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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4781 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro , 27 C.F._1
98031 Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha chiesto Parte_1
l'accertamento dell'attività di bracciante agricolo svolta nell'anno 2016 per n. 157 giornate alle dipendenze della GNS Costruzioni s.r.l.s., con conseguente iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi e riconoscimento delle correlate prestazioni (disoccupazione agricola ed ANF). A fondamento, ha dedotto la comunicazione del 13.04.2021 di revoca/indebito per € 3.602,89 relativa al CP_1
2016 e l'omessa specificazione dei motivi della cancellazione, allegando buste paga e prova testimoniale.
Si è costituito , eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione CP_1 ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (come ripristinato dall'art. 38 d.l. 98/2011), sul rilievo che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi 2016 è stata pubblicata nella I variazione trimestrale 2018 (15.06.2018–30.06.2018), che il ricorso amministrativo alla Commissione CISOA è stato proposto solo il 01.07.2021, e che l'azione giudiziaria è stata depositata il 30.12.2021, ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla definitività del provvedimento conseguente alla pubblicazione telematica.
Per effetto dell'art. 38, commi 6 e 7, d.l. 98/2011, l'art. 12 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 è stato integrato con il comma 12-bis: gli elenchi nominativi annuali e le variazioni trimestrali sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito , con effetti di piena conoscenza legale. Ne CP_1 deriva che, in mancanza di tempestivo gravame amministrativo (art. 11 d.lgs
375/1993), il provvedimento diviene definitivo allo spirare dei 30 giorni dalla chiusura della pubblicazione;
da tale momento decorre il termine perentorio di
120 giorni per l'azione giudiziaria ex art. 22, comma 1, d.l. 7/1970.
Nel caso concreto, la cancellazione 2016 è stata pubblicata dal 15.06.2018 al 30.06.2018; il termine di 30 giorni per il ricorso CISOA è spirato il 30° giorno successivo alla chiusura della pubblicazione, facendo decorrere, da quel momento, il termine sostanziale di 120 giorni, venuto a scadenza nell'ottobre 2018. L'azione giudiziale del ricorrente, proposta il 30.12.2021, è quindi tardiva.
La giurisprudenza di legittimità – richiamata anche dall' – qualifica CP_1 tale termine come decadenza sostanziale a tutela della certezza delle iscrizioni e della finanza pubblica;
è rilevabile d'ufficio e non sanabile ex art. 8 l. 533/1973
(tra le molte, Cass. 9622/2015; Cass. 6229/2019).
La sentenza Corte cost. n. 45/2021 ha riaffermato che i termini decadenziali in materia previdenziale/assistenziale sono espressione di un ragionevole bilanciamento fra esigenze di certezza e tutela effettiva dei diritti sociali, richiedendo un'interpretazione proporzionata ma non consentendo, di regola, deroghe in assenza di una base normativa espressa. Nel solco di tali principi – e del consolidato indirizzo di Cassazione sopra richiamato – il termine ex art. 22 d.l. 7/1970 conserva natura sostanziale e perentoria;
pertanto, in difetto di impugnazione amministrativa tempestiva e a fronte della notifica legale via pubblicazione, l'azione introdotta oltre i 120 giorni è improponibile. Va scrutinato, in via gradata, il tema della sospensione dei termini nel periodo dell'emergenza epidemiologica. Le sospensioni ex art. 83 d.l. 18/2020
(“Cura Italia”) hanno riguardato termini processuali in un arco temporale marzo– maggio 2020; l'art. 103 del medesimo decreto ha previsto sospensioni per procedimenti amministrativi in un periodo marzo–maggio 2020. Nondimeno:
a) il termine in esame è sostanziale (art. 22 d.l. 7/1970) e già spirato nell'ottobre
2018;
b) anche ove si ipotizzasse, in astratto, un'incidenza delle sospensioni COVID su termini non processuali, l'anteriore consumazione della decadenza rende la questione irrilevante nel caso concreto;
c) non è allegata, né altrimenti emergente, una norma speciale che riapra o prolunghi ex lege termini già scaduti prima dell'emergenza sanitaria.
Pertanto, la decadenza eccepita dall' è fondata;
la questione è CP_1 assorbente rispetto alle domande sul merito (accertamento del rapporto agricolo, reiscrizione e prestazioni), che non vengono esaminate.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la decadenza del ricorrente ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, per l'effetto dichiara improponibile l'azione giudiziaria volta all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2016;
2. Dà atto che la questione della decadenza è assorbente rispetto al merito, che pertanto non viene trattato;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali, per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Patti 09/10/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo