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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2205/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 11747/2025 depositato il 19/06/2025, relativo alla sentenza Ricorrente_2n. sezione 19
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1820/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
PI PA e il Comune di Giugliano in
Campania.
La ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. Il Comune di Giugliano in Campania si è a sua volta costituito con controdeduzioni. PI PA è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premette che questa Corte, con sentenza n. 1525/25 del 10/2/25 (seguita dall'ordinanza n. 1299/2025), nell'accogliere il ricorso, ha condannato PI PA e il Comune di
Giugliano in Campania al pagamento in suo favore (quale procuratore antistatario) della somma di euro 200,00 per spese di lite, oltre oneri accessori;
quindi, rileva che il Comune di Giugliano in Campania non ha provveduto al pagamento delle spese processuali, sicchè insta per ottenere la nomina di un commissario ad acta che ponga in essere gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla richiamata sentenza, divenuta definitiva.
Il Comune di Giugliano in Campania evidenzia che le spese di lite sono state corrisposte da
PI PA
Il ricorso è infondato.
Invero, nella parte dispositiva della sentenza n. 1525/25 il giudice monocratico ha condannato le parti resistenti al pagamento della somma di euro 200,00 per spese di lite, oltre oneri accessori: orbene, l'intervenuto pagamento da parte di PI PA deve ritenersi totalmente satisfattivo della ragioni dell'odierno istante. Non ignora questo Giudice che nella parte motiva della richiamata sentenza le spese di giudizio vengono determinate in via equitativa in euro 200,00 “a carico di ciascuna parte resistente”. Tuttavia, il contrasto con il citato dispositivo avrebbe dovuto essere risolto mediante una richiesta di correzione di errore materiale che avrebbe consentito al Giudice monocratico di chiarire quali siano le competenze dovute al difensore di parte ricorrente.
La rilevata contraddizione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IL RI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 11747/2025 depositato il 19/06/2025, relativo alla sentenza Ricorrente_2n. sezione 19
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1820/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
PI PA e il Comune di Giugliano in
Campania.
La ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. Il Comune di Giugliano in Campania si è a sua volta costituito con controdeduzioni. PI PA è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premette che questa Corte, con sentenza n. 1525/25 del 10/2/25 (seguita dall'ordinanza n. 1299/2025), nell'accogliere il ricorso, ha condannato PI PA e il Comune di
Giugliano in Campania al pagamento in suo favore (quale procuratore antistatario) della somma di euro 200,00 per spese di lite, oltre oneri accessori;
quindi, rileva che il Comune di Giugliano in Campania non ha provveduto al pagamento delle spese processuali, sicchè insta per ottenere la nomina di un commissario ad acta che ponga in essere gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla richiamata sentenza, divenuta definitiva.
Il Comune di Giugliano in Campania evidenzia che le spese di lite sono state corrisposte da
PI PA
Il ricorso è infondato.
Invero, nella parte dispositiva della sentenza n. 1525/25 il giudice monocratico ha condannato le parti resistenti al pagamento della somma di euro 200,00 per spese di lite, oltre oneri accessori: orbene, l'intervenuto pagamento da parte di PI PA deve ritenersi totalmente satisfattivo della ragioni dell'odierno istante. Non ignora questo Giudice che nella parte motiva della richiamata sentenza le spese di giudizio vengono determinate in via equitativa in euro 200,00 “a carico di ciascuna parte resistente”. Tuttavia, il contrasto con il citato dispositivo avrebbe dovuto essere risolto mediante una richiesta di correzione di errore materiale che avrebbe consentito al Giudice monocratico di chiarire quali siano le competenze dovute al difensore di parte ricorrente.
La rilevata contraddizione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IL RI