Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.2852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 3-10-2024 e vertente tra
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, via C. Mirabello n.6, presso lo studio degli avv.ti
Davide Sotis, Paolo Giuseppe Sotis e Francesca D'Onofrio che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), nella qualità di socia della estinta Controparte_1 CodiceFiscale_1
società “ e (c.f. Parte_2 Controparte_2
), in proprio e nella qualità di socio della società estinta “ CodiceFiscale_2 [...]
, elett.te dom.ti in Fondi (LT), alla via S. Parte_2
Bartolomeo n.43, presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Bortone che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.701/2018 emessa dal Tribunale di Latina
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per gli appellati: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato La in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina - , la per sentir accertare l'inesistenza Parte_1
della servitù di passaggio sul terreno distinto in catasto al foglio 29 part.lla n.2026 e condannare la convenuta ad astenersi da ogni turbativa e molestia;
chiedeva altresì il riconoscimento dei danni per l'esercizio abusivo della servitù.
Deduceva che la società convenuta, proprietaria degli appezzamenti di terreno distinti in catasto al foglio 29 part.lle nn.2563-2635, ritenendo sussistente il suo diritto, esercitava da alcuni mesi la servitù sulla part.lla n.2026 con intensificazione dei passaggi.
Adduceva che il terreno di proprietà della poteva usufruire di un Parte_4
passaggio che si originava dalla strada pubblica denominata via Spinete.
Resisteva la che, in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva il Controparte_4
riconoscimento di una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c..
La causa, istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza n.701/18: il Tribunale di Latina in accoglimento la domanda attrice a) accertava la libertà del fondo e condannava la convenuta a cessare il transito sulla part.lla n.2026 per l'accesso alle part.lle nn.2563-2635 b) condannava la al pagamento Controparte_4 3
della somma di €.1.000,00 per ogni anno a partire dalla domanda fino alla cessazione della turbativa a titolo di risarcimento danni c) rigettava la domanda riconvenzionale d) condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali e) poneva quelle di c.t.u. a carico della società soccombente.
Osservava il Tribunale che
-la società attrice attraverso la documentazione in atti aveva offerto dimostrazione del diritto dominicale sul terreno ove insisteva un fabbricato rurale, area sulla quale la Parte_1
non vantava alcun diritto parziario di godimento;
[...]
-dagli atti notarili emergeva che la part.lla n.2026 di proprietà attorea è gravata da una servitù di passaggio in favore della sola part.lla n.1488 di proprietà della ma Parte_1
alcun diritto di passaggio sussisteva a beneficio delle part.lle nn.2563-2635;
-doveva conseguentemente ordinarsi alla convenuta la cessazione del transito e delle conseguenti molestie;
-la domanda risarcitoria era suscettibile di accoglimento in considerazione del passaggio ed il danno, sussistente in re ipsa, doveva quantificarsi in €.1.000,00 per ciascun anno;
-la domanda riconvenzionale risultava inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, la Parte_1
chiedendone la riforma.
[...]
Resistevano , nella qualità di socio della estinta “ Controparte_5 [...]
” e , in proprio e nella qualità di socio della estinta Controparte_6 Controparte_2
“ . Controparte_6
La causa all'udienza del 3-10-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile. 4
La come si evince dalla documentazione in atti, risulta cancellata Parte_1
dal Registro delle Imprese a far data dal 13-9-2017 e, dunque, in epoca precedente alla notificazione dell'atto di impugnazione avvenuta in data 13-4-2018 ed alla iscrizione a ruolo del giudizio (18-4-2018).
A norma dell'art. 2495 c.c., come modificato dalla riforma del 2013 (Decreto Legislativo n.
179/2012), con l'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese, la società si estingue.
La cancellazione dal Registro delle Imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la stessa della capacità a stare in giudizio;
pertanto, qualora il provvedimento intervenga in pendenza di un giudizio nel quale la società è parte, si determina un evento interruttivo disciplinato dagli artt.299 e seguenti c.p.c. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; nel caso l'evento non sia emerso nei modi di legge l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata a pena d'inammissibilità dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può comunque eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo
è occorso.
La necessità che l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società debba provenire o essere indirizzata a pena di inammissibilità dai soci o nei confronti di essi non è menomata dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite già conferito al difensore
(Cass. ord. 7-8-2018 n.20565).
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, 5
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] Controparte_5
e , soci de “ ”, avverso la Controparte_2 Controparte_6
sentenza n.701/2018, emessa dal Tribunale di Latina, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano