Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1138 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 13.1.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Fino,, presso il cui studio sito a Francavilla Fontana, via Silvio
Pellico 3 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce al ricorso
- appellante -
CONTRO
, in persona del CO
Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Ancona presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini 55 è
elettivamente domiciliato
- appellato -
In punto a: appello a sentenza del giudice di pace di Fano.
pagina 1 di 9
Per l'appellante:
“ricorre affinchè Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti- ex art. 434 e 435 cpc, in accoglimento del presente
appello, statuire come segue: a) in via preliminare, sospendere la provvisoria
esecuzione della sentenza impugnata b) accogliere l'appello e revocare
l'impugnata sentenza nr. 149/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fano in data
16/12/2022, per tutti i motivi su esposti;
c) accogliere l'appello e, in riforma
dell'impugnata sentenza, dichiarare illegittimo l'accertamento effettuato e
conseguentemente annullare l'ordinanza prefettizia impugnata, rendendolo
inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti;
d) vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa IVA e CAP come per legge. e) Nella denegata ipotesi in cui il
presente appello dovesse essere non accolto, la scrivente difesa chiede di
disporre la compensazione delle spese e competenze di lite, del secondo grado
di giudizio. In via istruttoria: si chiede acquisirsi intero fascicolo di primo grado,
compreso fascicolo di parte”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Adita Giustizia, contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome infondato in
fatto ed in diritto. Spese vinte”.
MOTIVAZIONE
1 - Con ricorso in data 15.6.2023 proponeva appello Parte_1
alla sentenza del giudice di pace di Fano con cui era stata dichiarata pagina 2 di 9 inammissibile l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione di €.1.723,96 per violazione dell'art. 149 comma 9
bis c.d.s., accertata con verbale della polizia stradale di . CP_1
L'appellante deduceva: 1) erronea dichiarazione di inammissibilità
dell'opposizione per ritenuta tardività del ricorso;
2) prescrizione per tardiva notificazione del verbale;
3) nullità del verbale per mancata allegazione dei fotogrammi;
4) nullità della sanzione per difetto di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dell'apparecchio autovelox;
5) difetto di motivazione sulla mancata contestazione immediata;
6) difetto di valenza probatoria privilegiata del verbale redatto da agente diverso dall'accertatore; 7) nullità della notificazione dell'ingiunzione. Concludeva, pertanto, domandando che, in riforma dell'impugnata sentenza, l'ordinanza ingiunzione fosse annullata.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva la Prefettura di CP_1
, la quale contestava l'appello, chiedendone il rigetto con il favore delle
[...]
spese.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, era decisa all'udienza del 14.1.2025 mediante pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
2 – E' prioritario l'esame del primo motivo, che investe l'unica ragione decisoria della sentenza impugnata.
Il ricorrente censura la decisione per aver ritenuto tardiva l'opposizione siccome proposta in data 27.5.2022, come da timbro dell'ufficio postale, oltre il pagina 3 di 9 termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 6 comma 6
d.lgs. n. 150 del 2011), eseguita il 20.4.2022, sul rilievo che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della consegna dell'atto in data 20.5.2022 all'”operatore postale PI Delivery”.
E' noto che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689
del 1981 può essere proposta - a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. e
4 della l. n. 890 del 1982 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22,
rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (cfr. Cass. 2021 n. 9486).
Sul complesso tema del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, è da rilevare che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n.
2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo
Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa.
Il lento percorso di adeguamento della legislazione nazionale alle direttive
CE, dopo la prima riforma attuata con D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, è stato completato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 10/09/2017, del regime di esclusiva in favore di pagina 4 di 9 , dei servizi di notifica a mezzo del servizio postale degli atti Parte_2
giudiziari e delle violazioni del Codice della strada e la conseguente abrogazione delle previsioni del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, correlate a tale regime.
La medesima legge ha anche attribuito all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni il compito di regolamentare il regime degli specifici requisiti ed obblighi per il conseguimento della nuova tipologia di licenza individuale per tali notificazioni. Con Delib. n. 77/18/Cons. è stato approvato il regolamento in materia di rilascio delle licenze per il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, in base al quale è previsto il rilascio, all'operatore privato - il quale soddisfi, per un'esigenza di ordine pubblico, determinati requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, nonchè
obblighi particolarmente stringenti - della licenza individuale speciale, che lo abilita a svolgere il servizio di notificazione degli atti giudiziari e delle "multe".
E' la disciplina inerente al necessario titolo abilitativo, che comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicchè è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali, e ciò anche riguardo alla certezza della data di consegna del ricorso.
Che le attestazioni dell'operatore di posta universale, anche in materia di notifica degli atti giudiziari, siano dotate di fede privilegiata è stato univocamente affermato da Cass. sez. un. nn. 13452/2017, secondo cui: "Nonostante la
trasformazione in società per azioni dell'Ente , permane tuttora in capo Pt_2
pagina 5 di 9 all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un
pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina
normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità
pubbliche. Infatti, prevale, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo
all'agente, il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p. in
riferimento alla natura del servizio postale esercitato (Cass. pen., 27.3.2003, n.
25509, Rv. 224982; conf. Cass. pen., 14.12.1999, n. 3282, Ferrara).". Per_1
Così, come osservato dalla S.C., “simmetricamente, dopo la novella del
2017, anche le attestazioni del titolare di licenza individuale speciale per la
notifica degli atti giudiziari e delle "multe", si caratterizzano per la medesima
certezza legale” (Cass. 2020 n. 25521).
Appare, dunque, chiaro, come rilevato dalla medesima giurisprudenza, che accanto ad una forma di "fidefacienza maggiore" o "fidefacienza forte", che caratterizza l'attività di questi due operatori — quello di posta universale (Poste
Italiane Spa) e quello di posta privata, titolare di licenza individuale speciale ex lege n. 124/2017 —, alligna altresì, nel sistema, una "fidefacienza minore" o
"fidefacienza debole", che caratterizza l'attività dell'agente di posta privata, titolare di licenza individuale semplice, come operatore di posta raccomandata, il quale,
successivamente alla liberalizzazione del mercato mercé la "miniriforma" del
2011, è abilitato, appunto, alla notifica, a mezzo posta, degli atti amministrativi,
compresi quelli tributari. La configurazione del procedimento di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari (ed assimilati) e amministrativi (anche tributari)
pagina 6 di 9 come un "sistema a doppia velocità" — "maggiore", quando l'attività di notifica è
compiuta da Poste Italiane Spa o dall'operatore di posta privata munito di licenza individuale speciale;
"minore", quando la stessa attività è compiuta dall'operatore di posta privata, munito di licenza individuale semplice —, in relazione al diverso grado di veridicità (e quindi di certezza) correlato all'attività di ciascun operatore,
in primo luogo, appare coerente con obiettive ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, la cui rilevanza, in materia di notifiche, è ammessa anche dalla giurisprudenza unionale (la Corte giust. in causa C-545/17, Pawlak, cit.,
punti 72, 73, 74 e 79, ha stabilito che l'art. 8 della direttiva n. 97/67/CE, che non è
stato modificato dalle successive direttive, consente agli Stati membri, per quanto riguarda il servizio di posta raccomandata utilizzato nelle procedure giudiziarie, di derogare all'art. 7 della direttiva modificata, che ha lo scopo di liberalizzare il mercato interno del servizio postale, appunto, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, o in presenza di una giustificazione oggettiva, e cioè di un interesse legittimo o di un interesse pubblico) (cfr. ancora Cass. 2020 n. 24521).
Traendo le fila di quanto osservato con riferimento al caso di specie, il ricorrente, assumendo d'aver consegnato il ricorso all'operatore Spyke Delivery,
che successivamente lo ha recapitato a , non ha fornito gli estremi Parte_2
dell'autorizzazione individuale speciale dell'operatore che ha incaricato della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
E', anzi, incontestato – e sul punto neppure censurata la decisione impugnata – che PI Delivery non è neppure un operatore postale privato,
pagina 7 di 9 quanto piuttosto un semplice intermediario che ritira il plico dal privato e lo consegna ai vari corrieri, tra cui, appunto, , e soprattutto, per quanto Parte_2
rileva, non è titolare di licenza individuale speciale.
Ciò risulta, peraltro, dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy
(https://www.mimit.gov.it/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali), e segnatamente dall'elenco degli operatori abilitati, che il giudicante può
compulsare, trattandosi di elemento indicato dalle parti (v. comparsa di risposta pg. 2).
A fronte, dunque, della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi in capo a costui, deve concludersi che il ricorso medesimo, come ritenuto dal primo giudice in base alla data di consegna del piego all'ufficio postale (27.5.2022), è
tardivo rispetto alla notificazione dell'atto amministrativo impugnato (20.4.2022), e dunque inammissibile l'opposizione.
La infondatezza del primo motivo preclude l'esame dei restanti che attengono al merito della opposizione.
L'appello va, dunque, respinto con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 CO
, così provvede:
[...]
1) respinge l'appello proposto da e, pertanto, conferma Parte_1
l'impugnata sentenza del giudice di pace di Fano n. 149 del 2022;
2) condanna a rifondere alla Parte_1 CO
le spese di lite, che si liquidano in €.850,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario al 15 per cento delle spese generali;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Pesaro il 14.1.2024.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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