Articolo 30 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 29Articolo 31
Versione
6 aprile 1972
Art. 30.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1970, risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1970 (articolo 26) . . . . . . . . L. 17.470.779.796 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 28). . . . . . . " 4.585.836.486
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 22.056.616.282
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Entrata in vigore il 6 aprile 1972