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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 955/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 955/2023 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Emanuela Bettini;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Marco Dell'Acqua;
CONVENUTA nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti Elena Macchi e Giuseppe Macchi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni CP_1 patiti dall'autocarro Fiat Iveco Tg.DK996JP in conseguenza dei fatti esposti in premessa e per l'effetto condannare la predetta in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla CP_1 refusione delle spese sostenute dall'attrice per la riparazione dell'autocarro nella misura pari a € 5.569,93 o in quell'altra diversa accertata in corso di causa
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.Mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, cosi giudicare: Nel merito: limitare la condanna di al risarcimento dei danni patiti da nella misura che sarà CP_1 Parte_1 accertata in corso di causa e per l'effetto dichiarare che la deve tenere indenne Controparte_2 la società da ogni esborso e conseguentemente condannare la predetta CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 al pagamento in favore della società di una somma pari a quella che la società CP_2 Parte_1 sarà tenuta a pagare in favore della CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di lite ex DM 147/22”.
Per la parte terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare la non operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa in mancanza del rapporto di terzietà tra la società attrice e la società convenuta e per l'effetto assolvere la terza chiamata da ogni domanda contro la stessa proposta. Controparte_2
In ogni caso, nel merito, assolvere la terza chiamata da ogni domanda contro la stessa proposta.
Col favore delle spese e dei compensi di causa”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo avere premesso di essere proprietaria Parte_1 dell'autocarro marca FIAT targato DK996JP, danneggiato in data 08.07.2021 da un albero caduto mentre sostava sull'area di proprietà di a VE (CO), conveniva in giudizio CP_1 quest'ultima per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 5.569,93, ovvero nella diversa somma ritenuta dovuta all'esito della causa. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 02.05.2023, con la quale aderiva CP_1 alla ricostruzione dei fatti proposta dalla società attrice e non contestava l'ammontare dei danni dalle stessa lamentati. Esponeva, altresì, di essere titolare di polizza assicurativa a copertura del rischio di danni a terzi in essere con (già e, pertanto, domandava Controparte_2 Controparte_3 il differimento della prima udienza per consentirne la chiamata in giudizio e di essere tenuta indenne da qualsivoglia esborso in favore dell'attrice Parte_1
Autorizzata l'evocazione in giudizio della compagnia assicurativa e differita l'udienza ex art. 183 c.p.c., si costituiva con comparsa depositata il 06.09.2023, deducendo, in primo Controparte_2 luogo, l'inoperatività della polizza, motivata con la stretta interessenza tra l'attrice e la Parte_1 convenuta La terza chiamata in garanzia osservava, infatti, che il capitale sociale di CP_1 Pt_1 era detenuto per il 70% da mentre il restante 30% apparteneva a e
[...] CP_1 CP_4 [...]
, a propria volta soci al 50% della convenuta. Lo stesso , peraltro, era CP_5 CP_5 amministratore unico della società attrice. Tali circostanze, complessivamente considerate, inducevano in definitiva a ritenere assente il presupposto della “terzietà” del soggetto previsto dall'art. 1917 c.c. per il contratto di assicurazione. eccepiva, inoltre, l'insussistenza di responsabilità di parte convenuta nella Controparte_2 determinazione dei danni lamentati da atteso che l'intensità dei fenomeni atmosferici che Parte_1 avevano determinato la caduta dell'albero all'origine del sinistro era tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito.
Essa concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domande svolte.
Esperita infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita, disposta dal Giudice all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 27.09.2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti, che depositavano le rispettive memorie. La causa era quindi istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prova orale per testi e, infine, era rinviata al 17.09.2024 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*** *** ***
pagina 2 di 4 La ricostruzione dei fatti propugnata da parte attrice può dirsi definitivamente accertata alla luce del contegno processuale della convenuta la quale, sin dal primo atto difensivo, conveniva con CP_1 la controparte quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa. Infatti, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2023, pagina 2, essa affermava testualmente: “[…] Nulla quaestio che in data 08.07.21 l'autocarro Tg. DK996JP, di proprietà dell'attrice, era parcheggiato in VE (Co), via XX Settembre n.45 all'interno di un'area di proprietà della e che, a causa del CP_1 crollo di un albero provocato dal vento, veniva colpito e danneggiato […]”.
Deve, pertanto, definitivamente affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. di in ragione CP_1 del rapporto di custodia certamente intercorrente tra quest'ultima e l'albero piantumato sulla sua proprietà, che, abbattendosi al suolo, aveva provocato il danneggiamento dell'autocarro altrui.
Parimenti incontroversi, in quanto non contestati da sono sia l'esistenza dei danni subiti CP_1 dall'abitacolo del veicolo, chiaramente riconoscibili nelle immagini offerte in comunicazione dalle parti (documento n. 3 del fascicolo attoreo e documenti nn. 6, 7, 8 e 9 del fascicolo di parte convenuta), sia l'ammontare di tali danni, pari a € 5.569,93, come attestato dalla fattura n. 316/E del 05.10.2021 comprovante le riparazioni effettuate e dalla ricevuta di bonifico che certifica l'avvenuto pagamento, accorpate nel documento n. 4 del fascicolo di Parte_1
Sull'importo così liquidato sono dovuti, pur non richiesti, sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi decorrenti dalla data dell'evento lesivo, dovendosi ritenere gli interessi compensativi implicitamente inclusi nell'originario petitum della domanda risarcitoria da fatto illecito (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 04.06.2021, n.
15725. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 26.06.2018, n. 16815). Dalla pubblicazione della presente sentenza sono invece dovuti gli interessi al saggio legale ex art. 1282 c.c., fino all'effettivo soddisfo.
Va ulteriormente osservato che la dinamica del sinistro e l'ammontare del danno non venivano contestati neppure dalla terza chiamata la quale affermava, però, l'inesistenza Controparte_2 dell'obbligazione di garanzia a proprio carico, sia per l'inoperatività della polizza assicurativa, sia, in ogni caso, per il ricorrere del fatto fortuito esimente la società danneggiante da responsabilità, rinvenibile nell'eccezionalità degli eventi atmosferici all'origine del sinistro.
Definiti i rapporti tra attrice danneggiata e convenuta danneggiante, occorre dunque vagliare la fondatezza delle questioni poste da Controparte_2
Dalle visure da quest'ultima prodotte in giudizio risulta che, effettivamente, è partecipata Parte_1 al 70% da al 15% da ed al 15% da , il quale ultimo è CP_1 Controparte_6 CP_5 anche amministratore unico della società danneggiata (si veda il documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta). Ciascuno dei due soci di minoranza detiene, poi, il 50% del capitale di nella quale l'organo CP_1 amministrativo unipersonale è impersonato da (si veda il documento n. 4 del Controparte_6 fascicolo di parte convenuta). È, pertanto, innegabile il potere di controllo esercitato da nei confronti di CP_1 Parte_1 ricorrendo le circostanze di fatto previste dall'art. 2359, comma 1, n. 1), e risultando per tabulas che la società convenuta dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci di
Parte_1
In via generale, dal novero dei terzi cui fa riferimento l'art. 1917 c.c. sono esclusi tutti quei soggetti che abbiano un rapporto con l'assicurato in virtù del quale si debbano presumere possibili collusioni a danno dell'assicuratore. In particolare, nel caso in cui il soggetto assicurato sia una persona giuridica, non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutte le persone che abbiano con quest'ultimi soggetti lo stesso rapporto che comporterebbe la loro pagina 3 di 4 esclusione dal novero dei terzi se fosse assicurata una persona fisica, come pure le società che, rispetto all'assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché i loro amministratori. Pur non essendo sancita da norme di diritto positivo, tale ultima esclusione è funzionale al rispetto dei principi generali che regolano il contratto di assicurazione ed è diretta a circoscrivere il rischio assicurato in base a criteri puramente pragmatici.
Le condizioni generali di polizza allegate dalla parte convenuta riportano (art. 3.8) l'espressa esclusione dal novero dei terzi danneggiati proprio dei soggetti societari avvinti da legami di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., trasponendo nel regolamento pattizio, vincolante per le parti laddove definisce il perimetro dell'oggetto del rischio assicurato, il predetto principio di terzietà, espressamente esteo all'ipotesi di controllo societario ricorrente nel caso di specie.
Ricostruita nei termini ora illustrati la disciplina generale alla base dell'assicurazione presso terzi, e calati i relativi principi entro la fattispecie concreta in esame, si deve perciò convenire con le tesi difensive sostenute da secondo le quali, preso atto dei rapporti societari esistenti Controparte_2 tra e deve escludersi che la garanzia assicurativa azionata dalla società Parte_1 CP_1 convenuta possa essere ritenuta operante.
Poiché tale conclusione preliminare determina di per sé il rigetto della domanda svolta nei confronti della terza chiamata dalla società convenuta, deve considerarsi assorbita l'ulteriore questione di merito, parimenti sollevata da e riguardante la sussistenza del caso fortuito, dato Controparte_2 dall'eccezionale intensità del vento registrata l'08.07.2021, giorno del sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per i danni patrimoniali sofferti da CP_1
liquidati in € 5.569,93, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come in motivazione;
Parte_1 condanna la convenuta a pagare all'attrice il complessivo importo di € 5.569,93, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
condanna a rifondere le spese di lite a e a liquidate per CP_1 Parte_1 Controparte_2 ciascuna parte in € 2.500,00, oltre accessori di legge e anticipazioni.
Busto Arsizio, 09.01.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 955/2023 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Emanuela Bettini;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Marco Dell'Acqua;
CONVENUTA nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti Elena Macchi e Giuseppe Macchi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni CP_1 patiti dall'autocarro Fiat Iveco Tg.DK996JP in conseguenza dei fatti esposti in premessa e per l'effetto condannare la predetta in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla CP_1 refusione delle spese sostenute dall'attrice per la riparazione dell'autocarro nella misura pari a € 5.569,93 o in quell'altra diversa accertata in corso di causa
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.Mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, cosi giudicare: Nel merito: limitare la condanna di al risarcimento dei danni patiti da nella misura che sarà CP_1 Parte_1 accertata in corso di causa e per l'effetto dichiarare che la deve tenere indenne Controparte_2 la società da ogni esborso e conseguentemente condannare la predetta CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 al pagamento in favore della società di una somma pari a quella che la società CP_2 Parte_1 sarà tenuta a pagare in favore della CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di lite ex DM 147/22”.
Per la parte terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare la non operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa in mancanza del rapporto di terzietà tra la società attrice e la società convenuta e per l'effetto assolvere la terza chiamata da ogni domanda contro la stessa proposta. Controparte_2
In ogni caso, nel merito, assolvere la terza chiamata da ogni domanda contro la stessa proposta.
Col favore delle spese e dei compensi di causa”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo avere premesso di essere proprietaria Parte_1 dell'autocarro marca FIAT targato DK996JP, danneggiato in data 08.07.2021 da un albero caduto mentre sostava sull'area di proprietà di a VE (CO), conveniva in giudizio CP_1 quest'ultima per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 5.569,93, ovvero nella diversa somma ritenuta dovuta all'esito della causa. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 02.05.2023, con la quale aderiva CP_1 alla ricostruzione dei fatti proposta dalla società attrice e non contestava l'ammontare dei danni dalle stessa lamentati. Esponeva, altresì, di essere titolare di polizza assicurativa a copertura del rischio di danni a terzi in essere con (già e, pertanto, domandava Controparte_2 Controparte_3 il differimento della prima udienza per consentirne la chiamata in giudizio e di essere tenuta indenne da qualsivoglia esborso in favore dell'attrice Parte_1
Autorizzata l'evocazione in giudizio della compagnia assicurativa e differita l'udienza ex art. 183 c.p.c., si costituiva con comparsa depositata il 06.09.2023, deducendo, in primo Controparte_2 luogo, l'inoperatività della polizza, motivata con la stretta interessenza tra l'attrice e la Parte_1 convenuta La terza chiamata in garanzia osservava, infatti, che il capitale sociale di CP_1 Pt_1 era detenuto per il 70% da mentre il restante 30% apparteneva a e
[...] CP_1 CP_4 [...]
, a propria volta soci al 50% della convenuta. Lo stesso , peraltro, era CP_5 CP_5 amministratore unico della società attrice. Tali circostanze, complessivamente considerate, inducevano in definitiva a ritenere assente il presupposto della “terzietà” del soggetto previsto dall'art. 1917 c.c. per il contratto di assicurazione. eccepiva, inoltre, l'insussistenza di responsabilità di parte convenuta nella Controparte_2 determinazione dei danni lamentati da atteso che l'intensità dei fenomeni atmosferici che Parte_1 avevano determinato la caduta dell'albero all'origine del sinistro era tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito.
Essa concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domande svolte.
Esperita infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita, disposta dal Giudice all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 27.09.2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti, che depositavano le rispettive memorie. La causa era quindi istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prova orale per testi e, infine, era rinviata al 17.09.2024 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*** *** ***
pagina 2 di 4 La ricostruzione dei fatti propugnata da parte attrice può dirsi definitivamente accertata alla luce del contegno processuale della convenuta la quale, sin dal primo atto difensivo, conveniva con CP_1 la controparte quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa. Infatti, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2023, pagina 2, essa affermava testualmente: “[…] Nulla quaestio che in data 08.07.21 l'autocarro Tg. DK996JP, di proprietà dell'attrice, era parcheggiato in VE (Co), via XX Settembre n.45 all'interno di un'area di proprietà della e che, a causa del CP_1 crollo di un albero provocato dal vento, veniva colpito e danneggiato […]”.
Deve, pertanto, definitivamente affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. di in ragione CP_1 del rapporto di custodia certamente intercorrente tra quest'ultima e l'albero piantumato sulla sua proprietà, che, abbattendosi al suolo, aveva provocato il danneggiamento dell'autocarro altrui.
Parimenti incontroversi, in quanto non contestati da sono sia l'esistenza dei danni subiti CP_1 dall'abitacolo del veicolo, chiaramente riconoscibili nelle immagini offerte in comunicazione dalle parti (documento n. 3 del fascicolo attoreo e documenti nn. 6, 7, 8 e 9 del fascicolo di parte convenuta), sia l'ammontare di tali danni, pari a € 5.569,93, come attestato dalla fattura n. 316/E del 05.10.2021 comprovante le riparazioni effettuate e dalla ricevuta di bonifico che certifica l'avvenuto pagamento, accorpate nel documento n. 4 del fascicolo di Parte_1
Sull'importo così liquidato sono dovuti, pur non richiesti, sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi decorrenti dalla data dell'evento lesivo, dovendosi ritenere gli interessi compensativi implicitamente inclusi nell'originario petitum della domanda risarcitoria da fatto illecito (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 04.06.2021, n.
15725. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 26.06.2018, n. 16815). Dalla pubblicazione della presente sentenza sono invece dovuti gli interessi al saggio legale ex art. 1282 c.c., fino all'effettivo soddisfo.
Va ulteriormente osservato che la dinamica del sinistro e l'ammontare del danno non venivano contestati neppure dalla terza chiamata la quale affermava, però, l'inesistenza Controparte_2 dell'obbligazione di garanzia a proprio carico, sia per l'inoperatività della polizza assicurativa, sia, in ogni caso, per il ricorrere del fatto fortuito esimente la società danneggiante da responsabilità, rinvenibile nell'eccezionalità degli eventi atmosferici all'origine del sinistro.
Definiti i rapporti tra attrice danneggiata e convenuta danneggiante, occorre dunque vagliare la fondatezza delle questioni poste da Controparte_2
Dalle visure da quest'ultima prodotte in giudizio risulta che, effettivamente, è partecipata Parte_1 al 70% da al 15% da ed al 15% da , il quale ultimo è CP_1 Controparte_6 CP_5 anche amministratore unico della società danneggiata (si veda il documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta). Ciascuno dei due soci di minoranza detiene, poi, il 50% del capitale di nella quale l'organo CP_1 amministrativo unipersonale è impersonato da (si veda il documento n. 4 del Controparte_6 fascicolo di parte convenuta). È, pertanto, innegabile il potere di controllo esercitato da nei confronti di CP_1 Parte_1 ricorrendo le circostanze di fatto previste dall'art. 2359, comma 1, n. 1), e risultando per tabulas che la società convenuta dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci di
Parte_1
In via generale, dal novero dei terzi cui fa riferimento l'art. 1917 c.c. sono esclusi tutti quei soggetti che abbiano un rapporto con l'assicurato in virtù del quale si debbano presumere possibili collusioni a danno dell'assicuratore. In particolare, nel caso in cui il soggetto assicurato sia una persona giuridica, non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutte le persone che abbiano con quest'ultimi soggetti lo stesso rapporto che comporterebbe la loro pagina 3 di 4 esclusione dal novero dei terzi se fosse assicurata una persona fisica, come pure le società che, rispetto all'assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché i loro amministratori. Pur non essendo sancita da norme di diritto positivo, tale ultima esclusione è funzionale al rispetto dei principi generali che regolano il contratto di assicurazione ed è diretta a circoscrivere il rischio assicurato in base a criteri puramente pragmatici.
Le condizioni generali di polizza allegate dalla parte convenuta riportano (art. 3.8) l'espressa esclusione dal novero dei terzi danneggiati proprio dei soggetti societari avvinti da legami di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., trasponendo nel regolamento pattizio, vincolante per le parti laddove definisce il perimetro dell'oggetto del rischio assicurato, il predetto principio di terzietà, espressamente esteo all'ipotesi di controllo societario ricorrente nel caso di specie.
Ricostruita nei termini ora illustrati la disciplina generale alla base dell'assicurazione presso terzi, e calati i relativi principi entro la fattispecie concreta in esame, si deve perciò convenire con le tesi difensive sostenute da secondo le quali, preso atto dei rapporti societari esistenti Controparte_2 tra e deve escludersi che la garanzia assicurativa azionata dalla società Parte_1 CP_1 convenuta possa essere ritenuta operante.
Poiché tale conclusione preliminare determina di per sé il rigetto della domanda svolta nei confronti della terza chiamata dalla società convenuta, deve considerarsi assorbita l'ulteriore questione di merito, parimenti sollevata da e riguardante la sussistenza del caso fortuito, dato Controparte_2 dall'eccezionale intensità del vento registrata l'08.07.2021, giorno del sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per i danni patrimoniali sofferti da CP_1
liquidati in € 5.569,93, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come in motivazione;
Parte_1 condanna la convenuta a pagare all'attrice il complessivo importo di € 5.569,93, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
condanna a rifondere le spese di lite a e a liquidate per CP_1 Parte_1 Controparte_2 ciascuna parte in € 2.500,00, oltre accessori di legge e anticipazioni.
Busto Arsizio, 09.01.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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