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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 565/2025 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Caprarola (VT), Via Vincenzi Giuseppe n. 45, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via
Guglielmo Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv. Dominga Martines, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Vignanello (VT), Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'avv. Gianni Ceccarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.03.2025 , premesso che dalla convivenza Parte_1 more uxorio instaurata con nasceva, in data 04.01.2017, il figlio Controparte_1 [...]
ha chiesto, da un lato, di porre a carico dell' l'importo mensile di € 400,00, oltre Per_1 CP_1 il 100% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento del minore, giacché attualmente disoccupata perché invalida nella misura compresa tra il 34% e il 73%; dall'altro, disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, disciplinandone il diritto di visita da parte del padre in modalità protetta, in quanto il Tribunale per i Minorenni di Roma, con provvedimenti indifferibili e urgenti (R.G. 3624-1/2024), successivamente confermati, aveva così disposto: sospeso l' già destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare CP_1
(R.G.N.R. 2779/2024), dall'esercizio della responsabilità genitoriale, poiché dedito all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e, sotto l'effetto degli stessi, solito maltrattare o Persona_1 costringerlo ad assistere ai maltrattamenti inflitti alla madre;
ha nominato un Curatore speciale per la tutela del minore;
ha disposto l'allontanamento immediato dell' dalla casa familiare;
ha CP_1 incaricato i Servizi Sociali del Comune di Caprarola di vegliare sul rispetto delle prescrizioni impartite, nonché di svolgere accertamenti e monitorare l'evolversi della situazione familiare;
ha disposto che gli incontri padre-figlio dovessero avvenire in uno spazio neutro;
ha avviato accertamenti sulla personalità di entrambi i genitori;
infine, ha demandato al SERD il compito di verificare la condizione di salute dell' CP_1
2. Si costituiva in giudizio il quale, premesso di non aver mai fatto uso di Controparte_1 sostanze stupefacenti, di aver seguito un percorso di recupero per interrompere l'uso di sostanze alcoliche, ha anzitutto chiesto di poter vedere il minore, da affidare in via esclusiva alla madre, in modalità protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Caprarola, fino a quando i rapporti padre- figlio non fossero migliorati.
Inoltre, ha dedotto di essere stato assunto a tempo determinato alle dipendenze della società
[...]
con uno stipendio di circa 1.800,00 euro mensili, nonché di vivere in un'abitazione condotta CP_2 in locazione, il cui canone ammonta a 350,00 euro mensili.
Infine, ha prospettato alla controparte di accordarsi nei seguenti termini: corresponsione a titolo di mantenimento del figlio dell'importo di 300,00 euro mensili sino al giugno 2026 e, a Persona_1
2 partire dal luglio 2026, della somma di 250,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, fino a quando la stessa non avesse trovato un'occupazione; momento a partire dal quale Pt_1 entrambi i genitori avrebbero sostenuto le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
3. All'udienza del 02.10.2025, all'esito della discussione della causa, le parti hanno chiesto di accogliere le conclusioni formulate dal resistente, in quanto frutto di un accordo tra loro intercorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Il Collegio reputa opportuno recepire l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento e al regime di visita del minore, nonché al mantenimento di quest'ultimo, in quanto rispetto del superiore interesse del minore stesso.
5. Invero, circa l'affidamento di occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. stabilisce Persona_1 come regola generale l'affidamento condiviso, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporne l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora l'altro non risulti idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla prole (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
Quanto alla casa familiare, il Collegio rileva che l'art. 337 sexies c.c. ne stabilisce l'assegnazione solo allorché vi siano figli e questi siano stati affidati al genitore domiciliatario. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, è sempre disposta nell'esclusivo interesse della prole, la quale, continuando a vivere in essa, perpetua quel clima di armonia ed unione familiare – traendone giovamento – che sussisteva prima dell'intervenuta dissoluzione del rapporto di convivenza.
Ebbene, è stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla Controparte_1 casa familiare, accompagnato dal divieto di avvicinamento (Tribunale Viterbo;
R.G.N.R. 2779/2024
GIP), misura ribadita dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento R.G. 3624-1/2024.
Inoltre, il resistente stesso ha ritenuto opportuno confermare l'affidamento esclusivo del minore a
, unico genitore idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. Parte_1
Il minore pertanto, dovrà essere affidato in via esclusiva a , con Persona_1 Parte_1 collocazione prevalente presso quest'ultima, con la quale risulta tuttora risiedere.
3 Di conseguenza, la casa familiare, sita in Caprarola, Via Vincenzi Giuseppe n. 45, deve essere assegnata a (art. 337 sexies c.c.), alla quale deve essere altresì riconosciuto Parte_1
l'importo totale dell'assegno unico per figli a carico.
6. Quanto alle modalità di visita del minore da parte del padre, il Collegio ricorda che il principio di bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, ma è anche volto ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, nel caso in scrutinio è opportuno mantenere inalterata, allo stato, la modalità “protetta” degli incontri padre-figlio presso i Servizi Sociali del Comune di Caprarola, come stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Roma, anche in considerazione del distacco emotivo manifestato dal minore nei confronti dell' quando i rapporti padre-figlio miglioreranno, CP_1 Persona_1 potrà intrattenere rapporti anche con la figura paterna, una volta in grado di svolgere la propria funzione genitoriale, tenuto conto dell'impegno profuso dall' per riavvicinarsi al proprio CP_1 figlio. Peraltro, le parti hanno raggiunto un accordo anche in tal senso e il resistente ha intrapreso un percorso di recupero (all. 18 della memoria di costituzione del resistente) diretto a superare l'abuso di sostanze alcoliche (cfr. gli esiti riportati nelle note del 25.02.2025 e del 10.03.2025 della Pt_2
).
[...]
Pertanto, potrà vedere il figlio in uno spazio neutro e Controparte_1 Persona_1 protetto presso i Servizi Sociali del Comune di Caprarola, fino a quando i rapporti padre-figlio non miglioreranno;
a partire da tale momento, gli incontri padre-figlio riprenderanno gradualmente secondo le modalità definite dai Servizi Sociali in modo tale da assicurare, comunque, la tutela del superiore interesse del minore.
7. In relazione all'assegno chiesto dalla per il mantenimento di giova ricordare Pt_1 Persona_1 che il dovere al mantenimento dei figli (art. 8 CEDU;
art. 24 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea;
art. 30 della Costituzione;
artt. 315 bis, 316 bis e 337 bis e ss. c.c.), impone ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
4 Ebbene, è attualmente disoccupata, in quanto invalida nella misura compresa Parte_1 tra il 34% e il 73% (cfr. certificato di invalidità in atti), per cui inabile al lavoro per circostanze oggettive;
è assegnataria della casa coniugale, per cui non dovrà sostenere alcun costo abitativo ma, al contempo, dovrà provvedere direttamente alle esigenze del minore, collocato prevalentemente presso di lei.
L invece, ha affermato, da un lato, di percepire uno stipendio pari a circa 1.800,00 euro CP_1 mensili, in quanto attualmente impiegato presso la società dall'altro, di vivere in CP_2 un'abitazione condotta in locazione, il cui canone ammonta a 350,00 euro mensili (all. 3 della memoria di costituzione del resistente).
Pertanto, in considerazione dell'attuale disparità economico-reddituale tra le parti e in ragione dell'accordo raggiunto in tal senso all'udienza del 02.10.2025, il Collegio reputa congruo porre a carico di l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione, fino al mese di Controparte_1 giugno 2026; a partire dal luglio 2026, tale importo sarà ridotto sino ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione.
Quanto alle spese straordinarie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il concorso dei genitori nel pagamento delle stesse non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, bensì in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass.,
n. 35710/2021).
Alla luce di quanto esposto poc'anzi, il Collegio ritiene congruo porre le spese straordinarie, da determinarsi, in caso disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale, a carico di nella misura del 100%, sino a quando Controparte_1 Parte_1
non potrà riprendere a lavorare;
momento a partire dal quale le spese straordinarie saranno
[...] poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
8. Infine, anche in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, occorre revocare il Curatore speciale avv. , nominato dal Tribunale per i Minorenni di Roma, in quanto resosi Parte_3 necessario a fronte della precaria situazione familiare palesatasi in precedenza.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti e dell'accordo da loro raggiunto in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore nonché alle modalità di esercizio del Persona_1 diritto di visita da parte dell' CP_1
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 565/2025, vertente tra e , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del minore a con Persona_1 Parte_1 collocazione prevalente presso la stessa;
2) Assegna la casa familiare, sita in Caprarola (VT), via Vincenzi Giuseppe n. 45, a Parte_1
;
[...]
3) Dispone che potrà vedere in uno spazio neutro e in Controparte_1 Persona_1 modalità protetta, presso e con la supervisione dei Servizi Sociali del Comune di Caprarola, fino a quando i rapporti padre-figlio non miglioreranno;
a partire da tale momento, gli incontri padre-figlio riprenderanno gradualmente secondo le modalità definite dai Servizi Sociali in modo tale da assicurare, comunque, la tutela del superiore interesse del minore.
4) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Caprarola comunichino tempestivamente a questo
Tribunale l'eventuale violazione, da parte di , delle modalità di visita Controparte_1 stabilite al punto 3) e relazionino ogni tre mesi in ordine al rapporto padre-figlio, al fine di stabilire il regime di visita e frequentazione tempo per tempo più opportuno, onde tutelare il superiore interesse del minore;
5) Pone a carico di l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili in base agli Controparte_1 indici Istat e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, sino a giugno 2026 e, a Parte_1 partire da luglio 2026, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili in base agli indici Istat e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento di Parte_1 Persona_1
6) Pone a carico di , nella misura del 100%, le spese straordinarie per il Controparte_1 figlio da determinarsi, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo Persona_1 vigente presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto, fino a quando
6 avrà ricominciato a lavorare;
a partire da tale momento, le spese straordinarie Parte_1 saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7) Dispone che percepisca, nella misura del 100%, l'importo erogato a titolo di Parte_1 assegno unico per figli a carico;
8) Revoca il Curatore speciale avv. , per le ragioni indicate in parte motiva;
Parte_3
9) Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di
Caprarola, nonché di darne comunicazione all'avv. . Parte_3
Così deciso in Viterbo, nella Camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 565/2025 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Caprarola (VT), Via Vincenzi Giuseppe n. 45, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via
Guglielmo Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv. Dominga Martines, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Vignanello (VT), Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'avv. Gianni Ceccarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.03.2025 , premesso che dalla convivenza Parte_1 more uxorio instaurata con nasceva, in data 04.01.2017, il figlio Controparte_1 [...]
ha chiesto, da un lato, di porre a carico dell' l'importo mensile di € 400,00, oltre Per_1 CP_1 il 100% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento del minore, giacché attualmente disoccupata perché invalida nella misura compresa tra il 34% e il 73%; dall'altro, disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, disciplinandone il diritto di visita da parte del padre in modalità protetta, in quanto il Tribunale per i Minorenni di Roma, con provvedimenti indifferibili e urgenti (R.G. 3624-1/2024), successivamente confermati, aveva così disposto: sospeso l' già destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare CP_1
(R.G.N.R. 2779/2024), dall'esercizio della responsabilità genitoriale, poiché dedito all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e, sotto l'effetto degli stessi, solito maltrattare o Persona_1 costringerlo ad assistere ai maltrattamenti inflitti alla madre;
ha nominato un Curatore speciale per la tutela del minore;
ha disposto l'allontanamento immediato dell' dalla casa familiare;
ha CP_1 incaricato i Servizi Sociali del Comune di Caprarola di vegliare sul rispetto delle prescrizioni impartite, nonché di svolgere accertamenti e monitorare l'evolversi della situazione familiare;
ha disposto che gli incontri padre-figlio dovessero avvenire in uno spazio neutro;
ha avviato accertamenti sulla personalità di entrambi i genitori;
infine, ha demandato al SERD il compito di verificare la condizione di salute dell' CP_1
2. Si costituiva in giudizio il quale, premesso di non aver mai fatto uso di Controparte_1 sostanze stupefacenti, di aver seguito un percorso di recupero per interrompere l'uso di sostanze alcoliche, ha anzitutto chiesto di poter vedere il minore, da affidare in via esclusiva alla madre, in modalità protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Caprarola, fino a quando i rapporti padre- figlio non fossero migliorati.
Inoltre, ha dedotto di essere stato assunto a tempo determinato alle dipendenze della società
[...]
con uno stipendio di circa 1.800,00 euro mensili, nonché di vivere in un'abitazione condotta CP_2 in locazione, il cui canone ammonta a 350,00 euro mensili.
Infine, ha prospettato alla controparte di accordarsi nei seguenti termini: corresponsione a titolo di mantenimento del figlio dell'importo di 300,00 euro mensili sino al giugno 2026 e, a Persona_1
2 partire dal luglio 2026, della somma di 250,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, fino a quando la stessa non avesse trovato un'occupazione; momento a partire dal quale Pt_1 entrambi i genitori avrebbero sostenuto le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
3. All'udienza del 02.10.2025, all'esito della discussione della causa, le parti hanno chiesto di accogliere le conclusioni formulate dal resistente, in quanto frutto di un accordo tra loro intercorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Il Collegio reputa opportuno recepire l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento e al regime di visita del minore, nonché al mantenimento di quest'ultimo, in quanto rispetto del superiore interesse del minore stesso.
5. Invero, circa l'affidamento di occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. stabilisce Persona_1 come regola generale l'affidamento condiviso, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporne l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora l'altro non risulti idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla prole (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
Quanto alla casa familiare, il Collegio rileva che l'art. 337 sexies c.c. ne stabilisce l'assegnazione solo allorché vi siano figli e questi siano stati affidati al genitore domiciliatario. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, è sempre disposta nell'esclusivo interesse della prole, la quale, continuando a vivere in essa, perpetua quel clima di armonia ed unione familiare – traendone giovamento – che sussisteva prima dell'intervenuta dissoluzione del rapporto di convivenza.
Ebbene, è stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla Controparte_1 casa familiare, accompagnato dal divieto di avvicinamento (Tribunale Viterbo;
R.G.N.R. 2779/2024
GIP), misura ribadita dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento R.G. 3624-1/2024.
Inoltre, il resistente stesso ha ritenuto opportuno confermare l'affidamento esclusivo del minore a
, unico genitore idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. Parte_1
Il minore pertanto, dovrà essere affidato in via esclusiva a , con Persona_1 Parte_1 collocazione prevalente presso quest'ultima, con la quale risulta tuttora risiedere.
3 Di conseguenza, la casa familiare, sita in Caprarola, Via Vincenzi Giuseppe n. 45, deve essere assegnata a (art. 337 sexies c.c.), alla quale deve essere altresì riconosciuto Parte_1
l'importo totale dell'assegno unico per figli a carico.
6. Quanto alle modalità di visita del minore da parte del padre, il Collegio ricorda che il principio di bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, ma è anche volto ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, nel caso in scrutinio è opportuno mantenere inalterata, allo stato, la modalità “protetta” degli incontri padre-figlio presso i Servizi Sociali del Comune di Caprarola, come stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Roma, anche in considerazione del distacco emotivo manifestato dal minore nei confronti dell' quando i rapporti padre-figlio miglioreranno, CP_1 Persona_1 potrà intrattenere rapporti anche con la figura paterna, una volta in grado di svolgere la propria funzione genitoriale, tenuto conto dell'impegno profuso dall' per riavvicinarsi al proprio CP_1 figlio. Peraltro, le parti hanno raggiunto un accordo anche in tal senso e il resistente ha intrapreso un percorso di recupero (all. 18 della memoria di costituzione del resistente) diretto a superare l'abuso di sostanze alcoliche (cfr. gli esiti riportati nelle note del 25.02.2025 e del 10.03.2025 della Pt_2
).
[...]
Pertanto, potrà vedere il figlio in uno spazio neutro e Controparte_1 Persona_1 protetto presso i Servizi Sociali del Comune di Caprarola, fino a quando i rapporti padre-figlio non miglioreranno;
a partire da tale momento, gli incontri padre-figlio riprenderanno gradualmente secondo le modalità definite dai Servizi Sociali in modo tale da assicurare, comunque, la tutela del superiore interesse del minore.
7. In relazione all'assegno chiesto dalla per il mantenimento di giova ricordare Pt_1 Persona_1 che il dovere al mantenimento dei figli (art. 8 CEDU;
art. 24 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea;
art. 30 della Costituzione;
artt. 315 bis, 316 bis e 337 bis e ss. c.c.), impone ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
4 Ebbene, è attualmente disoccupata, in quanto invalida nella misura compresa Parte_1 tra il 34% e il 73% (cfr. certificato di invalidità in atti), per cui inabile al lavoro per circostanze oggettive;
è assegnataria della casa coniugale, per cui non dovrà sostenere alcun costo abitativo ma, al contempo, dovrà provvedere direttamente alle esigenze del minore, collocato prevalentemente presso di lei.
L invece, ha affermato, da un lato, di percepire uno stipendio pari a circa 1.800,00 euro CP_1 mensili, in quanto attualmente impiegato presso la società dall'altro, di vivere in CP_2 un'abitazione condotta in locazione, il cui canone ammonta a 350,00 euro mensili (all. 3 della memoria di costituzione del resistente).
Pertanto, in considerazione dell'attuale disparità economico-reddituale tra le parti e in ragione dell'accordo raggiunto in tal senso all'udienza del 02.10.2025, il Collegio reputa congruo porre a carico di l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione, fino al mese di Controparte_1 giugno 2026; a partire dal luglio 2026, tale importo sarà ridotto sino ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione.
Quanto alle spese straordinarie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il concorso dei genitori nel pagamento delle stesse non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, bensì in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass.,
n. 35710/2021).
Alla luce di quanto esposto poc'anzi, il Collegio ritiene congruo porre le spese straordinarie, da determinarsi, in caso disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale, a carico di nella misura del 100%, sino a quando Controparte_1 Parte_1
non potrà riprendere a lavorare;
momento a partire dal quale le spese straordinarie saranno
[...] poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
8. Infine, anche in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, occorre revocare il Curatore speciale avv. , nominato dal Tribunale per i Minorenni di Roma, in quanto resosi Parte_3 necessario a fronte della precaria situazione familiare palesatasi in precedenza.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti e dell'accordo da loro raggiunto in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore nonché alle modalità di esercizio del Persona_1 diritto di visita da parte dell' CP_1
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 565/2025, vertente tra e , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del minore a con Persona_1 Parte_1 collocazione prevalente presso la stessa;
2) Assegna la casa familiare, sita in Caprarola (VT), via Vincenzi Giuseppe n. 45, a Parte_1
;
[...]
3) Dispone che potrà vedere in uno spazio neutro e in Controparte_1 Persona_1 modalità protetta, presso e con la supervisione dei Servizi Sociali del Comune di Caprarola, fino a quando i rapporti padre-figlio non miglioreranno;
a partire da tale momento, gli incontri padre-figlio riprenderanno gradualmente secondo le modalità definite dai Servizi Sociali in modo tale da assicurare, comunque, la tutela del superiore interesse del minore.
4) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Caprarola comunichino tempestivamente a questo
Tribunale l'eventuale violazione, da parte di , delle modalità di visita Controparte_1 stabilite al punto 3) e relazionino ogni tre mesi in ordine al rapporto padre-figlio, al fine di stabilire il regime di visita e frequentazione tempo per tempo più opportuno, onde tutelare il superiore interesse del minore;
5) Pone a carico di l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili in base agli Controparte_1 indici Istat e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, sino a giugno 2026 e, a Parte_1 partire da luglio 2026, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili in base agli indici Istat e da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento di Parte_1 Persona_1
6) Pone a carico di , nella misura del 100%, le spese straordinarie per il Controparte_1 figlio da determinarsi, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo Persona_1 vigente presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto, fino a quando
6 avrà ricominciato a lavorare;
a partire da tale momento, le spese straordinarie Parte_1 saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7) Dispone che percepisca, nella misura del 100%, l'importo erogato a titolo di Parte_1 assegno unico per figli a carico;
8) Revoca il Curatore speciale avv. , per le ragioni indicate in parte motiva;
Parte_3
9) Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di
Caprarola, nonché di darne comunicazione all'avv. . Parte_3
Così deciso in Viterbo, nella Camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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