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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. NI AN - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 603 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra con sede in in Parte_1 Pt_1 persona del presidente f.f. del consiglio di amministrazione, dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
NE AR, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante principale/appellata incidentale e
con sede in Parma, in Controparte_1 persona della legale rappresentante pro tempore, , CP_2 rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Bertora e Antonio Bertora, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
- appellata principale/appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 211 del
Tribunale Ordinario di Chieti, pubblicata in data 20/04/2023 in materia di prestazioni sanitarie.
Conclusioni di Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 211/2023 emessa, a definizione del procedimento n. 837/2021 R.G., dal
Tribunale di Chieti il 20.04.2023, pubblicata in pari data e notificata il successivo 27.04.2023, in via preliminare, in forza del disposto di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della gravata sentenza;
nel merito rigettare l'avversa domanda, accertando e dichiarando che nulla
è dovuto dall' della Provincia di alla Pt_1 Pt_1 [...]
in subordine, nella denegata Controparte_1 ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, ridurre, alla luce delle sollevate eccezioni, la parte di credito per la quale verrà accertata la carenza di legittimazione attiva da parte della appellata e/o la carenza di CP_1 legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso nei confronti dell'appellante, escludendo, in ogni caso, l'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs.
n. 231/2002 e D. Lgs. n. 192/2012 e revocando la condanna del medesimo appellante, ex art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata in euro 10.000,00; in ulteriore subordine ridurre, per quanto sopra esposto, la somma dovuta dall'ente odierno appellante all' Controparte_1
alla minor somma di euro 1.583.083,70; con vittoria
[...] di spese e di competenze professionali del primo e del secondo grado di giudizio (di cui si invoca la liquidazione secondo il prudente apprezzamento del giudicante adito), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Insiste, inoltre, affinché la Corte d'Appello adita, in accoglimento delle richieste istruttorie tempestivamente formulate da questa difesa nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c. ed in riforma del provvedimento adottato dal Tribunale di Chieti in data 11.05.2022, provveda ad ammettere la prova per testi indicata nell'atto di appello.
Insiste, infine, per il rigetto dell'appello incidentale proposto da controparte, in quanto inammissibile e/o comunque assolutamente infondato, oltre che per il rigetto della richiesta di condanna ex art. 96, III comma, c.p.c., in quanto
(anch'essa) del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
il tutto per le ragioni esposte nella propria nota di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. datata 05.02.2024.
Salvezze Illimitate.”
Conclusioni di Controparte_1
Voglia la Corte di Appello Illustrissima, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale:
1) rigettare integralmente l'appello avversario con conseguente conferma (eccezion fatta per l'appello incidentale) della sentenza n. 211/2023 del 20.04.2023 emessa dal Tribunale di
Chieti nei capi impugnati da Parte_3
In accoglimento dell'appello incidentale:
2) condannare a pagare ad l'importo di euro Pt_3 CP_1
1.785.533,72= anziché quella di euro 1.584.083,52, oltre interessi di mora commerciale dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, dedotto il pagamento di euro 201.950,02= da imputarsi ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c. e, dunque, agli interessi maturati sul capitale fino al 23 agosto 2021 (data di valuta del pagamento) e alle fatture più risalenti;
In ogni caso:
3) dato atto che ha operato e agito anche nel Parte_3 presente giudizio di appello con evidente malafede, condannare
l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3,
c.p.c. da liquidare secondo equità, considerata la situazione di difficoltà determinata in capo alla concludente da difese spregiudicate, fantasiose e inappropriate;
4) condannare a rifondere a spese e CP_3 CP_1 onorari di causa e a rimborsarle le spese generali, anche del presente grado di giudizio”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 211, pubblicata in data 20/04/2023, il
Tribunale Ordinario di Chieti revocava il decreto ingiuntivo n.
188/2021, con cui era stato ingiunto alla
[...] il pagamento ad Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 1.785.533,72, oltre ad
[...] interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 e spese della procedura, a titolo di corrispettivo dei servizi socio sanitari, infermieristici, di terapia occupazionale e di cucina prestati dalla cooperativa presso gli Istituti Riuniti di Assistenza di nel periodo compreso Parte_4 Pt_1 tra il dicembre 2018 ed il gennaio 2021; il Tribunale dava atto
Part dell'avvenuto pagamento in corso di causa da parte di della somma di euro 201.950,02 e la condannava al pagamento della somma di euro 1.584.083,52, oltre ad interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, a rifondere alla controparte le spese di lite ed a pagarle la somma di euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'opponente aveva dedotto:
- il suo difetto di legittimazione passiva, asserendo che non si era perfezionato il procedimento di trasformazione amministrativa delle , disciplinato dalla legge della Pt_5
Regione Abruzzo n. 17 del 2011, in esecuzione, per quanto di competenza, della legge quadro n. 328 del 2000, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e del d.lgs. n. 207 del 2001, avente ad oggetto il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- la carenza di legittimazione attiva di , CP_1 avendo quest'ultima ceduto il credito azionato a Controparte_4
(già ; - il difetto di prova del Controparte_5 credito azionato in via monitoria sia in riferimento all'an che al quantum; - la non debenza degli interessi moratori di cui d.lgs. n. 231 del 2002.
1.2. Il Tribunale esponeva altresì che l'opposta aveva contestato le deduzioni avversarie ed aveva chiesto la condanna
Part di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.3. Il Tribunale rilevava che aveva Controparte_4 comunicato all'opponente che la cessione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto non vi era stata e che le richieste di pagamento inviatele il 26 marzo ed il 26 giugno 2021 erano state “generate erroneamente dai sistemi informatici della
Part Banca”; che non aveva fornito prova della falsità di tale dichiarazione;
che era infondata anche l'eccezione di carenza di
Part legittimazione passiva di atteso che il rapporto era intercorso direttamente tra e l'opponente; che l' CP_1 [...] era stata costituita con delibera Parte_1 della Giunta Regionale n. 204 del 24/3/2014 con espressa previsione di incorporazione dell'
[...]
che la diversità di codici Controparte_6
Part Part fiscali tra l' n. 1 e gli Istituti Riuniti di Assistenza
GI non aveva rilevanza;
che ogni determinazione adottata
Part dalla per l'affidamento dei servizi ad prevedeva CP_1
l'impegno e la copertura di spesa;
che le fatture azionate indicavano le prestazioni eseguite ed il personale impiegato;
che l'esecuzione delle prestazioni era stata confermata dal teste escusso;
che l'opponente con email del 10/9/2019, in risposta alla diffida di pagamento di , aveva riconosciuto CP_1 di essere debitrice e si era giustificata per il mancato pagamento con i notevoli ritardi dei Comuni nel versamento delle somme dovute per le prestazioni erogate in favore degli ospiti della struttura, assicurando che non appena gli uffici regionali le avessero versato i contributi avrebbe provveduto al saldo;
Part che aveva inoltre provveduto in corso di causa al versamento della somma di euro 201.950,02 a parziale pagamento del credito vantato da in sede monitoria;
che era corretto il CP_1 riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n.
231 del 2002 in quanto il rapporto intercorso tra le parti era da considerarsi una transazione commerciale e l'art. 159 TUEL, richiamato dall'opponente, era applicabile solo in sede esecutiva;
che le contestazioni sollevate dall'opponente Part risultavano manifestamente infondate e che andava conseguentemente condannata al pagamento della somma di euro
10.000,00 alla controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
2. Con atto di citazione notificato il 26/05/2023
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di sette motivi e concludeva come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo
[...] appello incidentale sulla scorta di un unico motivo, come riportato in epigrafe.
2.2 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini loro assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 1°/4/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 3/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Part 3. Deve essere in primo luogo rigettata l'istanza di di ammissione di prova testimoniale sui capitoli articolati in primo grado nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(a. “Vero che l' Provincia e gli Istituti Parte_1 Parte_1
Part Riuniti di “ sono ad oggi due CP_6 Parte_4 enti distinti”; b. “Vero che il procedimento amministrativo di trasformazione delle varie della provincia di tra Pt_5 Pt_1 le quali vi sono gli Istituti Riuniti di Assistenza “ Parte_4
”, nell' della Provincia di è tutt'oggi
[...] Pt_1 Pt_1 in corso”) in quanto valutativi e vertenti sull'interpretazione delle norme e dei provvedimenti che regolano la materia.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la propria legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla controparte.
4.1. Deduce che la legge della Regione Abruzzo n. 17 del
2011, che regolava la trasformazione delle non aveva Pt_5 ancora trovato piena attuazione, sicché allo stato essa era un ente distinto dagli Riuniti CP_6 Controparte_6
, con differente codice fiscale e distinta contabilità,
[...] risultando titolare della sola gestione unificata delle ex
; che in forza della delibera di Giunta Regionale n. Pt_5
204/2014, che aveva provveduto alla costituzione dell' Pt_1 le ex sarebbero confluite nella nuova azienda solo dopo Pt_5 il completamento della procedura prevista dalla legge n. 17 del
2011, che prevedeva: a) la costituzione di un organismo straordinario per procedere alla verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione delle varie;
b) la Pt_5 ricognizione, da parte del predetto organismo straordinario, delle situazioni giuridiche pendenti, del saldo di tesoreria, del patrimonio, mobiliare e immobiliare, e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso, delle rendite di qualsiasi genere, dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso, del personale comunque in servizio;
c) la proposta, all'esito, alla Giunta Regionale da parte dell'organismo straordinario della costituzione di una o più ASP per provincia;
che nelle more spettava all'organismo straordinario la provvisoria gestione unitaria delle Pt_5 Part stesse;
che a tale organismo sarebbe infine succeduta l' ; che gli enti interessati dalla trasformazione non erano cessati, dovendo ancora essere adottati gli atti amministrativi relativi
Part all'armonizzazione amministrativa, sicché l' aveva unicamente la gestione unificata di tutte le istituzioni interessate.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto, riconoscendo la legittimazione passiva della Parte_1
in ordine al pagamento dei compensi
[...] Parte_1 per le prestazioni rese in favore dell'ex
[...]
(vedi Corte d'app. L'Aquila Controparte_6 sent. n. 1155 del 2025, Corte d'app. L'Aquila sent. n. 1815 del
2023, Corte d'app. L'Aquila n. 1768 del 2023).
5.1.1. L'art. 21, commi 6 e 7, della legge della Regione
Abruzzo n. 17 del 2011, “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza ( ) e disciplina delle Aziende CP_7 Pt_5
Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)” prevede che il
Part passaggio delle consegne alle deve ritenersi attuato in via definitiva, con efficacia nei confronti dei terzi, con la nomina
Part 1 della Parte_1 con delibera della Giunta Regionale n. 699 Parte_1 del 2018, con conseguente subingresso dell' nei rapporti Pt_1 giuridici facenti capo agli Istituti Riuniti di Assistenza
[...]
e gestione unificata dei patrimoni e della Parte_4 contabilità, come espressamente rilevato dalla determina della
Giunta Regionale n. 58 in data 11 giugno 2018, nella quale si legge gli “Istituti Riuniti San GI Battista di Chieti, oggi confluita, con DGR n. 204/2014, nella
[...]
”. Parte_1 5.1.2. Stante il definitivo superamento della fase transitoria mediante la nomina del consiglio di amministrazione
Part della , nessun rilievo assume che la partita IVA dell' Pt_5
Part confluita nella non sia stata ancora cancellata.
Part
6. Con il secondo motivo di gravame la reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di a CP_1 seguito della cessione del credito a Controparte_4
6.1. L'appellante deduce che le aveva comunicato in CP_1 data 21/1/2021 di avere ceduto ad una società di factoring i
Cont crediti vantati nei suoi confronti e che la cessionaria le aveva richiesto il pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo con comunicazioni del 26/03/2021 e del 26/06/2021.
Rileva che, pur ad ammettere che tali comunicazioni fossero frutto di errore, la cessione si era perfezionata nei suoi confronti e non poteva essere posta nel nulla, non risultando che il contratto di cessione fosse stato annullato fra le parti.
7. Il motivo è infondato.
7.1. Con nota del 2/07/2021 comunicò all'odierna CP_4 appellante che le comunicazioni trasmessele in data 26 marzo e
26 giugno 2021 erano state generate erroneamente dai suoi sistemi informatici e che tra essa e le società non era CP_1 intervenuta la cessione dei crediti per cui è causa.
7.2. La cessione del credito nella generalità delle ipotesi, quale quella in esame, in difetto di specifiche disposizioni normative o di particolari accordi fra le parti, non è un contratto trilaterale fra il creditore cedente, il cessionario ed il debitore ceduto, come sembrerebbe ipotizzare l'appellante.
7.2.1. Essa si perfeziona fra il cedente ed il cessionario al momento della stipula e la notifica al debitore ceduto ha la funzione di renderla a lui opponibile e di privare di efficacia liberatoria l'eventuale pagamento che egli faccia al cedente.
7.2.2. Ne consegue che, impregiudicata la questione della sussistenza dell'errore nella richiesta di pagamento da parte di
Cont
, cedente e cessionario possono risolvere consensualmente il contratto, comunicandolo al debitore, il quale non ha nessun interesse a contestare l'eventuale retrocessione del credito se, come nel caso in esame, non ha ancora effettuato il pagamento al cessionario.
Part 8. Con il terzo motivo di appello contesta che alle determinazioni con le quali vennero affidati ad i servizi CP_1 sociosanitari, infermieristici, di terapia occupazionale e di cucina, possa essere riconosciuta efficacia contrattuale.
8.1. Deduce che tali determinazioni erano atti interni, adottati dal direttore amministrativo e non già dal consiglio di amministrazione, unico organo avente poteri di rappresentanza
Part della , ed evidenzia che alcune di tali determine erano prive della sottoscrizione per accettazione da parte di CP_1
9. Il motivo è parzialmente fondato.
9.1. ha prodotto in allegato al ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo le cinquantacinque determinazioni, emesse dal novembre del 2018 al gennaio del 2021, con le quali le veniva mensilmente affidato lo svolgimento dei servizi infermieristici, sociosanitari, occupazionali e di cucina presso gli Istituti
Riuniti di Assistenza , sito in Parte_4 Pt_1
9.1.1. Le due determinazioni emesse nel 2018 recano l'intestazione “ Controparte_6 Part
”, tutte le altre riportano l'intestazione “ n. 1
[...] della Provincia di ”. Pt_1
Tutte le determinazioni risultano sottoscritte dal “Direttore dott.sa ” e dal responsabile del procedimento e Controparte_8 recano il visto di regolarità contabile.
In ciascuna è indicato il periodo di erogazione dei servizi, la spesa prevista per ciascuna tipologia di prestazioni ed il capitolo di bilancio nel quale veniva appostata.
In calce è specificato che veniva attribuito “valore contrattuale al presente atto mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte della ditta affidataria”.
9.2. Infondata è la contestazione dell'appellante in ordine alla carenza dei poteri di rappresentanza della direttrice firmataria delle determinazioni.
Part 9.2.1. L'art. 11 dello statuto della dava infatti facoltà al consiglio di amministrazione di nominare direttori, cui era attribuita la responsabilità della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa con poteri di impegnare l'ente verso l'esterno.
9.3. Fondata è invece la censura dell'appellante in ordine alla carenza di prova del vincolo contrattuale fra le parti in relazione ad alcune determinazioni richiamate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
9.3.1. La firma di per accettazione manca nelle due CP_1 determinazioni n. 124 e 150 del 2018, nelle determinazioni n. 1,
11, 23, 33, 38, 56, 57, 66, 69 e 90 del 2019, e nelle determinazioni n. 166 e 169 del 2020.
9.3.2. In difetto della sottoscrizione della ditta affidataria deve ritenersi non assolto il requisito della forma scritta previsto dall'art. 17 r.d. n. 2240 del 1923 per la validità dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione
(Cass. n. 5448/1999, Cass. n. 59/2001, Cass. n. 11649/2002, di recente Cass. n. 8753/2024 e Cass. n. 23498/2025), non essendo consentita la convalida o la ratifica del contratto o la conclusione del vincolo contrattuale per facta concludentia.
9.3.3. Né il requisito della forma scritta potrebbe ritenersi integrato in applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente (Cass. n.
2666/2022; Cass. n. 1525/2018; Cass. 2826/2000).
9.3.4. Al riguardo va rilevato che la produzione in giudizio delle determinazioni da parte della cooperativa che non le sottoscrisse può validamente perfezionare l'atto negoziale solo con effetto ex nunc, sicché al momento dell'esecuzione delle prestazioni mancava un valido contratto impegnativo per l'ente pubblico.
9.4. Ne consegue che dalla somma complessiva richiesta da pari ad euro 1.785.533,72, vanno sottratti i compensi CP_1 relativi alle prestazioni eseguite sulla base delle determinazioni non sottoscritte per accettazione dalla cooperativa, richiamate nelle relative fatture, per un totale di euro 543.284,73, sicché la somma capitale dovuta dall'appellante alla cooperativa risulta pari ad euro 1.242.248,99. Part 10. Con il quarto motivo di appello deduce che il
Tribunale aveva ritenuto erroneamente provato il credito vantato da CP_1
10.1. Rileva che, per costante insegnamento giurisprudenziale, le fatture commerciali non sono sufficienti nel giudizio di opposizione a dimostrare la fondatezza della domanda proposta in sede monitoria.
10.2. Evidenzia che da parte sua non vi era stato nessun riconoscimento di debito e che i testi escussi avevano reso dichiarazioni generiche e scarsamente attendibili.
11. Il motivo è infondato.
11.1. ha fornito prova del vincolo contrattuale CP_1 esistente fra le parti con riferimento alle determinazioni
Part adottate da sottoscritte per accettazione;
ha inoltre prodotto le fatture riferite a ciascuna determina, con indicazione specifica dei servizi resi in esecuzione degli incarichi ricevuti, delle ore e del personale impiegato, debitamente registrate nella contabilità d'impresa; il teste all'epoca dipendente della cooperativa, Testimone_1 addetto all'organizzazione dei turni di lavoro, ha confermato che nel periodo al quale si riferiscono le fatture aveva inviato il personale presso gli Istituti Riuniti di Assistenza
[...] secondo le richieste della struttura, con la Parte_4 quale si interfacciava costantemente;
nessuna contestazione
Part risulta sollevata dalla con riferimento alle fatture inviatele;
inoltre in risposta ai solleciti di pagamento l'odierna appellante, come evidenziato da giudice di primo grado, non contestò l'esecuzione dei servizi da parte della cooperativa, ma con email del 10/9/2020 giustificò il ritardo con il mancato versamento da parte dei Comuni delle somme dovute e con successiva email del 17/12/2020 riferì che la Regione era in procinto di erogare i fondi Covid, sia pure in misura ridotta,
e offrì di concordare un piano di rientro del debito accumulato. Part
12. Con il quinto motivo di appello contesta l'applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, stanti i vincoli di natura contabile ai quali sono soggetti gli enti pubblici e tenuto conto dell'ordine dei pagamenti imposto dall'art. 159
TUEL.
13. Il motivo è infondato.
13.1. L'art. 2, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 231 del
2002 prevede espressamente l'applicazione degli interessi moratori ai contratti conclusi tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportino, in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
13.2. L'appellante non ha inoltre chiarito quali vincoli contabili le avessero impedito di provvedere al pagamento delle somme dovute.
13.3. Infine, come già rilevato da questa Corte in analoghe fattispecie, l'art. 159 TUEL opera in sede esecutiva, come si desume dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2003 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3
e 4 della predetta norma, nella parte in cui non prevedeva che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo citato non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso (Corte d'app. L'Aquila, sent. n. 1815 del 2023, che a sua volta cita Corte
d'app. L'Aquila n. 721 del 2020).
Part 14. Con il sesto motivo di appello rileva l'erroneità del conteggio operato dal giudice di primo grado, evidenziando che, avendo essa versato in corso di causa la somma di euro
201.950,02, il credito di doveva essere rideterminato in CP_1 euro 1.583.083,70 e non già in euro 1.584.083,52.
15. Fermo restando che anche la sottrazione effettuata dall'appellante riporta un risultato erroneo, il motivo è assorbito dal parziale accoglimento del terzo motivo di appello, in base al quale la somma capitale dovuta ad è stata CP_1 rideterminata in euro 1.242.248,99.
Part
16. Con il settimo motivo di appello contesta la sua condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo che non ne sussistevano i presupposti, atteso che le sue contestazioni del credito della controparte non potevano ritenersi manifestamente infondate.
17. Il motivo è fondato.
17.1. Alla luce del parziale accoglimento dell'appello in ordine alla quantificazione del credito vantato da , la CP_1
Part condotta processuale di non può ritenersi abusiva.
A fronte della sensibile riduzione della pretesa creditoria dell'appellata appare inoltre equo, come appresso si dirà, provvedere ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. alla parziale compensazione delle spese di lite, venendo conseguentemente meno i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
18. Passando all'esame dell'appello incidentale, CP_1 lamenta che il pagamento della somma di euro 201.950,02
Part effettuato da in data 23/8/2021 con l'indicazione
“percentuale per fondo COVID” e quindi senza una specifica imputazione, avrebbe dovuto essere imputato ai sensi degli artt.
1193 e 1194 c.c. agli interessi maturati sino alla data del pagamento e poi alle fatture più risalenti e non già alla somma capitale, contrariamente a quanto disposto dal Tribunale, che aveva sottratto la predetta somma dall'importo capitale indicato nel decreto ingiuntivo.
19. Il motivo è fondato, alla luce dei criteri di imputazione dei pagamenti richiamati da , in difetto di un CP_1 diverso accordo fra le parti.
20. Sulla base di quanto esposto, in parziale accoglimento Part dell'appello principale proposto da n. 1 della Parte_6
ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
Part
deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
1.242.248,99, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, decorrenti dalla scadenza di ciascuna
Part Part fattura, detratto l'importo di euro 201.950,02, pagato da
1 in data 23/8/2021, da imputare prima agli interessi maturati
[...] sino a tale data e poi al capitale, ai sensi degli artt. 1193 e
1194 c.c.
21. Tenuto conto della parziale soccombenza di , CP_1 appare equo compensare nella misura di un quarto le spese del giudizio, che si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che
Part non si è svolta, con condanna di a rifondere alla controparte la residua quota di tre quarti.
22. Come già evidenziato, il parziale accoglimento Part dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e la parziale compensazione delle spese di lite escludono la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e va conseguentemente rigettata la relativa domanda di sia per il primo che per CP_1 il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma Controparte_1 di euro 1.242.248,99, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla scadenza di ciascuna fattura, detratto l'importo di euro 201.950,02, pagato da in data 23/8/2021, da imputare prima agli Pt_1 interessi e poi al capitale, ai sensi degli artt. 1193 e 1194
c.c.;
2) rigetta la domanda di Controparte_1 di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia per il primo che per il secondo grado del giudizio;
3) compensa le spese del giudizio nella misura di un quarto e condanna a rifondere alla Parte_1 controparte la residua quota di tre quarti, che liquida per la fase monitoria in euro 652,50 per esborsi ed euro 5.304,75 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; per il primo grado in euro 28.463,25 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; e per questo grado di appello in euro 1.896,75 per esborsi ed euro 18.048,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 18/11/2025
La Presidente est.
dr. NI AN