TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1812 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il Parte_2
27/03/1978, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CENTORRINO ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
29/05/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 23/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a Persona_1
Messina il 17/09/2016, e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i relativi obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Messina in
Via Franchino n.2 Vill. Larderia inferiore (ME), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata ad essa moglie con la quale conviveranno stabilmente i figli Parte_1
minori e fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. I figli
[...]
nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti ed indifferibili di straordinaria amministrazione nel caso di assenza ed impedimento dell'altro coniuge che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni momento della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e Persona_1 Persona_2
risiederanno e resteranno collocati presso la dimora materna ed il padre, stante
[...]
l'attuale possibilità che trovi lavoro all'estero, potrà esercitare il diritto di visita e tenerli con sè, secondo le seguenti cadenze: 4/a) nei giorni in cui farà rientro in Messina e con l'obbligo di non allontanarsi da detto Comune, salvo diverso accordo tra essi coniugi, nei giorni di venerdì - sabato e domenica ed in ogni caso a settimane alterne dalle ore 8.30 alle ore 20.30 ( con incremento di un'ora alla riconsegna nel periodo primaverile/estivo dal 1 Aprile al 30
Settembre ), a decorrere dal giorno del suo arrivo in Messina che sarà formalmente comunicato alla madre con preavviso di almeno cinque giorni, salvo l'espresso volere dei figli e salvaguardati gli orari di studio, svago o altre attività in cui i detti minori siano impegnati, presso le cui sedi potranno essere accompagnati da esso padre, il quale li riporterà all'orario sopra convenuto presso la dimora materna;
4/b) durante le festività di Natale e Capodanno,
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ed il Carnevale, salvo diversi accordi, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli seguendo il criterio dell'alternanza e secondo gli orari e le modalità indicati sub “4/a”; durante le vacanze estive, salvo diversi accordi e con i medesimi orari e modalità, i figli potranno trascorrere con il padre fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il Sig.
[...]
si obbliga a versare a , tramite Parte_2 Parte_1
accredito su conto corrente bancario ING DIRECT al seguente IBAN -
IT29S0347501605CC0010776867 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli che si determina in € 150,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 300,00 (trecento/00), salvo diversi e maggiori somme concordate tra le parti, da aggiornarsi automaticamente ogni anno al 100% degli indici ISTAT dei beni al consumo e decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche e le ulteriori qui non specificate che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione alle scuole superiori o all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per stage, attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. La
Sig.ra rinuncia espressamente a qualsivoglia assegno di mantenimento Parte_1
e/o alimentare per sè, liberando il marito da tale obbligo, il quale ne prende atto ed accetta. 8.
I coniugi dichiarano di avere regolato tra essi i pregressi rapporti patrimoniali, di non avere debiti e crediti reciproci e di avere prelevato ciascuno i propri effetti personali.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al libero espatrio ed al rilascio dei rispettivi personali passaporti, con divieto di espatrio per i figli fino a quando saranno minori di età senza il reciproco consenso di entrambi i genitori”. All'udienza del 03/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 23/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 15/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1812 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il Parte_2
27/03/1978, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CENTORRINO ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
29/05/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 23/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a Persona_1
Messina il 17/09/2016, e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i relativi obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Messina in
Via Franchino n.2 Vill. Larderia inferiore (ME), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata ad essa moglie con la quale conviveranno stabilmente i figli Parte_1
minori e fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. I figli
[...]
nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti ed indifferibili di straordinaria amministrazione nel caso di assenza ed impedimento dell'altro coniuge che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni momento della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e Persona_1 Persona_2
risiederanno e resteranno collocati presso la dimora materna ed il padre, stante
[...]
l'attuale possibilità che trovi lavoro all'estero, potrà esercitare il diritto di visita e tenerli con sè, secondo le seguenti cadenze: 4/a) nei giorni in cui farà rientro in Messina e con l'obbligo di non allontanarsi da detto Comune, salvo diverso accordo tra essi coniugi, nei giorni di venerdì - sabato e domenica ed in ogni caso a settimane alterne dalle ore 8.30 alle ore 20.30 ( con incremento di un'ora alla riconsegna nel periodo primaverile/estivo dal 1 Aprile al 30
Settembre ), a decorrere dal giorno del suo arrivo in Messina che sarà formalmente comunicato alla madre con preavviso di almeno cinque giorni, salvo l'espresso volere dei figli e salvaguardati gli orari di studio, svago o altre attività in cui i detti minori siano impegnati, presso le cui sedi potranno essere accompagnati da esso padre, il quale li riporterà all'orario sopra convenuto presso la dimora materna;
4/b) durante le festività di Natale e Capodanno,
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ed il Carnevale, salvo diversi accordi, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli seguendo il criterio dell'alternanza e secondo gli orari e le modalità indicati sub “4/a”; durante le vacanze estive, salvo diversi accordi e con i medesimi orari e modalità, i figli potranno trascorrere con il padre fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il Sig.
[...]
si obbliga a versare a , tramite Parte_2 Parte_1
accredito su conto corrente bancario ING DIRECT al seguente IBAN -
IT29S0347501605CC0010776867 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli che si determina in € 150,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 300,00 (trecento/00), salvo diversi e maggiori somme concordate tra le parti, da aggiornarsi automaticamente ogni anno al 100% degli indici ISTAT dei beni al consumo e decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche e le ulteriori qui non specificate che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione alle scuole superiori o all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per stage, attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. La
Sig.ra rinuncia espressamente a qualsivoglia assegno di mantenimento Parte_1
e/o alimentare per sè, liberando il marito da tale obbligo, il quale ne prende atto ed accetta. 8.
I coniugi dichiarano di avere regolato tra essi i pregressi rapporti patrimoniali, di non avere debiti e crediti reciproci e di avere prelevato ciascuno i propri effetti personali.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al libero espatrio ed al rilascio dei rispettivi personali passaporti, con divieto di espatrio per i figli fino a quando saranno minori di età senza il reciproco consenso di entrambi i genitori”. All'udienza del 03/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 23/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 15/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.