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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
NC DI DI
AN CH DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10247/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio delle Avv. INVERARDI ALICE e Avv. CORDIOLI ANNALISA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente a Brescia (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2
delle Avv. INVERARDI ALICE e Avv. CORDIOLI ANNALISA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
1 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carpenedolo in Via Monte Grappa 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra perché vi abiti con il figlio maggiorenne , non Pt_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
3. Il sig. potrà vedere il figlio quando più lo desidera compatibilmente con gli impegni Parte_1
scolastici ed extrascolastici di . Per_1
4. Considerata la maggiore età di non viene stabilito un riparto del diritto di visita con allocazione Per_1 del figlio da un genitore all'altro e con divisione dei giorni festivi;
potrà decidere in autonomia con Per_1
chi passerà week end e festività.
5. Per quanto riguarda la divisione dei beni oggi in comunione fra i coniugi, le parti le parti si sono accordate nel seguente modo: • il sig. cede senza corrispettivo la propria quota di proprietà del 50% della Parte_1
casa coniugale sita in Carpenedolo alla via Monte Grappa 10 (censita al catasto fabbricati del predetto
Comune al foglio 9 particelle 114 sub. 591 e sub. 609) acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio con atto di compravendita datato 18.09.2007 Notaio rep n. 95568 registrato in data 26.09.2007 a Per_2
Montichiari, in capo alla moglie con tutte le pertinenze e quote, nonché i mobili ed arredi Parte_2 ivi esistenti;
la cessione dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data dell'omologa del verbale di separazione dei coniugi. La sig.ra accetta la cessione della quota della casa coniugale di cui al punto precedente. • Pt_2
La sig.ra cede senza corrispettivo la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Pt_2
Montichiari alla via Salvador Allende n. 12 (censita al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 60 particella 124sub. 1 e sub. 3) acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio con atto di compravendita datato 03/11/2021 Notaio Repertorio n. 2371 -registrato in data 19/11/2021, in capo alla moglie Per_3
con tutte le pertinenze e quote indivise, nonché i mobili ed arredi ivi esistenti;
la cessione Parte_2
dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data dell'omologa del verbale di separazione dei coniugi.
6. I coniugi sono consapevoli del valore differente dei due immobile e, in particolare, del maggior valore dell'immobile sito in Carpenedolo, tuttavia, ai fini della migliore definizione dell'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, elemento essenziale e determinante nonché funzionale all'esecuzione degli accordi di separazione e divorzio ed ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra rinuncia Pt_2
alla pretesa di un contributo al mantenimento ordinario di , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
7. Il Sig. concorrerà al 50% delle spese straordinarie per , maggiorenne come da Parte_1 Per_1
protocollo n. 2208/16 del 16.07.2016 del Tribunale di Brescia;
il sig. si impegna altresì alla Parte_1 divisione al 50% delle spese (ordinarie) per l'abbigliamento di . Per_1
8. Il Sig. in accordo con la sig.ra , ha già provveduto a rilasciare l'immobile adibito Parte_1 Pt_2
ad abitazione familiare ed a consegnare alla medesima tutte le chiavi in suo possesso.
9. I coniugi hanno già estinto i conti correnti bancari cointestati dividendo, nella misura del 50%, ciascuno le eventuali somme rimanenti sugli stessi.
2 10. In considerazione dell'autosufficienza economica dei coniugi e della similarità dei rediti, i coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento.
11. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a UO (BS) in data 30.8.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di UO al n. 14, parte II, serie A, anno 2003, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 2.7.2005, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
3 UD HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
NC DI DI
AN CH DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10247/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio delle Avv. INVERARDI ALICE e Avv. CORDIOLI ANNALISA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente a Brescia (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2
delle Avv. INVERARDI ALICE e Avv. CORDIOLI ANNALISA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
1 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Carpenedolo in Via Monte Grappa 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra perché vi abiti con il figlio maggiorenne , non Pt_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
3. Il sig. potrà vedere il figlio quando più lo desidera compatibilmente con gli impegni Parte_1
scolastici ed extrascolastici di . Per_1
4. Considerata la maggiore età di non viene stabilito un riparto del diritto di visita con allocazione Per_1 del figlio da un genitore all'altro e con divisione dei giorni festivi;
potrà decidere in autonomia con Per_1
chi passerà week end e festività.
5. Per quanto riguarda la divisione dei beni oggi in comunione fra i coniugi, le parti le parti si sono accordate nel seguente modo: • il sig. cede senza corrispettivo la propria quota di proprietà del 50% della Parte_1
casa coniugale sita in Carpenedolo alla via Monte Grappa 10 (censita al catasto fabbricati del predetto
Comune al foglio 9 particelle 114 sub. 591 e sub. 609) acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio con atto di compravendita datato 18.09.2007 Notaio rep n. 95568 registrato in data 26.09.2007 a Per_2
Montichiari, in capo alla moglie con tutte le pertinenze e quote, nonché i mobili ed arredi Parte_2 ivi esistenti;
la cessione dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data dell'omologa del verbale di separazione dei coniugi. La sig.ra accetta la cessione della quota della casa coniugale di cui al punto precedente. • Pt_2
La sig.ra cede senza corrispettivo la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Pt_2
Montichiari alla via Salvador Allende n. 12 (censita al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 60 particella 124sub. 1 e sub. 3) acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio con atto di compravendita datato 03/11/2021 Notaio Repertorio n. 2371 -registrato in data 19/11/2021, in capo alla moglie Per_3
con tutte le pertinenze e quote indivise, nonché i mobili ed arredi ivi esistenti;
la cessione Parte_2
dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data dell'omologa del verbale di separazione dei coniugi.
6. I coniugi sono consapevoli del valore differente dei due immobile e, in particolare, del maggior valore dell'immobile sito in Carpenedolo, tuttavia, ai fini della migliore definizione dell'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, elemento essenziale e determinante nonché funzionale all'esecuzione degli accordi di separazione e divorzio ed ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra rinuncia Pt_2
alla pretesa di un contributo al mantenimento ordinario di , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
7. Il Sig. concorrerà al 50% delle spese straordinarie per , maggiorenne come da Parte_1 Per_1
protocollo n. 2208/16 del 16.07.2016 del Tribunale di Brescia;
il sig. si impegna altresì alla Parte_1 divisione al 50% delle spese (ordinarie) per l'abbigliamento di . Per_1
8. Il Sig. in accordo con la sig.ra , ha già provveduto a rilasciare l'immobile adibito Parte_1 Pt_2
ad abitazione familiare ed a consegnare alla medesima tutte le chiavi in suo possesso.
9. I coniugi hanno già estinto i conti correnti bancari cointestati dividendo, nella misura del 50%, ciascuno le eventuali somme rimanenti sugli stessi.
2 10. In considerazione dell'autosufficienza economica dei coniugi e della similarità dei rediti, i coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento.
11. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a UO (BS) in data 30.8.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di UO al n. 14, parte II, serie A, anno 2003, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 2.7.2005, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
3 UD HE
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