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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2024, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
5851/ 2022 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 16.12.2024
Alle ore 09.57, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Parte_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l' avv. LORNA LIVESU giusta Controparte_2 delega dell' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI .
È presente per l'avv. RONCHI DARIO in sostituzione dell' avv. RONCHI CP_3
BENEDETTO .
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LIVESU precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. RONCHI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni ampiamente esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 16.12.2024 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 16.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 5851/2022 del Ruolo Generale
tra
, in persona del Parte_2
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
presso il cui ufficio in Bari alla via Melo n. 97 legalmente domicilia
-appellante-
E
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Benedetto RONCHI (Via CP_3
San Gervasio n. 61 – TRANI, che lo rappresenta e difende per mandato alle liti in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dinanzi al GdP di Trani del 9.6.2020, impugnava il verbale di contestazione CP_3
(con il quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pari a € 400,00), emesso dalla Pt_3
Legione Carabinieri Puglia – Stazione Carabinieri di Trani, in data 15.04.2020, contestato nell'immediatezza dei fatti, elevato a carico di , per la violazione ai sensi del decreto- CP_3
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19” . Manzato rispetto delle Misure di contenimento di cui all'art.1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1.
L'opponente contestando nel merito il verbale e deducendo l'insussistenza della violazione contestata,
chiedeva dichiarare illegittimo e/o nullo e, comunque, improduttivo di effetti giuridici, il verbale di accertamento impugnato e le sanzioni ivi inflitte, per i motivi esposti, con vittoria delle spese di lite.
2 Si costituita la , preliminarmente eccependo l'improponibilità dell'opposizione proposta CP_2
contro un atto – il verbale di contestazione di illecito – non autonomamente impugnabile e nel merito ribadendo la regolarità della procedura di accertamento dell'illecito.
Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza n. 310/2022, depositata il 12.05.2022, ritendendo l'opposizione ammissibile, l'accoglieva nel merito, annullando il verbale opposto e compensando le spese del giudizio.
Avverso la sentenza, con ricorso del 12.12.2022 ha interposto appello la
[...]
, in persona del Prefetto pro tempore, ripercorrendo le difese Parte_4
svolte in primo grado, dolendosi della< illegittimità procedurale dell'erroneità e contraddittorietà della decisione in ordine all'interpretazione sulla normativa emergenziale COVID-2019> e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese del doppio grado.
Nel costituirsi con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2023, ha CP_3
preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del
09/03/2022) in quanto proposto il 12.12.2022 in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi,
computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 12.5.2022.
3 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è infondata.
L'atto di appello risulta infatti soddisfare i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., anche in virtù
dell'interpretazione estensiva che, nel corso degli anni e nelle diverse pronunce, ha dato la Suprema
Corte la quale, recentemente, è tornata ad esprimersi sul punto, sostenendo che, " l'articolo 342 del Cpc
nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21416; Cass. SS.
UU; Sezioni Unite n. 27199 del 16.11.2017).
Per la specificità dei motivi d'appello -prevista dall'art. 342 del c.p.c.- l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento dell'impugnazione, può anche consistere nella rappresentazione delle stesse ragioni addotte in primo grado, a condizione che ciò determini una critica adeguata e specifica della sentenza impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal giudice primo giudicante.
E nella specie, l'appello risulta ammissibile in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
L'appello è fondato.
Il primo giudice ha errato nel disattendere la difesa della opposta che sin dalla costituzione CP_2
in giudizio, ha eccepito la non autonoma impugnabilità del verbale di contestazione di illecito amministrativo.
L'opposizione al verbale di contestazione di illecito amministrativo proposta da è CP_3
4 infatti improponibile.
Secondo i consolidati insegnamenti della S.C., da cui non vi è alcuna ragione di discostarsi, il verbale di accertamento di illecito amministrativo non è di per sé lesivo di situazioni giuridiche riferite alla persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di atto endoprocedimentale, per cui non è
autonomamente impugnabile in sede giudiziale, a meno che non si tratti di verbale di accertamento di violazioni che concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso il verbale è idoneo ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 c.d.s., comma 3, valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria (per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 16 del
04/01/2007 e successive conformi).
È ammessa l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative,
unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 9764 del 26/05/2020).
Alla luce di questi principi, la domanda diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto (in senso conforme, Cass. n. 18320 del 30/08/2007 e Cass. n. 16319
del 12/07/2010).
Assume il che la diretta impugnabilità del verbale di contestazione di illecito si ricaverebbe dal CP_3
richiamo operato dall'art.4, comma 8 d.l. 19/2020 agli artt. 101 e 102 CdS e tanto ha ritenuto anche il
5 primo giudice che ha impropriamente richiamato gli artt. 22 e 23 (oramai abrogato) L. 689/1981.
Ma a ben guardare l'art. 4, comma 8 del d.l. 19/2020 prevede testualmente: < le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507>
Le norme richiamate sono quelle che riguardano i procedimenti definiti con sentenza irrevocabile
(101) e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio (102).
Non è invece richiamato l'art. 203 CdS che unicamente per i verbali di infrazione al codice della strada prevede che qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Per l'illecito amministrativo (in seguito alla depenalizzazione) previsto dal decreto legge 19/2020, il procedimento sanzionatorio si articola nella contestazione ovvero la comunicazione fatta
(immediatamente dopo l'accertamento) al destinatario della pendenza di un procedimento amministrativo sanzionatorio a suo carico ed ha la funzione di informare legalmente il soggetto circa la natura, il contenuto sanzionatorio e le modalità di estinzione dell'obbligazione e della possibilità di ricorso, per cui ha forma scritta è requisito sostanziale mentre per quanto concerne, come nella specie, la violazione delle misure previste dall'art. 1 del decreto-legge adottate tramite DPCM, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto del luogo dove è stato accertato il fatto e la procedura di impugnazione segue le regole di cui alla Legge di Depenalizzazione, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011, ed ha come oggetto l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto o da altra autorità di cui all'art. 3 del decreto-
legge citato.
La difesa, tuttavia, può essere intrapresa anche prima, sollecitando ex art. art. 18, l'autorità
6 amministrativa all'emissione di un'ordinanza di archiviazione, mediante l'invio di scritti difensivi ed eventuali allegazioni documentali, nel termine dei 30 giorni dalla contestazione, con possibilità di fare richiesta di audizione (richiesta che non è associata ad alcun obbligo di accoglimento). Si apre così una fase di contraddittorio preventivo che dovrà necessariamente essere tenuto in adeguata considerazione da parte dell'autorità competente, come previsto dall'art. 18 della legge 689/1981 e dell'art. 3 della legge 241/90 ai fini dell'emissione dell'eventuale provvedimento sanzionatorio successivo.
Questa fase è funzionale proprio per documentare l'eventuale corrispondenza della condotta contestata alle scriminanti previste espressamente dalla legge relativamente alle misure anti Covid-19, che annoverano le esigenze di lavoro e di salute, quelle di necessità, come l'approvvigionamento alimentare e di farmaci, le previsioni metriche per l'attività motoria.
E solo qualora la tesi difensiva non venga accolta e venga ritenuto fondato l'accertamento, è emessa l'ordinanza-ingiunzione dalla cui notificazione, decorre il termine di 30 giorni che vale per il pagamento, così come per l'impugnazione a pena di inammissibilità che segue il rito del lavoro, a mente dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
Il Vescia ricevuta notifica del verbale, anziché rispettare l'iter procedimentale e presentare ex art. 18,
L. 689/1981, scritti difensivi all'autorità amministrativa, ha direttamente opposto un atto, il verbale, che non è autonomamente impugnabile.
Il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare improponibile l'opposizione, accogliendo l'eccezione ella prefettura, ma tanto non ha fatto e la sentenza pronunciata sul merito della contestazione contenuta nel verbale non impugnabile va dunque riformata.
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata improponibile l'opposizione proposta da con ricorso del 9.6.2020 e per CP_3
l'effetto va confermato il verbale opposto.
Rimane da regolare le spese di lite di questo grado (per essersi in primo grado la PA avvalsa di propri funzionari) che nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellato.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5851/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla prefettura ricorso del 12.12.2022 e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 310 del 12.5.2022 del Giudice di Pace di Trani, dichiara improponibile l'opposizione e conferma il verbale opposto;
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell'appellante in €
91,50 per esborsi prenotati a debito ex art. 158 TUSG ed € 500,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge
Trani, 16.12.2024
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
8
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 16.12.2024
Alle ore 09.57, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Parte_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l' avv. LORNA LIVESU giusta Controparte_2 delega dell' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI .
È presente per l'avv. RONCHI DARIO in sostituzione dell' avv. RONCHI CP_3
BENEDETTO .
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LIVESU precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. RONCHI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni ampiamente esposte.
A questo punto, i procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 16.12.2024 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 16.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 5851/2022 del Ruolo Generale
tra
, in persona del Parte_2
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
presso il cui ufficio in Bari alla via Melo n. 97 legalmente domicilia
-appellante-
E
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Benedetto RONCHI (Via CP_3
San Gervasio n. 61 – TRANI, che lo rappresenta e difende per mandato alle liti in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dinanzi al GdP di Trani del 9.6.2020, impugnava il verbale di contestazione CP_3
(con il quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pari a € 400,00), emesso dalla Pt_3
Legione Carabinieri Puglia – Stazione Carabinieri di Trani, in data 15.04.2020, contestato nell'immediatezza dei fatti, elevato a carico di , per la violazione ai sensi del decreto- CP_3
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19” . Manzato rispetto delle Misure di contenimento di cui all'art.1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1.
L'opponente contestando nel merito il verbale e deducendo l'insussistenza della violazione contestata,
chiedeva dichiarare illegittimo e/o nullo e, comunque, improduttivo di effetti giuridici, il verbale di accertamento impugnato e le sanzioni ivi inflitte, per i motivi esposti, con vittoria delle spese di lite.
2 Si costituita la , preliminarmente eccependo l'improponibilità dell'opposizione proposta CP_2
contro un atto – il verbale di contestazione di illecito – non autonomamente impugnabile e nel merito ribadendo la regolarità della procedura di accertamento dell'illecito.
Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza n. 310/2022, depositata il 12.05.2022, ritendendo l'opposizione ammissibile, l'accoglieva nel merito, annullando il verbale opposto e compensando le spese del giudizio.
Avverso la sentenza, con ricorso del 12.12.2022 ha interposto appello la
[...]
, in persona del Prefetto pro tempore, ripercorrendo le difese Parte_4
svolte in primo grado, dolendosi della< illegittimità procedurale dell'erroneità e contraddittorietà della decisione in ordine all'interpretazione sulla normativa emergenziale COVID-2019> e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese del doppio grado.
Nel costituirsi con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2023, ha CP_3
preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del
09/03/2022) in quanto proposto il 12.12.2022 in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi,
computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 12.5.2022.
3 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è infondata.
L'atto di appello risulta infatti soddisfare i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., anche in virtù
dell'interpretazione estensiva che, nel corso degli anni e nelle diverse pronunce, ha dato la Suprema
Corte la quale, recentemente, è tornata ad esprimersi sul punto, sostenendo che, " l'articolo 342 del Cpc
nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21416; Cass. SS.
UU; Sezioni Unite n. 27199 del 16.11.2017).
Per la specificità dei motivi d'appello -prevista dall'art. 342 del c.p.c.- l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento dell'impugnazione, può anche consistere nella rappresentazione delle stesse ragioni addotte in primo grado, a condizione che ciò determini una critica adeguata e specifica della sentenza impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal giudice primo giudicante.
E nella specie, l'appello risulta ammissibile in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
L'appello è fondato.
Il primo giudice ha errato nel disattendere la difesa della opposta che sin dalla costituzione CP_2
in giudizio, ha eccepito la non autonoma impugnabilità del verbale di contestazione di illecito amministrativo.
L'opposizione al verbale di contestazione di illecito amministrativo proposta da è CP_3
4 infatti improponibile.
Secondo i consolidati insegnamenti della S.C., da cui non vi è alcuna ragione di discostarsi, il verbale di accertamento di illecito amministrativo non è di per sé lesivo di situazioni giuridiche riferite alla persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di atto endoprocedimentale, per cui non è
autonomamente impugnabile in sede giudiziale, a meno che non si tratti di verbale di accertamento di violazioni che concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso il verbale è idoneo ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 c.d.s., comma 3, valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria (per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 16 del
04/01/2007 e successive conformi).
È ammessa l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative,
unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 9764 del 26/05/2020).
Alla luce di questi principi, la domanda diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto (in senso conforme, Cass. n. 18320 del 30/08/2007 e Cass. n. 16319
del 12/07/2010).
Assume il che la diretta impugnabilità del verbale di contestazione di illecito si ricaverebbe dal CP_3
richiamo operato dall'art.4, comma 8 d.l. 19/2020 agli artt. 101 e 102 CdS e tanto ha ritenuto anche il
5 primo giudice che ha impropriamente richiamato gli artt. 22 e 23 (oramai abrogato) L. 689/1981.
Ma a ben guardare l'art. 4, comma 8 del d.l. 19/2020 prevede testualmente: < le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507>
Le norme richiamate sono quelle che riguardano i procedimenti definiti con sentenza irrevocabile
(101) e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio (102).
Non è invece richiamato l'art. 203 CdS che unicamente per i verbali di infrazione al codice della strada prevede che qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Per l'illecito amministrativo (in seguito alla depenalizzazione) previsto dal decreto legge 19/2020, il procedimento sanzionatorio si articola nella contestazione ovvero la comunicazione fatta
(immediatamente dopo l'accertamento) al destinatario della pendenza di un procedimento amministrativo sanzionatorio a suo carico ed ha la funzione di informare legalmente il soggetto circa la natura, il contenuto sanzionatorio e le modalità di estinzione dell'obbligazione e della possibilità di ricorso, per cui ha forma scritta è requisito sostanziale mentre per quanto concerne, come nella specie, la violazione delle misure previste dall'art. 1 del decreto-legge adottate tramite DPCM, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto del luogo dove è stato accertato il fatto e la procedura di impugnazione segue le regole di cui alla Legge di Depenalizzazione, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011, ed ha come oggetto l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto o da altra autorità di cui all'art. 3 del decreto-
legge citato.
La difesa, tuttavia, può essere intrapresa anche prima, sollecitando ex art. art. 18, l'autorità
6 amministrativa all'emissione di un'ordinanza di archiviazione, mediante l'invio di scritti difensivi ed eventuali allegazioni documentali, nel termine dei 30 giorni dalla contestazione, con possibilità di fare richiesta di audizione (richiesta che non è associata ad alcun obbligo di accoglimento). Si apre così una fase di contraddittorio preventivo che dovrà necessariamente essere tenuto in adeguata considerazione da parte dell'autorità competente, come previsto dall'art. 18 della legge 689/1981 e dell'art. 3 della legge 241/90 ai fini dell'emissione dell'eventuale provvedimento sanzionatorio successivo.
Questa fase è funzionale proprio per documentare l'eventuale corrispondenza della condotta contestata alle scriminanti previste espressamente dalla legge relativamente alle misure anti Covid-19, che annoverano le esigenze di lavoro e di salute, quelle di necessità, come l'approvvigionamento alimentare e di farmaci, le previsioni metriche per l'attività motoria.
E solo qualora la tesi difensiva non venga accolta e venga ritenuto fondato l'accertamento, è emessa l'ordinanza-ingiunzione dalla cui notificazione, decorre il termine di 30 giorni che vale per il pagamento, così come per l'impugnazione a pena di inammissibilità che segue il rito del lavoro, a mente dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
Il Vescia ricevuta notifica del verbale, anziché rispettare l'iter procedimentale e presentare ex art. 18,
L. 689/1981, scritti difensivi all'autorità amministrativa, ha direttamente opposto un atto, il verbale, che non è autonomamente impugnabile.
Il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare improponibile l'opposizione, accogliendo l'eccezione ella prefettura, ma tanto non ha fatto e la sentenza pronunciata sul merito della contestazione contenuta nel verbale non impugnabile va dunque riformata.
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata improponibile l'opposizione proposta da con ricorso del 9.6.2020 e per CP_3
l'effetto va confermato il verbale opposto.
Rimane da regolare le spese di lite di questo grado (per essersi in primo grado la PA avvalsa di propri funzionari) che nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5851/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla prefettura ricorso del 12.12.2022 e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 310 del 12.5.2022 del Giudice di Pace di Trani, dichiara improponibile l'opposizione e conferma il verbale opposto;
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell'appellante in €
91,50 per esborsi prenotati a debito ex art. 158 TUSG ed € 500,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge
Trani, 16.12.2024
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
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