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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5598 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERNANDA ELISA Parte_1
DE SIENA
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROSANNA
ROMANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all' indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L.
18/80 a decorrere dal mese di aprile 2023, con conseguente condanna dell' a CP_1 corrispondergli i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Con memoria del 25.08.2025, si è costituito in giudizio l' , rappresentando CP_1
“che in data 20.05.24, il competente Ufficio amministrativo ha provveduto a liquidare al ricorrente l'indennità di accompagnamento riconosciutagli a seguito di omologa (n. 044-709607715186 Cat. INVCIV, decorrenza 1 aprile 2023) (all. 1
– TE08 del 20.05.24) e in data 7.06.24 è stato pagato l'importo complessivo di €.
7.935,00 comprensivo di arretrati (all. 2 – cedolino del 7.06.24). La prestazione è
a tutt'oggi in corso di pagamento, come si evince dal cedolino di settembre 2025
(all. 3)”.
L'ente convenuto ha poi precisato che “il decreto di omologa, da cui discende il presente giudizio, emesso nell'atp n. Rg. 2788/23, reca la data del 27.03.24 (all. 4
– decreto di omologa), mentre il pagamento della prestazione con gli arretrati è avvenuto il 7.06.24, quindi ampiamente nei 120 gg. di legge”, evidenziando altresì che “il presente ricorso è stato depositato in data 28.09.24 e notificato all'Istituto il 9.11.24 quando il ricorrente aveva già ricevuto il pagamento della prestazione riconosciutagli con l'omologa suindicata”.
Pertanto, l' ha chiesto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere con vittoria o, in subordine, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
16.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione dedotta in lite, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese del procedimento in quanto “il ricorrente, portatore di gravissime patologie, ha avuto contezza del pagamento solo successivamente, ritenuto che nessuna doverosa comunicazione è stata effettuata al ricorrente e/o al sottoscritto difensore”.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti, in difetto di prova in ordine all'effettiva comunicazione al ricorrente del modello Te08.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- spese compensate.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5598 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERNANDA ELISA Parte_1
DE SIENA
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROSANNA
ROMANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all' indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L.
18/80 a decorrere dal mese di aprile 2023, con conseguente condanna dell' a CP_1 corrispondergli i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Con memoria del 25.08.2025, si è costituito in giudizio l' , rappresentando CP_1
“che in data 20.05.24, il competente Ufficio amministrativo ha provveduto a liquidare al ricorrente l'indennità di accompagnamento riconosciutagli a seguito di omologa (n. 044-709607715186 Cat. INVCIV, decorrenza 1 aprile 2023) (all. 1
– TE08 del 20.05.24) e in data 7.06.24 è stato pagato l'importo complessivo di €.
7.935,00 comprensivo di arretrati (all. 2 – cedolino del 7.06.24). La prestazione è
a tutt'oggi in corso di pagamento, come si evince dal cedolino di settembre 2025
(all. 3)”.
L'ente convenuto ha poi precisato che “il decreto di omologa, da cui discende il presente giudizio, emesso nell'atp n. Rg. 2788/23, reca la data del 27.03.24 (all. 4
– decreto di omologa), mentre il pagamento della prestazione con gli arretrati è avvenuto il 7.06.24, quindi ampiamente nei 120 gg. di legge”, evidenziando altresì che “il presente ricorso è stato depositato in data 28.09.24 e notificato all'Istituto il 9.11.24 quando il ricorrente aveva già ricevuto il pagamento della prestazione riconosciutagli con l'omologa suindicata”.
Pertanto, l' ha chiesto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere con vittoria o, in subordine, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
16.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione dedotta in lite, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese del procedimento in quanto “il ricorrente, portatore di gravissime patologie, ha avuto contezza del pagamento solo successivamente, ritenuto che nessuna doverosa comunicazione è stata effettuata al ricorrente e/o al sottoscritto difensore”.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti, in difetto di prova in ordine all'effettiva comunicazione al ricorrente del modello Te08.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- spese compensate.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli