Art. 6.
Il Governo del Re provvedera' alla esecuzione della presente legge, e regolera' mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti d'interesse fra i tre Comuni.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Il Governo del Re provvedera' alla esecuzione della presente legge, e regolera' mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti d'interesse fra i tre Comuni.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.