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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Consigliere Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 347 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 16.04.2025 e promossa
DA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Susanna Randazzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale sito in Senigallia (AN), via Trento n. 85/A, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. – P iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Benelli e con questa elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala, 12 (Studio Legale Micucci), giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
( C.F. ) residente in [...] C.F._2 dei Salici n. 37, già contumace in primo grado.
CONVENUTO /APPELLATO CONTUMACE
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 70/2023, emessa in data 01.02.2023, pubblicata in data 02.02.2023, notificata via p.e.c. in data
16.03.2023, nel procedimento Tribunale di Pesaro r.g.n. 1015/2020 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale.
Conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 16.04.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_2 [...]
volta ad ottenere la condanna solidale dei convenuti al Controparte_3 pagamento in proprio favore della somma di € 107.450,00 o di quella diversa che fosse risultata all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito a seguito del danneggiamento e delle lesioni riportate nel sinistro avvenuto il 20.2.2010, alle ore
21:00, sulla Via Flaminia in località Calcinelli (Pu) verificatosi per colpa esclusiva,
o prevalente, del proprietario conducente l'autovettura BMW targata CP_2
CZ732MT assicurato per la con la per aver CP_4 Controparte_3 effettuato una manovra di invasione della corsia percorsa da essa attrice a bordo della propria auto Mini targata DV596JF; la rigettava, condannando l'attrice a rifondere al convenuto costituito ( le spese di lite liquidate Controparte_5 nell'importo di € 13.430,00 oltre accessori di legge nonché a sopportare le spese per le disposte c.t.u.
Espletata istruttoria attraverso le produzioni effettuate dalle parti, le acquisizioni documentali (in particolare del rapporto redatto dai Carabinieri di Fossombrone intervenuti a rilevare l'incidente stradale in questione), la prova per testi nonché
l'espletamento di c.t.u. dinamica e medico legale, il giudice di primo grado giungeva al rigetto della domanda attorea sul presupposto che la ricostruzione dinamica dell'incidente fornita da parte attrice ( invasione di corsia da parte dell'auto condotta dal convenuto a seguito di inopinata manovra di sorpasso), era rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio mentre dall'analisi di quanto materialmente accertato dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro ( Contr presenza di detriti nella sola corsia di pertinenza della condotta da parte
2 Contr convenuta, posizione di quiete post sinistro della del tutto all'interno della propria corsia sul margine destro) poteva dirsi che lo stesso si era verificato nella Contr corsia di pertinenza della e, quindi, che era stata l'autovettura condotta dalla ad invadere la corsia opposta e non il contrario;
circostanze che portavano il Pt_1 giudicante a non recepire le contrarie conclusioni disposizione, al materiale fotografico e quant'altro il sottoscritto CTU ritiene che
l'incidente si sia verificato per invasione della corsia opposta da parte della BMW
Serie 1 condotta dal Sig. (probabilmente per un tentativo di Controparte_2 sorpasso).>> (cfr. relazione di c.t.u. in atti pag.12) rassegnate dal c.t.u. in quanto ritenute <<…totalmente sganciate dai dati fattuali obiettivamente rilevati nella concreta fattispecie ed anzi in gran parte incompatibili con quanto materialmente accertato dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro.>> (cfr sentenza impugnata pag.16).
Avverso l'anzidetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. Parte_1
L'appellante conviene in giudizio la e il sig. Controparte_7 Controparte_2 affinchè la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, volesse:
In via principale: caducare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, quindi, riformare le pronunzie di rigetto della domanda attrice, come dedotta in atti, e, di condanna alle spese di lite, e, per l'effetto, condannare insieme ed Controparte_2 in solido ad in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patiti da per le causali in narrativa, nel Parte_1 complessivo importo di Euro 75.234,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, e con le necessarie statuizioni di soccombenza processuale e di condanna alle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio;
In subordine: accertata e dichiarata la preponderante o paritaria corresponsabilità del convenuto CP_2 nella causazione del sinistro, condannare il medesimo, insieme ed in solido
[...] ad in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti da per le causali in narrativa, secondo Parte_1 il grado delle effettive responsabilità, in ogni caso con pronuncia di soccombenza processuale e di condanna alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
In
3 ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione, anche parziale, del presente gravame, statuire, comunque, la compensazione integrale delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio;
chiedendo, in via istruttoria che venisse chiamato a chiarimenti il Consulente tecnico d'Ufficio di primo grado il Professore Ing. Persona_1
Si costituiva in giudizio l'appellata impugnando e Controparte_7 contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda in appello chiedendo il rigetto integrale dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per l'appellato nonostante la regolare notifica Controparte_2 dell'atto di citazione in appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante proponeva i seguenti motivi d'appello
1) violazione ed erronea interpretazione della reale natura e portata del fatto storico sotteso alla domanda risarcitoria alla luce delle risultanze processuali. Parte appellante ritiene che gli elementi acquisiti in fase istruttoria, ove correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre il giudice di primo grado a ritenere quale unico responsabile del sinistro il Ci si duole del fatto che il giudicante nel CP_2 ricostruire la dinamica dell'incidente, come caratterizzata dall'invasione di corsia da parte dell'autovettura condotta da essa appellante di quella opposta percorsa dall'autovettura di parte convenuta, abbia fatto riferimento a dati fattuali (presenza Contr di detriti unicamente nella corsia percorsa dalla vettura ( condotta da parte convenuta ) che, contrariamente a quanto sostenuto, non erano riportati nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri intervenuti al momento del sinistro né potevano dirsi validamente acquisiti a seguito dell'audizione testimoniale del militare verbalizzante, il Vicebrigadiere dei Carabinieri Grossi, la cui conferma sul punto, resa a venti anni di distanza dal fatto e in assenza di apposita verbalizzazione sul rapporto di incidente, non doveva essere ritenuta determinante al fine del decidere tanto da portare il giudicante a sconfessare il proprio consulente d'ufficio che nel ricostruire la dinamica era giunto, invece, a conclusione
4 diametralmente opposta;
vale a dire a ritenere, sulla base degli elementi acquisiti, trattarsi di una invasione di corsia da parte del veicolo condotto dal convenuto.
2) violazione della disposizione sottesa al comma 2° dell'art. 2054 c.c.. Parte appellante ritiene che gli elementi acquisiti in fase istruttoria avrebbero, comunque, dovuto condurre il giudice di primo grado a riconoscere almeno il concorso di colpa paritario nella causazione dell'incidente in capo al convenuto vista non solo la difficoltà di stabilire con certezza, data la mancata rilevazione del punto d'urto, quale sia stata la dinamica effettiva del sinistro ma anche l'assenza di prova da parte del convenuto di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3) errata condanna alle spese. Parte appellante, sul presupposto della fondatezza del proposto gravame, chiede che venga, conseguentemente, riformato il provvedimento di condanna alle spese di giudizio e alla sopportazione delle spese per le espletate c.t.u..
Il proposto appello è infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve dichiararsi, non essendosi provveduto a ciò in udienza, la contumacia dell'appellato sig. il quale pur regolarmente citato non Controparte_2 si costituiva in giudizio.
Quanto al merito i motivi di doglianza, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.
Nessuna valida censura può rilevarsi a carico della gravata sentenza essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione da parte del Tribunale, ai fini ricostruttivi dell'esatta dinamica dell'incidente, delle risultanze istruttorie, costituite dalla documentazione versata in atti dalle parti (in particolare del rapporto redatto dai
Carabinieri della Stazione di Fossombrone intervenuti a rilevare l'incidente stradale in questione), nonché su di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal Vice Brigadiere dei Carabinieri intervenuto a Testimone_1 rilevare l'incidente, in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione anche in merito alla non adesione alle conclusioni formulate dal c.t.u. Prof. Ing. nella relazione di c.t.u. Persona_1 dinamica in atti.
La ricostruzione dinamica dell'incidente stradale in questione quale collisione da parte della autovettura Mini tg. DV596JF, condotta dalla contro l'autovettura Pt_1
5 BMW tg. CZ732MT, condotta dal originata da esclusiva responsabilità CP_2 della per aver violato norme comportamentali dettate dal Codice della Strada Pt_1 ed in particolare dall'art. 143 C.d.S. (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) invadendo la corsia di marcia riservata al transito in direzione opposta, trova fondamento proprio nelle risultanze degli accertamenti operati dai Carabinieri della
Stazione di Fossombrone, intervenuti nell'immediatezza ( dieci minuti (21.10) dopo l'orario (21.00) di riferito incidente) a rilevare il sinistro, come confermati dal
Vicebrigadiere dei Carabinieri in sede di escussione testimoniale. Testimone_1
E' principio giurisprudenziale consolidato, ribadito anche di recente dalla Suprema
Corte, quello per cui la relazione/rapporto di incidente redatto dagli agenti di
Polizia/Carabinieri/Polizia Municipale intervenuti, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre la parte relativa alla
“ricostruzione del sinistro” costituisce una valutazione, cui non può estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, liberamente apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte, secondo ordinari criteri di deduzione ( cfr. Cass. Civ. n.226629/2008, Cass. Civ. n.9251/2010, Cass. Civ.
n.3787/2012, Cass. Civ. n.9037/2019).
Orbene, dal rapporto di incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di
Fossombrone intervenuti a rilevare il sinistro e allegate planimetria e report fotografico dei mezzi nella posizione di quiete assunta post incidente, emerge che, dall'esame della posizione statica dei mezzi e delle tracce rilevate sulla pavimentazione stradale la dinamica era apparsa chiara e ricostruita come segue:<<…il giorno 20.02.2010 su richiesta della C.O. 421, ci siamo portati in
Lucrezia di Cartoceto (Pu) Via Flaminia alt. Civ. n. 100 ove vi era un sinistro stradale. Giunti sul posto constatavamo che il conducente del veicolo “B” (
l'attrice/appellante n.d.r.) presumibilmente percorreva la via Flaminia Parte_1 con direzione di marcia Calcinelli – Lucrezia, giunto all'intersezione stradale con via Sant'Anna e Via Circonvallazione Kennedy con impianto semaforico funzionante, invadeva la corsia opposta andando a collidere frontalmente con il veicolo “A” ( BMW condotta dal convenuto/appellato n.d.r.) che Controparte_2 si trovava sulla propria corsia di marcia, sulla Via Flaminia con direzione di
6 marcia Lucrezia – Calcinelli. Si precisa che il veicolo “A” non aveva ancora impegnato l'intersezione stradale. Al nostro arrivo nessuna persona era al lato guida dei mezzi, alla nostra domanda la riferiva che era lei alla guida Parte_1 del suo mezzo veicolo “B” e indicava come conducente del veicolo “A” CP_2 che confermava il tutto. Gli stessi non sono stati sentiti in merito alla
[...] dinamica del sinistro perché personale del 118 giunto sul posto stava prestandogli le prime cure mediche.>> “(cfr. rapporto di incidente stradale redatto da Stazione
Carabinieri di Fossombrone in data 04.03.2010 pag 9) in doc. n.3) fasc. primo grado attore).
La predetta ricostruzione dinamica è, come detto, confortata da gravi e concordanti riscontri obiettivi (misurazioni, planimetria, fotografie del luogo del sinistro, danni sui mezzi), elementi dotati di fede privilegiata propria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. per essere stati effettuati e rilevati dai militari verbalizzanti, nonché dalle dichiarazioni confermative, rese in sede di prova testimoniale, dall'unico teste escusso in primo grado Vice Brigadiere dei Carabinieri intervenuto Testimone_1
a rilevare il sinistro.
Dall'esame, infatti, della sezione riservata alla constatazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti è dato testualmente leggere, con riferimento ad entrambe i veicoli coinvolti, <parte anteriore totalmente distrutta>> circostanza che valutata unitamente al fatto che: a) dall'esame del report fotografico effettuato dai militari intervenuti al momento del rilevato sinistro si evince come entrambe i mezzi si trovino, come i detriti residuati dall'impatto, circostanza confermata in sede di deposizione testimoniale dal Vice Brigadiere (cfr. verbale di udienza del Tes_1
Contr 21.02.2022 risposta a capitolo 2), nella corsia di pertinenza della , quest'ultima ancora rivolta nel senso di marcia percorso, in asse e accostata al margine destro della carreggiata, mentre la Mini in posizione obliqua rispetto l'asse stradale, posta dinanzi la BMW, con parte dell'anteriore a cavallo della mezzeria e rivolta verso la carreggiata originariamente percorsa;
b) i mezzi non erano stati spostati dalla posizione di quiete assunta dopo l'urto, fatto incontestato nonché confermato dal militare escusso ( cfr. deposizione Vice Brigadiere in verbale Tes_1 di udienza del 21.02.2022 risposta a capitolo 2); c) il teste Testimone_2 trasportato sulla BMW condotta dal fratello sentito, il giorno Controparte_2
7 stesso dell'incidente, a S.I.T. dai Carabinieri intervenuti asseriva, con dichiarazione da ritenersi attendibile poiché confortata dagli elementi di fatto riscontrati in loco dai militari intervenuti ( BMW rilevata e fotografata nella propria corsia di marcia perpendicolare all'asse stradale) e resa da persona non avente interesse diretto e attuale in giudizio non avendo subito lesioni nell'incidente, che il veicolo BMW era fermo poichè l'impianto semaforico posto all'intersezione tra la percorsa via
Flaminia e le vie Sant'Anna e Via Circonvallazione Kennedy, riportato nell'elaborato planimetrico redatto dai Carabinieri intervenuti ( cfr. rapporto di incidente Carabinieri Stazione di Fossombrone pag. in doc. n.3) fasc. primo grado attore), proiettava luce rossa <Alla guida della BMW serie 1 vi era mio fratello
e mentre eravamo fermi al semaforo con il rosso, nel centro di Controparte_2
Lucrezia, con direzione mare-monti, un'altra macchina la quale veniva in direzione opposta prendendo in maniera non corretta la curva, invadeva la nostra corsia tamponandoci frontalmente>> ( cfr. rapporto di incidente Carabinieri Stazione di
Fossombrone pag.16 in doc. n.3) fasc. primo grado attore;
d) la Parte_1 conducente il veicolo Mini, risultava, a seguito di disposti accertamenti urgenti sulla persona, ai sensi dell'art. 354 c.p.p. e in relazione alla violazione degli artt. 186/187
2° comma C.d.S., positiva sia all'etanolo (alcool test) per 1,34 g/l che ai cannabinoidi, contrariamente al conducente il veicolo BMW, Controparte_2 risultato negativo ad entrambe gli accertamenti ( cfr. rapporto di incidente
Carabinieri Stazione di Fossombrone sezione contravvenzioni rilevate pag.6 in doc.
n.3) fasc. primo grado attore) circostanza che, secondo il dato di comune esperienza, rende oltremodo verosimile che la stessa abbia perso, in giornata caratterizzata da fondo stradale bagnato e forte pioggia ( cfr. dichiarazione testimoniale Testimone_3 in verbale di udienza del 21.02.2022 e rapporto di incidente Carabinieri
[...]
Stazione di Fossombrone sezione condizioni metereologiche di traffico e strada pag.8 in doc. n.3) fasc. primo grado attore), il controllo del mezzo andando ad invadere l'opposta corsia di marcia;
conduce a ritenere la ricostruzione dinamica dell'incidente effettuata dal giudice di primo grado, quale invasione di corsia da parte del veicolo condotto dalla pienamente condivisibile poiché logica, Pt_1 supportata da univoci e concordanti elementi di fatto e riscontri testimoniali nonché dotata di un grado di attendibilità non infirmato da alcuna specifica prova contraria.
8 A tal riguardo deve essere, infatti, rilevato che la tesi sostenuta da parte appellante, secondo la quale sarebbe stata l'autovettura BMW condotta dal ad CP_2 invadere la propria corsia di marcia così causando l'incidente, non è suffragata dai riscontri effettuati sul luogo dell'incidente dai militari intervenuti, e, in particolar modo, non solo dal fatto che i detriti post urto siano stati indicati come presenti solo nella corsia percorsa dalla BMW ma anche, e ancor di più, dal fatto incontestato che entrambe i veicoli, non rimossi dalla loro posizione di quiete post urto, siano stati rilevati nella corsia di pertinenza della BMW circostanza che non si concilia con la ricostruzione dinamica fornita da parte appellante, fatta propria anche dal c.t.u. nominato in primo grado, dato che sarebbe fisicamente impossibile che ove l'urto fosse avvenuto nella corsia di pertinenza della Mini la BMW potesse trovarsi nella posizione di quiete ove fu rilevata cioè in asse con la corsia percorsa e affiancata al margine destro della carreggiata.
Alla luce dei rilievi di cui sopra, vanno disattese, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. ( invasione di corsia da parte del poiché trattasi di ipotesi non basate su dati oggettivi CP_2 desumibili dalle risultanze istruttorie.
Non può, quindi, dirsi che l'odierna appellante, il giorno del sinistro Parte_1 abbia tenuto un comportamento di guida rispettoso delle norme comportamentali dettate dal Codice della Strada ed in particolare dall'art. 143 C.d.S. (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) nonché degli artt. 186 1° e 2° comma lett. b) C.d.S. ( guida sotto l'influenza dell'alcool), con l'aggravante di cui al comma 2 bis stesso articolo per aver provocato incidente stradale e 187 C.d.S. ( guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) con l'aggravante di cui al comma 1/bis stesso articolo per aver provocato incidente stradale e ciò determina il corretto addebito di esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo alla stessa con conseguente inapplicabilità della regola sussidiaria di cui all'art. 2054 c.c. comma 2 come da costante interpretazione giurisprudenziale della
S.C. (Cfr. Cass. Civ. n. 6888/2011, Cass. Civ. n. 7439/2011, Cass. Civ. n.
24676/2014, Cass. Civ. n. 93544/2018, Cass. Civ. n. 30993/2018) anche di recente confermata per caso specifico in materia di invasione di corsia (cfr. Cass. Civ. n.
19115/2020 e Cass. Civ. n. 34163/2022).
9 Alla luce delle considerazioni che precedono e dei predetti principi di diritto la sentenza oggetto di impugnativa merita, dunque, integrale conferma.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'appello successivamente al 30 gennaio 2013 ed il rigetto dello stesso ricorrono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
ed avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 70/2023, emessa in CP_2 data 01.02.2023, pubblicata in data 02.02.2023, notificata via pec in data
16.03.2023, nel procedimento Tribunale di Pesaro r.g.n. 1015/2020 R.G, ogni diversa istanza, deduzione, richiesta ed eccezione disattese o assorbite così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Pesaro n.
70/2023, emessa in data 01.02.2023, pubblicata in data 02.02.2023, notificata via p.e.c. in data 16.03.2023, nel procedimento Tribunale di Pesaro r.g.n. 1015/2020
R.G ;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che vengono Controparte_1 liquidate in complessivi € 6.500,00 di cui € 2.000,00 per fase di studio;
€ 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a
10 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona li 23 luglio 2025
Il Consigliere Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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