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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/04/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 13/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LO
SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui (c.f ) e Parte_1 C.F._1
(c.f ) hanno chiesto che sia dichiarata la liquidazione Parte_2 C.F._2 giudiziale di con sede legale in LO IO (LO) Viale Toscana 14/H Controparte_1
CAP 26855 (c.f e p.i ; P.IVA_1 vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
visto il mancato perfezionamento della notifica a mezzo PEC in data 14.02.2024, il tentativo di notifica presso la sede legale della società in data 26.02.2024 e, successivamente, in data 26.03.2024 ed il successivo deposito degli atti presso la Casa Comunale di LO IO (LO) in data 26.03.2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la propria sede legale in LO IO (LO) Viale Toscana 14/H CAP 26855, e che non sono emersi elementi per cui collocare aliunde il centro principale degli interessi della società debitrice;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII
e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, dato che il credito azionato dai creditori ricorrenti risulta pari a complessivi € 24.921,73 e i debiti erariali totali sono pari a € 37.936,62; E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro € 24.921,73 nei confronti dei ricorrenti portati da decreti ingiuntivi e precetti a titolo di retribuzioni;
- esposizione debitoria di € 37.936,62 nei confronti di;
Organizzazione_1 R.G. 13/2024
- tentativo di pignoramento mobiliare negativo in data 24.10.2023 presso la sede legale avendo l'ufficiale giudiziario attestato “recatomi in luogo ho rinvenuto chiuso senza alcuna indicazione della società”;
- mancato deposito dei bilanci di esercizio con decorrenza dall'anno 2022, pur essendone la società tenuta per legge;
- sostanziale inattività della società resistente, non essendo la stessa rinvenibile presso la sede legale, come da ultimo attestato dall'Ufficiale Giudiziario che ha provveduto alla notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale;
si legge, infatti, nella relata di notifica “al civico come in atti non c'è più la società come in atti”, “anzi stante l'allegata visura camerale da cui si evince che la società come in atti è tuttora domiciliata in via Toscana 14H, si precisa che il capannone 14H è nella disponibilità Cont da circa 6 mesi della società pertanto risulta vano il tentativo di rintracciare la società come in atti nel luogo indicato nella visura camerale”; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
con sede legale in LO IO (LO) Viale Toscana 14/H CAP 26855 (c.f Controparte_1
e p.i ); P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Varesano Francesca
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 18.09.2024 ad ore 12.15 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di LO, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
R.G. 13/2024
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in LO, nella Camera di Consiglio del 23.04.2024 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LO
SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui (c.f ) e Parte_1 C.F._1
(c.f ) hanno chiesto che sia dichiarata la liquidazione Parte_2 C.F._2 giudiziale di con sede legale in LO IO (LO) Viale Toscana 14/H Controparte_1
CAP 26855 (c.f e p.i ; P.IVA_1 vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
visto il mancato perfezionamento della notifica a mezzo PEC in data 14.02.2024, il tentativo di notifica presso la sede legale della società in data 26.02.2024 e, successivamente, in data 26.03.2024 ed il successivo deposito degli atti presso la Casa Comunale di LO IO (LO) in data 26.03.2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la propria sede legale in LO IO (LO) Viale Toscana 14/H CAP 26855, e che non sono emersi elementi per cui collocare aliunde il centro principale degli interessi della società debitrice;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII
e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, dato che il credito azionato dai creditori ricorrenti risulta pari a complessivi € 24.921,73 e i debiti erariali totali sono pari a € 37.936,62; E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro € 24.921,73 nei confronti dei ricorrenti portati da decreti ingiuntivi e precetti a titolo di retribuzioni;
- esposizione debitoria di € 37.936,62 nei confronti di;
Organizzazione_1 R.G. 13/2024
- tentativo di pignoramento mobiliare negativo in data 24.10.2023 presso la sede legale avendo l'ufficiale giudiziario attestato “recatomi in luogo ho rinvenuto chiuso senza alcuna indicazione della società”;
- mancato deposito dei bilanci di esercizio con decorrenza dall'anno 2022, pur essendone la società tenuta per legge;
- sostanziale inattività della società resistente, non essendo la stessa rinvenibile presso la sede legale, come da ultimo attestato dall'Ufficiale Giudiziario che ha provveduto alla notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale;
si legge, infatti, nella relata di notifica “al civico come in atti non c'è più la società come in atti”, “anzi stante l'allegata visura camerale da cui si evince che la società come in atti è tuttora domiciliata in via Toscana 14H, si precisa che il capannone 14H è nella disponibilità Cont da circa 6 mesi della società pertanto risulta vano il tentativo di rintracciare la società come in atti nel luogo indicato nella visura camerale”; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
con sede legale in LO IO (LO) Viale Toscana 14/H CAP 26855 (c.f Controparte_1
e p.i ); P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Varesano Francesca
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 18.09.2024 ad ore 12.15 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di LO, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
R.G. 13/2024
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in LO, nella Camera di Consiglio del 23.04.2024 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi