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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1264/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 07/02/2025 innanzi al dott. Mariano Carella, giudice del Tribunale di Palmi –
Sezione Civile, chiamata alle ore 10.45 la causa civile iscritta al n. 1264/2022 R.G. sono comparsi l'Avv. Prochilo Glenda, nell'interesse della appellante e l'Avv. Angela Parte_1
Fontana, per dell'Avv. Smiriglia Fava Antonella, nell'interesse dell'appellato CP_1
. I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali
[...]
di causa e a tutte le richieste, anche di ordine istruttorio ivi formulate e discutono oralmente la causa.
Il Tribunale esaurita la discussione orale della causa, si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore
15.54, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
Proc. n. 1264 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2022 R.G. tra: in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(c.f ), elettivamente domiciliato in Via Dante Alighieri n. 39, Taurianova (RC), presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Prochilo Glenda, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante - ricorrente in riassunzione
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Gebbione n.
9-G, Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv.
Smiriglia Fava Antonella, che, con l'Avv. Alessandra Arconti, lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellata- resistente in riassunzione.
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative. Appello avverso la sentenza n. 1425/2019, depositata dal Giudice di Pace di Palmi il 13.5.2019 a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 7.02.2025.
In fatto ed in diritto
, con atto di appello notificato in data 8.01.2020, impugnava innanzi Parte_2
al Tribunale di Palmi la sentenza n. 1425/2019, depositata dal Giudice di Pace di Palmi il
13.5.2019, non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposta dalla stessa (sottoposta a sequestro preventivo, in persona degli Parte_2
Amministratori Giudiziari) avverso l'ordinanza n. 13 del 21.2.2018, emessa dal Comune di e notificata in data 09/04/2018, con cui era stato ingiunto ad essa ricorrente il CP_1 pagamento di €. 5.239,00 per le violazioni rilevate nel verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 1000/2017 del 6.10.2017, elevato dal Commissariato di P.S. di a CP_1 carico di , in qualità di titolare del bar – ristorante – pizzeria Controparte_3 Parte_2
a seguito di sopralluogo avvenuto il 2.10.2017 nei locali dell'esercizio su indicato.
In particolare, con l'ordinanza opposta in primo grado il aveva applicato le sanzioni CP_1
amministrative previste per le violazioni accertate nel verbale presupposto, limitatamente alle seguenti:
a) violazione art. 8 legge 287/91 e s.m.i. (così contestata alla lett. b) del verbale, allegato ai fascicoli delle parti: “per non aver apposto il prescritto cartello in modo ben visibile con l'orario adottato di apertura e chiusura dell'esercizio….”);
b) violazione art. 14 comma 2 legge 283/1962 e s.m.i. (“per aver avviato al lavoro dipendente non munito di libretto sanitario …”: v. lett. d) del verbale);
c) violazione art. 14 comma 1° del d. lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m.i. (“per aver omesso di indicare il prezzo di vendita sui prodotti esposti (prodotti da forno esposti per la vendita al pubblico)…”: v. lett. g) del verbale);
d) violazione art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 e s.m.i. (“per aver omesso di esporre nell'apposita tabella in luogo visibile anche all'esterno del menù dei prezzi degli alimenti serviti
….”): v. lett. h) del verbale).
Con la sentenza appellata n. 1425/2019, il Giudice di Pace di Palmi rigettava la domanda, ritenendo che:
-la mancata contestazione immediata della sanzione non invalida la pretesa puntitiva della p.a., quando si è comunque proceduto nei termini prescritti alla notifica del verbale di accertamento, determinandosi esclusivamente un'attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede dell'opposizione giudiziale (Cass. 6697/2001);
- non vi è difetto di motivazione, perché l'ordinanza impugnata “contiene in sé i giusti riferimenti del verbale e la sua notifica nonché le disposizioni normative che si assumono violate”, aggiungendo che l'annullamento sarebbe inutile perché l'autorità dispone fino al decorso del termine prescrizionale, del potere di emanare un'altra ordinanza emendata dai vizi formali rilevati dall'opponente;
- “l'organo accertatore ha attestato una serie di violazioni dettagliatamente elencate nel verbale di contestazione e le suddette circostanze non sono opinabili né possono essere confutate da dichiarazioni testimoniali”, trattandosi di fatti caduti sotto la percezione dei pubblici ufficiali, come tali dotati di fede privilegiata fino a querela di falso.
Con il ricorso in appello, depositato il 12.11.2019, la parte appellante Parte_2
esponeva i seguenti motivi di gravame: 1) Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Violazione dell'art. 16 L. 689/81.
Mancanza dei presupposti minimi di legge per ritenersi valido l'accertamento compiuto: per aver il
Giudice di Pace rigettato la domanda proposta in primo grado, senza tener conto dei motivi di opposizione e, in particolare, senza considerare “gli evidenti vizi di forma e vizi di legittimità che inficiano il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 1000/2017”, in quanto privo di indicazione puntuale: a) della norma che determinava la sanzione per la violazione accertata;
b) dell'Ente amministrativo competente a ricevere il pagamento delle sanzioni e delle modalità di pagamento (estremi numerici del conto corrente postale o bancario su cui effettuarlo), con violazione del diritto dell'interessato di estinguere l'obbligazione mediante il ricorso al pagamento di una somma, anche in misura ridotta;
c) dell'Autorità giurisdizionale cui presentare ricorso, erroneamente individuata nel TAR di Reggio Calabria;
d) della descrizione compiuta della fattispecie oggetto di violazione da addebitare al trasgressore;
e) in relazione alla contestazione di cui alla lettera h), la norma indicata non corrisponde alla violazione contestata.
2) Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla P.A. e difetto di motivazione del provvedimento impugnato – Difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza- Mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante: per non avere il Giudice di prime cure tenuto in considerazione che l' non aveva CP_4
contestato le specifiche allegazioni, contenute nel ricorso introduttivo, in ordine alla mancanza di elementi essenziali ed alla presenza di rilevanti vizi nel verbale di contestazione, riprodotti nell'ordinanza ingiunzione. Tanto più che i medesimi vizi erano stati evidenziati negli scritti difensivi, rimasti privi di riscontro, sicché l'ordinanza ingiunzione, che non ha tenuto conto di quelle osservazioni, deve ritenersi affetta da difetto di motivazione, mentre il ragionamento del giudice a quo - il quale ha ritenuto superabile la censura sull'espressa considerazione che l'annullamento per difetto di motivazione consentirebbe comunque all'Amministrazione di emettere nuova ingiunzione - sarebbe illogico, contraddittorio e palesemente abnorme.
La motivazione della sentenza sarebbe inoltre errata, perché l' – sul quale gravava CP_4
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata – non aveva indicato concretamente né aveva avanzato richieste di prova sui fatti integranti gli illeciti amministrativi contestati al trasgressore, nonostante il ricorrente in primo grado avesse specificamente contestato le seguenti omissioni nel verbale degli agenti accertatori: alla lettera d), omessa indicazione del lavoratore cui la violazione contestata faceva riferimento;
alla lettera g), omessa indicazione delle vetrine, banchi e prodotti senza prezzo esposto al pubblico, atteso che nella specie si trattava di attività di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande con servizio al tavolo, senza alcuna esposizione di prodotti al pubblico;
alla lettera h), non si comprendeva in quale luogo visibile anche dall'esterno avrebbe dovuto essere posizionata la tabella del menù dei prezzi degli alimenti serviti.
Infine, a giudizio dell'appellante sarebbe stata errata la sentenza di primo grado, nella parte in cui si era ritenuto che i fatti riportati nel verbale di contestazione non potessero essere oggetto di valutazione se non attraverso la proposizione della querela di falso, in quanto l'appellante non aveva contestato i fatti riportati nel verbale, “ma la mancanza di elementi di specificità di tali fatti”.
Erroneamente, dunque, il giudice a quo aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale avanzata in primo grado su circostanze rilevanti e conducenti, pur avendo contraddittoriamente affermato che la contestazione differita del verbale ex art. 14 l. 689/81, nel termine di 90 giorni ivi prescritto,
“determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede dell'opposizione giudiziale (Cass. civ. sez. I 27.4.2001, n. 6097)”.
Sulla base dei motivi sopra illustrati, l'appellante concludeva perché, in riforma della sentenza appellata, il Tribunale volesse “annullare e/o dichiarare inefficace l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 13, del 21.2.2018 emessa dal , 4 Tecnica ed il Controparte_1 Pt_3 Pt_4
presupposto Verbale di contestazione n. 1000/2017, emesso dal Commissariato di Pubblica
Sicurezza di in data 06.10.2017, e, per l'effetto, sgravare l'appellante dal pagamento CP_1
della sanzione irrogata ed emettere ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
2) condannare, parte appellata, al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie per come formulate nel ricorso in opposizione del giudizio di primo grado”.
Si costituiva in grado di appello anche il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità o inammissibilità dell'appello, per mancata indicazione delle parti del provvedimento impugnate e delle modifiche che vengono richieste, in violazione del novellato art. 342 c.p.c.; ribadiva poi le eccezioni, già sollevate in primo grado, di inammissibilità della domanda per mancata impugnazione del verbale presupposto, nonché di difetto di legittimazione del CP_1
in relazione al verbale, elevato dal Commissariato di P.S., e di inammissibilità del rilievo inerente il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con sentenza n. 14/2021 R.S. il Tribunale di Palmi, in grado di appello, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, annullava l'ordinanza ingiunzione n. 13 del 21.02.2018 limitatamente alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 8 legge 287/91 (contestata alla lett. b) del verbale presupposto) e dell'art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 (lett. h) del verbale).
Avverso la predetta sentenza n. 14/2021 R.S. emessa in grado di appello, la ditta Controparte_2
proponeva ricorso in Cassazione (R.G. n. 21217/2021), sulla base di un unico motivo,
[...]
lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 14, 16, 18 c. 2, della L. 689/1981, degli artt. 2700 e 2697 c.c. nonché dell'art. 6, comma 11, del dlgs. n. 150/2011, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il tribunale omesso di considerare: innanzitutto, che l'ordinanza impugnata non ha indicato i dati necessari per effettuare il versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario e che, in mancanza di tali elementi essenziali, la ditta opponente non ha potuto esercitare il diritto di pagare la sanzione in misura ridotta nel termine previsto dall'art. 18, comma 2°, della L. n. 689/1981; in secondo luogo, che i fatti contestati, e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti, costituivano mere valutazioni sensoriali e risultavano, quindi, prive di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15828/2022 (depositata il 17.05.2022), rigettava la prima censura (mancata indicazione degli estremi su cui effettuare il versamento in misura ridotta della sanzione) e, per il resto affermava la fondatezza della seconda censura affermando il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di opposizione al pagamento di una sanzione amministrativa, in effetti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o di quelle rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata (come gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno av uto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche), essendo, al contrario, riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 2009)/ pur quando si deducano, relativamente ai fatti esposti in verbale, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n.
3705 del 2013).
2.4. L'efficacia probatoria del verbale, tuttavia, se da un lato concerne tutti gli accadimenti e le circostanze di fatto pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, implica, dall'altro lato, che il pubblico ufficiale adempia all'obbligo di descrivere, con la dovuta accuratezza, tutte le circostanze soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito. La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della conseguente prova nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, dunque, non può essere esaminata con esclusivo riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione ma può essere, al contrario, liberamente sottoposta al giudice dell'opposizione, che deve deciderla a prescindere dalla proposizione sul punto della querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito che, però, non essendo state adeguatamente rappresentate nel verbale, non sono state, in realtà, oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale e sono, quindi, prive di copertura probatoria privilegiata.”
Alla luce del superiore principio, gli con riguardo alla vicenda sottoposta al loro esame, Parte_5 specificavano che: “La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituivano valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori ed erano, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., e che ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione, non si è, pertanto, adeguata, per ciò che riguarda quest'ultima omissione (e cioè la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario), al predetto principio e si espone, quindi alle censure svolte, al riguardo dai ricorrenti”, dunque così disponendo “accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione e, per l'effetto, cassa, entro i medesimi limiti, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di
Palmi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
A seguito della cassazione con rinvio della sentenza d'appello n. 14/2021 R.S. del Tribunale di
Palmi, la ricorrente con atto di citazione in riassunzione notificato il 3.08.2022, Parte_1
domandava che il giudice del rinvio decidesse la causa nel merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Palmi adito, in diversa composizione ed in accoglimento della domanda dell'attrice in riassunzione, applicare il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte Sesta Sez. Civile nell' ordinanza n. 15828/2022 depositata il 17.05.2022 e per l'effetto:
A. Accogliere i motivi di appello formulati dall'odierna attrice in riassunzione in seno al giudizio n.
1892/2019 RG e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità ed illegittimità dell'Ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 13, del 21.2.2018 emessa dal CP_1
, Settore 4, Area Tecnica e del presupposto Verbale di contestazione n. 1000/2017,
[...]
emesso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di in data 06.10.2017 con sgravio CP_1
della dal pagamento di tutte le sanzioni ivi irrogate, emettendo ogni Parte_1
ulteriore presupposta e/o conseguente statuizione di legge;
B. Condannare controparte alle spese ed ai compensi professionali dei vari gradi di giudizio nonché di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da liquidarsi in favore del procuratore costituito.”
Il si costituiva regolarmente anche nella presente fase, richiamando e Controparte_1
confermando le considerazioni e domande avanzate negli atti precedenti: ribadiva le eccezioni, già sollevate in primo grado, di inammissibilità della domanda per mancata impugnazione del verbale presupposto, nonché di difetto di legittimazione del in relazione al verbale, elevato dal CP_1
Commissariato di P.S., e di inammissibilità del rilievo inerente il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa veniva riassegnata al presente Giudice in data 26.01.2024 e, dopo alcuni rinvii veniva assunta in decisione all'udienza del 7.02.2025.
2. Ciò premesso, a seguito della riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., questo
Tribunale, in grado di appello, è vincolato ai principi di diritto e agli accertamenti logico-fattuali enunziati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra riportata.
Come noto, infatti, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è pertanto preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della pronuncia della Corte di
Cassazione.
Ciò risulta espressione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui: “La riassunzione della causa — a seguito di cassazione della sentenza — dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione;
conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno”(cfr. Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20148).
Qualora poi la pronuncia dispositiva del rinvio a seguito di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o per falsa applicazione di norme di diritto - come è avvenuto nella specie -, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c. p. c., al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/08/2014, n.17790, Cassazione civile sez. II,
14/01/2020, n.448). Tanto premesso, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15828/2022 (depositata il 17.05.2022), cui è seguita la presente fase di riassunzione, ha affermato che: “L'efficacia probatoria del verbale, tuttavia, se da un lato concerne tutti gli accadimenti e le circostanze di fatto pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, implica, dall'altro lato, che il pubblico ufficiale adempia all'obbligo di descrivere, con la dovuta accuratezza, tutte le circostanze soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito. La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della conseguente prova nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, dunque, non può essere esaminata con esclusivo riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione ma può essere, al contrario, liberamente sottoposta al giudice dell'opposizione, che deve deciderla a prescindere dalla proposizione sul punto della querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito che, però, non essendo state adeguatamente rappresentate nel verbale, non sono state, in realtà, oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale e sono, quindi, prive di copertura probatoria privilegiata.”
Conseguentemente all'espresso principio di diritto la S.C. ha affermato che: “La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituivano valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori ed erano, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art.
2700 c.c., e che ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione, non si è, pertanto, adeguata, per ciò che riguarda quest'ultima omissione (e cioè la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario), al predetto principio e si espone, quindi alle censure svolte, al riguardo dai ricorrenti”.
Tanto implica che non potranno essere riprese tutte i motivi di censura avverso l'ordinanza impugnata, riformulate in questa sede, in quanto già risolte dalla Suprema Corte, con formazione di giudicato implicito interno, atteso che un eventuale riesame finirebbe con il porre nel nulla o con il limitare gli effetti della pronuncia della cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità della stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7091).
Ne consegue che deve, pertanto, ritenersi coperto dal giudicato l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 13 del 21.02.2018 limitatamente alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 8 legge 287/91 (contestata alla lett. b) del verbale presupposto) e dell'art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 (lett. h) del verbale).
Come anche, risulta coperto dal giudicato il rigetto di tutti gli altri motivi di opposizione formulati dalla (compreso quello concernente le sanzioni applicate per violazione Parte_2 dell'art. 14 comma 1° del d. lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m.i. (lett. g) del verbale).
Pertanto, l'unica rivalutazione, da poter effettuare questa sede e su cui vi è stato la decisione rescindente della Suprema Corte, attiene al motivo di opposizione concernente la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario (lett. d) “violazione dell'art. 14 comma 2 della legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni” del verbale sotteso all'ordinanza impugnata), in quanto, sulla base del principio espresso e delle valutazioni logico-giuridiche condotte dalla Corte di Cassazione, deve invece ritenersi coperta dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.( fino a querela di falso) la contestazione circa l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti (“violazione art. 14 comma 1° del d. lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m.i.” di cui alla lett. g) del verbale).
Al riguardo, la mancata indicazione nel verbale del nominativo del lavoratore dipendente avviato senza libretto sanitario non consente di ritenere tale accertamento coperto dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c., e ciò proprio in relazione ai ragionamenti espressi dalla Suprema Corte circa l'insufficiente adeguata rappresentazione di tale dato nel verbale di accertamento, che così priva quest'ultimo di ogni efficacia fidefaciente su circostanze non rappresentate.
Né tale dato risulta acquisibile aliunde, dunque risultando così tale contestazione sprovvista di prova da parte della p.a. (su cui ricade notoriamente l'onere della prova in ipotesi di opposizioni ex art. 22 L. 689/1981, cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2024, n.30148); del resto, al riguardo, non soccorre certamente il capitolo testimoniale formulato dal Comune di CP_1
(“Vero che la sig.ra ha avviato al lavoro un dipendente privo del libretto Controparte_3 sanitario e che tale circostanza è stata accertata direttamente da lei?”), il quale risulta sostanzialmente irrilevante ed inconducente rispetto al punto in questione, in quanto si limita semplicemente a provare l'avvio di un dipendente privo del libretto sanitario ma non consente di individuare il nominativo di tale dipendente, e ciò ponendosi anche in contrasto con il corretto esplicarsi del diritto di difesa da parte del soggetto sanzionato.
Ne consegue che va accolto parzialmente l'appello sul punto e, per l'effetto, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 13 del 21.02.2018 anche con riguardo alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 14 comma 2 della legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni (contestata alla lett. d) del verbale presupposto).
Per il resto, come detto, va ritenuto formatosi il giudicato.
3. Per la regolamentazione delle spese di lite, avendo la sentenza di annullamento disposto che questo Tribunale provvedesse anche a quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla
Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado;
nonché dell'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cassazione civile sez. lav.,
18/06/2003, n.9783; Cassazione civile sez. lav., 18/06/2003, n.9783)
In applicazione di tali regole, considerato che la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata in senso favorevole all'opponente accogliendo taluni motivi di opposizione, si ritiene che in considerazione della soccombenza reciproca va operata l'integrale compensazione delle spese di lite di tutto il giudizio (per tutte le fasi processuali).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti del disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 13 del
21.02.2018 limitatamente alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 8 legge 287/91
(contestata alla lett. b) del verbale presupposto), dell'art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 (lett. h) del verbale) e dell'art. 14 comma 2 della legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni” (contestata alla lett. d) del verbale presupposto);
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite di tutto il giudizio (per tutte le fasi processuali).
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 7.02.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 07/02/2025 innanzi al dott. Mariano Carella, giudice del Tribunale di Palmi –
Sezione Civile, chiamata alle ore 10.45 la causa civile iscritta al n. 1264/2022 R.G. sono comparsi l'Avv. Prochilo Glenda, nell'interesse della appellante e l'Avv. Angela Parte_1
Fontana, per dell'Avv. Smiriglia Fava Antonella, nell'interesse dell'appellato CP_1
. I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali
[...]
di causa e a tutte le richieste, anche di ordine istruttorio ivi formulate e discutono oralmente la causa.
Il Tribunale esaurita la discussione orale della causa, si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore
15.54, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
Proc. n. 1264 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2022 R.G. tra: in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(c.f ), elettivamente domiciliato in Via Dante Alighieri n. 39, Taurianova (RC), presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Prochilo Glenda, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante - ricorrente in riassunzione
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Gebbione n.
9-G, Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv.
Smiriglia Fava Antonella, che, con l'Avv. Alessandra Arconti, lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellata- resistente in riassunzione.
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative. Appello avverso la sentenza n. 1425/2019, depositata dal Giudice di Pace di Palmi il 13.5.2019 a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 7.02.2025.
In fatto ed in diritto
, con atto di appello notificato in data 8.01.2020, impugnava innanzi Parte_2
al Tribunale di Palmi la sentenza n. 1425/2019, depositata dal Giudice di Pace di Palmi il
13.5.2019, non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposta dalla stessa (sottoposta a sequestro preventivo, in persona degli Parte_2
Amministratori Giudiziari) avverso l'ordinanza n. 13 del 21.2.2018, emessa dal Comune di e notificata in data 09/04/2018, con cui era stato ingiunto ad essa ricorrente il CP_1 pagamento di €. 5.239,00 per le violazioni rilevate nel verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 1000/2017 del 6.10.2017, elevato dal Commissariato di P.S. di a CP_1 carico di , in qualità di titolare del bar – ristorante – pizzeria Controparte_3 Parte_2
a seguito di sopralluogo avvenuto il 2.10.2017 nei locali dell'esercizio su indicato.
In particolare, con l'ordinanza opposta in primo grado il aveva applicato le sanzioni CP_1
amministrative previste per le violazioni accertate nel verbale presupposto, limitatamente alle seguenti:
a) violazione art. 8 legge 287/91 e s.m.i. (così contestata alla lett. b) del verbale, allegato ai fascicoli delle parti: “per non aver apposto il prescritto cartello in modo ben visibile con l'orario adottato di apertura e chiusura dell'esercizio….”);
b) violazione art. 14 comma 2 legge 283/1962 e s.m.i. (“per aver avviato al lavoro dipendente non munito di libretto sanitario …”: v. lett. d) del verbale);
c) violazione art. 14 comma 1° del d. lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m.i. (“per aver omesso di indicare il prezzo di vendita sui prodotti esposti (prodotti da forno esposti per la vendita al pubblico)…”: v. lett. g) del verbale);
d) violazione art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 e s.m.i. (“per aver omesso di esporre nell'apposita tabella in luogo visibile anche all'esterno del menù dei prezzi degli alimenti serviti
….”): v. lett. h) del verbale).
Con la sentenza appellata n. 1425/2019, il Giudice di Pace di Palmi rigettava la domanda, ritenendo che:
-la mancata contestazione immediata della sanzione non invalida la pretesa puntitiva della p.a., quando si è comunque proceduto nei termini prescritti alla notifica del verbale di accertamento, determinandosi esclusivamente un'attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede dell'opposizione giudiziale (Cass. 6697/2001);
- non vi è difetto di motivazione, perché l'ordinanza impugnata “contiene in sé i giusti riferimenti del verbale e la sua notifica nonché le disposizioni normative che si assumono violate”, aggiungendo che l'annullamento sarebbe inutile perché l'autorità dispone fino al decorso del termine prescrizionale, del potere di emanare un'altra ordinanza emendata dai vizi formali rilevati dall'opponente;
- “l'organo accertatore ha attestato una serie di violazioni dettagliatamente elencate nel verbale di contestazione e le suddette circostanze non sono opinabili né possono essere confutate da dichiarazioni testimoniali”, trattandosi di fatti caduti sotto la percezione dei pubblici ufficiali, come tali dotati di fede privilegiata fino a querela di falso.
Con il ricorso in appello, depositato il 12.11.2019, la parte appellante Parte_2
esponeva i seguenti motivi di gravame: 1) Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Violazione dell'art. 16 L. 689/81.
Mancanza dei presupposti minimi di legge per ritenersi valido l'accertamento compiuto: per aver il
Giudice di Pace rigettato la domanda proposta in primo grado, senza tener conto dei motivi di opposizione e, in particolare, senza considerare “gli evidenti vizi di forma e vizi di legittimità che inficiano il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 1000/2017”, in quanto privo di indicazione puntuale: a) della norma che determinava la sanzione per la violazione accertata;
b) dell'Ente amministrativo competente a ricevere il pagamento delle sanzioni e delle modalità di pagamento (estremi numerici del conto corrente postale o bancario su cui effettuarlo), con violazione del diritto dell'interessato di estinguere l'obbligazione mediante il ricorso al pagamento di una somma, anche in misura ridotta;
c) dell'Autorità giurisdizionale cui presentare ricorso, erroneamente individuata nel TAR di Reggio Calabria;
d) della descrizione compiuta della fattispecie oggetto di violazione da addebitare al trasgressore;
e) in relazione alla contestazione di cui alla lettera h), la norma indicata non corrisponde alla violazione contestata.
2) Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla P.A. e difetto di motivazione del provvedimento impugnato – Difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza- Mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante: per non avere il Giudice di prime cure tenuto in considerazione che l' non aveva CP_4
contestato le specifiche allegazioni, contenute nel ricorso introduttivo, in ordine alla mancanza di elementi essenziali ed alla presenza di rilevanti vizi nel verbale di contestazione, riprodotti nell'ordinanza ingiunzione. Tanto più che i medesimi vizi erano stati evidenziati negli scritti difensivi, rimasti privi di riscontro, sicché l'ordinanza ingiunzione, che non ha tenuto conto di quelle osservazioni, deve ritenersi affetta da difetto di motivazione, mentre il ragionamento del giudice a quo - il quale ha ritenuto superabile la censura sull'espressa considerazione che l'annullamento per difetto di motivazione consentirebbe comunque all'Amministrazione di emettere nuova ingiunzione - sarebbe illogico, contraddittorio e palesemente abnorme.
La motivazione della sentenza sarebbe inoltre errata, perché l' – sul quale gravava CP_4
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata – non aveva indicato concretamente né aveva avanzato richieste di prova sui fatti integranti gli illeciti amministrativi contestati al trasgressore, nonostante il ricorrente in primo grado avesse specificamente contestato le seguenti omissioni nel verbale degli agenti accertatori: alla lettera d), omessa indicazione del lavoratore cui la violazione contestata faceva riferimento;
alla lettera g), omessa indicazione delle vetrine, banchi e prodotti senza prezzo esposto al pubblico, atteso che nella specie si trattava di attività di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande con servizio al tavolo, senza alcuna esposizione di prodotti al pubblico;
alla lettera h), non si comprendeva in quale luogo visibile anche dall'esterno avrebbe dovuto essere posizionata la tabella del menù dei prezzi degli alimenti serviti.
Infine, a giudizio dell'appellante sarebbe stata errata la sentenza di primo grado, nella parte in cui si era ritenuto che i fatti riportati nel verbale di contestazione non potessero essere oggetto di valutazione se non attraverso la proposizione della querela di falso, in quanto l'appellante non aveva contestato i fatti riportati nel verbale, “ma la mancanza di elementi di specificità di tali fatti”.
Erroneamente, dunque, il giudice a quo aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale avanzata in primo grado su circostanze rilevanti e conducenti, pur avendo contraddittoriamente affermato che la contestazione differita del verbale ex art. 14 l. 689/81, nel termine di 90 giorni ivi prescritto,
“determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede dell'opposizione giudiziale (Cass. civ. sez. I 27.4.2001, n. 6097)”.
Sulla base dei motivi sopra illustrati, l'appellante concludeva perché, in riforma della sentenza appellata, il Tribunale volesse “annullare e/o dichiarare inefficace l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 13, del 21.2.2018 emessa dal , 4 Tecnica ed il Controparte_1 Pt_3 Pt_4
presupposto Verbale di contestazione n. 1000/2017, emesso dal Commissariato di Pubblica
Sicurezza di in data 06.10.2017, e, per l'effetto, sgravare l'appellante dal pagamento CP_1
della sanzione irrogata ed emettere ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
2) condannare, parte appellata, al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie per come formulate nel ricorso in opposizione del giudizio di primo grado”.
Si costituiva in grado di appello anche il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità o inammissibilità dell'appello, per mancata indicazione delle parti del provvedimento impugnate e delle modifiche che vengono richieste, in violazione del novellato art. 342 c.p.c.; ribadiva poi le eccezioni, già sollevate in primo grado, di inammissibilità della domanda per mancata impugnazione del verbale presupposto, nonché di difetto di legittimazione del CP_1
in relazione al verbale, elevato dal Commissariato di P.S., e di inammissibilità del rilievo inerente il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con sentenza n. 14/2021 R.S. il Tribunale di Palmi, in grado di appello, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, annullava l'ordinanza ingiunzione n. 13 del 21.02.2018 limitatamente alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 8 legge 287/91 (contestata alla lett. b) del verbale presupposto) e dell'art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 (lett. h) del verbale).
Avverso la predetta sentenza n. 14/2021 R.S. emessa in grado di appello, la ditta Controparte_2
proponeva ricorso in Cassazione (R.G. n. 21217/2021), sulla base di un unico motivo,
[...]
lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 14, 16, 18 c. 2, della L. 689/1981, degli artt. 2700 e 2697 c.c. nonché dell'art. 6, comma 11, del dlgs. n. 150/2011, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il tribunale omesso di considerare: innanzitutto, che l'ordinanza impugnata non ha indicato i dati necessari per effettuare il versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario e che, in mancanza di tali elementi essenziali, la ditta opponente non ha potuto esercitare il diritto di pagare la sanzione in misura ridotta nel termine previsto dall'art. 18, comma 2°, della L. n. 689/1981; in secondo luogo, che i fatti contestati, e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti, costituivano mere valutazioni sensoriali e risultavano, quindi, prive di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15828/2022 (depositata il 17.05.2022), rigettava la prima censura (mancata indicazione degli estremi su cui effettuare il versamento in misura ridotta della sanzione) e, per il resto affermava la fondatezza della seconda censura affermando il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di opposizione al pagamento di una sanzione amministrativa, in effetti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o di quelle rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata (come gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno av uto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche), essendo, al contrario, riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 2009)/ pur quando si deducano, relativamente ai fatti esposti in verbale, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n.
3705 del 2013).
2.4. L'efficacia probatoria del verbale, tuttavia, se da un lato concerne tutti gli accadimenti e le circostanze di fatto pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, implica, dall'altro lato, che il pubblico ufficiale adempia all'obbligo di descrivere, con la dovuta accuratezza, tutte le circostanze soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito. La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della conseguente prova nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, dunque, non può essere esaminata con esclusivo riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione ma può essere, al contrario, liberamente sottoposta al giudice dell'opposizione, che deve deciderla a prescindere dalla proposizione sul punto della querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito che, però, non essendo state adeguatamente rappresentate nel verbale, non sono state, in realtà, oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale e sono, quindi, prive di copertura probatoria privilegiata.”
Alla luce del superiore principio, gli con riguardo alla vicenda sottoposta al loro esame, Parte_5 specificavano che: “La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituivano valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori ed erano, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., e che ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione, non si è, pertanto, adeguata, per ciò che riguarda quest'ultima omissione (e cioè la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario), al predetto principio e si espone, quindi alle censure svolte, al riguardo dai ricorrenti”, dunque così disponendo “accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione e, per l'effetto, cassa, entro i medesimi limiti, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di
Palmi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
A seguito della cassazione con rinvio della sentenza d'appello n. 14/2021 R.S. del Tribunale di
Palmi, la ricorrente con atto di citazione in riassunzione notificato il 3.08.2022, Parte_1
domandava che il giudice del rinvio decidesse la causa nel merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Palmi adito, in diversa composizione ed in accoglimento della domanda dell'attrice in riassunzione, applicare il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte Sesta Sez. Civile nell' ordinanza n. 15828/2022 depositata il 17.05.2022 e per l'effetto:
A. Accogliere i motivi di appello formulati dall'odierna attrice in riassunzione in seno al giudizio n.
1892/2019 RG e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità ed illegittimità dell'Ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 13, del 21.2.2018 emessa dal CP_1
, Settore 4, Area Tecnica e del presupposto Verbale di contestazione n. 1000/2017,
[...]
emesso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di in data 06.10.2017 con sgravio CP_1
della dal pagamento di tutte le sanzioni ivi irrogate, emettendo ogni Parte_1
ulteriore presupposta e/o conseguente statuizione di legge;
B. Condannare controparte alle spese ed ai compensi professionali dei vari gradi di giudizio nonché di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da liquidarsi in favore del procuratore costituito.”
Il si costituiva regolarmente anche nella presente fase, richiamando e Controparte_1
confermando le considerazioni e domande avanzate negli atti precedenti: ribadiva le eccezioni, già sollevate in primo grado, di inammissibilità della domanda per mancata impugnazione del verbale presupposto, nonché di difetto di legittimazione del in relazione al verbale, elevato dal CP_1
Commissariato di P.S., e di inammissibilità del rilievo inerente il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa veniva riassegnata al presente Giudice in data 26.01.2024 e, dopo alcuni rinvii veniva assunta in decisione all'udienza del 7.02.2025.
2. Ciò premesso, a seguito della riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., questo
Tribunale, in grado di appello, è vincolato ai principi di diritto e agli accertamenti logico-fattuali enunziati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra riportata.
Come noto, infatti, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è pertanto preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della pronuncia della Corte di
Cassazione.
Ciò risulta espressione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui: “La riassunzione della causa — a seguito di cassazione della sentenza — dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione;
conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno”(cfr. Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20148).
Qualora poi la pronuncia dispositiva del rinvio a seguito di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o per falsa applicazione di norme di diritto - come è avvenuto nella specie -, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c. p. c., al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/08/2014, n.17790, Cassazione civile sez. II,
14/01/2020, n.448). Tanto premesso, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15828/2022 (depositata il 17.05.2022), cui è seguita la presente fase di riassunzione, ha affermato che: “L'efficacia probatoria del verbale, tuttavia, se da un lato concerne tutti gli accadimenti e le circostanze di fatto pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, implica, dall'altro lato, che il pubblico ufficiale adempia all'obbligo di descrivere, con la dovuta accuratezza, tutte le circostanze soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito. La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della conseguente prova nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, dunque, non può essere esaminata con esclusivo riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione ma può essere, al contrario, liberamente sottoposta al giudice dell'opposizione, che deve deciderla a prescindere dalla proposizione sul punto della querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito che, però, non essendo state adeguatamente rappresentate nel verbale, non sono state, in realtà, oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale e sono, quindi, prive di copertura probatoria privilegiata.”
Conseguentemente all'espresso principio di diritto la S.C. ha affermato che: “La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituivano valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori ed erano, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art.
2700 c.c., e che ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione, non si è, pertanto, adeguata, per ciò che riguarda quest'ultima omissione (e cioè la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario), al predetto principio e si espone, quindi alle censure svolte, al riguardo dai ricorrenti”.
Tanto implica che non potranno essere riprese tutte i motivi di censura avverso l'ordinanza impugnata, riformulate in questa sede, in quanto già risolte dalla Suprema Corte, con formazione di giudicato implicito interno, atteso che un eventuale riesame finirebbe con il porre nel nulla o con il limitare gli effetti della pronuncia della cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità della stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7091).
Ne consegue che deve, pertanto, ritenersi coperto dal giudicato l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 13 del 21.02.2018 limitatamente alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 8 legge 287/91 (contestata alla lett. b) del verbale presupposto) e dell'art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 (lett. h) del verbale).
Come anche, risulta coperto dal giudicato il rigetto di tutti gli altri motivi di opposizione formulati dalla (compreso quello concernente le sanzioni applicate per violazione Parte_2 dell'art. 14 comma 1° del d. lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m.i. (lett. g) del verbale).
Pertanto, l'unica rivalutazione, da poter effettuare questa sede e su cui vi è stato la decisione rescindente della Suprema Corte, attiene al motivo di opposizione concernente la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario (lett. d) “violazione dell'art. 14 comma 2 della legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni” del verbale sotteso all'ordinanza impugnata), in quanto, sulla base del principio espresso e delle valutazioni logico-giuridiche condotte dalla Corte di Cassazione, deve invece ritenersi coperta dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.( fino a querela di falso) la contestazione circa l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti (“violazione art. 14 comma 1° del d. lgs. 31.3.1998 n. 114 e s.m.i.” di cui alla lett. g) del verbale).
Al riguardo, la mancata indicazione nel verbale del nominativo del lavoratore dipendente avviato senza libretto sanitario non consente di ritenere tale accertamento coperto dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c., e ciò proprio in relazione ai ragionamenti espressi dalla Suprema Corte circa l'insufficiente adeguata rappresentazione di tale dato nel verbale di accertamento, che così priva quest'ultimo di ogni efficacia fidefaciente su circostanze non rappresentate.
Né tale dato risulta acquisibile aliunde, dunque risultando così tale contestazione sprovvista di prova da parte della p.a. (su cui ricade notoriamente l'onere della prova in ipotesi di opposizioni ex art. 22 L. 689/1981, cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2024, n.30148); del resto, al riguardo, non soccorre certamente il capitolo testimoniale formulato dal Comune di CP_1
(“Vero che la sig.ra ha avviato al lavoro un dipendente privo del libretto Controparte_3 sanitario e che tale circostanza è stata accertata direttamente da lei?”), il quale risulta sostanzialmente irrilevante ed inconducente rispetto al punto in questione, in quanto si limita semplicemente a provare l'avvio di un dipendente privo del libretto sanitario ma non consente di individuare il nominativo di tale dipendente, e ciò ponendosi anche in contrasto con il corretto esplicarsi del diritto di difesa da parte del soggetto sanzionato.
Ne consegue che va accolto parzialmente l'appello sul punto e, per l'effetto, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 13 del 21.02.2018 anche con riguardo alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 14 comma 2 della legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni (contestata alla lett. d) del verbale presupposto).
Per il resto, come detto, va ritenuto formatosi il giudicato.
3. Per la regolamentazione delle spese di lite, avendo la sentenza di annullamento disposto che questo Tribunale provvedesse anche a quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla
Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado;
nonché dell'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cassazione civile sez. lav.,
18/06/2003, n.9783; Cassazione civile sez. lav., 18/06/2003, n.9783)
In applicazione di tali regole, considerato che la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata in senso favorevole all'opponente accogliendo taluni motivi di opposizione, si ritiene che in considerazione della soccombenza reciproca va operata l'integrale compensazione delle spese di lite di tutto il giudizio (per tutte le fasi processuali).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti del disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 13 del
21.02.2018 limitatamente alle sanzioni applicate per la violazione dell'art. 8 legge 287/91
(contestata alla lett. b) del verbale presupposto), dell'art. 17 bis comma 3° del R.D. 773/31 (lett. h) del verbale) e dell'art. 14 comma 2 della legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni” (contestata alla lett. d) del verbale presupposto);
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite di tutto il giudizio (per tutte le fasi processuali).
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 7.02.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella