Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01798/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2024, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Leo e Vincenzo Zecchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Istruzione Superiore di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- in parte qua , della comunicazione datata 11.06.2024, a firma della Dirigente Scolastica, relativa all’esito negativo dello scrutinio finale riguardante il minore -OMISSIS-, iscritto alla classe 1^ ASAS nell’anno scolastico 2023/2024;
e, per quanto occorrer possa:
- del verbale del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) n.1 del 08.11.2023 con il quale si approvava il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) (Doc. 2);
- del P.E.I. dell’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- (Doc. 3);
- del verbale di G.L.O. del 30.05.2024, avente ad oggetto “ verifica del Piano Educativo Individualizzato ” e “ proposte di intervento per l’anno scolastico successivo ” (Doc. 4);
- ove occorra, della griglia avente ad oggetto “ criteri di valutazione a.s. 2023/2024 ” deliberati dal Collegio dei Docenti dell’IIS di -OMISSIS- in data 01.09.2023 (Doc. 5);
- del verbale di valutazione del I trimestre, avente ad oggetto “ Discipline con insufficienze primo Trimestre Anno scolastico 2023/2024 ” (Doc. 6);
- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o verbale comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
e con riserva di domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa TA UR e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 19/07/2024 gli esponenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
Con ordinanza del 12/9/2024, n. 991, l’intestata Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendola «(…) sprovvista del prescritto fumus boni iuris, poiché:
- l’adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l’area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente;
- nella specie, la motivazione addotta dal Consiglio di classe a sostegno della non ammissione del minore alla classe 2^ dell’intimato Istituto d’Istruzione superiore di -OMISSIS-, di cui al verbale di scrutinio finale dell’11/6/2024, letta alla luce delle argomentazioni contenute nel verbale del G.L.O. n. 3, del 30/05/2024, dà adeguatamente conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione dello studente, non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione all’anno successivo, a causa delle carenze rilevate al termine dell’anno scolastico (5 in inglese, 5 in matematica, 5 in scienze, 5 in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 5 in Laboratori tecnologici ed esercitazioni, ecologia e pedologia, 5 in scienze integrate-chimica), peraltro riferite ad un «PEI per obiettivi minimi», che precludono all’alunno stesso «la possibilità di frequentare con profitto la classe successiva», anche ove sostenuto «dai più opportuni interventi di recupero e sostegno» (così, il verbale di scrutinio finale, depositato in atti da entrambe le parti);
- le contestazioni riferite alla inadeguatezza e alla tardività delle misure di sostegno applicate durante l’anno scolastico (documentalmente contestate anche in punto di fatto da parte resistente) appaiono tardive, così come del resto eccepito dal Ministero resistente, oltreché inidonee ad intaccare la legittimità del giudizio finale di non ammissione, il quale è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente adeguata e idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi ; (…)», compensando le spese della relativa fase per la particolare natura della controversia.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.
Indi, in data 16/01/2026 la difesa di parte ricorrente « anche al fine di non creare ulteriori apprensioni allo studente -OMISSIS- -OMISSIS- » che « sta frequentando il medesimo istituto scolastico – qui resistente – con andamento sereno e soddisfacente e dunque è venuto meno all’interesse di una decisione di merito », ha istato per la declaratoria di cessata materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuta carenza di interesse, atteso che « Il ricorrente ha perso ogni attuale interesse ad una pronuncia di merito, in quanto: (i) sta attualmente frequentando, in qualità di ripetente, il medesimo anno scolastico presso l’Istituto resistente, con conseguente soddisfo dell’interesse pratico perseguito con il ricorso; (ii) non intende proseguire il contendere, avendo interesse a preservare rapporti collaborativi e evitare pregiudizio nei rapporti personali e scolastici con l’Istituto resistente e con il corpo docente ».
All’udienza pubblica del 20/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato. Diversamente, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302). Inoltre, per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si deve ritenere che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti da parte ricorrente il 16/01/2026, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., non ravvisandosi i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultando evidente, da quanto allegato e documentato in atti, che la pretesa del ricorrente, così come formulata nel ricorso, non risulta « pienamente soddisfatta », ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
TA UR, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UR | NO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.