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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2175/2025
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Marchesin con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Vedelago (TV), via Monsignor Lorenzo Crico n. 158
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
quale titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
[...]
p.iva P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Di Mauro con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via E. Degli Scrovegni n. 29
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE: come da verbale del 23.10.2025.
PER LA PARTE CONVENUTA-OPPOSTA: come da verbale del 23.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 18.02.2025, quale titolare CP_1 dell'impresa individuale chiedeva che fosse ingiunto alla CP_2 Controparte_2 società d'ora in poi per brevità di pagare Parte_1 Parte_1
l'importo di euro 41.810,00 (senza iva) relativo alla fattura n. 1 del 4 ottobre 2024, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il convenuto nel ricorso allegava che la gli aveva commissionato la Parte_1 realizzazione di “cappotto su immobile di 4 unità” sito in Villafranca Padovana (PD), via
MO Matteotti n. 60; che i lavori erano stati eseguiti e completati a regola d'arte; e che le richieste di pagamento inviate via pec in data 11.11.2024, 05.12.2024 e
19.12.2024 erano rimaste prive di riscontro.
Il Tribunale di Padova, in data 14 marzo 2025, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 41.810,00, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che i lavori commissionati non erano stati ultimati in quanto il convenuto non aveva ancora eseguito la posa delle soglie e dei davanzali e la tinteggiatura delle pareti esterne;
e che l'isolamento esterno (il cappotto) presentava delle increspature.
Sosteneva, infine, che le parti avevano pattuito che il pagamento avvenisse al termine dei lavori.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il convenuto il quale contestava l'assunto attoreo ed eccepiva la decadenza dalla garanzia in quanto l'attrice non aveva denunciato i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. pagina 2 di 5 Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto l'attrice-opponente non ha contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dal convenuto (l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'isolamento a “cappotto” su un immobile composto di 4 unità sito in Villafranca Padovana (PD), via
MO Matteotti n. 60; l'esecuzione di detti lavori;
il corrispettivo preteso dal convenuto) che, quindi, era esonerato dal relativo onere della prova (art. 115 c.p.c.).
Ciò stabilito si rileva che è inconferente la mancata esecuzione di lavorazioni diverse da quelle oggetto della domanda monitoria (la posa delle soglie e dei davanzali e la tinteggiatura delle pareti esterne) in quanto il convenuto non ne ha richiesto il pagamento e l'ingiunta non ha formulato alcuna domanda in relazione alle medesime.
Inoltre, si rileva che, in base agli accordi, l'ingiunta avrebbe dovuto versare un acconto del 40% prima dell'inizio dei lavori, un secondo acconto del 30% a metà dei lavori e il saldo del 30% a fine lavori.
Tale previsione contrattuale è stata completamente disattesa dall'attrice e, pertanto e in ogni caso, il dedotto mancato completamento dei lavori appare giustificato e legittimo, stante l'inadempimento della (art. 1460 c.c.) la quale ora Parte_1 pretenderebbe di paralizzare la domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per le opere eseguite dal convenuto sull'assunto, del tutto indimostrato, che le parti avrebbero
“contrariamente a quanto indicato nel preventivo” “convenuto” “che il pagamento avvenisse al termine dei lavori” (così a pagina 2 della citazione).
L'opposizione, sotto detto profilo, è infondata.
In merito all'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice (inadempimento consistente nell'esecuzione non a regola d'arte delle opere affidate in quanto asseritamente affette da vizi) si rileva che non è dato sapere né risulta chiarito nel corso del processo, se tra le parti è intercorso un rapporto di appalto ovvero un rapporto di sub-appalto.
Nel primo caso (conclusione tra le parti di un contratto di appalto) si ritiene sufficiente rilevare che era onere dell'attrice dimostrare l'esistenza dei vizi, peraltro genericamente, lamentati (cfr. Cass. 1701/2025), onere della prova che non è stato assolto.
pagina 3 di 5 Nel secondo caso (conclusione tra le parti di un contratto di sub-appalto) si rileva che la
S.C. ha chiarito che la pretesa dell'appaltatore/sub-committente di andare esente dal pagamento del corrispettivo dovuto al sub-appaltatore trova fondamento nel vizio dell'opera contestato dal committente (cfr. Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 23071 del
22.10.2020).
L'appaltatore, infatti, non può sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto al sub- appaltatore per la presenza di vizi se il committente non ha denunciato i vizi o ha comunque accettato l'opera nonostante i vizi palesi (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 26686 del
18.12.2014 che ha chiarito che: “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo,
non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente;
Cass., sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08.10.2018 in merito all'interesse ad agire in regresso dell'appaltatore nei confronti del sub-appaltatore).
Pertanto e in ogni caso, l'opposizione, anche sotto questo profilo, è infondata.
Riguardo all'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta, si rileva che CP_1
si è costituito in giudizio in data 28.07.2025, oltre il termine di 70 giorni previsto
[...] dall'art. 166 c.p.c. (avendo l'attrice indicato in citazione la data del 7 ottobre 2025, il termine per la costituzione del convenuto scadeva il 27 giugno 2025) e, pertanto, era decaduto dal potere di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come l'eccezione di decadenza.
L'eccezione è, quindi, inammissibile.
L'opposizione è, quindi, integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa R.G.
2175/2025, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese e/o assorbite, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 560/2025 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova in data 14 marzo 2025 e ne dichiara l'efficacia esecutiva;
e condanna l'attrice-opponente alla rifusione in favore del convenuto-opposto delle spese processuali, liquidate in euro 5.260,50 per compenso, oltre rimborso forfetario (15%), oltre iva, se dovuta, e c.p.a..
Padova, lì 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2175/2025
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Marchesin con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Vedelago (TV), via Monsignor Lorenzo Crico n. 158
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
quale titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
[...]
p.iva P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Di Mauro con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via E. Degli Scrovegni n. 29
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE: come da verbale del 23.10.2025.
PER LA PARTE CONVENUTA-OPPOSTA: come da verbale del 23.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 18.02.2025, quale titolare CP_1 dell'impresa individuale chiedeva che fosse ingiunto alla CP_2 Controparte_2 società d'ora in poi per brevità di pagare Parte_1 Parte_1
l'importo di euro 41.810,00 (senza iva) relativo alla fattura n. 1 del 4 ottobre 2024, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il convenuto nel ricorso allegava che la gli aveva commissionato la Parte_1 realizzazione di “cappotto su immobile di 4 unità” sito in Villafranca Padovana (PD), via
MO Matteotti n. 60; che i lavori erano stati eseguiti e completati a regola d'arte; e che le richieste di pagamento inviate via pec in data 11.11.2024, 05.12.2024 e
19.12.2024 erano rimaste prive di riscontro.
Il Tribunale di Padova, in data 14 marzo 2025, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 41.810,00, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che i lavori commissionati non erano stati ultimati in quanto il convenuto non aveva ancora eseguito la posa delle soglie e dei davanzali e la tinteggiatura delle pareti esterne;
e che l'isolamento esterno (il cappotto) presentava delle increspature.
Sosteneva, infine, che le parti avevano pattuito che il pagamento avvenisse al termine dei lavori.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il convenuto il quale contestava l'assunto attoreo ed eccepiva la decadenza dalla garanzia in quanto l'attrice non aveva denunciato i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. pagina 2 di 5 Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto l'attrice-opponente non ha contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dal convenuto (l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'isolamento a “cappotto” su un immobile composto di 4 unità sito in Villafranca Padovana (PD), via
MO Matteotti n. 60; l'esecuzione di detti lavori;
il corrispettivo preteso dal convenuto) che, quindi, era esonerato dal relativo onere della prova (art. 115 c.p.c.).
Ciò stabilito si rileva che è inconferente la mancata esecuzione di lavorazioni diverse da quelle oggetto della domanda monitoria (la posa delle soglie e dei davanzali e la tinteggiatura delle pareti esterne) in quanto il convenuto non ne ha richiesto il pagamento e l'ingiunta non ha formulato alcuna domanda in relazione alle medesime.
Inoltre, si rileva che, in base agli accordi, l'ingiunta avrebbe dovuto versare un acconto del 40% prima dell'inizio dei lavori, un secondo acconto del 30% a metà dei lavori e il saldo del 30% a fine lavori.
Tale previsione contrattuale è stata completamente disattesa dall'attrice e, pertanto e in ogni caso, il dedotto mancato completamento dei lavori appare giustificato e legittimo, stante l'inadempimento della (art. 1460 c.c.) la quale ora Parte_1 pretenderebbe di paralizzare la domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per le opere eseguite dal convenuto sull'assunto, del tutto indimostrato, che le parti avrebbero
“contrariamente a quanto indicato nel preventivo” “convenuto” “che il pagamento avvenisse al termine dei lavori” (così a pagina 2 della citazione).
L'opposizione, sotto detto profilo, è infondata.
In merito all'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice (inadempimento consistente nell'esecuzione non a regola d'arte delle opere affidate in quanto asseritamente affette da vizi) si rileva che non è dato sapere né risulta chiarito nel corso del processo, se tra le parti è intercorso un rapporto di appalto ovvero un rapporto di sub-appalto.
Nel primo caso (conclusione tra le parti di un contratto di appalto) si ritiene sufficiente rilevare che era onere dell'attrice dimostrare l'esistenza dei vizi, peraltro genericamente, lamentati (cfr. Cass. 1701/2025), onere della prova che non è stato assolto.
pagina 3 di 5 Nel secondo caso (conclusione tra le parti di un contratto di sub-appalto) si rileva che la
S.C. ha chiarito che la pretesa dell'appaltatore/sub-committente di andare esente dal pagamento del corrispettivo dovuto al sub-appaltatore trova fondamento nel vizio dell'opera contestato dal committente (cfr. Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 23071 del
22.10.2020).
L'appaltatore, infatti, non può sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto al sub- appaltatore per la presenza di vizi se il committente non ha denunciato i vizi o ha comunque accettato l'opera nonostante i vizi palesi (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 26686 del
18.12.2014 che ha chiarito che: “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo,
non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente;
Cass., sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08.10.2018 in merito all'interesse ad agire in regresso dell'appaltatore nei confronti del sub-appaltatore).
Pertanto e in ogni caso, l'opposizione, anche sotto questo profilo, è infondata.
Riguardo all'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta, si rileva che CP_1
si è costituito in giudizio in data 28.07.2025, oltre il termine di 70 giorni previsto
[...] dall'art. 166 c.p.c. (avendo l'attrice indicato in citazione la data del 7 ottobre 2025, il termine per la costituzione del convenuto scadeva il 27 giugno 2025) e, pertanto, era decaduto dal potere di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come l'eccezione di decadenza.
L'eccezione è, quindi, inammissibile.
L'opposizione è, quindi, integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa R.G.
2175/2025, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese e/o assorbite, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 560/2025 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova in data 14 marzo 2025 e ne dichiara l'efficacia esecutiva;
e condanna l'attrice-opponente alla rifusione in favore del convenuto-opposto delle spese processuali, liquidate in euro 5.260,50 per compenso, oltre rimborso forfetario (15%), oltre iva, se dovuta, e c.p.a..
Padova, lì 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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