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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6020/2023
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
LI AN, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Renato Fucini, 8
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/5/2023, il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dall'1/12/1984 al 31/10/1990 e di essere rimasto creditore, Controparte_2
una volta cessato il rapporto di lavoro, delle somme dovute a titolo di TFR, di tredicesima mensilità
relativa all'anno 1989 e di tredicesima e quattordicesima mensilità relative all'anno 1990. Esponeva inoltre che, con accordo transattivo del 24/10/1990, fosse stato convenuto che la
(successivamente denominata avrebbe corrisposto le spettanze CP_2 Controparte_3
maturate dai lavoratori al momento in cui il Comune di Catania le avrebbe corrisposto le somme dovute a titolo di adempimento canoni per servizi di pulizia appaltati, precisando che detto accordo avrebbe riguardato sia i lavoratori che erano rimasti creditori una volta cessato il rapporto di lavoro sia i lavoratori che fossero transitati altrove sia ancora quelli che fossero rimasti in forza alla
Cooperativa.
Precisava inoltre che, stante l'inadempimento del datore di lavoro, alcuni lavoratori avessero proposto ricorso per decreto ingiuntivo nell'anno 1993 ed istanza di fallimento nell'anno 1999, senza tuttavia conseguire quanto richiesto in quanto il Tribunale di Catania avesse ritenuto insussistenti i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento delle domande. Esponeva di aver introdotto nel settembre 2000, insieme ad altri lavoratori, un giudizio al fine di sentir dichiarare l'illiceità della condizione sospensiva apposta all'accordo transattivo suddetto e che, tuttavia, la domanda fosse stata rigettata, sia in primo che in secondo grado, essendo stata ritenuta e dichiarata la legittimità della condizione stessa. Aggiungeva che detta condizione si fosse verificata nel momento in cui era stato accertato che nulla fosse dovuto dal Comune di Catania alla (sentenza d'appello n. CP_2
843/2009, passata in giudicato il 14/11/2011).
Esponeva ancora che, in data 4/10/2012, la (già fosse stata Controparte_4 CP_2
dichiarata insolvente e che, in data 22/3/2013, la stessa fosse stata posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c. con D.A. n. 50/GAB Regione Sicilia Assessorato Attività
Produttive. Dichiarava di aver presentato domanda di ammissione al passivo e che, in data 14/4/2020,
fosse stato depositato lo stato passivo con il quale lo stesso fosse stato riconosciuto creditore della complessiva somma di euro 4.283,32, dovuta a titolo di TFR e di mensilità richieste, con ammissione al grado privilegiato ex art. 2751 bis c.c.
Esponeva di aver presentato in data 18/12/2020 domanda di intervento all' , quale gestore del CP_1
Fondo di Garanzia ex art. 2 della legge n. 297/82, e di aver allegato alla suddetta domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'attestazione di Cancelleria che il credito in questione non fosse stato oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 98 L.F. nonché l'apposito modello SR52
sottoscritto dal Commissario Liquidatore, e ciò in osservanza a quanto disposto dalla circolare CP_1
n. 2084 dell'1/5/2016; specificava che, con la suddetta domanda, fosse stato richiesto il pagamento della somma maturata a titolo di TFR, pari ad euro 2.926,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rilevava che, tuttavia, con raccomandata del 4/7/2022, l' gli avesse comunicato la reiezione CP_1
della suddetta domanda di intervento, adducendo la seguente motivazione: “LA DOMANDA VIENE
RESPINTA PER ASSENZA DI ATTI INTERRUTTIVI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO IDONEI AD ESCLUDERE LA PRESCRIZIONE IN DATA ANTERIORE ALLA
DATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DICHIARATA APERTA CON
D.A. N. 50 DEL 22/03/2013 (CIRC. N. 74 DEL 2008 AL PAR. 3.4)”. CP_1
Rilevava inoltre di aver proposto ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di reiezione,
chiedendo l'accoglimento della domanda di pagamento e che, tuttavia, detto ricorso fosse stato rigettato con delibera n. 2313671 dell'8/2/2023, comunicata il 10/2/2023.
In diritto rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , richiamando i CP_5
principi statuiti dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall' CP_1
la corresponsione del TFR a carico del fondo di garanzia avesse natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e fosse, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che potesse configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale. Osservava
pertanto che detto diritto si perfezionasse non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, quali l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo. Rilevava che, in breve, la prescrizione decorresse dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto e che, conseguentemente, dovesse ritenersi precluso all' sollevare l'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente il CP_1
provvedimento di ammissione allo stato passivo. Evidenziava in ogni caso che, alla luce degli atti interruttivi verificatisi nella specie, descritti e documentati, nessuna prescrizione fosse maturata nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Puntualizzava che l'accordo transattivo del 1990 avesse efficacia di titolo esecutivo e che, in quanto implicasse il riconoscimento del debito da parte della comportasse l'applicazione del CP_2
termine di prescrizione decennale.
Evidenziava inoltre il comportamento passivo dell' che, sebbene avvisato ex art. 207 L.F., non CP_1
avesse sollevato alcuna osservazione e non avesse proposto opposizione allo stato passivo che,
pertanto, fosse divenuto definitivamente esecutivo ed incontestabile. Evidenziava ancora che l' , CP_1
sede di Messina, in una fattispecie identica a quella in esame, avesse pagato quanto richiesto dalla dipendente, signora , senza eccepire alcunchè in ordine alla dedotta prescrizione. Parte_2
Contestava dunque l'eccezione di parte resistente, osservando che la domanda di pagamento al Fondo
di garanzia avesse sospeso il decorso della prescrizione fino al termine del procedimento di liquidazione.
In definitiva chiedeva che, preliminarmente, fosse nominato un CTU contabile al fine di aggiornare l'importo del credito dallo stesso vantato;
che, in accoglimento del ricorso, fosse dichiarata l'illegittimità e comunque l'infondatezza della motivazione addotta dall' a fondamento del CP_1
provvedimento di rigetto del 4/7/2022, ciò in accoglimento anche del secondo motivo di ricorso, non essendo maturata nella specie alcuna prescrizione;
conseguentemente, chiedeva che lo stesso fosse ritenuto e dichiarato creditore ex art. 2 della L. 297/82 nei confronti dell' della somma di euro CP_1
2.926,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24/10/1990 fino all'effettivo soddisfo e,
per l'effetto, che l'ente fosse condannato al pagamento della suddetta somma.
Fissata l'udienza di comparizione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . CP_1
l'Ente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, per decorrenza del termine annuale di decadenza previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'art. 4 del d.l. n.
384/1992, convertito nella legge 438/1992. Evidenziava dunque la tardività del ricorso rispetto alla data di presentazione della domanda di intervento del Fondo, non rilevando le vicende pregresse alla presentazione stessa. Richiamava precedenti sentenze che, in accoglimento dell'eccezione di decadenza, avessero confermato i provvedimenti di rigetto delle domande in questione. Nel merito osservava che, stante l'autonomia dei due rapporti, non fosse opponibile all' il dedotto stato CP_1
passivo definitivo;
insisteva pertanto nell'intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni tra la data di maturazione del credito e la data della domanda di insinuazione al passivo, non essendo opponibili all' i dedotti eventi sospensivi di cui al verbale di CP_1
conciliazione e alle altre vicende processuali indicate in ricorso. Contestata pertanto la pretesa creditoria, confermando la fondatezza del provvedimento di diniego basato sul decorso del termine di prescrizione ben prima della presentazione della domanda di ammissione al passivo. Chiedeva
pertanto il rigetto delle domande siccome inammissibili ed infondate e la conferma del provvedimento di rigetto impugnato.
Con memoria del 30/11/2023, si costituiva per l' , quale nuovo procuratore, l'avvocato Valentina CP_1
Schilirò, insistendo in tutte le domande ed eccezioni proposte e, in particolare, nell'eccezione preliminare di decadenza.
Il ricorrente depositava note di trattazione del 4/12/2023 con le quali evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria;
all'uopo illustrava che il ricorso fosse stato proposto non avverso il silenzio-rifiuto, soggetto al termine decadenziale di un anno e trecento giorni,
bensì avverso un esplicito provvedimento di diniego, datato 4/7/2022, avverso il quale era stato proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' che, a sua volta, aveva comunicato la CP_1
propria decisione in data 10/2/2023, con la conseguenza che fra detta ultima data e la data di deposito del ricorso giudiziario (26/5/2023) non fosse decorso il termine annuale di decadenza, dovendosi altresì tener conto del periodo di sospensione dei termini in esame disposto dalla normativa emergenziale. Illustrava le tre ipotesi di decorrenza del termine annuale di decadenza, rilevando che nella specie ricorresse la prima di dette ipotesi, vale a dire quella che indicava come dies a quo la data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' . Insisteva CP_5 inoltre nell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito al TFR, rinviando ai motivi spiegati in ricorso e insistendo nell'accoglimento integrale dello stesso.
Con ordinanza del 16/9/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la sua natura documentale, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario.
Con il medesimo provvedimento, veniva fissata l'udienza del 5 novembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L' ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, CP_1
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Premesso che nella fattispecie in esame si controverte di crediti di lavoro spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, si rileva innanzitutto come la Suprema Corte, con riferimento al T.F.R.,
ma enunciando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso
(che dunque trovano applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti) ha affermato - mutando il precedente indirizzo - che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in CP_1
caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui alla legge n. 297/1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale,
ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicchè,
restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione non resta interrotto,
nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (cfr., ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2231; id. 16852/2020; CP_1
26819/2016; cfr. inoltre Corte appello, Palermo, sez. lav., 23/03/2023 n. 308). Da tanto consegue che il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione del TFR da CP_1
parte dello speciale Fondo ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e, quindi, è
distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, diritto che,
perfezionandosi al verificarsi dei suindicati presupposti fissati dalla legge, comporta che, alla cessazione del rapporto di lavoro, alcuna domanda di pagamento possa essere rivolta all' , non CP_1
potendo di conseguenza decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. 9/6/2014 n. 12971; Cass. n. 26819/2016; n. 24030/2017; n. 32/2020; n. 16852/2020).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta a esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, ove soggetto,
secondo le regole specifiche di questa.
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo è stata affermata dalla Corte con riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23/12/2004 n. 23930); con riguardo alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15/11/2004 n. 21595); e soprattutto, per evidenziare la totale autonomia di detta obbligazione rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18/4/2001 n. 5663).
E' inoltre utile rilevare come la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 17592 del 5/9/2016,
ha precisato che “In tema di prescrizione annuale del diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall' il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la CP_1
presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicchè il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione”.
Or, tutto ciò premesso, si osserva che la controversia in oggetto deve trovare soluzione in forza dei principi statuiti, con orientamento uniforme della Suprema Corte (Cass. 3 novembre 2017, n. 26163;
Cass. 8 luglio 2014, n. 15531 e successive conformi;
ex multis, Cass. 4 febbraio 2016, n. 2249, Cass.
3 maggio 2016, n. 8671, Cass. 25896 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1877
e Cass. 18 aprile 2017, n. 9158) sì come in fattispecie analoghe da questo stesso Ufficio (cfr. Trib. di
Catania, n. 34/2021 del 12/01/2021, n. 3774/2023 del 28/09/2023).
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19 settembre
1992, 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di
trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989,
n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un
anno dalle date di cui al precedente comma”. Dalla data della reiezione della domanda di
prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme
che risultano agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai Controparte_6 richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla
domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere
presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19992 del 2009 hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24,
richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
Ciò premesso, le vicende oggetto di causa sono le seguenti: la domanda amministrativa del ricorrente al Fondo di garanzia è stata presentata in data 18/12/2020; con provvedimento del 4/7/2022 oggi impugnato l' ha respinto detta domanda;
in data 21/7/2022 il ricorrente ha inoltrato all'ente CP_1
ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di diniego;
con delibera n. 2313671
dell'8/2/2023, l' ha rigettato anche detto ultimo ricorso;
il ricorrente ha, infine, depositato CP_5
ricorso giudiziario innanzi all'intestato Tribunale in data 26/5/2023.
Quindi al momento della proposizione dell'azione giudiziaria in data 26/5/2023 era già decorso il termine di un anno e trecento giorni - corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni,
previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e
6 - dalla presentazione della domanda amministrativa all' . CP_1
Neanche l'eventuale decisione tardiva di rigetto dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. S.U. n. 12718 e n. 19992 del 2009, richiamate dall'ordinanza della Suprema
Corte n. 24100 del 24/11/2016).
Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si
è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225
del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008); lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592
del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
Nel caso in oggetto, pertanto, a nulla vale il riferimento alle vicende pregresse la presentazione della domanda di intervento del Fondo, né ha l'effetto di rimessione in termini il tardivo provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, considerato che solo la proposizione del ricorso giudiziario nel termine prescritto ex art. 47 del DPR n. 639/1970 è in grado di impedire la decadenza. Decadenza
che, come dianzi illustrato, deve ritenersi intervenuta nella specie, tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa (18 dicembre 2020).
La decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, fissato dall'art. 24 della
L. 88/89, va stabilita alla stregua dell'ipotesi residuale o “di chiusura” di cui al medesimo articolo,
ovvero dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione;
si aggiunga che nel caso di specie non trova applicazione l'invocata sospensione dei termini in ragione dell'emergenza Covid, in quanto riguardante un periodo anteriore la riferita data di presentazione (dal Considerata la definizione del giudizio con una pronuncia nel rito, si ritiene sussistano validi motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 5 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 febbraio all'1 giugno 2020).
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6020/2023
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
LI AN, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Renato Fucini, 8
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/5/2023, il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dall'1/12/1984 al 31/10/1990 e di essere rimasto creditore, Controparte_2
una volta cessato il rapporto di lavoro, delle somme dovute a titolo di TFR, di tredicesima mensilità
relativa all'anno 1989 e di tredicesima e quattordicesima mensilità relative all'anno 1990. Esponeva inoltre che, con accordo transattivo del 24/10/1990, fosse stato convenuto che la
(successivamente denominata avrebbe corrisposto le spettanze CP_2 Controparte_3
maturate dai lavoratori al momento in cui il Comune di Catania le avrebbe corrisposto le somme dovute a titolo di adempimento canoni per servizi di pulizia appaltati, precisando che detto accordo avrebbe riguardato sia i lavoratori che erano rimasti creditori una volta cessato il rapporto di lavoro sia i lavoratori che fossero transitati altrove sia ancora quelli che fossero rimasti in forza alla
Cooperativa.
Precisava inoltre che, stante l'inadempimento del datore di lavoro, alcuni lavoratori avessero proposto ricorso per decreto ingiuntivo nell'anno 1993 ed istanza di fallimento nell'anno 1999, senza tuttavia conseguire quanto richiesto in quanto il Tribunale di Catania avesse ritenuto insussistenti i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento delle domande. Esponeva di aver introdotto nel settembre 2000, insieme ad altri lavoratori, un giudizio al fine di sentir dichiarare l'illiceità della condizione sospensiva apposta all'accordo transattivo suddetto e che, tuttavia, la domanda fosse stata rigettata, sia in primo che in secondo grado, essendo stata ritenuta e dichiarata la legittimità della condizione stessa. Aggiungeva che detta condizione si fosse verificata nel momento in cui era stato accertato che nulla fosse dovuto dal Comune di Catania alla (sentenza d'appello n. CP_2
843/2009, passata in giudicato il 14/11/2011).
Esponeva ancora che, in data 4/10/2012, la (già fosse stata Controparte_4 CP_2
dichiarata insolvente e che, in data 22/3/2013, la stessa fosse stata posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c. con D.A. n. 50/GAB Regione Sicilia Assessorato Attività
Produttive. Dichiarava di aver presentato domanda di ammissione al passivo e che, in data 14/4/2020,
fosse stato depositato lo stato passivo con il quale lo stesso fosse stato riconosciuto creditore della complessiva somma di euro 4.283,32, dovuta a titolo di TFR e di mensilità richieste, con ammissione al grado privilegiato ex art. 2751 bis c.c.
Esponeva di aver presentato in data 18/12/2020 domanda di intervento all' , quale gestore del CP_1
Fondo di Garanzia ex art. 2 della legge n. 297/82, e di aver allegato alla suddetta domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'attestazione di Cancelleria che il credito in questione non fosse stato oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 98 L.F. nonché l'apposito modello SR52
sottoscritto dal Commissario Liquidatore, e ciò in osservanza a quanto disposto dalla circolare CP_1
n. 2084 dell'1/5/2016; specificava che, con la suddetta domanda, fosse stato richiesto il pagamento della somma maturata a titolo di TFR, pari ad euro 2.926,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rilevava che, tuttavia, con raccomandata del 4/7/2022, l' gli avesse comunicato la reiezione CP_1
della suddetta domanda di intervento, adducendo la seguente motivazione: “LA DOMANDA VIENE
RESPINTA PER ASSENZA DI ATTI INTERRUTTIVI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO IDONEI AD ESCLUDERE LA PRESCRIZIONE IN DATA ANTERIORE ALLA
DATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DICHIARATA APERTA CON
D.A. N. 50 DEL 22/03/2013 (CIRC. N. 74 DEL 2008 AL PAR. 3.4)”. CP_1
Rilevava inoltre di aver proposto ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di reiezione,
chiedendo l'accoglimento della domanda di pagamento e che, tuttavia, detto ricorso fosse stato rigettato con delibera n. 2313671 dell'8/2/2023, comunicata il 10/2/2023.
In diritto rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , richiamando i CP_5
principi statuiti dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall' CP_1
la corresponsione del TFR a carico del fondo di garanzia avesse natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e fosse, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che potesse configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale. Osservava
pertanto che detto diritto si perfezionasse non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, quali l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo. Rilevava che, in breve, la prescrizione decorresse dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto e che, conseguentemente, dovesse ritenersi precluso all' sollevare l'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente il CP_1
provvedimento di ammissione allo stato passivo. Evidenziava in ogni caso che, alla luce degli atti interruttivi verificatisi nella specie, descritti e documentati, nessuna prescrizione fosse maturata nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Puntualizzava che l'accordo transattivo del 1990 avesse efficacia di titolo esecutivo e che, in quanto implicasse il riconoscimento del debito da parte della comportasse l'applicazione del CP_2
termine di prescrizione decennale.
Evidenziava inoltre il comportamento passivo dell' che, sebbene avvisato ex art. 207 L.F., non CP_1
avesse sollevato alcuna osservazione e non avesse proposto opposizione allo stato passivo che,
pertanto, fosse divenuto definitivamente esecutivo ed incontestabile. Evidenziava ancora che l' , CP_1
sede di Messina, in una fattispecie identica a quella in esame, avesse pagato quanto richiesto dalla dipendente, signora , senza eccepire alcunchè in ordine alla dedotta prescrizione. Parte_2
Contestava dunque l'eccezione di parte resistente, osservando che la domanda di pagamento al Fondo
di garanzia avesse sospeso il decorso della prescrizione fino al termine del procedimento di liquidazione.
In definitiva chiedeva che, preliminarmente, fosse nominato un CTU contabile al fine di aggiornare l'importo del credito dallo stesso vantato;
che, in accoglimento del ricorso, fosse dichiarata l'illegittimità e comunque l'infondatezza della motivazione addotta dall' a fondamento del CP_1
provvedimento di rigetto del 4/7/2022, ciò in accoglimento anche del secondo motivo di ricorso, non essendo maturata nella specie alcuna prescrizione;
conseguentemente, chiedeva che lo stesso fosse ritenuto e dichiarato creditore ex art. 2 della L. 297/82 nei confronti dell' della somma di euro CP_1
2.926,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24/10/1990 fino all'effettivo soddisfo e,
per l'effetto, che l'ente fosse condannato al pagamento della suddetta somma.
Fissata l'udienza di comparizione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . CP_1
l'Ente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, per decorrenza del termine annuale di decadenza previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'art. 4 del d.l. n.
384/1992, convertito nella legge 438/1992. Evidenziava dunque la tardività del ricorso rispetto alla data di presentazione della domanda di intervento del Fondo, non rilevando le vicende pregresse alla presentazione stessa. Richiamava precedenti sentenze che, in accoglimento dell'eccezione di decadenza, avessero confermato i provvedimenti di rigetto delle domande in questione. Nel merito osservava che, stante l'autonomia dei due rapporti, non fosse opponibile all' il dedotto stato CP_1
passivo definitivo;
insisteva pertanto nell'intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni tra la data di maturazione del credito e la data della domanda di insinuazione al passivo, non essendo opponibili all' i dedotti eventi sospensivi di cui al verbale di CP_1
conciliazione e alle altre vicende processuali indicate in ricorso. Contestata pertanto la pretesa creditoria, confermando la fondatezza del provvedimento di diniego basato sul decorso del termine di prescrizione ben prima della presentazione della domanda di ammissione al passivo. Chiedeva
pertanto il rigetto delle domande siccome inammissibili ed infondate e la conferma del provvedimento di rigetto impugnato.
Con memoria del 30/11/2023, si costituiva per l' , quale nuovo procuratore, l'avvocato Valentina CP_1
Schilirò, insistendo in tutte le domande ed eccezioni proposte e, in particolare, nell'eccezione preliminare di decadenza.
Il ricorrente depositava note di trattazione del 4/12/2023 con le quali evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria;
all'uopo illustrava che il ricorso fosse stato proposto non avverso il silenzio-rifiuto, soggetto al termine decadenziale di un anno e trecento giorni,
bensì avverso un esplicito provvedimento di diniego, datato 4/7/2022, avverso il quale era stato proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' che, a sua volta, aveva comunicato la CP_1
propria decisione in data 10/2/2023, con la conseguenza che fra detta ultima data e la data di deposito del ricorso giudiziario (26/5/2023) non fosse decorso il termine annuale di decadenza, dovendosi altresì tener conto del periodo di sospensione dei termini in esame disposto dalla normativa emergenziale. Illustrava le tre ipotesi di decorrenza del termine annuale di decadenza, rilevando che nella specie ricorresse la prima di dette ipotesi, vale a dire quella che indicava come dies a quo la data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' . Insisteva CP_5 inoltre nell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito al TFR, rinviando ai motivi spiegati in ricorso e insistendo nell'accoglimento integrale dello stesso.
Con ordinanza del 16/9/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la sua natura documentale, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario.
Con il medesimo provvedimento, veniva fissata l'udienza del 5 novembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L' ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, CP_1
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Premesso che nella fattispecie in esame si controverte di crediti di lavoro spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, si rileva innanzitutto come la Suprema Corte, con riferimento al T.F.R.,
ma enunciando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso
(che dunque trovano applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti) ha affermato - mutando il precedente indirizzo - che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in CP_1
caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui alla legge n. 297/1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale,
ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicchè,
restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione non resta interrotto,
nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (cfr., ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2231; id. 16852/2020; CP_1
26819/2016; cfr. inoltre Corte appello, Palermo, sez. lav., 23/03/2023 n. 308). Da tanto consegue che il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione del TFR da CP_1
parte dello speciale Fondo ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e, quindi, è
distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, diritto che,
perfezionandosi al verificarsi dei suindicati presupposti fissati dalla legge, comporta che, alla cessazione del rapporto di lavoro, alcuna domanda di pagamento possa essere rivolta all' , non CP_1
potendo di conseguenza decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. 9/6/2014 n. 12971; Cass. n. 26819/2016; n. 24030/2017; n. 32/2020; n. 16852/2020).
Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta a esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, ove soggetto,
secondo le regole specifiche di questa.
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo è stata affermata dalla Corte con riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23/12/2004 n. 23930); con riguardo alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15/11/2004 n. 21595); e soprattutto, per evidenziare la totale autonomia di detta obbligazione rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18/4/2001 n. 5663).
E' inoltre utile rilevare come la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 17592 del 5/9/2016,
ha precisato che “In tema di prescrizione annuale del diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall' il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la CP_1
presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicchè il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione”.
Or, tutto ciò premesso, si osserva che la controversia in oggetto deve trovare soluzione in forza dei principi statuiti, con orientamento uniforme della Suprema Corte (Cass. 3 novembre 2017, n. 26163;
Cass. 8 luglio 2014, n. 15531 e successive conformi;
ex multis, Cass. 4 febbraio 2016, n. 2249, Cass.
3 maggio 2016, n. 8671, Cass. 25896 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1877
e Cass. 18 aprile 2017, n. 9158) sì come in fattispecie analoghe da questo stesso Ufficio (cfr. Trib. di
Catania, n. 34/2021 del 12/01/2021, n. 3774/2023 del 28/09/2023).
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19 settembre
1992, 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di
trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989,
n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un
anno dalle date di cui al precedente comma”. Dalla data della reiezione della domanda di
prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme
che risultano agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai Controparte_6 richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla
domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere
presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19992 del 2009 hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24,
richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
Ciò premesso, le vicende oggetto di causa sono le seguenti: la domanda amministrativa del ricorrente al Fondo di garanzia è stata presentata in data 18/12/2020; con provvedimento del 4/7/2022 oggi impugnato l' ha respinto detta domanda;
in data 21/7/2022 il ricorrente ha inoltrato all'ente CP_1
ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di diniego;
con delibera n. 2313671
dell'8/2/2023, l' ha rigettato anche detto ultimo ricorso;
il ricorrente ha, infine, depositato CP_5
ricorso giudiziario innanzi all'intestato Tribunale in data 26/5/2023.
Quindi al momento della proposizione dell'azione giudiziaria in data 26/5/2023 era già decorso il termine di un anno e trecento giorni - corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni,
previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e
6 - dalla presentazione della domanda amministrativa all' . CP_1
Neanche l'eventuale decisione tardiva di rigetto dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. S.U. n. 12718 e n. 19992 del 2009, richiamate dall'ordinanza della Suprema
Corte n. 24100 del 24/11/2016).
Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si
è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225
del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008); lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592
del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
Nel caso in oggetto, pertanto, a nulla vale il riferimento alle vicende pregresse la presentazione della domanda di intervento del Fondo, né ha l'effetto di rimessione in termini il tardivo provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, considerato che solo la proposizione del ricorso giudiziario nel termine prescritto ex art. 47 del DPR n. 639/1970 è in grado di impedire la decadenza. Decadenza
che, come dianzi illustrato, deve ritenersi intervenuta nella specie, tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa (18 dicembre 2020).
La decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, fissato dall'art. 24 della
L. 88/89, va stabilita alla stregua dell'ipotesi residuale o “di chiusura” di cui al medesimo articolo,
ovvero dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione;
si aggiunga che nel caso di specie non trova applicazione l'invocata sospensione dei termini in ragione dell'emergenza Covid, in quanto riguardante un periodo anteriore la riferita data di presentazione (dal Considerata la definizione del giudizio con una pronuncia nel rito, si ritiene sussistano validi motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 5 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
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23 febbraio all'1 giugno 2020).