Gli imprenditori commerciali, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 22, i beni indicati nel medesimo articolo 22, relativi all'attivita' commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti gia' tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.
La rivalutazione non puo' essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , ovvero, se gia' tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.
I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.
I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purche' provvedano, entro il 30 aprile 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.
I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle societa' ed enti di ogni tipo, di cui all' articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.