll'intonaco è dèl film di tintèggiatura sulla facciata èstèrna è chè dètto intèrvènto èra stato rèalizzato in data 20/09/2014 è quindi a poca distanza tèmporalè dalla data sopralluogo da partè dèlla scrivèntè al finè dèlla valutazionè dèll'èfficacia dèllo stèsso. Il sècondo sopralluogo, condotto dopo avèr fatto dècorrèrè un pèriodo di tèmpo sufficièntèmèntè lungo, ha mostrato comè
l'intèrvènto attuato dalla ditta costruttricè alla facciata, abbia avuto assoluta èfficacia nonostantè, nèl pèriodo intèrcorso tra il primo èd il sècondo sopralluogo (durantè la stagionè invèrnalè) la facciata èstèrna dèl fabbricato sia stata èsposta ad intènsè prècipitazioni mètèorichè èd ad un clima èstrèmamèntè umido. La parètè, prima bagnata è con rigonfiamènti umidi dèlla tintèggiatura, si è prèsènta pèrfèttamèntè
5 asciutta, al punto chè il sèmplicè passaggio dèlla mano sulla stèssa ha dètèrminato lo sgrètolamènto dèl film di tintèggiatura” (folio 3, elaborato Ing. Musicanti).
Dunque, per quanto rilevi nella presente sede, tenendosi accosti a quanto riportato dall'Ing. l'Ing. a sua volta chiamato prima del Musicanti ad Per_1 Per_2 accertare la situazione dello stato dell'immobile, “è stato fatto rilèvarè dal conduttorè dèll'unita immobiliarè, SI , la prèsènza di un rècèntè intèrvènto posto Persona_3 in opèra dalla ditta costruttricè, di ripristino puntualè dèll'intonaco è dèl film di tintèggiatura sulla facciata èstèrna è chè dètto intèrvènto èra stato rèalizzato in data
20/09/2014”.
Ora, se si tiene conto che, per la prima volta, il per mezzo dell'avv. Pt_1 CP_1 oltre che direttamente per ratifica, aveva denunciato i vizi in data 3 giugno 2024, ne deriva che, a distanza di appena tre mesi dall'invio di quella missiva (nella quale egli era ad avvertire che avrebbe ridotto unilateralmente i canoni di locazione), il problema aveva, con riferimento alle infiltrazioni, trovato una sua soluzione: ad affermarlo è stato, lo si ripeta, lo stesso Pt_1
Per quanto riguarda l'eliminazione dei cattivi odori provenienti dalle colonne di scarico dei bagni, quel perito, muovendo dal presupposto che “il problema dei cattivi odori è stato lamentato solamente nell'appartamento in questione”, riferiva che la loro causa “potrebbe, in parte, essere attribuita a problemi di ventilazione delle colonne di scarico su cui i bagni di tutti i piani sono allacciati”. Indicava, pertanto, delle soluzioni tra cui “riempire periodicamente il sifone d'acqua per fare in modo che al suo interno sia presente una sufficiente quantità di liquido tale da impedire l'ingresso dei cattivi odori”.
Del resto, non risulta, né in quella sede né in questa, che il problema delle nocive immissione odorigene si sia protratto nel tempo (e del resto è certo che la loro consistenza non fosse tale da ammorbare la salubrità degli ambienti, se il ha Pt_1 continuato a viverci).
Se così, dunque, esce drasticamente dequotata, nella sua fondatezza, la pretesa del alla risoluzione del contratto o alla consistente riduzione del canone, pretesa che Pt_1 questi, nella presente sede, ha sostenuto, lamentando proprio e solo il fatto che il convenuto, con la sua inerzia nell'ottemperare alla condizione di procedibilità impostagli, non era riuscito, nel merito, a sostenerla davanti al soglio compulsato in sede di opposizione.
6 Si sottolinei nuovamente, infatti, che se nel settembre 2024 (ad appena 3 mesi dall'invio della denuncia che lo stesso attore aveva sottoscritto preannunciante la autoriduzione dei canoni) il problema infiltrativo - la cui gravità neppure nella presente sede è stata adeguatamente dimostrata - era stato eliminato (ciò che ha dichiarato lo stesso in sede di AT.P. all'Ing. , appare affatto ingiustificata la condotta Pt_1 Per_2 di autoriduzione del canone, almeno fino all'ottobre 2015 (stando all'inadempimento denunciato dal locatore nel ricorso per d.i.).
E se -per le ragioni indicate- si fosse rivelata infondata la pretesa alla riduzione del canone, con più forte ragione, essa, ove promossa nelle forme della indicata domanda di risoluzione, ben difficilmente avrebbe potuto sfuggire al rigetto (e all'abbinata pronuncia di condanna alle spese, in misura maggiore rispetto a quella in concreto conseguita, a seguito della definizione in rito della controversia).
Inoltre, quantunque l'attore abbia ripetutamente invocato gli esiti di quel diverso giudizio di merito intercorso tra il venditore dell'immobile e il compratore che lo ebbe a locare al questi non ne ha documentato l'esito e in particolare se l'acquirente Pt_1 locatore sia riuscito a conseguire un danno correlato alle vicende del rapporto locativo.
Su queste basi, va rimarcato che la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012; Cass. n. 9917/2010).
Il che significa che, a fronte di quella ipotetica domanda di risoluzione (o anche di consistente riduzione dei canoni) della quale l'attore in questa sede ha sostenuto la rilevanza e la fondatezza, il giudice avrebbe condannato il al pagamento delle Pt_1 spese di lite, oltre che confermato, nella sua stragrande porzione, il quantum oggetto della condanna speciale.
Quanto al preteso risarcimento del danno da subita espropriazione mobiliare (nella misura di euro 1.929,59), del resto, come si è appena veduto, anche in caso di proposizione della domanda dall'attore ritenuta giusta (ma suscettibile di definizione in senso a lui sfavorevole), sarebbe stato inevitabile esporsi a simile esborso, salvo il volontario adempimento della somma ingiunta (in tesi, con animo di ripetizione;
anche al fine di evitare “il danno all'immagine ed alla dignità e reputazione”).
7 6. Del pari immeritevole di accoglimento è la domanda di ristoro del danno di euro
1.000,00 quale “anticipo versato al legale per l'incarico e non dovuto perché
l'inadempimento professionale dell'avvocato”: anche a trascurare il rilievo che, più propriamente, si tratti di restituzione dell'importo quale effetto della pronuncia di risoluzione del contratto d'opera a causa di inadempimento del professionista, gli è che se l'attore lamenta - non già di essere stato indotto a intraprendere una azione che egli, se diversamente consigliato dal non avrebbe mai intrapreso, quanto - il CP_1 mancato avvio di una domanda di risoluzione (la quale, come appurato, pur ove effettivamente intrapresa e coltivata, si sarebbe più probabilmente risolta con un esito per la più gran parte deludente), allora - sempre sulla scorta di un apprezzamento controfattuale - avrebbe dovuto quantomeno sostenere i costi di una simile difesa giudiziale, i quali non potrebbero che essere adeguati rispetto ad euro 1.000,00.
In senso dirimente, si aggiunga che, ferma la circostanza che il giudice del definito giudizio ebbe a riconoscere la tempestività della opposizione, la sola ragione di definizione (in rito) di quel procedimento nel quale l'avv. ha patrocinato il CP_1
è dipesa dalla inosservanza di un termine (per la mediazione delegata) che il Pt_1 giudice ha ex post qualificato perentorio (sulla scorta di una interpretazione che tuttavia era disputata già al tempo della pronuncia di quella sentenza e la cui plausibilità già
Cass. 40035/2021 ha escluso) e, soprattutto, le conseguenze della cui inosservanza ha fatto gravare sull'opponente, laddove le Sezioni Unite civili, con la sentenza n.
19596/2020, hanno chiarito che la parte onerata della presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, sia il creditore opposto per la assorbente considerazione che essa è "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" che è quella sostanziale del ricorrente in monitorio (cfr. Cass. 159/2021).
In sostanza il Tribunale ha senza meno definito un giudizio di opposizione a d.i. in danno dell'opponente, per inosservanza di un termine asseritamente perentorio, termine, per quel che maggiormente rileva, le conseguenze della cui inosservanza ha posto a carico dell'opponente, in luogo dell'opposto.
7. Infine, in questa sede non assume rilievo, ai fini della verifica della fondatezza della domanda attorea, la circostanza che il è stato “escluso dalla trattativa” tra il Pt_1 convenuto, in veste di assicurato nell'ambito della assicurazione della responsabilità civile, e il relativo assicuratore, rapporto al quale il danneggiato cliente è estraneo.
Onde, che eventuali importi siano stati, come dedotto dall'attore, incamerati dal
8 professionista e da questi non corrisposti al cliente, mette capo a vicende che esulano dalla presente controversia.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1836 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda promossa da;
Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1836 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: risarcimento danni- responsabilità professionale, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO LI, come da incarico in atti.
ATTORE
E
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Erminia Fidanza, come da investitura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. La domanda di risarcimento del danno avanzata da per responsabilità Parte_1 professionale del convenuto è infondata.
2. In premessa, appare utile tracciare un sintetico quadro della giurisprudenza di legittimità, al quale implicitamente si farà riferimento nel prosieguo.
Nell'ambito delle obbligazioni di diligenza professionale, e in particolare in quelle del sanitario e dell'avvocato, è possibile distinguere un interesse “presupposto” (ad es. guarigione dalla malattia o vittoria della causa) che, benché non dedotto in obbligazione, è comune alle parti e rileva al livello della causa del contratto, dall'interesse “strumentale” alla prestazione richiesta. La violazione delle leges artis nell'esecuzione della prestazione “strumentale” richiesta al debitore potrebbe non essere causa dell'evento dannoso il quale potrebbe prodursi per ragioni diverse dall'inadempimento.
1 Per tale ragione, diversamente da quanto accade nelle obbligazioni di dare o fare non professionale in cui l'evento dannoso coincide con l'inadempimento, il creditore è tenuto a provare che la condotta del professionista sia stata la causa dell'evento dannoso.
Ritorna così, in sostanza, la distinzione tra obbligazioni di mezzi (anche denominate obbligazioni di diligenza professionale) e di risultato esplicitamente affermata soprattutto e proprio con riferimento alla responsabilità dell'avvocato.
Per l'attuale orientamento della Suprema Corte, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, nel giudizio di responsabilità del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione la parametro della diligenza fissato ex art. 1176 comma 2 cod. civ. che è quello della diligenza di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. 7 novembre
2019, n. 28629; Cass. 28 settembre 2019 n. 23449; Cass. 29 settembre 2017 n. 22849;
Cass. 22 marzo 2017 n. 7309; Cass. 14 febbraio 2017 n. 3765; Cass. 16 febbraio 2016 n.
2954; Cass. 5 agosto 2013 n. 18612; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 18 luglio
2002 n. 10454; Cass. 8 agosto 2000 n. 10431; meno recentemente v., ex multis, Cass. 14 agosto 1997 n. 7618; Cass. 18 novembre 1996 n. 10068; Cass. 25 marzo 1995 n. 3566;
Cass. 8 maggio 1993 n. 5325; Cass. 19 maggio 1988 n. 3463; Cass. 3 agosto 1968 n.
2791. Nella giurisprudenza di merito v. ad es. Trib. Milano 3 settembre 2019 n. 7957
Trib. Trapani 28 agosto 2019; Trib. Brescia 10 gennaio 2019; Trib Sassari 27 febbraio
2018; Trib. Milano 11 settembre 2017; Trib. Roma 11 aprile 2016 e Trib. Trento 29 marzo 2016).
Insomma, il professionista legale non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, né può desumersi l'inadempimento dal mancato raggiungimento del risultato sperato (cfr. Cass. 22 febbraio 2021 n. 4655 in mot.; Cass. 10 giugno 2016 n. 11906;
Cass. 20 maggio 2015 n. 10289).
Si è anche stabilito che per affermare la responsabilità dell'avvocato, il creditore cliente dovrà provare la diversa difesa che il professionista avrebbe dovuto adottare dalla quale sarebbero conseguiti vantaggi al cliente (Cass. n. 4655/2021 cit. e Cass. 11 agosto 2005 n. 16846), tenendo comunque conto del fatto l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per
2 negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass.
n. 4655/2021 cit. e Cass. 10 giugno 2016 n. 11906).
Grava invece sull'avvocato l'onere probatorio di aver osservato il suo obbligo di diligenza qualificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e
2236 cod. civ. e perciò di aver sollecitato, dissuaso e informazione il cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di averlo sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire il giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. n.
4655/2021 cit.).
Tuttavia, anche un accertamento dell'inadempimento dell'avvocato non determina una sua responsabilità risarcitoria tutte le volte in cui difetta la prova del nesso di causalità gravante sul cliente tra la condotta inadempiente e il danno lamentato cfr.
Cass. n. 4655/2021 cit.; Cass. 6 luglio 2020 n. 13873 del 2020 e Cass. 5 febbraio 2013
n. 2638.
3. Esposte tali premesse generali, si tratta di verificare la tesi dell'attore che ha Pt_1 dedotto la responsabilità del convenuto, sull'assunto per cui, ove la relativa condotta professionale, messa in essere in sede stragiudiziale e giudiziale, fosse stata conforme al parametro di diligenza del professionista medio (art. 1176, comma II, c.c.), egli non avrebbe subito il nocumento patrimoniale del quale è giustappunto a chiedere ristoro nella presente sede.
In particolare, la primaria ragione di doglianza viene prendendo quota sul rilievo per cui “i vizi della cosa locata non davano facoltà al conduttore di autoridurre il canone, ma solo di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo”; il tutto all'esito di un giudizio di merito, definito in rito, avendo il Tribunale - compulsato per mezzo del difensore qui convenuto - dichiarato la improcedibilità della domanda, per non aver l'avv. dato sèguito, entro il termine all'uopo impartito, all'ordine CP_1 giudiziale (per vero neon specificamente rivolto a lui) di instaurare il procedimento di mediazione delegata.
Orbene, è opportuno porre nel giusto risalto che l'attore, il quale pur ha in primis additato al convenuto la responsabilità del danno da esborso di euro 9.958,00 (“per sorte capitale nel monitorio”), non ha mai dedotto la violazione da parte dell'avv. del dovere di dissuasione del cliente da qualsivoglia iniziativa giudiziaria (il CP_1
3 che equivarrebbe a ritenere che il modo migliore di tutelare gli interessi del cliente sarebbe stato quello di invitarlo a pagare immediatamente quanto dovuto, decampando da qualsivoglia azione). Non consiste, dunque, nell'inadempimento del dovere di dissuasione da una avventata iniziativa giudiziale (introdotta con una azione di qualsivoglia tipo) o stragiudiziale il motivo di rimprovero mosso dal Piuttosto, Pt_1 ha questi lamentato la erronea selezione del rimedio utilmente esperibile (oltre che la impossibilità, al convenuto stesso imputabile, di sottoporla ad un giudizio di merito), consistente, a suo dire, nella risoluzione del contratto o nella riduzione del corrispettivo, piuttosto che nella autoriduzione del canone, quale in concreto suggerita.
4. Orbene, al lume dell'insegnamento giurisprudenziale sopra sunteggiato, si profila l'interrogativo tendente a stabilire se, una volta mentalmente espunta dai rimedi preferibili la autoriduzione del canone (che comunque - si noti - ha obbiettivamente consentito al di conseguire, nell'immediato, un vantaggio consistito nel non Pt_1 corrispondere per almeno un anno le pigioni nella loro interezza) e, di conserva, a fronte della proposizione e coltivazione della “giusta” azione risolutoria (con però, pendente lite, l'addentellato obbligo di immeditata corresponsione dell'integrale canone per tutte le mensilità, almeno fino alla definizione del giudizio nel senso da lui desiderato: solo così il occupante il bene, si sarebbe sottratto al decreto ingiuntivo), il Tribunale, Pt_1 verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità da esso imposta (sub specie di mediazione delegata), avrebbe, o non, accolto la alternativa domanda dell'odierno attore, colà colto in veste di conduttore.
Così orizzontato il discorso, deve porsi in rilievo che l'attore, in qualità di cliente azionante la responsabilità del rappresentante processuale in senso tecnico, assume senza meno che quelli dedotti siano senza meno vizi della cosa locata, tali da comportare la risoluzione del contratto.
Sennonché, il ridetto non ha offerto, nella presente sede, la dimostrazione Pt_1 persuasiva della esistenza dei vizi della res fruita.
Anzitutto, la deduzione della maggiore convenienza, rispetto alla consigliata autoriduzione, della proposizione della domanda risolutoria sarebbe andata incontro alla agevole osservazione che i vizi de quibus non gli avevano certo impedito di continuare ad occupare il bene;
dal quale, almeno in riferimento al periodo cui allude il ricorso per d.i., non era mai uscito.
Altro ancora, tuttavia, induce a ritenere del tutto plausibile il rigetto di una domanda di risoluzione o riduzione del corrispettivo è la carenza dei vizi.
4 Come noto, l' art. 1578, primo comma, cod.civ., è disposizione dettata per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, devolve al giudice il potere di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti (Cass. 10639/2012). Deve quindi trattarsi di un vizio esistente e grave, al punto da giustificare la dissoluzione del rapporto o la intromissione in un aspetto della autonomia negoziale, ossia la determinazione del corrispettivo.
Infatti, il conduttore può bensì sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (Cass. 2154/2021).
5. Sennonché, attingendo all'elaborato a firma dell'Ing. depositato Per_1 nell'ambito di un diverso procedimento teso alla verifica di asseriti difetti della cosa che il proprietario della res locata (ossia colui che ha preteso il pagamento integrale dei canoni dal aveva promosso nei confronti del costruttore venditore, si desume Pt_1 quanto segue: “i difetti riscontrati sulla parete e discussi in sede di ATP sono stati eliminati mediante interventi eseguiti precedentemente alla data di cui sopra. Come riportato nella perizia dell'Ing. a pag. 8: “…. quando il giorno 13/10/2014 è Per_2 stato dato l'avvio allè opèrazioni pèritali, è stato fatto rilèvarè dal conduttorè dèll'unita immobiliarè, SI , la prèsènza di un rècèntè intèrvènto posto in opèra Persona_3 dalla ditta costruttricè, di ripristino puntualè dèll'intonaco è dèl film di tintèggiatura sulla facciata èstèrna è chè dètto intèrvènto èra stato rèalizzato in data 20/09/2014 è quindi a poca distanza tèmporalè dalla data sopralluogo da partè dèlla scrivèntè al finè dèlla valutazionè dèll'èfficacia dèllo stèsso. Il sècondo sopralluogo, condotto dopo avèr fatto dècorrèrè un pèriodo di tèmpo sufficièntèmèntè lungo, ha mostrato comè
l'intèrvènto attuato dalla ditta costruttricè alla facciata, abbia avuto assoluta èfficacia nonostantè, nèl pèriodo intèrcorso tra il primo èd il sècondo sopralluogo (durantè la stagionè invèrnalè) la facciata èstèrna dèl fabbricato sia stata èsposta ad intènsè prècipitazioni mètèorichè èd ad un clima èstrèmamèntè umido. La parètè, prima bagnata è con rigonfiamènti umidi dèlla tintèggiatura, si è prèsènta pèrfèttamèntè
5 asciutta, al punto chè il sèmplicè passaggio dèlla mano sulla stèssa ha dètèrminato lo sgrètolamènto dèl film di tintèggiatura” (folio 3, elaborato Ing. Musicanti).
Dunque, per quanto rilevi nella presente sede, tenendosi accosti a quanto riportato dall'Ing. l'Ing. a sua volta chiamato prima del Musicanti ad Per_1 Per_2 accertare la situazione dello stato dell'immobile, “è stato fatto rilèvarè dal conduttorè dèll'unita immobiliarè, SI , la prèsènza di un rècèntè intèrvènto posto Persona_3 in opèra dalla ditta costruttricè, di ripristino puntualè dèll'intonaco è dèl film di tintèggiatura sulla facciata èstèrna è chè dètto intèrvènto èra stato rèalizzato in data
20/09/2014”.
Ora, se si tiene conto che, per la prima volta, il per mezzo dell'avv. Pt_1 CP_1 oltre che direttamente per ratifica, aveva denunciato i vizi in data 3 giugno 2024, ne deriva che, a distanza di appena tre mesi dall'invio di quella missiva (nella quale egli era ad avvertire che avrebbe ridotto unilateralmente i canoni di locazione), il problema aveva, con riferimento alle infiltrazioni, trovato una sua soluzione: ad affermarlo è stato, lo si ripeta, lo stesso Pt_1
Per quanto riguarda l'eliminazione dei cattivi odori provenienti dalle colonne di scarico dei bagni, quel perito, muovendo dal presupposto che “il problema dei cattivi odori è stato lamentato solamente nell'appartamento in questione”, riferiva che la loro causa “potrebbe, in parte, essere attribuita a problemi di ventilazione delle colonne di scarico su cui i bagni di tutti i piani sono allacciati”. Indicava, pertanto, delle soluzioni tra cui “riempire periodicamente il sifone d'acqua per fare in modo che al suo interno sia presente una sufficiente quantità di liquido tale da impedire l'ingresso dei cattivi odori”.
Del resto, non risulta, né in quella sede né in questa, che il problema delle nocive immissione odorigene si sia protratto nel tempo (e del resto è certo che la loro consistenza non fosse tale da ammorbare la salubrità degli ambienti, se il ha Pt_1 continuato a viverci).
Se così, dunque, esce drasticamente dequotata, nella sua fondatezza, la pretesa del alla risoluzione del contratto o alla consistente riduzione del canone, pretesa che Pt_1 questi, nella presente sede, ha sostenuto, lamentando proprio e solo il fatto che il convenuto, con la sua inerzia nell'ottemperare alla condizione di procedibilità impostagli, non era riuscito, nel merito, a sostenerla davanti al soglio compulsato in sede di opposizione.
6 Si sottolinei nuovamente, infatti, che se nel settembre 2024 (ad appena 3 mesi dall'invio della denuncia che lo stesso attore aveva sottoscritto preannunciante la autoriduzione dei canoni) il problema infiltrativo - la cui gravità neppure nella presente sede è stata adeguatamente dimostrata - era stato eliminato (ciò che ha dichiarato lo stesso in sede di AT.P. all'Ing. , appare affatto ingiustificata la condotta Pt_1 Per_2 di autoriduzione del canone, almeno fino all'ottobre 2015 (stando all'inadempimento denunciato dal locatore nel ricorso per d.i.).
E se -per le ragioni indicate- si fosse rivelata infondata la pretesa alla riduzione del canone, con più forte ragione, essa, ove promossa nelle forme della indicata domanda di risoluzione, ben difficilmente avrebbe potuto sfuggire al rigetto (e all'abbinata pronuncia di condanna alle spese, in misura maggiore rispetto a quella in concreto conseguita, a seguito della definizione in rito della controversia).
Inoltre, quantunque l'attore abbia ripetutamente invocato gli esiti di quel diverso giudizio di merito intercorso tra il venditore dell'immobile e il compratore che lo ebbe a locare al questi non ne ha documentato l'esito e in particolare se l'acquirente Pt_1 locatore sia riuscito a conseguire un danno correlato alle vicende del rapporto locativo.
Su queste basi, va rimarcato che la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012; Cass. n. 9917/2010).
Il che significa che, a fronte di quella ipotetica domanda di risoluzione (o anche di consistente riduzione dei canoni) della quale l'attore in questa sede ha sostenuto la rilevanza e la fondatezza, il giudice avrebbe condannato il al pagamento delle Pt_1 spese di lite, oltre che confermato, nella sua stragrande porzione, il quantum oggetto della condanna speciale.
Quanto al preteso risarcimento del danno da subita espropriazione mobiliare (nella misura di euro 1.929,59), del resto, come si è appena veduto, anche in caso di proposizione della domanda dall'attore ritenuta giusta (ma suscettibile di definizione in senso a lui sfavorevole), sarebbe stato inevitabile esporsi a simile esborso, salvo il volontario adempimento della somma ingiunta (in tesi, con animo di ripetizione;
anche al fine di evitare “il danno all'immagine ed alla dignità e reputazione”).
7 6. Del pari immeritevole di accoglimento è la domanda di ristoro del danno di euro
1.000,00 quale “anticipo versato al legale per l'incarico e non dovuto perché
l'inadempimento professionale dell'avvocato”: anche a trascurare il rilievo che, più propriamente, si tratti di restituzione dell'importo quale effetto della pronuncia di risoluzione del contratto d'opera a causa di inadempimento del professionista, gli è che se l'attore lamenta - non già di essere stato indotto a intraprendere una azione che egli, se diversamente consigliato dal non avrebbe mai intrapreso, quanto - il CP_1 mancato avvio di una domanda di risoluzione (la quale, come appurato, pur ove effettivamente intrapresa e coltivata, si sarebbe più probabilmente risolta con un esito per la più gran parte deludente), allora - sempre sulla scorta di un apprezzamento controfattuale - avrebbe dovuto quantomeno sostenere i costi di una simile difesa giudiziale, i quali non potrebbero che essere adeguati rispetto ad euro 1.000,00.
In senso dirimente, si aggiunga che, ferma la circostanza che il giudice del definito giudizio ebbe a riconoscere la tempestività della opposizione, la sola ragione di definizione (in rito) di quel procedimento nel quale l'avv. ha patrocinato il CP_1
è dipesa dalla inosservanza di un termine (per la mediazione delegata) che il Pt_1 giudice ha ex post qualificato perentorio (sulla scorta di una interpretazione che tuttavia era disputata già al tempo della pronuncia di quella sentenza e la cui plausibilità già
Cass. 40035/2021 ha escluso) e, soprattutto, le conseguenze della cui inosservanza ha fatto gravare sull'opponente, laddove le Sezioni Unite civili, con la sentenza n.
19596/2020, hanno chiarito che la parte onerata della presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, sia il creditore opposto per la assorbente considerazione che essa è "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" che è quella sostanziale del ricorrente in monitorio (cfr. Cass. 159/2021).
In sostanza il Tribunale ha senza meno definito un giudizio di opposizione a d.i. in danno dell'opponente, per inosservanza di un termine asseritamente perentorio, termine, per quel che maggiormente rileva, le conseguenze della cui inosservanza ha posto a carico dell'opponente, in luogo dell'opposto.
7. Infine, in questa sede non assume rilievo, ai fini della verifica della fondatezza della domanda attorea, la circostanza che il è stato “escluso dalla trattativa” tra il Pt_1 convenuto, in veste di assicurato nell'ambito della assicurazione della responsabilità civile, e il relativo assicuratore, rapporto al quale il danneggiato cliente è estraneo.
Onde, che eventuali importi siano stati, come dedotto dall'attore, incamerati dal
8 professionista e da questi non corrisposti al cliente, mette capo a vicende che esulano dalla presente controversia.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1836 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda promossa da;
Parte_1
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
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