Art. 12. Stato di previsione del Ministero del poste e delle tecomunicazioni e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1025, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto- legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , modificato dall' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.
6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle tecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , modificato dall' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.
Note all' art. 12:
- Il R.D.L. 23 aprile 1925, n. 520 , reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica".
- Il R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 , reca: "Costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici".
- Il testo dell' art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi".
- Il testo dell' art. 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , recante: "Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS", come sostituito dall' art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' il seguente:
"Art. 15 (Anticipazioni di fondi). - Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all' art. 17, primo comma, legge 5 agosto 1978, n. 468 .
L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende postelegrafoniche e puo' essere modificato dalla legge finanziaria".
2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1025, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1992, ai termini del regio decreto- legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , modificato dall' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.
6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per servizi telefonici, per l'anno finanziario 1992, per i quali il Ministro delle poste e delle tecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , modificato dall' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.
Note all' art. 12:
- Il R.D.L. 23 aprile 1925, n. 520 , reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica".
- Il R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 , reca: "Costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici".
- Il testo dell' art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi".
- Il testo dell' art. 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , recante: "Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS", come sostituito dall' art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' il seguente:
"Art. 15 (Anticipazioni di fondi). - Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all' art. 17, primo comma, legge 5 agosto 1978, n. 468 .
L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende postelegrafoniche e puo' essere modificato dalla legge finanziaria".