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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11376/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Divisione di beni non caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Posillipo, 66 presso lo studio dell'Avv. Stefano Esposito che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Controparte_1 C.F._2
Via Cesare Battisti, 11 presso il suo studio nella qualità di procuratore e difensore di se stesso medesimo
CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato l'attore sulla premessa di essere nipote ex frate ed sorore del de cuius esponeva che il de cuius decedeva ab intestato in Afragola in data Parte_2
2-7-1968; che eredi legittimi del de cuius erano, inoltre, i tre figli e CP_2 CP_3 CP_4 nonché i nipoti ex sorore, figli di premorta in data 7-09-1966, e , CP_5 Pt_1 Controparte_1 succeduti ab intestato; che nell'asse ereditario era ricompreso il bene immobile sito in Afragola alla
Via Cesare Battisti, 9, composto da due vani ubicati rispettivamente a sinistra e a destra dell'androne di ingresso, oltre al sottostante cantinato posto a destra e cortile con giardinetto di circa 360 mq;
di tre vani ed accessori al primo piano a sinistra dell'androne di ingresso censiti in Catasto al foglio 10,
p.lle 132/1 e 132/1 del Comune di Afragola;
che in data 27-6-1963, il de cuius , Parte_2 1 R.G. n. 11376/2020
con atto per OT donava al figlio il lastrico di copertura Persona_1 Parte_3 del predetto fabbricato;
che con il medesimo atto, il donante, per OT , donava Persona_1 alla figlia la stanza al primo piano del fabbricato sito in Afragola, foglio 10, p.lle Controparte_6
132/1 e 132/1, che a sua volta vendeva alla sorella;
con successivo atto per OT CP_4 Per_2
del 7-06-1969, la sig.ra , deceduta il 20-10-1996, donava la propria quota
[...] Persona_3 pari ex divisione di nuda proprietà dell' immobile suindicato riservandosi l'usufrutto vita natural durante , ai nipoti, e , figlia della sorella premorta;
che in Pt_1 Controparte_1 CP_5 relazione ai suddetti beni, la consistenza immobiliare veniva ampliata con la realizzazione di una stanza sul terrazzo di cui secondo, per la quale veniva presentata istanza di condono edilizio;
che in data 7-06-1969 tutti gli eredi, con atto per OT accettavano, ciascuno per la quota di Persona_2 spettanza, l'eredità del de cuius, loro devoluta per legge;
che non era stato possibile ad addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria.
Su tali premesse conveniva in giudizio il convenuto avv. chiedendo di: 1) disporsi Controparte_1 la divisione giudiziale del compendio immobiliare in comproprietà tra le parti descritto e accertata la non comoda divisibilità del bene in comunione, attribuire a ciascuno dei condividenti una parte del compendio oggetto di divisione corrispondente alla quota di proprietà a ciascuno spettante, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
ordinare la vendita dei beni, ove venga accertata la loro indivisibilità o non comoda divisibilità parziale o totale con eventuali conguagli in denaro e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
3) porre le spese, diritti, onorari ed accessori del giudizio a carico del convenuto.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto, non opponendosi alla domanda di divisione del compendio ereditario, esponeva di aver sempre avuto la piena disponibilità, unitamente al proprio dante causa, dell'immobile de quo, in maniera pacifica e pubblica, da oltre trent'anni, nonché di avere sempre provveduto al pagamento delle utenze (acqua ed energia elettrica) e di aver eseguito sullo stesso lavori di migliorie e manutenzione.
Spiegando domanda riconvenzionale rivendicava, pertanto, l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Afragola alla Via Cesare Battisti, 11, registrato in Catasto al foglio 10, p.lla 2063, sub. 11, piano 1, mq. 175
A tal fine chiedeva di: 1) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale dell'odierno comparente,
e per l'effetto dichiarare lo stesso proprietario a titolo originario per usucapione dell'immobile sito in Afragola alla Via Cesare Battisti, n. 11, registrato in Catasto al foglio 10, p.lla 2063, sub. 11, piano
1, mq. 175; 2) dichiarare la divisione della parte restante ove venga accertata la indivisibilità dei cespiti rimanenti (capannone, cantinato, cortile); ordinare la vendita dei beni medesimi attribuendo
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a ciascuno dei condividenti la parte corrispondente alla propria quota secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
il tutto con la vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 2-3-2021, preso atto delle richieste formulate dalle parti in causa, esperito con esito negativo in data 27-3-2012 il procedimento di mediazione, ex art.5,
d.lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità, il G.I. concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CTU (ing. che prestava giuramento il 6-3- Persona_4
2024) ed escussi i testimoni, all' udienza del 25-6-2025 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso del de cuius , avvenuto in data 2-7-1968, sono divenuti eredi ab Parte_2 intestato del medesimo i nipoti ex frate e sorore, ovvero i sig.ri e . Pt_1 Controparte_1
La domanda è, inoltre, procedibile (cfr. verbale di mediazione negativo); è pacifico che l'eccezione di improcedibilità non è rilevabile d'ufficio ma va rilevata non oltre la prima udienza (ne consegue che l'eccezione del convenuto di improcedibilità, essendo tardiva, non è meritevole di accoglimento).
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che va in primo luogo esaminata la domanda avanzata in via riconvenzionale avente ad oggetto l'acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di Afragola alla Via Cesare Battisti, 11, già 9, censito al foglio 10,
p.lla 2063, sub. 11, piano 1, mq. 75.
La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In generale si osserva che l'acquisto di un diritto per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri.
L'inerzia del proprietario si concretizza in un mancato esercizio di dette potestà, in assenza di una sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile.
Inoltre, la continuità, pacificità e pubblicità dell'utilizzo del bene inequivocabilmente esercitato uti dominus per un periodo ultraventennale rendono perfezionato l'acquisto per usucapione e ne consentono, dunque, l'accertamento giudiziale.
In tema di possesso, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (Cass. civ. del 12 maggio 1999, n. 4702).
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Nell'ordinamento giuridico vigente, infatti, il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal cosiddetto animus rem sibi habendi (ossia, l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal cosiddetto animus detinendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Essendo ricollegato, sia sotto il profilo materiale (corpus) che sotto quello psicologico (animus) ad una situazione di fatto, il possesso non è escluso, dunque, dalla conoscenza del diritto altrui, né è subordinato alla esistenza della correlativa situazione giuridica.
L'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un bene consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi ed esercitare il relativo diritto come proprietario, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c.
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.
Invero, ai fini dell'usucapione “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. civ. n. 2044 del 04.02.2015; Cass. civ. n. 17459 del 02.09.2015).
Ritiene, ancora, il Tribunale che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
In particolare, avuto riguardo al caso di specie, ai fini dell'usucapione del bene non è sufficiente che alla data del decesso dell'usufruttuaria zia dei germani e , Persona_3 CP_1 Pt_1 avvenuta nell'anno 1996, la deceduta si sia astenuta dall' uso del bene e che dal 1988, CP_1
adibiva l'appartamento sito al primo piano a studio ove esercitava la professione di
[...] avvocato, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso.
Il convenuto (attore in riconvenzionale) già nel possesso dei detti beni nella qualità di comproprietario, per poter introdurre la domanda di usucapione deve porre in essere una serie di atti
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integranti un comportamento durevole, tale da ingenerare un possesso esclusivo animo domini sulla cosa nella sua interezza.
Infatti, nei casi di possesso esclusivo del comproprietario assume, altresì, estrema rilevanza l'elemento temporale anche al fine di evitare l'eventuale eccezione da parte degli altri comproprietari, che i su descritti comportamenti possano configurarsi come meri atti di tolleranza da parte degli altri comproprietari.
È necessario, peraltro, che chi eccepisca tale tolleranza fornisca la prova positiva della sua esistenza, quale fatto impeditivo della tutela possessoria eventualmente invocata dalla controparte.
Pertanto, l'uso prolungato nel tempo di un bene non può essere normalmente compatibile con la mera tolleranza atteso che tale tolleranza di regola è configurabile solo nei casi di transitorietà e occasionalità.
Dunque, ai fini della decorrenza del termine per usucapire, sarà necessario escludere la tolleranza degli altri comproprietari e provare l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene che si vuole usucapire.
La Suprema Corte, con la sent. n. 10620/2020 ha statuito, in maniera esaustiva con sentenza chiara e ben motivata, che il comproprietario di un bene immobile può usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario ( “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto – attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché – in materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
Qualora, dunque, un comproprietario riesca a provare la presenza nel caso concreto di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'acquisto a titolo originario ai sensi degli artt. 1158 cod. cv. e ss. potrà agire in giudizio per il riconoscimento dell'acquisto per usucapione del bene comune.
I presupposti e i criteri che consentono di ritenere correttamente applicato l'istituto dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione sono chiaramente delineati dall'art. 1158 c.c.: la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Sul punto, va recepito in primo luogo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di comproprietà indivisa - come nella causa che ci occupa - l'usucapione è comunque possibile ove sia
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dimostrato il possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione ed un comportamento che lo dimostri in modo tale da escludere il compossesso altrui.
In presenza di rapporti di parentela stretta, come nella specie, la durata dell'utilizzo esclusivo del bene non è di per sé sufficiente a confermare l'usucapione, in assenza di atti che manifestino in modo inequivocabile l'intenzione di possedere il bene in esclusiva.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il convenuto (attore in riconvenzionale), non ha provato, né documentalmente, né all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale, il possesso e la detenzione ad usucapionem uti dominus del cespite de quo, nelle due accezioni di “animus rem sibi habendi”
(l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e di animus detenendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Dalla documentazione versata in atti e dall'esame dei testi non è emerso che il godimento fosse esercitato in via esclusiva dal convenuto, antecedentemente al decesso di , il quale Persona_3 ivi vi esercitava la propria attività professionale (avvocato) a far data dal 1996 ( anno in cui la zia moriva, ed ancora prima dal 1988).
Per tabulas emerge, invece, che dall'anno 1991, sino all'anno 2004 l'utenza elettrica dell'immobile per cui è causa era intestata a parte attrice che ne sopportava i relativi oneri (cfr. doc 20 e 21); risultano i pagamenti ICI ed IMU effettuati da parte attrice per quota pari al 50% dal 1996 al 2017
(cfr. doc in atti); significativa è la circostanza che nella costituzione di un precedente giudizio tra le medesime parti (RG 170/2013) vi è richiesta semplicemente di procedersi allo scioglimento della comunione senza domanda di usucapione (parimenti in sede di mediazione nel 2012 l'odierno convenuto si limitava a proporre la divisione del bene in comunione); infine non può dirsi provata la realizzazione sul terreno di lavori di varia natura (di manutenzione sia ordinaria che straordinaria) da parte del convenuto (la difesa di parte attrice, nel contestare la predetta circostanza, ha, invece, ricondotto i lavori suddetti all'attuazione per voler del padre e dallo stesso Persona_5 economicamente sovvenzionata).
A tal riguardo, nella relazione versata in atti, a firma del CTU Ing. , in particolare Persona_4 in occasione del primo sopralluogo, si legge che “il terreno, all'interno della corte del fabbricato, trattasi di particella indipendente, al n. 2818, nel corso degli anni è stato adibito a locale di deposito
e autorimessa dall'attore. La stessa copertura è stata realizzata, sine titulo, dal sig. Per_5
anche se agli atti risulta pratica di condono edilizio (in epoca antecedente la morte del
[...] de cuius (ovvero prima del 2-7-1968)”. Parte_2
Inoltre, il CTU, in risposta alla richiesta di quantificazione dei corrispettivi per l'occupazione esclusiva degli immobili, come descritti in atti, riferiva “di non aver riconosciuto per il calcolo del corrispettivo la data a partire dalla quale è avvenuta l'occupazione dell'immobile. Non è noto, infatti,
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quando da un lato l'avv. abbia preso possesso esclusivo dell'appartamento al Controparte_1 primo piano adibendolo per quanto visto nel corso dell'ispezione, a studio professionale, e quando, dall'altro l'Ing. abbia preso possesso del cortile e della cantina (nella misura del Parte_1 cespite attribuito ai germani), adibendoli a deposito”. (cfr. pag. 36 CTU in atti).
A ciò si aggiunga che, affinché un bene di proprietà comune possa essere usucapito, è necessario che questi dimostri di aver sottratto la cosa all'uso comune per il tempo utile all'usucapione: nel caso de quo appare carente, in ordine al profilo probatorio, il requisito temporale necessario, considerato che le deposizioni testimoniali risultano, in ordine a tale aspetto, contraddittorie e, pertanto, inidonee a collocare temporalmente l'occupazione in via esclusiva da parte del convenuto.
In particolare il teste (escusso all'udienza del 10.3.2023) ha riferito l'appartamento aveva più stanze.
La prima a destra c'era lo studio dell'avvocato. C'erano più stanze, anche una cucina ed un bagno, una camera da letto ed una stanza dove stavano i faldoni….Sono andato più volte allo studio dell'avv.
, ogni volta che l'ingegnere mi diceva di prendere qualche faldone, questo fino a 1 o 2 CP_1 anni fa. Quando andavo a prendere i faldoni io bussavo e mi apriva l'avv. o il figlio CP_1
Quando l'avv. non c'era io non potevo entrare perché non avevo le chiavi Per_5 CP_1
L'avv. faceva studio lì. Non ricordo però di che anno stiamo parlando ….ho fatto interventi CP_1 manutentivi. Ho fatto interventi alla porta che non si chiudeva;
il pavimento della veranda. A me sempre l'ingegnere mi diceva di andare. Non mi ricordo quando sono andato a fare i lavori. Non so se altri operai o ditte hanno fatto lavori all'immobile. è stata realizzata una tettoia dal fabbro. Stavo pure io vicino. Nel 1977 sicuramente non c'era ma non so quando è stata fatta. Non so chi l'ha commissionata
Infine non è stato provato che la zia non avesse continuato ad occupare anche lei (con CP_4
l'assistenza di badanti) il cespite dal 1991 (data del ricovero) al 1996 data del decesso, avendo i testi reso dichiarazioni tra loro contrastanti.
In definitiva, alla luce delle suesposte ragioni, la domanda spiegata in via riconvenzionale va rigettata.
Venendo nel merito della res controversa, oggetto della domanda in via principale, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del
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bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007,
n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1° marzo
1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio
2010, n. 11641).
Ciò premesso, dall'esame degli atti e dei documenti di causa si evince che la domanda di divisione della comunione ordinaria tra i condividenti ha ad oggetto:
- l'immobile sito in Afragola alla Via Cesare Battisti, 11, primo piano, riportato nel NCEU al foglio 10, n. 2063, sub. 11, cat. A/2, classe 6, cons. 6,5 (escluso aree scoperte) 158 mq;
- lotto di terreno sito in Afragola alla via Cesare Battisti, 11, cortile e giardinetto contraddistinto in catasto Terreni al foglio 10, part.lla 2818, di superficie circa 158 mq.
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili - anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice
(Ing. ) circa la commerciabilità e la non comoda divisibilità dei beni e che risultano Persona_4 contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 20-11-
2024.
Gli immobili sono tutti urbanisticamente legittimi e liberamente commerciabili ai sensi della legge
47/85.
8 R.G. n. 11376/2020
Il CTU ha stimato il valore venale del compendio da dividere in € 350.000 ( il più probabile valore di mercato all'attualità del Fondo in Afragola, alla via Cesare Battisti, 11, in comunione tra le odierne parti del Giudizio, è pari, in cifra tonda, ad € 28.630,00; nonché cfr. pag. 25, il più probabile valore di mercato dell'Unità immobiliare in Afragola, alla via Cesare Battisti, 11, in comunione tra le odierne parti del Giudizio, è pari, ad € 300.000,00) concludendo per una sostanziale impossibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di due autonomi immobili aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti (sulla scorta delle osservazioni formulate, si può concludere che gli immobili in comunione tra gli eredi del de cuius, oggetto di domanda di divisione giudiziale, a parere dello scrivente, risultano non comodamente divisibili nelle
2 quote di diritto, cfr. pag. 55 e 58 della CTU).
Ciò posto si osserva che il convenuto ha avanzato di istanza di attribuzione parziale del bene immobile, oggetto della divisione.
Il Tribunale evidenzia che l'asse ereditario deve essere diviso interamente tra tutti i coeredi (cd. principio della universalità della divisione) che rinviene la sua ratio nell'esigenza di garantire a tutti i condividendo la formazione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione, salvo i casi legislativamente previsti (v. art. 713, co. 3, 720 e 722 c.c.).
La giurisprudenza ha precisato che la divisione parziale è possibile ove, anzitutto, vi sia un accordo delle parti in tal senso (Cass. 2011/573, Cass. 1994/10220, Cass. 1980/905).
Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza dei condividendi interessati assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro. (Cass. civile, sez. VI, ord. 15 dicembre 2022, n. 36736).
Ne consegue che in via preliminare occorre acquisire l' accordo ai fini dell'assegnazione dei beni in base alle singole quote spettanti dovendo, in assenza, procedersi alla vendita.
La natura non definitiva della presente sentenza impone il rinvio della statuizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11376/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione
9 R.G. n. 11376/2020
ordinaria di beni non caduti in successione” pendente e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) Rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale, dall' Avv. C.F. Controparte_1
, alla luce delle motivazioni spiegate in parte motiva;
C.F._2
b) dispone con separata ordinanza, in ordine all' ulteriore istruzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima;
c) rinvia ogni decisione sulle spese alla pronuncia definitiva
Aversa, 13 novembre 2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Francesca Sequino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Divisione di beni non caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Posillipo, 66 presso lo studio dell'Avv. Stefano Esposito che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Controparte_1 C.F._2
Via Cesare Battisti, 11 presso il suo studio nella qualità di procuratore e difensore di se stesso medesimo
CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato l'attore sulla premessa di essere nipote ex frate ed sorore del de cuius esponeva che il de cuius decedeva ab intestato in Afragola in data Parte_2
2-7-1968; che eredi legittimi del de cuius erano, inoltre, i tre figli e CP_2 CP_3 CP_4 nonché i nipoti ex sorore, figli di premorta in data 7-09-1966, e , CP_5 Pt_1 Controparte_1 succeduti ab intestato; che nell'asse ereditario era ricompreso il bene immobile sito in Afragola alla
Via Cesare Battisti, 9, composto da due vani ubicati rispettivamente a sinistra e a destra dell'androne di ingresso, oltre al sottostante cantinato posto a destra e cortile con giardinetto di circa 360 mq;
di tre vani ed accessori al primo piano a sinistra dell'androne di ingresso censiti in Catasto al foglio 10,
p.lle 132/1 e 132/1 del Comune di Afragola;
che in data 27-6-1963, il de cuius , Parte_2 1 R.G. n. 11376/2020
con atto per OT donava al figlio il lastrico di copertura Persona_1 Parte_3 del predetto fabbricato;
che con il medesimo atto, il donante, per OT , donava Persona_1 alla figlia la stanza al primo piano del fabbricato sito in Afragola, foglio 10, p.lle Controparte_6
132/1 e 132/1, che a sua volta vendeva alla sorella;
con successivo atto per OT CP_4 Per_2
del 7-06-1969, la sig.ra , deceduta il 20-10-1996, donava la propria quota
[...] Persona_3 pari ex divisione di nuda proprietà dell' immobile suindicato riservandosi l'usufrutto vita natural durante , ai nipoti, e , figlia della sorella premorta;
che in Pt_1 Controparte_1 CP_5 relazione ai suddetti beni, la consistenza immobiliare veniva ampliata con la realizzazione di una stanza sul terrazzo di cui secondo, per la quale veniva presentata istanza di condono edilizio;
che in data 7-06-1969 tutti gli eredi, con atto per OT accettavano, ciascuno per la quota di Persona_2 spettanza, l'eredità del de cuius, loro devoluta per legge;
che non era stato possibile ad addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria.
Su tali premesse conveniva in giudizio il convenuto avv. chiedendo di: 1) disporsi Controparte_1 la divisione giudiziale del compendio immobiliare in comproprietà tra le parti descritto e accertata la non comoda divisibilità del bene in comunione, attribuire a ciascuno dei condividenti una parte del compendio oggetto di divisione corrispondente alla quota di proprietà a ciascuno spettante, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
ordinare la vendita dei beni, ove venga accertata la loro indivisibilità o non comoda divisibilità parziale o totale con eventuali conguagli in denaro e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
3) porre le spese, diritti, onorari ed accessori del giudizio a carico del convenuto.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto, non opponendosi alla domanda di divisione del compendio ereditario, esponeva di aver sempre avuto la piena disponibilità, unitamente al proprio dante causa, dell'immobile de quo, in maniera pacifica e pubblica, da oltre trent'anni, nonché di avere sempre provveduto al pagamento delle utenze (acqua ed energia elettrica) e di aver eseguito sullo stesso lavori di migliorie e manutenzione.
Spiegando domanda riconvenzionale rivendicava, pertanto, l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Afragola alla Via Cesare Battisti, 11, registrato in Catasto al foglio 10, p.lla 2063, sub. 11, piano 1, mq. 175
A tal fine chiedeva di: 1) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale dell'odierno comparente,
e per l'effetto dichiarare lo stesso proprietario a titolo originario per usucapione dell'immobile sito in Afragola alla Via Cesare Battisti, n. 11, registrato in Catasto al foglio 10, p.lla 2063, sub. 11, piano
1, mq. 175; 2) dichiarare la divisione della parte restante ove venga accertata la indivisibilità dei cespiti rimanenti (capannone, cantinato, cortile); ordinare la vendita dei beni medesimi attribuendo
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a ciascuno dei condividenti la parte corrispondente alla propria quota secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
il tutto con la vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 2-3-2021, preso atto delle richieste formulate dalle parti in causa, esperito con esito negativo in data 27-3-2012 il procedimento di mediazione, ex art.5,
d.lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità, il G.I. concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CTU (ing. che prestava giuramento il 6-3- Persona_4
2024) ed escussi i testimoni, all' udienza del 25-6-2025 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso del de cuius , avvenuto in data 2-7-1968, sono divenuti eredi ab Parte_2 intestato del medesimo i nipoti ex frate e sorore, ovvero i sig.ri e . Pt_1 Controparte_1
La domanda è, inoltre, procedibile (cfr. verbale di mediazione negativo); è pacifico che l'eccezione di improcedibilità non è rilevabile d'ufficio ma va rilevata non oltre la prima udienza (ne consegue che l'eccezione del convenuto di improcedibilità, essendo tardiva, non è meritevole di accoglimento).
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che va in primo luogo esaminata la domanda avanzata in via riconvenzionale avente ad oggetto l'acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di Afragola alla Via Cesare Battisti, 11, già 9, censito al foglio 10,
p.lla 2063, sub. 11, piano 1, mq. 75.
La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In generale si osserva che l'acquisto di un diritto per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri.
L'inerzia del proprietario si concretizza in un mancato esercizio di dette potestà, in assenza di una sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile.
Inoltre, la continuità, pacificità e pubblicità dell'utilizzo del bene inequivocabilmente esercitato uti dominus per un periodo ultraventennale rendono perfezionato l'acquisto per usucapione e ne consentono, dunque, l'accertamento giudiziale.
In tema di possesso, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (Cass. civ. del 12 maggio 1999, n. 4702).
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Nell'ordinamento giuridico vigente, infatti, il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal cosiddetto animus rem sibi habendi (ossia, l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal cosiddetto animus detinendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Essendo ricollegato, sia sotto il profilo materiale (corpus) che sotto quello psicologico (animus) ad una situazione di fatto, il possesso non è escluso, dunque, dalla conoscenza del diritto altrui, né è subordinato alla esistenza della correlativa situazione giuridica.
L'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un bene consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi ed esercitare il relativo diritto come proprietario, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c.
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.
Invero, ai fini dell'usucapione “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. civ. n. 2044 del 04.02.2015; Cass. civ. n. 17459 del 02.09.2015).
Ritiene, ancora, il Tribunale che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
In particolare, avuto riguardo al caso di specie, ai fini dell'usucapione del bene non è sufficiente che alla data del decesso dell'usufruttuaria zia dei germani e , Persona_3 CP_1 Pt_1 avvenuta nell'anno 1996, la deceduta si sia astenuta dall' uso del bene e che dal 1988, CP_1
adibiva l'appartamento sito al primo piano a studio ove esercitava la professione di
[...] avvocato, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso.
Il convenuto (attore in riconvenzionale) già nel possesso dei detti beni nella qualità di comproprietario, per poter introdurre la domanda di usucapione deve porre in essere una serie di atti
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integranti un comportamento durevole, tale da ingenerare un possesso esclusivo animo domini sulla cosa nella sua interezza.
Infatti, nei casi di possesso esclusivo del comproprietario assume, altresì, estrema rilevanza l'elemento temporale anche al fine di evitare l'eventuale eccezione da parte degli altri comproprietari, che i su descritti comportamenti possano configurarsi come meri atti di tolleranza da parte degli altri comproprietari.
È necessario, peraltro, che chi eccepisca tale tolleranza fornisca la prova positiva della sua esistenza, quale fatto impeditivo della tutela possessoria eventualmente invocata dalla controparte.
Pertanto, l'uso prolungato nel tempo di un bene non può essere normalmente compatibile con la mera tolleranza atteso che tale tolleranza di regola è configurabile solo nei casi di transitorietà e occasionalità.
Dunque, ai fini della decorrenza del termine per usucapire, sarà necessario escludere la tolleranza degli altri comproprietari e provare l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene che si vuole usucapire.
La Suprema Corte, con la sent. n. 10620/2020 ha statuito, in maniera esaustiva con sentenza chiara e ben motivata, che il comproprietario di un bene immobile può usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario ( “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto – attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché – in materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
Qualora, dunque, un comproprietario riesca a provare la presenza nel caso concreto di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'acquisto a titolo originario ai sensi degli artt. 1158 cod. cv. e ss. potrà agire in giudizio per il riconoscimento dell'acquisto per usucapione del bene comune.
I presupposti e i criteri che consentono di ritenere correttamente applicato l'istituto dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione sono chiaramente delineati dall'art. 1158 c.c.: la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Sul punto, va recepito in primo luogo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di comproprietà indivisa - come nella causa che ci occupa - l'usucapione è comunque possibile ove sia
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dimostrato il possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione ed un comportamento che lo dimostri in modo tale da escludere il compossesso altrui.
In presenza di rapporti di parentela stretta, come nella specie, la durata dell'utilizzo esclusivo del bene non è di per sé sufficiente a confermare l'usucapione, in assenza di atti che manifestino in modo inequivocabile l'intenzione di possedere il bene in esclusiva.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il convenuto (attore in riconvenzionale), non ha provato, né documentalmente, né all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale, il possesso e la detenzione ad usucapionem uti dominus del cespite de quo, nelle due accezioni di “animus rem sibi habendi”
(l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e di animus detenendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Dalla documentazione versata in atti e dall'esame dei testi non è emerso che il godimento fosse esercitato in via esclusiva dal convenuto, antecedentemente al decesso di , il quale Persona_3 ivi vi esercitava la propria attività professionale (avvocato) a far data dal 1996 ( anno in cui la zia moriva, ed ancora prima dal 1988).
Per tabulas emerge, invece, che dall'anno 1991, sino all'anno 2004 l'utenza elettrica dell'immobile per cui è causa era intestata a parte attrice che ne sopportava i relativi oneri (cfr. doc 20 e 21); risultano i pagamenti ICI ed IMU effettuati da parte attrice per quota pari al 50% dal 1996 al 2017
(cfr. doc in atti); significativa è la circostanza che nella costituzione di un precedente giudizio tra le medesime parti (RG 170/2013) vi è richiesta semplicemente di procedersi allo scioglimento della comunione senza domanda di usucapione (parimenti in sede di mediazione nel 2012 l'odierno convenuto si limitava a proporre la divisione del bene in comunione); infine non può dirsi provata la realizzazione sul terreno di lavori di varia natura (di manutenzione sia ordinaria che straordinaria) da parte del convenuto (la difesa di parte attrice, nel contestare la predetta circostanza, ha, invece, ricondotto i lavori suddetti all'attuazione per voler del padre e dallo stesso Persona_5 economicamente sovvenzionata).
A tal riguardo, nella relazione versata in atti, a firma del CTU Ing. , in particolare Persona_4 in occasione del primo sopralluogo, si legge che “il terreno, all'interno della corte del fabbricato, trattasi di particella indipendente, al n. 2818, nel corso degli anni è stato adibito a locale di deposito
e autorimessa dall'attore. La stessa copertura è stata realizzata, sine titulo, dal sig. Per_5
anche se agli atti risulta pratica di condono edilizio (in epoca antecedente la morte del
[...] de cuius (ovvero prima del 2-7-1968)”. Parte_2
Inoltre, il CTU, in risposta alla richiesta di quantificazione dei corrispettivi per l'occupazione esclusiva degli immobili, come descritti in atti, riferiva “di non aver riconosciuto per il calcolo del corrispettivo la data a partire dalla quale è avvenuta l'occupazione dell'immobile. Non è noto, infatti,
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quando da un lato l'avv. abbia preso possesso esclusivo dell'appartamento al Controparte_1 primo piano adibendolo per quanto visto nel corso dell'ispezione, a studio professionale, e quando, dall'altro l'Ing. abbia preso possesso del cortile e della cantina (nella misura del Parte_1 cespite attribuito ai germani), adibendoli a deposito”. (cfr. pag. 36 CTU in atti).
A ciò si aggiunga che, affinché un bene di proprietà comune possa essere usucapito, è necessario che questi dimostri di aver sottratto la cosa all'uso comune per il tempo utile all'usucapione: nel caso de quo appare carente, in ordine al profilo probatorio, il requisito temporale necessario, considerato che le deposizioni testimoniali risultano, in ordine a tale aspetto, contraddittorie e, pertanto, inidonee a collocare temporalmente l'occupazione in via esclusiva da parte del convenuto.
In particolare il teste (escusso all'udienza del 10.3.2023) ha riferito l'appartamento aveva più stanze.
La prima a destra c'era lo studio dell'avvocato. C'erano più stanze, anche una cucina ed un bagno, una camera da letto ed una stanza dove stavano i faldoni….Sono andato più volte allo studio dell'avv.
, ogni volta che l'ingegnere mi diceva di prendere qualche faldone, questo fino a 1 o 2 CP_1 anni fa. Quando andavo a prendere i faldoni io bussavo e mi apriva l'avv. o il figlio CP_1
Quando l'avv. non c'era io non potevo entrare perché non avevo le chiavi Per_5 CP_1
L'avv. faceva studio lì. Non ricordo però di che anno stiamo parlando ….ho fatto interventi CP_1 manutentivi. Ho fatto interventi alla porta che non si chiudeva;
il pavimento della veranda. A me sempre l'ingegnere mi diceva di andare. Non mi ricordo quando sono andato a fare i lavori. Non so se altri operai o ditte hanno fatto lavori all'immobile. è stata realizzata una tettoia dal fabbro. Stavo pure io vicino. Nel 1977 sicuramente non c'era ma non so quando è stata fatta. Non so chi l'ha commissionata
Infine non è stato provato che la zia non avesse continuato ad occupare anche lei (con CP_4
l'assistenza di badanti) il cespite dal 1991 (data del ricovero) al 1996 data del decesso, avendo i testi reso dichiarazioni tra loro contrastanti.
In definitiva, alla luce delle suesposte ragioni, la domanda spiegata in via riconvenzionale va rigettata.
Venendo nel merito della res controversa, oggetto della domanda in via principale, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del
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bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007,
n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1° marzo
1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio
2010, n. 11641).
Ciò premesso, dall'esame degli atti e dei documenti di causa si evince che la domanda di divisione della comunione ordinaria tra i condividenti ha ad oggetto:
- l'immobile sito in Afragola alla Via Cesare Battisti, 11, primo piano, riportato nel NCEU al foglio 10, n. 2063, sub. 11, cat. A/2, classe 6, cons. 6,5 (escluso aree scoperte) 158 mq;
- lotto di terreno sito in Afragola alla via Cesare Battisti, 11, cortile e giardinetto contraddistinto in catasto Terreni al foglio 10, part.lla 2818, di superficie circa 158 mq.
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili - anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice
(Ing. ) circa la commerciabilità e la non comoda divisibilità dei beni e che risultano Persona_4 contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 20-11-
2024.
Gli immobili sono tutti urbanisticamente legittimi e liberamente commerciabili ai sensi della legge
47/85.
8 R.G. n. 11376/2020
Il CTU ha stimato il valore venale del compendio da dividere in € 350.000 ( il più probabile valore di mercato all'attualità del Fondo in Afragola, alla via Cesare Battisti, 11, in comunione tra le odierne parti del Giudizio, è pari, in cifra tonda, ad € 28.630,00; nonché cfr. pag. 25, il più probabile valore di mercato dell'Unità immobiliare in Afragola, alla via Cesare Battisti, 11, in comunione tra le odierne parti del Giudizio, è pari, ad € 300.000,00) concludendo per una sostanziale impossibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di due autonomi immobili aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti (sulla scorta delle osservazioni formulate, si può concludere che gli immobili in comunione tra gli eredi del de cuius, oggetto di domanda di divisione giudiziale, a parere dello scrivente, risultano non comodamente divisibili nelle
2 quote di diritto, cfr. pag. 55 e 58 della CTU).
Ciò posto si osserva che il convenuto ha avanzato di istanza di attribuzione parziale del bene immobile, oggetto della divisione.
Il Tribunale evidenzia che l'asse ereditario deve essere diviso interamente tra tutti i coeredi (cd. principio della universalità della divisione) che rinviene la sua ratio nell'esigenza di garantire a tutti i condividendo la formazione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione, salvo i casi legislativamente previsti (v. art. 713, co. 3, 720 e 722 c.c.).
La giurisprudenza ha precisato che la divisione parziale è possibile ove, anzitutto, vi sia un accordo delle parti in tal senso (Cass. 2011/573, Cass. 1994/10220, Cass. 1980/905).
Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza dei condividendi interessati assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro. (Cass. civile, sez. VI, ord. 15 dicembre 2022, n. 36736).
Ne consegue che in via preliminare occorre acquisire l' accordo ai fini dell'assegnazione dei beni in base alle singole quote spettanti dovendo, in assenza, procedersi alla vendita.
La natura non definitiva della presente sentenza impone il rinvio della statuizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11376/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione
9 R.G. n. 11376/2020
ordinaria di beni non caduti in successione” pendente e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) Rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale, dall' Avv. C.F. Controparte_1
, alla luce delle motivazioni spiegate in parte motiva;
C.F._2
b) dispone con separata ordinanza, in ordine all' ulteriore istruzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima;
c) rinvia ogni decisione sulle spese alla pronuncia definitiva
Aversa, 13 novembre 2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Francesca Sequino
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