TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al N. 161/2025 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica condizioni di separazione”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 18.12.2024 da:
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito De Paola,
-RICORRENTE- nei confronti di
RT
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, , premesso che: Parte_1
-con decreto di omologazione n. cronol. 26758/2022, pubblicato il 28.11.2022, il Tribunale di
Bari aveva omologato la separazione personale consensuale tra l'attuale ricorrente e il resistente, prevedendo: “l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra RT
, con obbligo esclusivo di pagamento delle relative utenze;
-l'affidamento Parte_1 PE condiviso dei figli (nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il PE1 PE3
26.03.2016) con collocazione presso la IG.ra e regolamentazione del diritto di Parte_1
visita del padre;
-l'obbligo di di versare in favore della IG.ra RT Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di € 600
[...]
(pro-capite € 200) entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT e decorrenza da luglio 2022; -assegno unico universale in favore della IG.ra ; - obbligo di Parte_1 CP_1 di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bari”;
-ha dedotto che stante il reiterato inadempimento, da parte del IG. dell'obbligo di CP_1
corrispondere gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli minori, aveva notificato atto di precetto per il pagamento delle somme maturate senza alcun esito;
-in data 15.10.2024 la ricorrente sporgeva querela ex art. 570 c.p. nei confronti del CP_1 essendosi quest'ultimo completamente disinteressato della vita dei suoi figli e non avendo più esercitato il diritto di visita, oltre a non aver contribuito al mantenimento ordinario e straordinario degli stessi;
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al tribunale di: “- disporre che i minori
PE (nato il [...] di anni 15), (nata il [...] di anni 11) e (nata il PE1 PE3
26.03.2016 di anni 8), vengano affidati in via esclusiva alla madre IG.ra , Parte_1
sempre con collocazione abitativa presso la stessa;
- confermare l'obbligo del IG. CP_1 al versamento dell'assegno mensile complessivo di € 600,00 (pro capite euro 200) a
[...]
PE titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e , sempre da PE1 PE3
corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, nonché al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bari;
- ove ritenuto, confermare il diritto di visita del padre con i minori secondo la regolamentazione già statuita in sede di separazione;
- in ogni caso, condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi professionali”.
Con decreto del 21.01.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione per il
12.06.2025.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notifica.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte ricorrente. All'udienza del 12.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni della separazione può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede separativa. In altri termini ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato “rebus sic stantibus” ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Ciò premesso in punto di diritto, può procedersi alla delibazione della domanda proposta dalla ricorrente.
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che il resistente si è volutamente sottratto al pagamento del contributo al mantenimento dei due figli minori oltre ad essersi completamente disinteressato della vita sociale e scolastica degli stessi.
Orbene, osserva il collegio come la mancanza, da parte del del versamento CP_1
del contributo al mantenimento in favore dei figli ha determinato un ulteriore aggravio alla già difficile situazione economico-familiare della che si è vista costretta a sporgere Parte_1 querela nel tentativo di recuperare gli importi dovuti.
A ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dal il quale, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico dei minori, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita dei minori;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare i figli in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di loro.
Pertanto, i figli della coppia a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 vanno affidati in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate dalla madre.
Oltre all'affido esclusivo, va disposto il collocamento dei minori presso la genitrice in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e considerato che hanno con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita.
Quanto al contributo economico in favore della prole, va senz'altro confermata la previsione omologata con decreto n. cronol. 26758/2022, pubblicato il 28.11.2022, con cui era stato disposto l'obbligo, a carico del di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1
versando mensilmente € 600,00, in ragione di € 200,00 ciascuno, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT.
Il resistente dovrà, inoltre, corrispondere alla le spese straordinarie che Parte_1
questa dovesse affrontare nell'interesse dei minori nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019.
È vero, tuttavia, che il resistente pur regolarmente avvisato del giudizio non si è costituito, quindi, non ha inteso fornire argomenti di prova contraria.
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda può trovare accoglimento.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio che ha impedito la consensualizzazione della lite consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22; ritenuto, pertanto, il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva, liquidate secondo i parametri medi con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa e la fase decisoria liquidata secondo i parametri medi ma decurtata di ¾, non essendo stati depositati gli scritti conclusivi ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 161/2025 proposto con ricorso del 18.11.2024, da , nei confronti di Parte_1
disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle condizioni di RT separazione pronunciate con decreto di omologazione n. cronol. 26758/2022, pubblicato il
28.11.2022, nell'ambito del giudizio R.G. 9322/2022, in accoglimento della domanda principale, così provvede:
PE 1. DISPONE che i minori (13.03.2009), (28.02.2013) e PE1 PE3
(26.03.2016), vengano affidati in via esclusiva alla madre, , con Parte_1
collocamento prevalente presso la stessa;
2. CONFERMA, le altre condizioni personali ed economiche, del vigente assetto separativo;
3. CONDANNA secondo causalità-soccombenza, il resistente RT
alla refusione, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 2.759,75 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, in data
17 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al N. 161/2025 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica condizioni di separazione”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 18.12.2024 da:
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito De Paola,
-RICORRENTE- nei confronti di
RT
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, , premesso che: Parte_1
-con decreto di omologazione n. cronol. 26758/2022, pubblicato il 28.11.2022, il Tribunale di
Bari aveva omologato la separazione personale consensuale tra l'attuale ricorrente e il resistente, prevedendo: “l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra RT
, con obbligo esclusivo di pagamento delle relative utenze;
-l'affidamento Parte_1 PE condiviso dei figli (nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il PE1 PE3
26.03.2016) con collocazione presso la IG.ra e regolamentazione del diritto di Parte_1
visita del padre;
-l'obbligo di di versare in favore della IG.ra RT Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di € 600
[...]
(pro-capite € 200) entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT e decorrenza da luglio 2022; -assegno unico universale in favore della IG.ra ; - obbligo di Parte_1 CP_1 di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bari”;
-ha dedotto che stante il reiterato inadempimento, da parte del IG. dell'obbligo di CP_1
corrispondere gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli minori, aveva notificato atto di precetto per il pagamento delle somme maturate senza alcun esito;
-in data 15.10.2024 la ricorrente sporgeva querela ex art. 570 c.p. nei confronti del CP_1 essendosi quest'ultimo completamente disinteressato della vita dei suoi figli e non avendo più esercitato il diritto di visita, oltre a non aver contribuito al mantenimento ordinario e straordinario degli stessi;
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al tribunale di: “- disporre che i minori
PE (nato il [...] di anni 15), (nata il [...] di anni 11) e (nata il PE1 PE3
26.03.2016 di anni 8), vengano affidati in via esclusiva alla madre IG.ra , Parte_1
sempre con collocazione abitativa presso la stessa;
- confermare l'obbligo del IG. CP_1 al versamento dell'assegno mensile complessivo di € 600,00 (pro capite euro 200) a
[...]
PE titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e , sempre da PE1 PE3
corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, nonché al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bari;
- ove ritenuto, confermare il diritto di visita del padre con i minori secondo la regolamentazione già statuita in sede di separazione;
- in ogni caso, condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi professionali”.
Con decreto del 21.01.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione per il
12.06.2025.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notifica.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte ricorrente. All'udienza del 12.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni della separazione può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede separativa. In altri termini ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato “rebus sic stantibus” ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Ciò premesso in punto di diritto, può procedersi alla delibazione della domanda proposta dalla ricorrente.
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che il resistente si è volutamente sottratto al pagamento del contributo al mantenimento dei due figli minori oltre ad essersi completamente disinteressato della vita sociale e scolastica degli stessi.
Orbene, osserva il collegio come la mancanza, da parte del del versamento CP_1
del contributo al mantenimento in favore dei figli ha determinato un ulteriore aggravio alla già difficile situazione economico-familiare della che si è vista costretta a sporgere Parte_1 querela nel tentativo di recuperare gli importi dovuti.
A ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dal il quale, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico dei minori, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita dei minori;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare i figli in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di loro.
Pertanto, i figli della coppia a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 vanno affidati in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate dalla madre.
Oltre all'affido esclusivo, va disposto il collocamento dei minori presso la genitrice in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e considerato che hanno con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita.
Quanto al contributo economico in favore della prole, va senz'altro confermata la previsione omologata con decreto n. cronol. 26758/2022, pubblicato il 28.11.2022, con cui era stato disposto l'obbligo, a carico del di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1
versando mensilmente € 600,00, in ragione di € 200,00 ciascuno, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT.
Il resistente dovrà, inoltre, corrispondere alla le spese straordinarie che Parte_1
questa dovesse affrontare nell'interesse dei minori nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019.
È vero, tuttavia, che il resistente pur regolarmente avvisato del giudizio non si è costituito, quindi, non ha inteso fornire argomenti di prova contraria.
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda può trovare accoglimento.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio che ha impedito la consensualizzazione della lite consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22; ritenuto, pertanto, il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva, liquidate secondo i parametri medi con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa e la fase decisoria liquidata secondo i parametri medi ma decurtata di ¾, non essendo stati depositati gli scritti conclusivi ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 161/2025 proposto con ricorso del 18.11.2024, da , nei confronti di Parte_1
disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle condizioni di RT separazione pronunciate con decreto di omologazione n. cronol. 26758/2022, pubblicato il
28.11.2022, nell'ambito del giudizio R.G. 9322/2022, in accoglimento della domanda principale, così provvede:
PE 1. DISPONE che i minori (13.03.2009), (28.02.2013) e PE1 PE3
(26.03.2016), vengano affidati in via esclusiva alla madre, , con Parte_1
collocamento prevalente presso la stessa;
2. CONFERMA, le altre condizioni personali ed economiche, del vigente assetto separativo;
3. CONDANNA secondo causalità-soccombenza, il resistente RT
alla refusione, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 2.759,75 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, in data
17 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato