CASS
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 27443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27443 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UA HE, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale del riesame di L'Aquila letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, Avv. Simone Rosario Matraxia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UA HE ricorre per l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di L'Aquila ha confermato l'ordinanza custodiale emessa dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti dell'indagata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90. Articola i seguenti motivi: 1.1. violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione per essersi il GIP limitato ad elencare gli elementi di prova senza alcuna valutazione critica Penale Sent. Sez. 6 Num. 27443 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 02/07/2025 e, anche a fronte della deduzione difensiva, il Tribunale del riesame non ha fornito risposta;
1.2. vizi di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione, all'attualità e concretezza dello stesso per avere il Tribunale erroneamente fatto riferimento ad una consistente platea di consumatori, invece, limitata a quattro consumatori;
non ha argomentato sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, nonostante la evidenziata assenza di condotte successive all'arresto del coindagato, avvenuto a dicembre 2024; illogica è la motivazione sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, stante il limitato numero di clienti, che acquistavano quantitativi modestissimi, e la possibilità di imporre controlli a distanza e limitazioni alla facoltà di comunicare con persone non conviventi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e assorbente, è fondato. Preliminarmente deve essere ribadito il principio secondo il quale "In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa" (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019 - dep. 04/02/2020, Zoffreo Fiore, Rv. 278162) Nel caso di specie il Tribunale non ha affatto affrontato il tema della mancanza di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. espressamente dedotto nella richiesta di riesame dell'ordinanza genetica e ribadito in udienza, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione sul punto. È agevole rilevare che l'ordinanza impugnata affronta direttamente il tema della gravità indiziaria, senza minimamente valutare la censura del ricorrente, anche al solo fine di ritenerla infondata, trattandosi di profilo che investe la legittimità dell'ordinanza cautelare. È, pertanto, del tutto mancato il controllo sulla motivazione dell'ordinanza genetica, al fine di verificarne la carenza o insufficienza, eventualmente integrabile dal Tribunale, l'eventuale assenza o apparenza, integrante la nullità prevista dalla norma indicata;
ugualmente mancante è la verifica, aldilà della tecnica di redazione del provvedimento - con mero rinvio per relationem, richiamo o persino incorporazione di altri atti del procedimento-, dell'esercizio da parte del GIP di un esame critico del materiale indiziario sottoposto al suo esame 2 e dell'esposizione delle ragioni per cui lo abbia ritenuto idoneo a supportare l'applicazione della misura. Ne deriva che l'omesso esame di una censura difensiva attinente ad un requisito di legittimità dell'ordinanza cautelare, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione. La carenza grafica della motivazione in ordine alla doglianza relativa al difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del G.I.P. impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di L'Aquila per nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso, 2 luglio 2025
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, Avv. Simone Rosario Matraxia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UA HE ricorre per l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di L'Aquila ha confermato l'ordinanza custodiale emessa dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti dell'indagata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90. Articola i seguenti motivi: 1.1. violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione per essersi il GIP limitato ad elencare gli elementi di prova senza alcuna valutazione critica Penale Sent. Sez. 6 Num. 27443 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 02/07/2025 e, anche a fronte della deduzione difensiva, il Tribunale del riesame non ha fornito risposta;
1.2. vizi di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione, all'attualità e concretezza dello stesso per avere il Tribunale erroneamente fatto riferimento ad una consistente platea di consumatori, invece, limitata a quattro consumatori;
non ha argomentato sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, nonostante la evidenziata assenza di condotte successive all'arresto del coindagato, avvenuto a dicembre 2024; illogica è la motivazione sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, stante il limitato numero di clienti, che acquistavano quantitativi modestissimi, e la possibilità di imporre controlli a distanza e limitazioni alla facoltà di comunicare con persone non conviventi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e assorbente, è fondato. Preliminarmente deve essere ribadito il principio secondo il quale "In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa" (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019 - dep. 04/02/2020, Zoffreo Fiore, Rv. 278162) Nel caso di specie il Tribunale non ha affatto affrontato il tema della mancanza di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. espressamente dedotto nella richiesta di riesame dell'ordinanza genetica e ribadito in udienza, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione sul punto. È agevole rilevare che l'ordinanza impugnata affronta direttamente il tema della gravità indiziaria, senza minimamente valutare la censura del ricorrente, anche al solo fine di ritenerla infondata, trattandosi di profilo che investe la legittimità dell'ordinanza cautelare. È, pertanto, del tutto mancato il controllo sulla motivazione dell'ordinanza genetica, al fine di verificarne la carenza o insufficienza, eventualmente integrabile dal Tribunale, l'eventuale assenza o apparenza, integrante la nullità prevista dalla norma indicata;
ugualmente mancante è la verifica, aldilà della tecnica di redazione del provvedimento - con mero rinvio per relationem, richiamo o persino incorporazione di altri atti del procedimento-, dell'esercizio da parte del GIP di un esame critico del materiale indiziario sottoposto al suo esame 2 e dell'esposizione delle ragioni per cui lo abbia ritenuto idoneo a supportare l'applicazione della misura. Ne deriva che l'omesso esame di una censura difensiva attinente ad un requisito di legittimità dell'ordinanza cautelare, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione. La carenza grafica della motivazione in ordine alla doglianza relativa al difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del G.I.P. impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di L'Aquila per nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso, 2 luglio 2025