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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4690/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4690/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8232/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
11.10.2021 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Iannicelli (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in C.F._1
Napoli, alla Piazza Amedeo n. 15
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Erasmo Augeri (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Melisurgo n. 44
APPELLATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 17.02.2017, sulla premessa di Parte_1
essere assicurato da polizza infortuni stipulata dall , propria datrice di CP_2
lavoro, in favore dei dipendenti, con (ora Controparte_3 Controparte_1
per la copertura del rischio infortuni in ambito sia professionale che
[...]
extraprofessionale, assumeva che, in data 16.03.2007 alle ore 16,00 circa, scendendo le scale della propria abitazione, era scivolato e che, caduto così sui gradini, aveva riportato un trauma distorsivo del ginocchio sx, con interessamento dei legamenti, cui seguiva un intervento chirurgico, eseguito in data 12.11.2007.
Lamentava, quindi, che, in conseguenza di detto infortunio, aveva riportato una invalidità permanente valutabile, secondo le Tabelle INAIL del d.p.r. 1124/65, applicate in Polizza, nel 14-15%. Che dopo l'attivazione del procedimento di mediazione, l'Assicuratore, poi, aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo adducendo motivazioni generiche.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Napoli di accertare l'inadempimento della convenuta e condannarla al pagamento in suo favore della somma a lui spettante a titolo di indennizzo per invalidità permanente residuata all'esito dell'infortunio patito. Chiedeva ancora il riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, nella misura di un terzo dell'indennizzo da liquidarsi in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la eccependo: la nullità dell'atto di citazione;
Controparte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione delle clausole contrattuali in tema di liquidazione del danno, di cui ai punti 2.8 e 2.9 delle
Condizioni di Polizza;
la decadenza dal diritto all'indennizzo, per non aver pagina 2 di 10 denunciato l'attore, nei termini contrattuali, alla contraente l'infortunio, la CP_2
quale, quindi, non aveva inviato alcuna tempestiva denuncia di infortunio all'Assicuratore. Nel merito, poi, contestava i fatti costitutivi della pretesa ed evidenziava che da polizza, in ogni caso, andavano esclusi dall'indennizzo le invalidità sino al 5% della capacità totale (art 2.6 Condizioni di Polizza).
Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande. Spese vinte.
Con sentenza n 8232/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva “accerta il diritto di a percepire l'indennizzo assicurativo, in quanto soggetto Parte_1
assicurato con la polizza infortuni, per cui è causa, stipulata da con CP_2
(già , nella misura che sarà Controparte_1 Controparte_4
determinata dal Collegio dei periti, come previsto al punto 02.09 delle condizioni di polizza;
rigetta per il resto la domanda proposta da;
compensa Parte_1
integralmente le spese di lite tra le parti;
spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , assumendone Parte_1
l'erroneità e chiedendo all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che l'eccezione di improponibilità formulata dall'assicuratore - per l'esistenza nel contratto di una "perizia contrattuale" - configura una questione di merito, perché riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria. Come tale, la medesima eccezione va qualificata come eccezione in senso proprio ed andava proposta dalla società appellata nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito;
> accertare
e dichiarare che la medesima eccezione è stata sollevata dalle Controparte_1
in primo grado, tardivamente perché doveva essere sollevata, a pena di
[...]
decadenza, entro i termini previsti per la tempestiva costituzione in giudizio, ossia,
a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c., con la comparsa di risposta almeno 20 giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione;
> accertare e dichiarare,
pagina 3 di 10 comunque, che prima del giudizio, l'assicuratore, dopo aver ricevuto la denuncia di infortunio e la certificazione medica che documentavano la sussistenza di un'invalidità permanente in capo al sig. , non ha mai disposto alcun Parte_1
accertamento sulla persona dell'assicurato; > per l'effetto dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la domanda di pagamento dell'indennizzo nei confronti delle
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'eccezione Controparte_1
di cui sopra non si ritenga debba soggiacere alle decadenze di cui all'art. 167
c.p.c., chiede: > accertare e dichiarare che prima del giudizio non si è verificata, tra le parti, alcuna "divergenza" sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla norma 02.08, condizione necessaria ed indispensabile affinché si possa invocare la cd. "perizia contrattuale", prevista, dall'art. 02.09 del contratto di polizza infortuni;
In ogni caso si chiede: condannare, le in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore del sig. , della somma pari ad € 9.586,83 Parte_1
dovuta a titolo di indennizzo per la invalidità permanente residuata all'odierno appellante;
accertare e dichiarare che prima del giudizio, né l' Controparte_5
né le che, in seguito, hanno incorporato per fusione
[...] Controparte_1
l' , hanno mai dato alcun riscontro alle legittime richieste di pagamento CP_3
del sig. , restando per effetto di tanto del tutto inadempienti nei Parte_1
confronti del loro assicurato;
per l'effetto, condannare, in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, una somma pari ad € 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale;
condannare la società appellata a corrispondere la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme liquidate dal di dell'evento al soddisfo;
Nel giudizio così incardinato si costituiva la , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del 348 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia la Corte respingere l'appello proposto dal Signor
perché inammissibile ed improponibile, rigettando, comunque, ogni e Parte_1
pagina 4 di 10 qualsiasi domanda introdotta nei confronti della Società . Vinte le Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, con accessori di legge”.
La Corte, all'udienza del 27.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto.
Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c..
Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Ancora, si osserva che si è ormai formato giudicato interno sulle statuizioni contenute nella sentenza in esame relativamente alle quali non risulta interposto gravame, ovvero quella parte in cui il Tribunale “accerta il diritto di a Parte_1
percepire l'indennizzo assicurativo, in quanto soggetto assicurato con la polizza infortuni, per cui è causa, stipulata da con (già CP_2 Controparte_1 [...]
”. Controparte_4
pagina 5 di 10 L'appellante, infatti, ha chiesto la parziale riforma della sentenza n. 8232/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di tre motivi di impugnazione: a) violazione e/o falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 166 e 167 c.p.c.
b) errata interpretazione del contratto di polizza infortuni stipulato dall' CP_2
in favore dei propri dipendenti con l' ed in particolare della norma Controparte_6
di cui L N. 02.09 delle condizioni generali” c) l'omesso accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'assicuratore e consequenziale omessa condanna al risarcimento del danno non patrimoniale”, tutto in relazione alla sola parte della pronuncia suddetta che ha, poi, così statuito: “nella misura che sarà determinata dal Collegio dei periti, come previsto al punto 02.09 delle condizioni di polizza;
rigetta per il resto la domanda proposta da;
compensa Parte_1
integralmente le spese di lite tra le parti;
spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro”.
L'appello è fondato.
Quanto al primo motivo di impugnazione, infatti, va precisato che, fin dal primo grado di giudizio, ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio Parte_1
della e dunque delle eccezioni da questa sollevate, essendosi Controparte_1
essa formalmente costituita in giudizio solo in data 06.06.2017.
Il Tribunale, sul punto, pur avendo rilevato che la costituzione della convenuta era certamente tardiva, non ha ritenuto che l'eccezione di Controparte_1
improponibilità e di inammissibilità della domanda da quest'ultima formulata soggiacesse alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., incorrendo così nell'errore di ritenere tempestiva (e poi nel merito fondata), l'eccezione della compagnia di assicurazioni, sul presupposto che la stessa riguarderebbe un fatto costitutivo della domanda ( cfr. pagg. 4 e 5 sentenza I grado “… nel caso in esame emerge, per tabulas, la previsione contrattuale di una procedura concordata per la liquidazione del danno, sicchè, vale la pensa precisare, l'eccezione formulata dall'Assicuratore
pagina 6 di 10 concernendo un fatto costitutivo della domanda (id est: modalità di determinazione del quantum debeatur, liquidabile da contratto) non soggiace alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.”).
Al contrario, ritiene questa Corte che, come dedotto dall'appellante, la suddetta eccezione formulata dall'assicuratore deve essere qualificata come eccezione in senso stretto ed andava proposta nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito ovvero con la costituzione tempestiva in giudizio poiché la clausola che prevede il ricorso ad un arbitrato irrituale, quale è la perizia contrattuale, integra una questione di competenza e non di operatività o meno della polizza, e che come tale va eccepita,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art.166 c.p.c
Così anche la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui le eccezioni di improponibilità della domanda nonché di prescrizione del diritto, nonché tutte le altre eccezioni ai sensi degli art. 166, 167 e 171 comma 2 c.p.c, vanno proposte dal convenuto almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata, per la prima comparizione delle parti, dall'attore nell'atto di citazione, pena la loro decadenza (cfr.: Cass civ. ord. n. 22748 del 6.11.2015).
Orbene, poiché come sopra evidenziato si è formato il giudicato in ordine al verificarsi del sinistro nonché sulla copertura assicurativa dell'evento dannoso, con accertamento del diritto al pagamento dell'indennizzo in favore di (cfr. Parte_1
sentenza appellata pagg. 3 e 6), questa Corte è chiamata a determinare l'indennizzo spettante all'odierno appellante.
All'uopo si osserva che l'istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato che l'appellante, in conseguenza del sinistro de quo, ha comportato per l'appellante una invalidità permanente pari al 5-6 %, come è emerso dall'elaborato definitivo depositato in atti in data 25.01.2020 dalla dott.ssa e che questo Persona_1
Collegio condivide siccome improntato a validi schemi logici e tecnici e che viene a costituire parte integrante della presente motivazione (cfr. pag. 5 consulenza medico- legale in cui, tra l'altro, si legge: “CONCLUSIONI MEDICO LEGALI: Dovendo
pagina 7 di 10 valutare gli esiti permanenti di lesione menisco mediale e lesione parziale LCA Con una riduzione dei movimenti di flessione del ginocchio di circa 15° e con cassetto +
Ritengo :in base alle tabelle del D.P.R 1124\65. Gli esiti permanentemente menomativi determinano un danno alla validità biologica, nella loro globalità in misura del 5-6%. il danno biologico è del 5/6%”).
Come previsto dalle condizioni generali di contratto allegate al fascicolo d'ufficio, allora, l'indennità viene liquidata con una somma calcolata in base alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta rapportata ad un importo (capitale) pari a 6 volte la retribuzione annua lorda (art. 02.12 condizioni generali di contratto “Le indennità assicurate per ciascuna persona risultano pari…in caso di invalidità permanente, ad una somma calcolata moltiplicando la percentuale di invalidità riconosciuta dalla società ed accettata dall'Assicurato, per un capitale pari a sei volte la retribuzione annua…”).
Dalla R.A.L. depositata nel corso del giudizio di primo grado, si ricava, che alla data del fatto dannoso, la retribuzione di , era pari ad € 29.051,02 e, Parte_1
quindi, il massimale ammontava, come da condizioni contrattuali, ad € 174.306,12 ovvero a 6 volte la Retribuzione Annua Lorda del Lavoratore, che, diviso 100, conduce, a sua volta, ad un valore punto percentuale pari ad € 1.743,06.
Poiché la valutazione, accertata dal C.T.U., il cui elaborato è stato sopra richiamato,
è risultata del 5,5%, ne deriva che l'indennizzo che spetta a Parte_1
corrisponde (€ 1.743,06 x 5,5% di I.P.) ad € 9.856,83.
Stante l'accoglimento del primo motivo di appello, il secondo ed il terzo motivo di gravame devono considerarsi assorbiti.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto con riforma della pronuncia di primo grado nella parte suddetta e la società appellata deve essere Controparte_1
condannata al risarcimento del danno in favore dell'appellante come sopra liquidato in complessivi € 9.856,83, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al pagina 8 di 10 consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del sinistro (17.02.2017) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla somma liquidata (€9.856,83) dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi in appello con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Iannicelli che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.8232/2021 pubblicata Parte_1
in data 11.10.2021 e contro la così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna le al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
9.856,83, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del sinistro (17.02.2017)
e fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla somma liquidata (€9.856,83) con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
b) condanna le al pagamento, delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio che liquida, in favore di , quanto al primo grado, in € 250,00 Parte_1
per spese ed in € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, per il presente grado di giudizio in € 350,00 per spese ed pagina 9 di 10 in € 3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Andrea Iannicelli;
c) Pone le spese di CTU a carico della Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4690/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8232/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
11.10.2021 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Iannicelli (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in C.F._1
Napoli, alla Piazza Amedeo n. 15
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Erasmo Augeri (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Melisurgo n. 44
APPELLATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 17.02.2017, sulla premessa di Parte_1
essere assicurato da polizza infortuni stipulata dall , propria datrice di CP_2
lavoro, in favore dei dipendenti, con (ora Controparte_3 Controparte_1
per la copertura del rischio infortuni in ambito sia professionale che
[...]
extraprofessionale, assumeva che, in data 16.03.2007 alle ore 16,00 circa, scendendo le scale della propria abitazione, era scivolato e che, caduto così sui gradini, aveva riportato un trauma distorsivo del ginocchio sx, con interessamento dei legamenti, cui seguiva un intervento chirurgico, eseguito in data 12.11.2007.
Lamentava, quindi, che, in conseguenza di detto infortunio, aveva riportato una invalidità permanente valutabile, secondo le Tabelle INAIL del d.p.r. 1124/65, applicate in Polizza, nel 14-15%. Che dopo l'attivazione del procedimento di mediazione, l'Assicuratore, poi, aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo adducendo motivazioni generiche.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di Napoli di accertare l'inadempimento della convenuta e condannarla al pagamento in suo favore della somma a lui spettante a titolo di indennizzo per invalidità permanente residuata all'esito dell'infortunio patito. Chiedeva ancora il riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, nella misura di un terzo dell'indennizzo da liquidarsi in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la eccependo: la nullità dell'atto di citazione;
Controparte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione delle clausole contrattuali in tema di liquidazione del danno, di cui ai punti 2.8 e 2.9 delle
Condizioni di Polizza;
la decadenza dal diritto all'indennizzo, per non aver pagina 2 di 10 denunciato l'attore, nei termini contrattuali, alla contraente l'infortunio, la CP_2
quale, quindi, non aveva inviato alcuna tempestiva denuncia di infortunio all'Assicuratore. Nel merito, poi, contestava i fatti costitutivi della pretesa ed evidenziava che da polizza, in ogni caso, andavano esclusi dall'indennizzo le invalidità sino al 5% della capacità totale (art 2.6 Condizioni di Polizza).
Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande. Spese vinte.
Con sentenza n 8232/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva “accerta il diritto di a percepire l'indennizzo assicurativo, in quanto soggetto Parte_1
assicurato con la polizza infortuni, per cui è causa, stipulata da con CP_2
(già , nella misura che sarà Controparte_1 Controparte_4
determinata dal Collegio dei periti, come previsto al punto 02.09 delle condizioni di polizza;
rigetta per il resto la domanda proposta da;
compensa Parte_1
integralmente le spese di lite tra le parti;
spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , assumendone Parte_1
l'erroneità e chiedendo all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che l'eccezione di improponibilità formulata dall'assicuratore - per l'esistenza nel contratto di una "perizia contrattuale" - configura una questione di merito, perché riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria. Come tale, la medesima eccezione va qualificata come eccezione in senso proprio ed andava proposta dalla società appellata nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito;
> accertare
e dichiarare che la medesima eccezione è stata sollevata dalle Controparte_1
in primo grado, tardivamente perché doveva essere sollevata, a pena di
[...]
decadenza, entro i termini previsti per la tempestiva costituzione in giudizio, ossia,
a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c., con la comparsa di risposta almeno 20 giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione;
> accertare e dichiarare,
pagina 3 di 10 comunque, che prima del giudizio, l'assicuratore, dopo aver ricevuto la denuncia di infortunio e la certificazione medica che documentavano la sussistenza di un'invalidità permanente in capo al sig. , non ha mai disposto alcun Parte_1
accertamento sulla persona dell'assicurato; > per l'effetto dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la domanda di pagamento dell'indennizzo nei confronti delle
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'eccezione Controparte_1
di cui sopra non si ritenga debba soggiacere alle decadenze di cui all'art. 167
c.p.c., chiede: > accertare e dichiarare che prima del giudizio non si è verificata, tra le parti, alcuna "divergenza" sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla norma 02.08, condizione necessaria ed indispensabile affinché si possa invocare la cd. "perizia contrattuale", prevista, dall'art. 02.09 del contratto di polizza infortuni;
In ogni caso si chiede: condannare, le in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore del sig. , della somma pari ad € 9.586,83 Parte_1
dovuta a titolo di indennizzo per la invalidità permanente residuata all'odierno appellante;
accertare e dichiarare che prima del giudizio, né l' Controparte_5
né le che, in seguito, hanno incorporato per fusione
[...] Controparte_1
l' , hanno mai dato alcun riscontro alle legittime richieste di pagamento CP_3
del sig. , restando per effetto di tanto del tutto inadempienti nei Parte_1
confronti del loro assicurato;
per l'effetto, condannare, in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, una somma pari ad € 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale;
condannare la società appellata a corrispondere la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme liquidate dal di dell'evento al soddisfo;
Nel giudizio così incardinato si costituiva la , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del 348 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia la Corte respingere l'appello proposto dal Signor
perché inammissibile ed improponibile, rigettando, comunque, ogni e Parte_1
pagina 4 di 10 qualsiasi domanda introdotta nei confronti della Società . Vinte le Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, con accessori di legge”.
La Corte, all'udienza del 27.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto.
Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c..
Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Ancora, si osserva che si è ormai formato giudicato interno sulle statuizioni contenute nella sentenza in esame relativamente alle quali non risulta interposto gravame, ovvero quella parte in cui il Tribunale “accerta il diritto di a Parte_1
percepire l'indennizzo assicurativo, in quanto soggetto assicurato con la polizza infortuni, per cui è causa, stipulata da con (già CP_2 Controparte_1 [...]
”. Controparte_4
pagina 5 di 10 L'appellante, infatti, ha chiesto la parziale riforma della sentenza n. 8232/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di tre motivi di impugnazione: a) violazione e/o falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 166 e 167 c.p.c.
b) errata interpretazione del contratto di polizza infortuni stipulato dall' CP_2
in favore dei propri dipendenti con l' ed in particolare della norma Controparte_6
di cui L N. 02.09 delle condizioni generali” c) l'omesso accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'assicuratore e consequenziale omessa condanna al risarcimento del danno non patrimoniale”, tutto in relazione alla sola parte della pronuncia suddetta che ha, poi, così statuito: “nella misura che sarà determinata dal Collegio dei periti, come previsto al punto 02.09 delle condizioni di polizza;
rigetta per il resto la domanda proposta da;
compensa Parte_1
integralmente le spese di lite tra le parti;
spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro”.
L'appello è fondato.
Quanto al primo motivo di impugnazione, infatti, va precisato che, fin dal primo grado di giudizio, ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio Parte_1
della e dunque delle eccezioni da questa sollevate, essendosi Controparte_1
essa formalmente costituita in giudizio solo in data 06.06.2017.
Il Tribunale, sul punto, pur avendo rilevato che la costituzione della convenuta era certamente tardiva, non ha ritenuto che l'eccezione di Controparte_1
improponibilità e di inammissibilità della domanda da quest'ultima formulata soggiacesse alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., incorrendo così nell'errore di ritenere tempestiva (e poi nel merito fondata), l'eccezione della compagnia di assicurazioni, sul presupposto che la stessa riguarderebbe un fatto costitutivo della domanda ( cfr. pagg. 4 e 5 sentenza I grado “… nel caso in esame emerge, per tabulas, la previsione contrattuale di una procedura concordata per la liquidazione del danno, sicchè, vale la pensa precisare, l'eccezione formulata dall'Assicuratore
pagina 6 di 10 concernendo un fatto costitutivo della domanda (id est: modalità di determinazione del quantum debeatur, liquidabile da contratto) non soggiace alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.”).
Al contrario, ritiene questa Corte che, come dedotto dall'appellante, la suddetta eccezione formulata dall'assicuratore deve essere qualificata come eccezione in senso stretto ed andava proposta nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito ovvero con la costituzione tempestiva in giudizio poiché la clausola che prevede il ricorso ad un arbitrato irrituale, quale è la perizia contrattuale, integra una questione di competenza e non di operatività o meno della polizza, e che come tale va eccepita,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art.166 c.p.c
Così anche la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui le eccezioni di improponibilità della domanda nonché di prescrizione del diritto, nonché tutte le altre eccezioni ai sensi degli art. 166, 167 e 171 comma 2 c.p.c, vanno proposte dal convenuto almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata, per la prima comparizione delle parti, dall'attore nell'atto di citazione, pena la loro decadenza (cfr.: Cass civ. ord. n. 22748 del 6.11.2015).
Orbene, poiché come sopra evidenziato si è formato il giudicato in ordine al verificarsi del sinistro nonché sulla copertura assicurativa dell'evento dannoso, con accertamento del diritto al pagamento dell'indennizzo in favore di (cfr. Parte_1
sentenza appellata pagg. 3 e 6), questa Corte è chiamata a determinare l'indennizzo spettante all'odierno appellante.
All'uopo si osserva che l'istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato che l'appellante, in conseguenza del sinistro de quo, ha comportato per l'appellante una invalidità permanente pari al 5-6 %, come è emerso dall'elaborato definitivo depositato in atti in data 25.01.2020 dalla dott.ssa e che questo Persona_1
Collegio condivide siccome improntato a validi schemi logici e tecnici e che viene a costituire parte integrante della presente motivazione (cfr. pag. 5 consulenza medico- legale in cui, tra l'altro, si legge: “CONCLUSIONI MEDICO LEGALI: Dovendo
pagina 7 di 10 valutare gli esiti permanenti di lesione menisco mediale e lesione parziale LCA Con una riduzione dei movimenti di flessione del ginocchio di circa 15° e con cassetto +
Ritengo :in base alle tabelle del D.P.R 1124\65. Gli esiti permanentemente menomativi determinano un danno alla validità biologica, nella loro globalità in misura del 5-6%. il danno biologico è del 5/6%”).
Come previsto dalle condizioni generali di contratto allegate al fascicolo d'ufficio, allora, l'indennità viene liquidata con una somma calcolata in base alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta rapportata ad un importo (capitale) pari a 6 volte la retribuzione annua lorda (art. 02.12 condizioni generali di contratto “Le indennità assicurate per ciascuna persona risultano pari…in caso di invalidità permanente, ad una somma calcolata moltiplicando la percentuale di invalidità riconosciuta dalla società ed accettata dall'Assicurato, per un capitale pari a sei volte la retribuzione annua…”).
Dalla R.A.L. depositata nel corso del giudizio di primo grado, si ricava, che alla data del fatto dannoso, la retribuzione di , era pari ad € 29.051,02 e, Parte_1
quindi, il massimale ammontava, come da condizioni contrattuali, ad € 174.306,12 ovvero a 6 volte la Retribuzione Annua Lorda del Lavoratore, che, diviso 100, conduce, a sua volta, ad un valore punto percentuale pari ad € 1.743,06.
Poiché la valutazione, accertata dal C.T.U., il cui elaborato è stato sopra richiamato,
è risultata del 5,5%, ne deriva che l'indennizzo che spetta a Parte_1
corrisponde (€ 1.743,06 x 5,5% di I.P.) ad € 9.856,83.
Stante l'accoglimento del primo motivo di appello, il secondo ed il terzo motivo di gravame devono considerarsi assorbiti.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto con riforma della pronuncia di primo grado nella parte suddetta e la società appellata deve essere Controparte_1
condannata al risarcimento del danno in favore dell'appellante come sopra liquidato in complessivi € 9.856,83, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al pagina 8 di 10 consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del sinistro (17.02.2017) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla somma liquidata (€9.856,83) dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi in appello con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Iannicelli che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.8232/2021 pubblicata Parte_1
in data 11.10.2021 e contro la così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna le al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
9.856,83, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del sinistro (17.02.2017)
e fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla somma liquidata (€9.856,83) con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
b) condanna le al pagamento, delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio che liquida, in favore di , quanto al primo grado, in € 250,00 Parte_1
per spese ed in € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, per il presente grado di giudizio in € 350,00 per spese ed pagina 9 di 10 in € 3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Andrea Iannicelli;
c) Pone le spese di CTU a carico della Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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