Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/07/2025, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05879/2025REG.PROV.COLL.
N. 07404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7404 del 2024, proposto dalla
Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 – in seguito rinunciatario;
contro
ID Di EM, IO GE ZA, ZO Di Biase, NI Di Marzo, IL Di EM, MI NI IA, OL IA, AN AG, RI LI AL, TO RU, OL RU, PP NI, CO NI NI, AL NI, rappresentati e difesi dagli avvocati MI Coromano e Assunta Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bonefro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato MI Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di RT, Comune di RI Nei Frentani, Comune di San Giuliano di Puglia, Comune di Santa Croce di Magliano, Comune di Bonefro, Cia - Confederazione Agricoltori Italiana Molise, NI OR, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 206/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ID Di EM, di IO GE ZA, di ZO Di Biase, di NI Di Marzo, di IL Di EM, di MI NI IA, di OL IA, di AN AG, di RI LI AL, di TO RU, di OL RU, di PP NI, di CO NI NI, di AL NI e del Comune di Bonefro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Matteo Carmine Iacovelli, MI Coromano e Gugliemo Pettograsso per delega dell'avvocato Assunta Pistilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. I provvedimenti impugnati.
La Regione Molise e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (in breve “Ministero”) hanno chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione I, n. 206/2024 che ha accolto i ricorsi riuniti (RG 201/2021 e RG 177/2022) proposti dagli agricoltori per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- il bando per la presentazione delle domande anno 2021 avente ad oggetto: “ Reg. UE n. 1305/2013 P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise. Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le aree montane ”. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'anno 2021 ”;
- il bando per la presentazione delle domande anno 2022 avente ad oggetto “Reg. UE n. 1305/2013 PSR 2014-2020 della Regione Molise. Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi per le aree montane. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'anno 2022 ”;
entrambi i bandi nella parte in cui agli articoli 3 comma 1 lett. c) e 4 escludono dall’elenco dei Comuni ammessi al beneficio quelli di Bonefro, San Giuliano di Puglia, RI dei Frentani, RT e Santa Croce di Magliano, e tutti gli altri che comunque soffrono anche parzialmente delle difficoltà dell’agricoltura in zona montana e svantaggiata, e altresì nella parte in cui ammettono al beneficio i Comuni totalmente svantaggiati nonché quelli di Sesto Campano, IL, NA e Campobasso;
- il Piano di Sviluppo Rurale (in breve “P.S.R.”) della Regione Molise approvato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 3 agosto 2015, nella parte in cui non ha incluso tra i Comuni ammessi a beneficio quelli di Bonefro, San Giuliano di Puglia, RI dei Frentani, RT e Santa Croce di Magliano;
- gli impliciti provvedimenti di esclusione delle domande di accesso presentate dai ricorrenti alla sottomisura 13.1 per pagamenti compensativi per le aree montane, tutte inoltrate attraverso il portale SIAN all'uopo destinato, il quale automaticamente ha però provveduto all'esclusione dal beneficio dei terreni di proprietà dei ricorrenti poiché non ricadenti nell'elenco di cui al punto precedente;
- tutti gli atti istruttori tramite i quali la Regione, all’art. 4 dei detti bandi, è giunta ad affermare che “ i territori presenti in comuni diversi da quelli individuati nelle tabelle successive non sono eleggibili all'aiuto in quanto la delimitazione richiesta dal regolamento è per area amministrativa ed inoltre per tali comuni non esistono evidenze che consentono di classificare le aree agricole comunali come montane neppure parzialmente ”.
II. Il quadro normativo e il P.S.R. 2014-2020 approvato dalla Regione Molise il 3 e 4 agosto 2015.
La misura prevista dagli impugnati bandi, a loro volta attuativi del suddetto P.S.R. 2014-2020, è disciplinata dall’art. 31, paragrafo 2 del Regolamento dell’Unione Europea n. 1305/2013.
Si tratta di provvidenze perequative per il settore agricolo introdotte a favore degli agricoltori delle zone montane che consistono nell’erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.
Il regolamento EU disciplina tre tipi di misure compensative per zone svantaggiate.
La sottomisura 13.1, prevista per le “ zone montane ”, attuata con i bandi in questione, la sottomisura 13.2, prevista per le “ zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane ”, non presente nel P.S.R. Molise e nei bandi attuativi e la sottomisura 13.3, neppure prevista nel P.S.R., che si applica alle “ zone soggette a particolari vincoli specifici ”.
L’individuazione delle aree ammissibili alle tre misure è demandata ai singoli Stati membri sulla base della definizione e dei criteri fornita dalla norma comunitaria.
Il paragrafo 2 dell’art. 32 Reg. UE delinea le caratteristiche delle “ zone montane ”, tutelate, appunto, dalla misura 13.1 (ricalcando i criteri in precedenza delineati dalla direttiva 75/268/Cee) e che sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti:
a) all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo abbreviato;
b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.
Lo stesso paragrafo specifica infine in modo tassativo che “ le zone situate a nord del 62mo parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane ”.
Il P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise, pubblicato nel B.U.R.M. del 14 agosto 2015, n. 27, rinviava quanto alle aree montane “ a quelle definite sulla base della Direttiva 75/268/CEE e s.m.i., così come classificata nella programmazione 2007-2013 ”, rinviando a sua volta ad una lista dei comuni riportata nell’allegato (non pubblicato) relativo ai “ costi della misura ” .
Con il P.S.R. 2014-2020, oggetto di impugnativa, a differenza dalla precedente edizione del 2007-2013 in cui erano state attivate tutte e tre le tipologie di intervento sulla base della previgente regolamentazione comunitaria (misura 211 per zone montane ex art. 18 del Reg. CE n. 1257/1999 e misura 212 per zone svantaggiate ex art. 19 Reg. CE 1257/1999), la Regione Molise per il periodo qui in questione ha deliberato l’attivazione della sola sotto-misura 13.1 riferita alle aree montane, non prevedendo più la sottomisura 13.2 per le zone svantaggiate soggette a vincoli naturali significativi diversi da quelli montani (ex par. 3, art. 32 del reg. UE n. 1305/2013) alla quale sottomisura diversi degli odierni ricorrenti nelle precedenti edizioni, in quanto localizzati in zone che in vigenza della pregressa disciplina erano classificate “ parzialmente montane ”, hanno avuto accesso.
Si evince dagli atti di causa, che l’ultima stesura del P.S.R. inizialmente aveva previsto anche la sottomisura 13.2 (zone svantaggiate) a cui alcuni dei ricorrenti hanno avuto accesso, tuttavia i Servizi della Commissione europea hanno messo in evidenza che sulla base della normativa sopravvenuta per tali zone vi era la necessità di procedere all’analisi di affinamento particellare degli impatti degli elementi naturali sui costi o redditi delle imprese e quindi di procedere al “ fine tuning ” previsto dal paragrafo 3 dell’art. 32 Reg. EU. Trattandosi di analisi complessa da condurre a livello nazionale che richiedeva tempo, il partenariato ha unanimemente stabilito di eliminare l’intervento 13.2; in compenso è stato deciso anche per i territori delimitati come “svantaggiati parzialmente” di ampliare la portata della misura del “ biologico ”.
III. I Pregressi conteziosi e le iniziative della Regione.
Come evidenziato dalla gravata sentenza, le vicende a fondamento dei ricorsi si collocano nel solco di un contenzioso che nelle sue linee essenziali è ormai ripetitivo e che ha riguardato anche i precedenti bandi della Regione Molise attuativi del P.S.R. 2014-2020 relativi alla misura 31.1 per le zone montane per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 e, di seguito, i bandi del 2021 e 2022 (oggetto del presente appello) e quindi anche i bandi del 2023 e del 2024, attualmente pendenti in appello, sempre nella parte in cui recependo l’elenco dei comuni classificati “ totalmente montani ” di fonte ISTAT, non vi includevano anche i comuni di Bonefro, RT, RI nei Frentani, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia che secondo le prospettazioni degli appellati avrebbero a causa dei forti pendii zone con le caratteristiche previste dalla normativa comunitaria per le aree montane.
In particolare, i titolari di aziende agricole ricadenti in Comuni non inclusi nel suddetto elenco di fonte Istat recepito nei bandi, e quindi, non classificati totalmente montani, che vedevano respinte le loro domande o che venivano all’origine bloccati dal sistema telematico di gestione delle domande, nei ricorsi pregressi, nell’impugnare la suddetta clausola del bando a loro dire escludente, hanno censurato il fatto che la Regione si sia limitata ad una suddivisione meramente formale dei comuni, considerando soltanto le “unità amministrative” anziché effettuare una disamina sulle effettive caratteristiche delle superfici, e quindi le particelle fondiarie, come espressamente previsto nella parte normativa del P.S.R., facenti parte delle varie aziende agricole interessate alla concessione dell’indennità compensativa per le zone montane.
I pregressi ricorsi sono stati definiti con le sentenze di questo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 248/2020 (di conferma della sentenza Tar Molise n. 649/20218 – bandi 2017 e 2018), Sez. III, n. 5018/2022 (di conferma della sentenza Tar Molise n. 277/2021 – bando 2019) e Sez. III, n. 5019/2022 (di conferma della sentenza Tar Molise 276/2021 – bando 2020), che hanno respinto analoghi appelli della Regione Molise a quello in trattazione aderendo pienamente al dictum di primo grado.
I precedenti giudicati hanno accertato che l’elenco dei comuni montani recepito nei bandi impugnati contrasta con gli obiettivi degli stessi bandi, con le finalità previste per tale misura dal P.S.R. 2014-2020 e con i richiami contenuti in tali atti alla normativa comunitaria, facendo una individuazione soltanto formale senza tener conto delle effettive caratteristiche dei terreni. In particolare è stato censurato l’uso da parte della Regione, in via del tutto astratta, della previsione contenuta negli elenchi formati dall’ISTAT senza svolgere alcuna propria indagine sulla presenza nei territori comunali e quindi anche di “ parti di essi ” dei criteri previsti dalla normativa comunitaria.
I giudicati (e la sentenza qui impugnata che agli stessi si è conformata) concordemente hanno affermato che “ la scelta di limitare la concessione del beneficio alle aziende agricole che si trovano in Comuni classificati come interamente montani – escludendo perciò quelle che, pur trovandosi in zone montane, si trovino in Comuni classificati solo parzialmente montani – sia del tutto inconferente con la nozione di “zona montana” contenuta nella suddetta normativa europea di riferimento e con gli obbiettivi e le finalità del bando stesso… ” e che “ la nozione di “zona montana” proposta dai ricorrenti appare maggiormente rispondente, rispetto alla classificazione operata dalla Regione resistente sia con quanto previsto negli stessi Bandi attuativi sia con quanto previsto nella normativa comunitaria di riferimento nonché maggiormente coerente con le finalità della misura di sostegno ivi disciplinata”.
Nel tentativo di dare esecuzione ai giudicati e agli ordini di rinnovo dell’istruttoria impartiti nelle successive sentenze, la Regione Molise ha deciso di nominare una commissione interistituzionale tecnica, composta da esperti esterni all’amministrazioni, conferendo alla stessa l’incarico di procedere ai fini dei contenziosi pendenti (Tar Molise R.G. n. 209/2019, n. 201/2021 e n. 177/2022) alla verifica dei requisiti di montanità delle superfici delle aziende agricole dei ricorrenti e di valutare se le superfici aziendali (particelle) dei ricorrenti, ricadenti nei comuni di Bonefro, RT, RI nei Frentani, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano, abbiano i requisiti per poter essere considerate eleggibili al premio compensativo per le zone montane.
A conclusione del lavoro della commissione interistituzionale la Regione con le determinazioni n. 18 del 22.02.2023 (riferita ai bandi 2017 e 2018), n. 25 del 06.04.2023 (riferita al bando 2019/ottemperanza sentenza Cons. Stato 5018/2022) e n. 26 del 06.04.2023 (riferita al bando 2020/ottemperanza sentenza Cons. Stato 5019/2022), n. 27 del 07.04.2023 (riferita al bando 2021 oggetto del presente giudizio) e n. 28 del 07.04.2023 (riferita al bando 2022 oggetto del presente giudizio) ha preso atto del verbale conclusivo e degli esiti dell’attività svolta dalla commissione la quale – senza procedere ad alcuna verifica sulle caratteristiche oggettive delle aree in cui sono localizzate le aziende dei ricorrenti - ha concluso i lavori esprimendo, in estrema sintesi, un parere negativo secondo cui “ le indennità per le aree montane previste per il PSR Molise 2014-2022 non possano essere elargite ai territori ricadenti nei comuni di Bonefro, San Giuliano di Puglia, RI dei Frentani, RT e Santa Croce di Magliano in quanto le unità amministrative di riferimento e le superfici agricole ad esse riconducibili non sono montane (art. 32.1a del reg. 1305/2013) ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31 del reg. 1305/2013 ”.
IV. I ricorsi introduttivi del presente giudizio e l’appellata sentenza.
Nelle more, gli agricoltori, lamentando che nulla sia stato fatto in adempimento ai pregressi giudicati o cambiato in loro favore nella regolamentazione di accesso alla hanno impugnato con autonomi ricorsi, aventi contenuto in parte sovrapponibile ai precedenti ricorsi e in parte nuovo in ragione della avvenuta approvazione del D.M. Mipaaf 6277/2020 che pure veniva gravato, anche i bandi del 2021 (RG 201/2021) e del 2022 (RG 177/2022) che erano stati parzialmente modificati rispetto alle precedenti versioni, sempre unitamente alla delibera regionale di approvazione del P.S.R. 2014-2020.
In particolare i ricorrenti hanno dedotto che in questi ultimi bandi i Comuni di appartenenza dei ricorrenti non figurano più nemmeno tra i Comuni “ parzialmente montani ” ma tra quelli “ parzialmente svantaggiati ” e che nuovi Comuni non montani hanno avuto accesso alla misura in questione come “ totalmente svantaggiati ” censurando, tra l’altro, nuovamente l’illogicità dell’elenco dei comuni di cui all’art. 4 dei bandi in quanto basato su criteri selettivi diversi da quelli previsti a livello europeo ma anche con le finalità dichiarate dallo stesso bando e dal presupposto P.S.R.. Nel ricorso n. 177/2022 hanno inoltre fatto leva sugli esiti delle perizie nel frattempo elaborate dai consulenti tese a dimostrare la natura montana dei terreni già dedotta nei precedenti ricorsi.
Con ordinanza collegiale n. 451/2022, il T.a.r. ha disposto un approfondimento istruttorio finalizzato a meglio comprendere la metodologia seguita dal citato D.M. n. 6277/2020 al fine di addivenire alla classificazione delle aree e/o dei fogli di mappa montani dei Comuni molisani recata dallo stesso decreto ministeriale, classificazione che sarebbe stata -in tesi di parte resistente- recepita dal bando in contestazione. Il ministero vi ha adempiuto con la relazione depositata in data 15.2.2023.
Con le ordinanze nn. 120/2023 e 123/2023 il T.a.r. ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle “ ditte ammesse al beneficio economico cui la controversia si riferisce ”, sul presupposto che l’avviso pubblico fissava “ un plafond massimo disponibile delle risorse per i contributi di cui si tratta ”, e che, quindi, “ un’eventuale accoglimento dell’odierno gravame determinerebbe, con il conseguente aumento della platea dei beneficiari, una verosimile riduzione lineare dei premi delle ditte beneficiarie ”.
Con separati ricorsi (RG 136/2023 e 353/2023), oggetto del giudizio di appello RG 6692/2024, trattenuto in decisione all’odierna udienza, sono stati impugnati anche i provvedimenti di nomina della commissione interistituzionale istituita nel tentativo di dare esecuzione ai giudicati, i verbali conclusivi della stessa e le determinazioni di presa d’atto da parte della Regione Molise anche ai fini dell’ottemperanza.
Con la qui impugnata sentenza, il T.a.r. per il Molise, all’esito del giudizio riunito (RG 201/2021 e RG 177/2022), in accoglimento delle censure riguardanti il difetto di istruttoria e di motivazione nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed erroneità dell’istruttoria regionale, ha annullato i bandi 2021 e 2022 demandando nuovamente alla Regione, ritenuta dal Tar competente in forza della potestà legislativa residuale in materia dell’agricoltura alla individuazione delle “zone montane” anche ai fini della presente misura, lo svolgimento dell’istruttoria, fin qui mancata anche in sede di commissione interistituzionale, sulle reali caratteristiche dei luoghi, ai fini della domanda di accesso alla misura dei ricorrenti, in aderenza ai principi forniti in decisione e dalla sentenza di questo Consiglio n. 248/2020 che fa riferimento anche a territori “ parzialmente montani ”.
Per quanto di rilevanza, la sentenza appellata, richiamandosi in parte ai giudicati, ha statuito che:
(i) è esclusa la competenza unionale rispetto alla delimitazione delle aree montane (terzo comma, secondo periodo, dell’art. 32 del Regolamento del 2013);
(ii) non si può ascrivere l’esclusione impugnata (dalla misura 13.1.) ad alcuna fonte unionale;
(iii) il Regolamento n. 1305/2013 non introduce una disciplina di dettaglio e nemmeno un’elencazione dei singoli comuni montani, ma ha individuato i criteri alla base della determinazione delle zone montane candidabili;
(iv) indicazioni di segno diverso non avrebbero potuto essere rinvenute neppure nell’abrogata Direttiva 75/268/Cee, la quale, all’art. 3, paragrafo 3, in riferimento alle “ zone di montagna” precisava, invece che esse “sono composte da Comuni o parti di Comuni ”;
(v) la delimitazione delle aree montane allegata al P.S.R. approvato dalla Commissione non può ritenersi atto soggettivamente riconducibile alla stessa;
(vi) l’esclusione della natura montana dei compendi delle ditte ricorrenti non deriva neppure dagli elementi istruttori rinvenibili nel D.M. n 6277/2020, avendo il Ministero inequivocabilmente precisato che “ l’individuazione e la classificazione delle zone di montagna e delle zone soggette a svantaggi specifici non rientra nel campo di applicazione della delimitazione operata dal M.A.S.A. F. col D.M. Masaaf n. 6277/2020 ”;
(vii) alcuna posizione escludente a discapito dei ricorrenti può ascriversi al P.S.R. 2014/2020 in quanto si tratta di atto generale di centinaia di pagine che forniscono una disciplina generale della misura, senza ancora individuare termini, modalità concrete e valutative della procedura selettiva finalizzata all’attribuzione dell’aiuto e perché alla pag. 415 dello stesso è stato precisato che la zona montana viene identificata, all’interno di ciascun Comune “ a livello di particela catastale ”.
Con successiva sentenza del T.a.r. Molise n. 184/2024, con motivazioni in parte simili e rinnovando l’ordine di svolgimento di una concreta istruttoria, sono stati accolti anche i ricorsi riuniti (RG 136/2023 e 353/2023) aventi ad oggetto il recepimento degli esiti dell’attività della commissione interistituzionale da parte della Regione, rimproverando nuovamente alla Regione di non aver “ affatto svolto la specifica e puntuale istruttoria così prescrittale ” e sottolineando che “ Al contrario, essa è addivenuta alla singolare scelta di dar vita ad una commissione “interistituzionale” cui affidare l’istruttoria. E quest’ultima, come fin qui evidenziato, senza nemmeno rivolgere la debita attenzione agli esiti e alle puntualizzazioni cui il contenzioso era fin qui pervenuto, si è limitata allo svolgimento di valutazioni sostanzialmente formali ed astratte, incorrendo, peraltro, nei medesimi errori d’impostazione e di interpretazione normativa già più volte censurati dalle sentenze di questo Tribunale e del Consiglio di Stato e richiamati nei precedenti capi di questa decisione ”.
V. L’appello della Regione Molise e del Ministero.
La sentenza appena analizzata è stata impugnata, con appello depositato il 3.10.2024, dal Ministero e dalla Regione, entrambi difesi inizialmente dall’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base dei seguenti motivi di censura:
1. “ Violazione dei termini decadenziali di impugnazione ”, per non aver accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso n. 177/2022 per essere stato notificato tardivamente al sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul BURM del 1.4.2022.
2. “ Violazione delle norme in tema di interesse a ricorrere e di lesività degli atti amministrativi ”, per non aver accolto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse alla impugnazione della delibera della giunta regionale n. 412 del 3.8.2015 di adozione del PSR Molise 2014-2020, che rappresenta mero atto endoprocedimentale, in mancanza della impugnazione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale n. 218 del 4.8.2015.
3. “ Violazione del combinato disposto degli artt. 31 e 32 del Reg. UE n. 1305/2013, del D.M. n. 6277 del 2020 e della direttiva n. 75/273 CEE; Violazione dell’art. 97 Cost .”.
Con questo motivo, afferente il merito, la Regione Molise ha censurato la statuizione in cui il Tribunale ha affermato la competenza regionale a delimitare le zone montane ai fini della misura 13.1. e s’impone alla stessa lo svolgimento di un’istruttoria da valere – con efficacia retroattiva - ai fini dei bandi impugnati. L’appellante a tale riguardo fa presente che ogni nuova perimetrazione ai fini della contribuzione in questione richiede necessariamente l’invio alla Commissione europea e potrebbe essere applicabile soltanto dopo l’approvazione della stessa, trattandosi altrimenti di contributo non rendicontabile e non finanziabile dal FEASR e quindi di aiuto illegittimo. La parte appellante rappresenta inoltre che si è in presenza di atti generali di programmazione, peraltro mai puntualmente impugnati nelle competenti sedi, e per questo la Regione nella fase dei bandi attuativi in nessun modo avrebbe potuto adottare criteri diversi per la definizione della montanità, che nella specie era l’elenco di fonte ISTAT a suo tempo validato dalla Commissione.
Altro ostacolo, secondo la Regione, sarebbe dato dal fatto che il Regolamento UE, art. 32, paragrafo 2, delinea definizioni che, tuttavia, sono prive di riferimenti/elementi oggettivi (ad esclusione del riferimento alle zone situate a nord del 62mo parallelo), quali valore altimetrico, percentuale di pendenza dei terreni e ore giornaliere di sole, che non possono essere stabiliti in modo arbitrario e differente da ogni Regione, per poi applicarli ai casi concreti. Per questo ci vorrebbe, semmai, una legge quadro nazionale oppure lo svolgimento di una istruttoria uniforme a livello nazionale. Questa è la ragione per la quale è stato fatto il ricorso allo strumento generale statale di fonte ISTAT, utilizzato anche nelle precedenti edizioni, essendo lo stesso coerente con le politiche agricole eurounitarie, statali e regionali e perché è stato giudicato non irragionevole ai fini delle agevolazioni dalla sentenza della Corte cost. 17/2018. L’amministrazione appellante insiste nel fatto che i Comuni in cui si trovano le particelle dei ricorrenti sono stati oggetto di valutazione puntuale nell’ambito dell’attività di fine tuning ministeriale che ha condotto alla approvazione del D.M. del 2020 che ha rilevato nelle aree delle aziende la presenza di svantaggi diversi dalla montaneità, quindi con superfici eleggibili a premio a valere sulla diversa sottomisura 13.2 (con questa programmazione non attiva).
Ritiene precluso alla Regione di intervenire, in contrasto con quanto stabilito dal D.M. 6277/2020, a definire diversamente quelle aree. In base al suddetto D.M. i Comuni di Bonefro. RT, RI nei Frentani e San Giugliano di Puglio risultano in zona 20 (altre condizioni svantaggiate diverse da quelle montane), come comuni svantaggiati – ma non montani – con la superficie parzialmente delimitata e il Comune di Santa Croce di Magliano invece non risultava mai elencato in alcuna zona della direttiva. Insiste nel fatto che D.M. 6277/2020 considera i Comuni sopra elencati come non montani, in linea con la Direttiva 75/268/CEE e non in contrasto con l’elenco ISTAT che li considera in fascia altimetrica “collina interna”, sulla base dei valori soglia altimetrici di riferimento.
Per quanto attiene alle perizie prodotte dai ricorrenti, la parte appellante ritiene che le stesse non potrebbero assumere rilievo, in quanto non utilizzano i criteri di cui all’art. 32, comma 1 lett. a) e comma 2, reg. 1305/2013, bensì mirano a derivare la propria montanità dal confronto con altri comuni. Invece con riferimento al requisito della pendenza, sarebbero in contrasto con quanto previsto dal regolamento UE 1305/2013, art. 32, paragrafo 2, lett. b), che stabilisce che la pendenza viene in considerazione solo nel caso in cui forti pendii rendano impossibile la meccanizzazione o richiedano l'impiego di materiale speciale assai oneroso. Invece le perizie mettono in risalto che i terreni interessati sono meccanizzati con lavorazione c.d. a “rittochino”, quindi la pendenza non è tale da rendere impossibile la meccanizzazione. Mancherebbe anche l’evidenza dell’impiego di materiale speciale assai oneroso. Pertanto, tale parametro, per logica conseguenza, non potrebbe essere oggetto di valutazione peritale. Mancherebbe anche l’analisi sulla presenza di condizioni climatiche più restrittive rappresentate da periodi di luce più brevi e da condizioni metereologiche più variabili rendendo i periodi vegetativi delle piante più brevi né in relazione al differenziale di reddito tra aziende agricole site in territori montani e quelle site in territori non montani in relazione all’analisi degli svantaggi di cui all’allegato 1 al P.S.R. [Certificazione del calcolo dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno per le misure relative agli articoli 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013].
4. “ Difetto di motivazione ed omesso esame di circostanza decisiva ”. Con l’ultima censura la Regione ha dedotto che il Tar avrebbe omesso di considerare che Di EM ID, Di EM IL, ZA IO GE e RU MI, nella precedente programmazione PSR 2007/2013 avevano presentato fruttuosamente domande per la misura 13.2. auto-dichiarando ai sensi del d.p.R. 445/2000 i requisiti per l’accesso alle zone svantaggiate e non montane. Invece nella procedura nuova hanno auto-dichiarato ai sensi della stessa legge di avere i requisiti delle zone montane. Gli agricoltori delle zone svantaggiate sostanzialmente ricevono più premi PAC e biologico. Fa presente che la Regione Molise ha utilizzato la delimitazione già esistente sin dalla direttiva 75 che coincide con quella utilizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MASAF nella nuova programmazione 2023-2027, ovvero nel piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 che richiama, per la delimitazione delle zone montane del Molise, l’elenco allegato al P.S.R..
Con atto depositato in data 7 ottobre 2024 il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse per il fatto che il Ministero in realtà non è risultato soccombente, atteso che non è stato annullato il D.M. Mipaaf n. 6227/2020 che risultava impugnato con il secondo motivo del ricorso di primo grado.
In data 10 ottobre 2024 e 17 ottobre 2024 si sono costituiti in giudizio gli agricoltori appellati chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto depositato in data 18 ottobre 2024 l’Avvocatura dello Stato ha comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo conferitole dalla Regione in ragione di un potenziale conflitto di interessi.
In data 23 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Bonefro chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto dell’11 dicembre 2024 la Regione Molise si è costituita con un nuovo difensore, dell’avvocatura regionale, riportandosi agli atti già depositati e, dunque, facendoli propri.
Di seguito le parti hanno depositato memorie difensive e di replica ex art. 73, comma 2, c.p.a.
Nella memoria difensiva la Regione insiste, in via subordinata, sulla necessità di ricorrere alla Corte di giustizia U.E. per risolvere la questione pregiudiziale sulla corretta applicazione delle norme del reg. 1305/2013. A tale fine evidenzia che alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea (Seconda Sezione) del 17.10.2024 (Causa C-239/23, Karl und Georg Anwander 10 Güterverwaltung), vertente sull'interpretazione degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è possibile affermare che un agricoltore attivo ha diritto all’erogazione di una indennità compensativa per le sole zone ammissibili, qualora definite nel programma di sviluppo rurale; ne consegue che « le spese sono ammissibili al contributo del FEASR solo se sostenute per interventi decisi “dall'autorità di gestione del relativo programma…” », (par. 48); gli Stati e le loro regioni possono, come già detto, « scegliere cosa includere o meno nei loro programmi di sviluppo rurale … come precisa la formulazione dell'articolo 13 del regolamento n. 1305/2013, l'elenco delle misure, che figura nell'allegato VI di tale regolamento e che presenta un interesse particolare per le priorità dell'Unione, è meramente indicativo » (par. 68). Sempre la Corte precisa al par. 82 che « sebbene le questioni pregiudiziali che vertono sul diritto dell'Unione godano di una presunzione di rilevanza, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, ma risponde all'esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, punto 194 e giurisprudenza ivi citata )».
Ritiene che anche per la vicenda in esame, appare necessario che il giudice nazionale, per motivi dedotti dalle parti o rilevati d’ufficio, in relazione alla cogenza della decisione di esecuzione della Commissione con quale è stato approvato il P.S.R. (che è valido solo in quanto approvato dalla Commissione europea) sospenda il giudizio in corso e investa la Corte di giustizia del procedimento pregiudiziale sia per l’accertamento di validità della Decisione U.E. di approvazione del P.S.R., sia – e più in generale – in relazione alla corretta interpretazione del diritto comunitario in quanto si ritiene che la Regione non abbia violato l’art. 31 par. 1 e 32 par 2 del reg. (UE) 1305/201.
VI. Le difese degli appellati.
In via preliminare gli agricoltori hanno eccepito:
- l’inammissibilità parziale dell’appello con riferimento alla annualità 2022 per mancata notifica ad almeno un controinteressato. L’atto di appello sarebbe stato notificato non alla ditta OR NI con sede in Bojano ma al sig. NI OR avente codice fiscale diverso e quindi a soggetto diverso da quello che è stato parte controinteressata in primo grado;
- la non integrità del contraddittorio, con necessità della estensione a tutti i soggetti ritenuti litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado ai quali il giudizio è stato esteso mediante pubblici proclami come ordinato con le ordinanze n. 120 e 123;
- di non accettazione ai sensi dell’art. 306 c.p.a. la rinuncia all’appello espressa dal Ministero in data 7 ottobre 2024 per assenza di accordo sulle spese e perché la riproposizione dei motivi assorbiti potrebbe comportare l’interesse del Ministero alla permanenza nel giudizio;
- il conflitto di interesse dell’avvocatura dello Stato nella difesa congiunta inizialmente della Regione Molise e del Ministero, atteso che l’ente regionale insiste nel ritenere che la competenza alla individuazione delle aree montane spetti al Ministero in sua vece e in caso di accertamento del dovere in capo al Ministero l’avvocatura vedrebbe accolto un proprio atto di appello in danno della parte patrocinata ex lege . Tale originario conflitto di interesse renderebbe quindi nullo l’appello redatto dall’avvocatura per conto della Regione Molise con impossibilità di sanatoria;
- l’inammissibilità dei motivi di appello per genericità in quanto la Regione ed il Ministero non spiegano quali sarebbero le parti della sentenza impugnata rendendo quindi difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa.
Nel merito gli appellati insistono nella infondatezza dei motivi di gravame, richiamando i giudicati che sconfessano la tesi della Regione Molise che si ostina a voler applicare per l’individuazione delle zone montane la Direttiva 75/268 CEE (di circa 50 anni fa) in luogo del Reg. 1305/2013 UE che disciplina all’articolo 32 i requisiti dell’area montana, proprio con riferimento ai redigendi P.S.R.
Evidenziano che il Comune di Bonefro da sempre è stato riconosciuto come parzialmente montano, per espressa ammissione anche dell'Amministrazione regionale e che i Comuni di Bonefro, RT, RI dei Frentani, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano proprio perché sono zone montane sono inclusi all’interno delle Comunità montane (es. “Cigno Valle del Biferno”). Rinviano altresì alla legge regionale n. 19 del 2008 avente oggetto: " Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 " che all'articolo 3 contiene l'elenco dei comuni classificati come totalmente montani o parzialmente montani.
In subordine, gli appellati hanno riproposto i seguenti motivi rimasti assorbiti in primo grado:
- quanto al ricorso 177/2021, il motivo IV “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 par. V del Reg. UE 1305/2013; Mancata applicazione del principio di degressività ” e il motivo V “ Violazione e falsa applicazione del PSR Molise e dell’art. 31 del Reg. UE ”;
- quanto al ricorso n. 201/2021, il motivo VI “ Violazione e falsa applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; illegittima interferenza ed alterazione del mercato ”, il motivo V rubricato “ Sulla sussistenza del requisito del 75% della SAU ” e il motivo VI “ Violazione e falsa applicazione del PSR Molise e dell’art. 31 del Reg. UE ”.
VII. Motivi della decisione.
1. Per motivi di economia processuale il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte appellata - senza dunque approfondire la pertinenza dei richiami alla giurisprudenza della Suprema Corte nella peculiare fattispecie in esame dove il conflitto riguarderebbe il patrocinio della difesa erariale - perché il ricorso risulta essere comunque infondato.
1.1. Non si ritiene necessario procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli agricoltori originari controinteressati (ammessi alla misura) non costituiti nel giudizio di primo grado e risultati all’esito co-soccombenti, per il fatto che gli stessi rispetto all’appello proposto dalla Regione assumono adesso la posizione di cointeressati (v. già Cons. Stato, Ad. plen. 7/2004).
2. In ordine al primo motivo di appello con cui si censura la decisione che ha considerato tempestiva la notifica del ricorso n. 177/2022 relativo al bando 2022, si reputa corretta la soluzione fornita dal T.a.r. il quale in conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 2 c.p.a., ha fatto decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione del bando dal 16 aprile 2022, ossia dalla scadenza dell’ultimo giorno della pubblicazione. Come si evince dal Bollettino Ufficiale della Regione Molise, dimesso in atti, le pubblicazioni avvengono di norma il giorno 1 e il giorno 16 di ogni mese. La notifica del ricorso avvenuta in data 1 giugno 2022 a fronte della pubblicazione avvenuta sul Bollettino dell’1 aprile 2022 (operativa fino al giorno 15 del mese) per le domande presentabili a decorrere dal 16 maggio 2022 con termine ultimo di presentazione del 10 giugno 2022, è quindi da ritenersi tempestiva.
3. E’ infondato anche il secondo motivo di gravame con cui è stata dedotta l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi per omessa impugnazione della delibera del Consiglio Comunale n. 218 del 4.8.2015 di approvazione del P.S.R. Come ha sottolineato la stessa Regione appellante nelle memorie di primo grado e in appello, il Programma di Sviluppo Rurale, per la parte che attiene alle misure compensative, è stato approvato dalla Commissione europea in modo assolutamente vincolante per la Regione la quale, in sede di approvazione finale o di applicazione, non avrebbe potuto discostarsi. Risulta che i ricorrenti in primo grado hanno impugnato unitamente al bando applicativo la versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale, validata con la Decisione di esecuzione della commissione europea C(2015) 4623 del 2.7.2015, nella versione poi ratificata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 412 del 3 agosto 2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 14 agosto 2015. Il Consiglio Regionale il giorno seguente, il 4 agosto 2015, ha deliberato una approvazione mera di quello stesso identico programma, per cui la mancata impugnazione espressa anche di questo atto di mero recepimento non può aver rilievo ai fini dell’interesse al ricorso che era rivolto principalmente avverso il bando, in quanto non conforme al P.S.R. e alla normativa comunitaria richiamata a fondamento. L’interesse, in concreto, è sorto quindi con la pubblicazione del bando lesivo, che è stato tempestivamente impugnato in uno con il PSR nella versione validata dalla Commissione e approvato dalla Regione. Un tanto è già stato osservato dal T.a.r., che ha evidenziato che i ricorrenti, più che impugnare il Piano, hanno dedotto essenzialmente la sua erronea interpretazione da parte della Regione oltre che l’errata applicazione delle norme comunitarie in sede applicativa (cfr. la censura subordinata contenuta nel motivo VI del ricorso n.r.g. 177/2022 e V del ricorso 201/2021).
4. Venendo ai profili attinenti il merito, sollevati nei motivi tre e quattro che possono essere trattati congiuntamente, il Collegio prende atto dell’assunto della Regione Molise sulla natura vincolante del P.S.R. 2014-2020 e dei suoi allegati, nella versione “ final ” validata con la decisione esecutiva dalla Commissione europea del 2 luglio 2015 C (2015) 4632. Tuttavia, come è già stato accertato con forza di giudicato, non si tratta di un atto ascrivibile alla Commissione europea ma alla Regione che lo ha elaborato, sottoposto alla Commissione europea ai fini degli adempimenti previsti e poi approvato e recepito come atto di programmazione rientrante nella propria competenza in materia.
Per i restanti aspetti, nuovamente censurati con il presente appello, la Sezione non può che richiamare i giudicati intervenuti sulle precedenti edizioni dei bandi e confermare quanto chiaramente e condivisibilmente affermato dal Giudice di primo grado nei punti riassuntivamente riportati nel precedente capoverso IV, da (i) a (vii).
Vi è quindi un evidente difetto istruttorio e motivazionale ascrivibile alla Regione, in quanto il mero richiamo contenuto nei bandi attuativi ai fini della designazione delle “zone montane” all’elenco dei comuni classificati “totalmente montani” dalla fonte ISTAT, redatto sulla base di criteri in parte differenti da quelli previsti dalla normativa comunitaria, non è assolutamente sufficiente posto che il P.S.R. richiama gli obiettivi e criteri della normativa comunitaria del 2013 e parla di “parti di Comuni” e la disciplina introdotta dal Reg. UE 1305/2013, nello specifico, il paragrafo 2 dell’art. 32 la quale delinea le caratteristiche delle “ zone montane ”, tutelate, appunto, dalla misura 13.1, per come strutturata, postula una specifica istruttoria da parte degli Stati membri (e non della Commissione europea) per la designazione dei “c omuni o parti di essi ” che in concreto soddisfano le caratteristiche elencate dalla lett. a) “ esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo abbreviato ” o lett. b) “ in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti > oltre che “ le zone situate a nord del 62mo parallelo e talune zone limitrofe”.
Questa istruttoria che ipoteticamente potrebbe anche condurre ad una ridelimitazione delle zone montane è stata del tutto omessa dalla Regione Molise ai fini della predisposizione dei bandi impugnati e per quanto ammesso dalla parte appellante anche ai fini della elaborazione del P.S.R. 2014-2020, fondato sulle disposizioni del Regolamento EU 1305/2013. Emerge dagli atti della Regione che tale indagine non sembra essere mai stata fatta neppure ai fini delle precedenti edizioni del P.S.R. essendo rimasta immutata, come sostenuto dalla difesa regionale, la designazione originaria a suo tempo effettuata dal Governo anche per la Regione Molise sulla scorta della ormai abrogata normativa sulla classificazione dei territori montani (art. 1 della L. 991/1952) e delle allora Direttive n. 75/268/CEE e n. 75/273/CEE nonché della precedente regolamentazione in materia che aveva obiettivi diversi da quelli introdotti nel Regolamento EU 1305/2013.
Il regolamento comunitario del 2013, come già acclarato in uno dei giudicati, richiede il rispetto delle condizioni a livello di “ unità amministrative locali ” (livello LAU 2) o a livello di “ un’unità locale chiaramente definita che copra un’unica zona geografica contigua avente un’identità economica e amministrativa distinta ” soltanto al paragrafo 3 dell’art. 32 per la designazione delle zone “ diverse dalle zone montane soggette a vincoli naturali significativi ” (di cui si è occupato il D.M. del 2020) ma non pone questo vincolo per la individuazione delle “zone montane” delineate dal paragrafo 2 che potrebbero pertanto essere anche Comuni in cui le aree montane sono presenti soltanto in parte e l’individuazione avviene a livello di particelle.
Del resto è lo stesso P.S.R. che alla pag. 415 dedicata alla “zona montana”, in linea con la fonte comunitaria, precisa che “ la zona montana viene identificata, all’interno di ciascun Comune, a livello di particela catastale ”.
Si ritiene essere infondata anche la censura – nuova in questo contenzioso - con cui si contesta la competenza regionale e si afferma quella unitaria ministeriale. Sul punto si condivide la ricostruzione operata dal primo Giudice alla quale per brevità si rinvia. In presenza del vuoto normativo a livello statale e in assenza di un intervento ministeriale unitario, spetta quindi alla Regione in forza della competenza legislativa residuale in materia di agricoltura determinare i criteri applicativi e designare i comuni montani, così come del resto hanno fatto altre Regioni d’Italia sia a livello legislativo che attuativo (vedasi ad es. Regione Veneto e Regione Toscana).
Come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, la Regione dovrà quindi svolgere l’istruttoria sulla posizione dei comuni interessati e delle aziende ricorrenti, che operano all’interno dei primi, ai fini della verifica dei requisiti di montanità ai sensi dell’art. 32 Reg. EU del 2013, motivando anche sugli aspetti evidenziati nelle perizie, e nel caso di esito positivo, per uno o più territori in discussione, dovrà trovare il modo per compensare gli svantaggi dovuti alla condizione di montanità per le annualità di cui ai bandi impugnati.
E infine infondato anche il rilievo della appellante – in parte nuovo in questo contenzioso - secondo cui l’indagine minuziosa svolta ai fini dell’approvazione del D.M. 6277/2020 relativo agli accertamenti sulla presenza in quelle aree di “ svantaggi naturali diversi dalla montanità ” precluderebbe la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti per la misura in questione. Come è stato osservato dal Ministero in primo grado, l’operazione di fine tuning ministeriale è stata eseguita sui territori in quanto non già designati dalla Regione totalmente montani. Questo però non esclude che si possa e si debba procedere ad una verifica sulla presenza del requisito della montanità (oltre agli altri svantaggi naturali riscontrati in sede di D.M.) almeno su parte del territorio comunale nei Comuni in cui sono localizzate le aziende dei ricorrenti al fine di stabilire se “ipoteticamente” avrebbero potuto accedere alla sottomisura 13.1. anziché alla sottomisura 13.2., allo stato non attivata.
Non è di ostacolo neppure la presenza di bandi ministeriali per altri sostegni economici che hanno fatto ricorso al suddetto elenco dei “comuni montani”, posto che proprio in seguito alla verifica sulle caratteristiche oggettive geofisiche della zona potrebbero essere adeguati anche i futuri programmi nazionali.
Neppure può attribuirsi rilevanza alla circostanza dedotta dalla Regione secondo cui alcuni dei ricorrenti in primo grado nelle precedenti edizioni avrebbero richiesto e avuto accesso alla misura 13.2. Ciò che invece rileva è che la Regione Molise con questa programmazione non ha potuto attivare la misura 13.2. ed è stata reticente nello svolgimento dell’istruttoria ai fini della individuazione delle “zone montane” in coerenza con le finalità e sulla base dei criteri previsti dall’art. 32, par. 2 del Reg. EU 1305/2013 e si ostina a non ottemperare agli incombenti imposti dal T.a.r per il Molise.
5. Le considerazioni che precedono rendono superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, richiesto dalla parte appellante, per il fatto che mancano nel caso di specie i presupposti della “rilevanza” e della “pertinenza” della questione sollevata, in considerazione del fatto che, come specificato sopra, questa Sezione non mette in dubbio la validità e vincolatività della Decisione della Commissione europea di approvazione del P.S.R. ai fini del finanziamento FEASR. Il P.S.R., come validato dalla Commissione richiama ai fini della individuazione delle zone montane gli art. 31 par. 1 e i criteri dell’art. 32 par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 che postulano una verifica oggettiva da parte dello Stato membro, e quindi della Regione. Non residuano pertanto dubbi sui presunti quesiti interpretativi non meglio specificati dalla Regione.
6. Ritenendo di aver vagliato tutte le questioni rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. per i motivi sopra esposti l’appello deve essere respinto con conferma dell’annullamento disposto in primo grado e, sul piano conformativo, dell’obbligo di rinnovo dell’istruttoria nei termini già imposti al punto 16.1. della sentenza del TAR.
7. In considerazione della complessità della vicenda si ritiene che vi siano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate. Nulla spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO